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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 1194/21 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. PE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NN LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1194/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.11.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.3.2025
d a
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_1
[...]
, con sede legale in Oleggio Castello (NO), Via Vittorio Controparte_2
142131 Veneto n. 54/C, P.I.: per la sig.ra P.IVA_1 CP_2
, personalmente, nata a [...], il [...] e residente
[...]
in Castelletto Ticino (NO), Via Venezia n. 9, C.F.:
, e per il sig. , nato a [...] C.F._1 CP_3
(NO), il 05.01.1950 e residente in [...],
C.F.: , tutti rappresentati e difesi -giusto mandato C.F._2
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - dall'Avv. Fabio Monza, cod. fisc. del Foro di C.F._3
Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 bis, ed ivi tutti elettivamente domiciliati.
APPELLANTI
c o n t r o società con socio unico Controparte_4 Controparte_5
con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74 p. iva
[...]
c.f.. ed iscrizione al Registro Imprese di Brescia n. P.IVA_2
01000500171 R.E.A. n. 223920, in persona del suo procuratore speciale
Dott. assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Flavio Controparte_6
Garrone di Bergamo (BG), con studio in Via Gian Maria Scotti n. 11 ove
é elettivamente domiciliata giusta procura alle liti depositata elettronicamente;
APPELLATA
limitata con unico socio Controparte_7
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in
Roma via Piemonte n. 38, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Unico legale rappresentante dr. c CP_8
assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Flavio Garrone di Bergamo
(BG), con studio in Via Gian Maria Scotti n. 11 ove é elettivamente domiciliata giusta procura alle liti depositata elettronicamente.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1746/2021 in data 5.10.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così
provvedere:
In via preliminare:
sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 1746/2021 – Tribunale di
Bergamo – RG 8574/2016, pubblicata il 05.10.2021 e notificata il
20.10.2021, nonché del decreto ingiuntivo n. 2567/16 – RG 4397/16 –
Tribunale di Bergamo, per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito
in riforma e/o annullamento della sentenza n. sentenza n. 1746/2021 –
Tribunale di Bergamo – RG 8574/2016, pubblicata il 05.10.2021 e notifica il 20.10.2021, accogliere le domande originariamente proposte dagli odierni appellanti e, quindi e, quindi, per l'effetto:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Verbania o del Tribunale di Brescia, con ogni effetto e conseguenza di legge;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di
Bergamo dovesse ritenersi territorialmente competente, sospendere la provvisoria esecutorietà nei confronti della della sig.ra CP_1 e del sig. del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 CP_3
per i gravi motivi ricorrenti come dedotti in atti;
Nel merito, in via principale:
- per i motivi, le difese e le eccezioni tutte dedotte in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato ed illegittimo e, in ogni caso, respingere tutte le domande promosse dalla nei Controparte_4
confronti degli attori opponenti perché infondate in fatto ed in diritto.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda promossa in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione di cui all'art. 4 delle condizioni particolari di contratto nonché la nullità degli artt. 3 e 4 delle condizioni particolari egli artt. 4, 5 e 6 delle condizioni generali di contratto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, e, quindi, per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le Parti, eventualmente portando in compensazione le somme versate dalla in forza degli articoli nulli suddetti, con CP_1
eventuali crediti che , dovesse eventualmente vantare nei Controparte_4
confronti degli attori opponenti.
IN ORDINE ALLA FIDEJUSSIONE ED ALLA POSIZIONE DEL SIG.
E DELLA SIG.RA : CP_9 Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e l'inoperatività della fideiussione prestata dal sig. e dalla sig.ra CP_3 CP_2
e, quindi, per l'effetto, dichiarare che il sig. e la
[...] CP_3
sig.ra nulla debbono a quali garanti Controparte_2 Controparte_4 di in merito al contratto di locazione finanziaria n. 3016169 del CP_1
28.12.2005;
- in subordine, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità delle fidejussioni prestate dal sig. e dalla sig.ra CP_3
, dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi a favore di Controparte_2
, per i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_4
In ogni caso e sempre:
- sulle somme da restituire a favore degli odierni attori opponenti: oltre agli interessi legali dalla data di effettivo pagamento al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale
di Bergamo G.U. Dr.ssa Francesca Bresciani n. 1746/2021 pubblicata il
5.10.2021 e notificata il 20.10.2021;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale del gravame avversario, condannare comunque gli appellanti a pagare, in via tra loro solidale, ad la somma Controparte_4 di € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito CP_1
vantato da anche a titolo di equo compenso e di Controparte_4
risarcimento del danno per la mancata riconsegna del bene;
4) in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre CP_4
15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
Per l'intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale
di Bergamo G.U. Dr.ssa Francesca Bresciani n. 1746/2020 pubblicata il
5.10.2021 e notificata il 20.10.2021; 2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame avversario, condannare comunque gli appellanti a pagare, in via tra loro solidale, a CP_7
quale successore del credito di la somma di €
[...] Controparte_4
1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito CP_1
vantato da quale successore del credito di Controparte_7 CP_4
anche a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno per la
[...]
mancata riconsegna del bene;
4) in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% CP_7
spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 6.9.2016 e i suoi CP_1
fideiussori, e convenivano in giudizio CP_3 Controparte_2
davanti al Tribunale di Bergamo in opposizione al decreto Controparte_4 ingiuntivo n.2567/2016 emesso in data 1.6.2016 dallo stesso Tribunale per
€ 1.430.174,69, oltre interessi come da domanda e spese della procedura,
ed esponevano che:
- il Tribunale di Bergamo era incompetente a emettere il decreto in quanto la competenza era del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art.19 cpc,
trovandosi la sede della società opponente in Oleggio Castello (NO)
ovvero del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art.20 cpc, poiché lì era ubicata la sede dell'opposta; la clausola di foro convenzionale di cui all'art.18 delle condizioni contrattuali non era applicabile in quanto la copia prodotta in atti era non conforme, illeggibile e “non corrispondente
alla realtà fattuale”; inoltre la società ne disconosceva la sottoscrizione,
pertanto la clausola in deroga non era efficace;
anche qualora lo fosse stato, poiché il contratto era stato concluso per adesione, la clausola, non oggetto di negoziazione specifica, doveva essere interpretata secondo buona fede e controparte aveva scelto il foro lontano dalla sede della società opponente e senza alcun criterio di collegamento col rapporto di cui era causa, contravvenendo quindi al predetto principio;
- la somma oggetto del decreto era dovuta in forza di un contratto di leasing immobiliare e la società Concedente si era riservata di domandare in separato giudizio l'importo della penale e aveva anche agito davanti al
Tribunale di Bergamo nel 2016 per ottenere l'accertamento della risoluzione e la restituzione dell'immobile;
-poiché la società di leasing stava agendo allo stesso tempo per la ripetizione dei canoni ancora dovuti e per la restituzione dell'immobile, doveva operare l'articolo 1526 cc, al fine di impedire al concedente di ottenere un vantaggio eccessivo dalla risoluzione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato illegittimo;
- la documentazione in atti era inidonea a provare la sussistenza del rapporto contrattuale, dell'inadempimento e della morosità, in quanto le copie fotostatiche prodotte non erano conformi all'originale; inoltre l'estratto conto, pur munito di certificazione di cui all'art.50 TUB, non era idoneo a provare l'ammontare del credito, poiché la dichiarazione proveniva dalla stessa;
CP_5
- il contratto di leasing era comunque nullo in quanto non era stata stabilita in contratto la modalità di ammortamento e non era stato consegnato al cliente il relativo piano;
non era inoltre indicato in contratto l'Indicatore
Sintetico di Costo;
- all'art.4 del contratto era prevista una clausola di indicizzazione, per cui l'importo delle rate doveva essere indicizzato al tasso Euribor 3 mesi con valore iniziale del 2,321%, rilevato con cadenza trimestrale;
a seguito dell'indicizzazione era poi emessa una nota di credito o di debito a seconda delle variazioni conseguenti. La società utilizzatrice aveva pagato €
190.986,40 a titolo di indicizzazione;
tale somma era stata corrisposta illegittimamente, perché consistente in un derivato implicito nella forma dell'Interest Rate Swap, pertanto con scambi monetari al di fuori del piano di ammortamento al di fuori degli adeguamenti periodici;
non era stata rispettata la regola per cui il pricing iniziale doveva essere nullo,
determinando pertanto un costo occulto, dovuto allo squilibrio iniziale. Inoltre, trattandosi di un derivato, era soggetto alle norme previste nel
Testo Unico della Finanza (TUF) e del regolamento Consob 11522/98;
l'articolo 4 del contratto era pertanto nullo per violazione di legge e per carenza di causa, in quanto carente di alea bilaterale.
Sostenevano, inoltre, che:
- gli interessi pattuiti in contratto erano comunque usurari, e pertanto non dovuti;
- vi era illegittima capitalizzazione degli interessi e pertanto il conteggio non era corretto;
-inoltre gli interessi da domanda erano parametrati al disposto dell'art.3
delle condizioni generali ma la domanda era stata proposta successivamente alla risoluzione del contratto, dunque nessuna delle disposizioni ivi prevista poteva essere applicata;
- la fideiussione prestata da e era stata prodotta in mera CP_3 CP_2
copia fotostatica non conforme ed era pertanto disconosciuta;
in ogni caso,
l'art. O) della stessa ne limitava la operatività fino al pagamento del ventiquattresimo canone compreso e la stessa società di leasing aveva ammesso in sede di ricorso che i pagamenti erano stati regolari dalla stipula in data 28.12.05 fino all' 1.12.2011;
- la fideiussione era comunque nulla giusta la nullità dell'obbligazione principale per i motivi esposti;
essa era inoltre stata prestata a condizioni più onerose dell'obbligazione principale contravvenendo al disposto
Contr dell'art.1941 cc;
infine, veva concluso la fideiussione in spregio dei principi di correttezza e buona fede, in quanto la garanzia era volta esclusivamente all'escussione dei patrimoni delle persone fisiche, e non a garantire le operazioni della società.
Pertanto domandavano, di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bergamo in favore di quello di Brescia o di Verbania;
in subordine, sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto, di dichiararsi la nullità della clausola di indicizzazione di cui all'art.4 condizioni particolari, nonchè degli articoli 3 e 4 delle condizioni particolari di contratto e degli articoli 4, 5 e 6 delle condizioni generali di contratto,
rideterminando per l'effetto le somme indebitamente versate e compensandole con quelle oggetto del decreto;
di accertare l'inoperatività
della fideiussione ovvero, in subordine, la sua nullità ed inefficacia, con interessi “dalla data di effettivo pagamento al saldo effettivo” e con vittoria di spese.
Si costituiva sostenendo che la contestazione di mancata Controparte_4
conformità dei documenti era generica e in ogni caso alcuni dei documenti originali erano già stati depositati, ferma la disponibilità a produrre gli altri originali. Presentava istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc riservandosi di produrre le scritture comparative e precisando che la firma del rappresentante della società apparteneva a , suo CP_3
precedente rappresentante legale.
Rilevava che:
-la clausola di deroga pattizia al foro era efficace perché doppiamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cpc;
- il contratto di leasing non realizzava alcuna indebita locupletazione in quanto il decreto impugnato era volto ad ottenere quanto risultante dalla somma algebrica di quanto dovuto dall'Utilizzatrice “per gli importi e le
causali indicate nell'estratto conto dell'11.02.2016 munito della
certificazione di conformità alle scritture contabili e della dichiarazione
di verità e liquidità del credito ex art. 50 T.U.B.”, mentre in sede di giudizio sommario era stata richiesta la restituzione dell'immobile, di proprietà di quale legittima conseguenza della risoluzione CP_4
contrattuale. Nessuna somma era stata richiesta a controparte a titolo di penale contrattuale, la quale poteva essere determinata solo dopo il rientro in possesso dell'immobile e secondo il disposto dell'art. 14 delle
Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui a seguito della risoluzione del contratto la società non percepiva più di quanto avrebbe percepito a fronte della regolare esecuzione (canoni a scadere e prezzo di opzione attualizzati al netto del valore dell'immobile);
- la documentazione in atti era idonea a comprovare il credito e gli estratti conto, anche in assenza di certificazione ex art. 50 TUB, erano comunque idonei a provare il credito per esplicita previsione normativa;
- il contratto di leasing conteneva tutti gli elementi per poter predeterminare l'effettiva esposizione nei confronti della Banca, incluso l'Indice Sintetico di Costo;
non era esplicitamente previsto da nessuna norma o pattuizione il dovere di allegare il piano d'ammortamento,
ricavabile, comunque, dalle stesse clausole contrattuali, dai documenti di sintesi e dai fogli informativi;
- l'allegazione di presenza di costi occulti a carico dell'utilizzatrice non era provata;
inoltre la clausola 4 delle condizioni particolari era stata sottoscritta dall'utilizzatrice stessa, che aveva l'onere di verificare che rispondesse alla sua volontà negoziale;
- la fattispecie del contratto di leasing era distinta da quella di derivato, in quanto la clausola di indicizzazione era mero elemento accessorio dello stesso, e non causa;
- la censura di usurarietà del tasso era apodittica e comunque infondata, in quanto il tasso soglia usura al momento della pattuizione non era stato superato;
- il contratto di locazione finanziaria era stato modificato e rinegoziato in data 28.1.2009: le parti avevano pattuito una riduzione del canone mensile a fronte di un dilazionamento della durata contrattuale;
-in tale occasione, anche la garanzia fideiussoria dei signori e CP_3
era stata rivista: i medesimi avevano sottoscritto in data CP_2
28.1.2009 una scrittura privata con la quale si erano costituiti fideiussori a prima richiesta sino alla concorrenza di € 3.832.413,94 (in luogo del precedente importo di € 5.875.941,51); tale contratto aveva natura sostanziale di contratto autonomo di garanzia in forza delle clausole D,E,F
e G con cui i fideiussori rinunciavano a sollevare qualsiasi eccezione inerente il rapporto principale, era prevista la dispensa per il creditore di agire preventivamente ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale, la rinuncia alla facoltà di sollevare qualsiasi eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta nonché l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore principale e la deroga all'art. 1939 c.c.; inoltre, anche se la garanzia fosse stata qualificata come una mera solve et repete, comunque i garanti non avrebbero potuto sollevare eccezioni in merito al rapporto principale, se non dopo l'integrale pagamento della somma.
Pertanto domandava, reietta la sospensiva, in via Controparte_4
principale di respingere integralmente il ricorso;
in subordine di condannare comunque tutti gli opponenti a pagare, in via tra loro solidale,
la somma di € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore risultante dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
con vittoria di spese.
La causa era istruita con duplice consulenza tecnica d'ufficio: la prima grafologica, depositata in data 24.9.2018 con cui la consulente accertava l'autografia delle firme apposte sulle fideiussioni;
la seconda, avente ad oggetto la determinabilità in concreto del tasso leasing e l'accertamento dell'equivalenza tecnico finanziaria tra la clausola di indicizzazione del leasing di cui all'art. 4 delle condizioni particolari e un contratto derivato di tipo I.R.S. nonché della convenienza economica delle scritture integrative.
In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti si dolevano della nullità
della fideiussione in quanto conforme al modello ABI dichiarato illegittimo con il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.
1746/2021 in data 5.10.21 rigettava integralmente le domande attoree e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio e di consulenza tecnica.
Il primo giudice affermava, in particolare, che:
- la clausola di deroga pattizia del foro era valida ed efficace in quanto il favor per il contraente più debole invocato dagli attori era affermato dalla
Suprema Corte in fattispecie non assimilabili alla presente:
- l'indebita locupletazione invocata dagli attori si verificava solo in caso di leasing traslativo, mentre il contratto di specie era un leasing finanziario;
non poteva dunque applicarsi il disposto dell'art.1526 cc;
- il diritto di credito vantato era stato provato, in quanto in corso di causa erano stati prodotti gli originali dei contratti contestati;
inoltre gli opponenti non avevano prodotto alcun fatto estintivo o modificativo delle pretese azionate in via monitoria, peraltro inferiori ai crediti provati in atti;
- nessuna norma stabiliva la necessità di predisporre un piano di ammortamento per il contratto di leasing;
parimenti, l'omessa o erronea
Par indicazione dell non incideva sulla validità del contratto, neanche ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente;
tale violazione non poteva inoltre concretizzarsi qualora fossero noti tutti gli elementi idonei alla sua determinazione, come avvenuto nel caso di specie e accertato dal consulente;
- non poteva dirsi sussistente un derivato in quanto, nel caso di specie,
l'assimilazione tra tasso indicizzato e IRS era solo finanziaria e non giuridica, essendo il regolamento delle parti non finalizzato a istituire un investimento mobiliare. Acché si concretizzi la fattispecie invocata dagli attori era indispensabile che le parti concordassero l'istituzione di uno strumento finanziario mirante a realizzare, per il cliente della banca, un investimento mobiliare economicamente proficuo, di natura speculativa,
ovvero la gestione di un rischio di cambio o la speculazione di un tasso di cambio su una valuta estera;
nessun intento di investimento di somme di denaro pareva sostanziare il negozio stipulato inter partes, che era stato concluso al fine di ottenere liquidità immediata;
- la censura di usurarietà era inammissibile perché generica ed esplorativa;
- la censura di applicazione di anatocismo illegittimo era parimenti generica e sguarnita di prova;
- la doglianza principale attorea, fondata sull'asserita mancata sottoscrizione dei contratti, era risultata non fondata alla luce delle risultanze della perizia grafologica;
- la doglianza di liberazione dei fideiussori una volta avvenuto il pagamento del ventiquattresimo canone risultava infondata perché basata su un accordo contrattuale (concluso il 28 dicembre 2005) che in seguito era stato rinegoziato e il nuovo patto non conteneva la statuizione de qua;
- la questione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI dichiarato illegittimo era inammissibile perché tardiva;
parimenti inammissibile era la censura di maggiore onerosità delle condizioni economiche intercorrenti tra i garanti e la convenuta rispetto a quelle stabilite per il rapporto principale, perché generica;
- le spese seguivano la soccombenza.
***
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.11.21 la società e i suoi garanti hanno proposto appello contro la sentenza, domandando previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa,
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
si è costituita domandando di respingere l'istanza di Controparte_4
sospensione avversaria e di dichiarare inammissibili o infondate le domande;
in subordine di condannare comunque gli appellanti a pagare in via tra loro solidale € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risultasse dovuto all'esito dell' istruttoria;
in ulteriore subordine, di compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito vantato da CP_1 CP_4
anche a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno per la
[...]
mancata riconsegna del bene, con vittoria di spese.
Infine è intervenuta ex art 111 cpc in data 4.4.2022 quale Controparte_7 cessionaria del credito, facendo integralmente proprie le istanze di
[...]
. CP_4
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 4.5.2022, all'udienza del
19.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice si è dichiarato competente, in quanto la competenza territoriale sarebbe stata invece del foro di Bergamo, ovvero di quello di Verbania.
Il Tribunale avrebbe in particolare errato nel ritenere che la fattispecie in esame non sarebbe stata quella per cui la Suprema Corte (Cass.
1962/2000) invoca il favor per il contraente debole, ossia quella in cui a una parte è rimessa la scelta fra più fori;
infatti, il presente sarebbe un contratto per adesione, in cui non vi è stata alcuna contrattazione tra le parti relativamente al contenuto dello stesso, e pertanto la parte aderente sarebbe parte debole. In questa ipotesi, la parte a cui è garantita la scelta tra più fori sarebbe tenuta ad effettuarla secondo buona fede, nel senso più
conveniente alla natura e all'oggetto del contratto e nel rispetto del favore per il contraente più debole. Nel presente giudizio, l'odierna appellata (che peraltro ha sede a Brescia) avrebbe agito in maniera del tutto contraria ai principi richiamati, prediligendo un Foro (quello di Bergamo)
completamente disconnesso da qualsiasi criterio per la determinazione della competenza.
Il motivo è infondato.
L'art.18 delle condizioni generali del contratto di leasing per cui è causa stabilisce che “Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza
inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie
derivanti dal presente contratto è competente, ove venga convenuta la
Concedente, esclusivamente il Foro di Bergamo. Ove l'azione sia
promossa dalla Concedente è competente, oltre al Foro di Bergamo,
qualsiasi altro foro previsto dalla legge:”.
La sentenza della Suprema Corte (Cass. 1962/2000), invocata dall'appellante a favore della sua tesi, stabilisce che “merita, per contro,
accoglimento la terza tesi, in quanto l'interpretazione della detta clausola,
nella parte in cui viene rimessa al concedente la scelta tra il foro di
Milano, quello della filiale e quelli della residenza o del domicilio
dell'utilizzatore, non può sottrarsi alle regole generali dell'ermeneutica
contrattuale che, in particolare, prescrivono tra l'altro - ove, come nella
specie, il tenore letterale non soccorra, la filiale cui la clausola fà
riferimento non essendo agevolmente determinabile - il ricorso alla buona
fede (CC 1366), la scelta del senso più conveniente alla natura ed
all'oggetto del contratto (CC 1369) e, soprattutto, il favore del contraente
più debole nei contratti per adesione (CC 1370).
Appare evidente che, stipulandosi il contratto presso una determinata
filiale di un'impresa con plurime articolazioni, l'altro contraente, nella
specie quello indicato in contratto con il termine "utilizzatore", nel leggere la clausola altro non abbia potuto intendere per "la filiale" -
atteso anche l'articolo determinativo "la" usato, che ha una connotazione
distintiva ben precisa e diversa da quella che avrebbe avuta
l'indeterminativo "una" - se non l'ufficio decentrato dell'impresa stessa
con il quale ha trattato e sta sottoscrivendo il contratto, nella specie quello
di Padova;
sarebbe contraria a buona fede la pretesa della parte in contratto
denominata "concedente", già tutelata dalla facoltà di scegliere tra il foro
della propria sede principale e quello di residenza o domicilio della
controparte, d'intendere la locuzione de qua come indicativa d'una
qualsiasi delle proprie articolazioni locali da scegliersi a suo libito in
contrasto con il senso logico apparente rappresentato alla controparte.”
L'attenta lettura del principio espresso dalla Suprema Corte porta ad escludere che esso possa attagliarsi al caso in esame, posto che la buona fede è stata nella suddetta sentenza invocata con riferimento alla interpretazione della equivoca locuzione “la filiale” da intendersi come quella in cui era stato stipulato il contratto e non come qualsiasi filiale,
interpretazione che sarebbe stata contraria a buona fede - e non già al fine di indirizzare la scelta tra il foro indicato in contratto e quelli ordinari e di escludere la legittimità e liceità di una clausola che rimetta ad uno dei contraenti tale scelta, contenuta un contratto per adesione e specificatamente approvata per iscritto.
Trova, invece, applicazione nel caso di specie il principio, peraltro,
consolidato, della Suprema Corte, ribadito dalla recente sentenza 19/12/2024, n.33475 (cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. VI,
16/07/2020, n.15202, Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, n.15103)
dettato con riferimento proprio ad un contratto di leasing, secondo cui “È
lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla
competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la
conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice
indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente
secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a
promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità
giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di
leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva
indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la
sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori
alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente)”.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui essa qualifica il rapporto intercorso tra le parti come leasing finanziario, semplicemente richiamando i documenti 5 e 6 prodotti da nella fase monitoria (pag. 5 Controparte_4
sentenza impugnata).
In realtà dall'esame della documentazione emergerebbe ictu oculi che il contratto intercorso tra le parti non può che essere qualificato come c.d.
leasing traslativo, poiché il bene immobile in esame sarebbe stato, al momento della conclusione del contratto, estraneo alle proprietà di
[...]
; la finalità dell'operazione, per il concedente, sarebbe stata CP_4
quella di ottenere la restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento e non certo la restituzione dell'immobile; il canone previsto avrebbe costituito non solo il corrispettivo del mero godimento,
ma anche il versamento rateale del prezzo. Ne seguirebbe che le clausole contrattuali che attribuiscano alla concedente il diritto di recuperare,
nell'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento e in più la proprietà e il possesso dell'immobile,
attribuirebbero alla stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento di cui all'art. 1384 cod. civ., e dovrebbe pertanto applicarsi il rimedio di cui all'art.1526 cc
Il motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza Corte di Appello di
Brescia, prima sezione civile, 25.10.2023 n. 1634) in un precedente analogo <in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore,
quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la
restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al
risarcimento del danno a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del
contratto” (ex multis: Cass. Civ., nn. 29020/2018, 21895/2017, 73/2010,
18195/2007); nello stesso senso, da ultimo “[…] in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre
il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo
compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. Invero, l'obbligo di
restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del
contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel
possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro
verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo
compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel
periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore” (Cass.
Civ. n. 15838/2022). In definitiva, l'avvenuta restituzione ante causam dei
beni oggetto del leasing è condizione di ammissibilità (o comunque di
proponibilità) della domanda volta a far valere l'applicabilità dell'art.
1526 cod. civ.>> (cfr. in tal senso: Cass. 21895/2017; Cass. 9210/2022)
Nel caso in esame l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al fine di opporsi al pagamento del credito per canoni scaduti azionato in via monitoria;
è, tuttavia, pacifico che all'atto della proposizione dell'opposizione la restituzione dell'immobile concesso in leasing non era avvenuta e, pertanto, la previsione dell'art. 1526 cc non può essere invocata. La stessa appellante, infatti, ha dato atto che ha Controparte_4
dovuto introdurre una apposita azione per ottenere la restituzione dell'immobile concesso in leasing (giudizio n. 5160/2016 Rg), di cui è
rientrata in possesso solo nel corso del presente grado del giudizio (nel
2024).
Come già ritenuto nel citato precedente, inoltre, non può ritenersi ammissibile la domanda di compensazione di previo CP_1
accertamento del saldo del dare/avere <in quanto, anche in questo caso,
la mancata restituzione del bene impedisce la quantificazione dell'equo
compenso dovuto dall'utilizzatore per l'uso del bene stesso, dal momento
che essa è logicamente ed inevitabilmente legata ai tempi di utilizzo, che
– a loro volta – resteranno incerti ed indeterminati fin quando il bene non
verrà restituito.>>.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione del primo giudice secondo cui era “onere degli attori dimostrare gli
Contr avvenuti pagamenti a saldo della pretesa azionata da la sussistenza
di altri atti a inibirla” e che “sin dalla fase monitoria ha CP_4
depositato il contratto di leasing e i contratti di fideiussione stipulati inter
Contr partes, dai quali emerge la sussistenza di un credito (di titolarità di
ben superiore a quello azionato”.
Sostengono gli appellanti che la nel giudizio di primo Controparte_4
grado si sarebbe limitata alla produzione della certificazione ex art. 50
TUB (sub doc. 8), pretendendo di far discendere la prova della morosità
sulla base di documentazione priva di valenza probatoria in quanto di provenienza unilaterale.
Sarebbe inoltre errata la statuizione del primo giudicante secondo cui erano stati prodotti i contratti di fidejussione fin dalla fase monitoria.
Infatti, la fideiussione prodotta sub doc. 10 da nella fase Controparte_4
monitoria, prevedeva sotto la lettera “O” delle condizioni di contratto che
“la presente fidejussione si intende valida ed operante sino all'avvenuto pagamento del 24° canone periodico consecutivo”. Poiché la stessa CP_5
ha dichiarato nel ricorso che aveva effettuato pagamenti CP_1
regolari dalla stipula del leasing (28.12.2005) fino al 01.12.2011, quindi,
ben oltre i 24 canoni periodici consecutivi, si era avverata la suddetta condizione e al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la fidejussione allegata al fascicolo monitorio non era più operante.
Anche questa censura è priva di fondamento.
In allegato al decreto ingiuntivo ha prodotto il contratto Controparte_4
di leasing del 28.12.2005, contenente l'importo dei canoni, sottoscritto dalle parti, il contratto di compravendita dell'immobile ed il verbale di consegna in pari data, nonché il contratto di fideiussione contestualmente rilasciata da e CP_3 CP_2
Contr Nella successiva fase di cognizione a poi depositato la “scrittura di rettifica al contratto di locazione finanziaria n. 3016169 del 28.12.2005”
intervenuta il 28 gennaio 2009 e le fideiussione rilasciate in pari data (cfr.
Contr doc.ti 2 e 3 prodotti in primo grado da .
Come emerge dalla stessa intestazione della scrittura di rettifica, trattasi di mera modifica parziale del contratto di leasing stipulato tra le parti in data
28.12.2005 su richiesta della , riguardante alcune delle Parte_2
condizioni economiche del contratto, segnatamente del piano finanziario per ciò che riguardava il corrispettivo ancora dovuto con la trasformazione del tasso variabile in tasso fisso e allungamento della durata contrattuale da 180 a 251 mesi con rideterminazione dell'importo della rata;
le stesse parti, infatti, hanno precisato che “Rimane fissa ed immutata ogni altra condizione contrattuale” e hanno espressamente escluso qualsiasi intento novativo della obbligazione principale.
Il titolo su cui si fonda il credito ingiunto è rimasto, pertanto, lo stesso, e cioè il contratto di leasing stipulato il 28.12.2005 e allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, essendo state ad esso apportate solo alcune rettifiche nel 2009, con la conseguenza che esso costituiva documentazione idonea a fornire prova scritta del credito di ai fini della emissione Controparte_4
del decreto ingiuntivo.
Giova, in ogni caso, evidenziare che, come affermato dalla Suprema Corte
(Cass. ord. 15.12.2021 n. 40110), <
non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Sez. 2, n.
5844, 16/3/2006, Rv. 587799)>>.
Ne discende che pur a volere ritenere che il credito di nei CP_4
confronti tanto della società debitrice principale che dei fideiussori, non risultasse sufficientemente provato al momento della proposizione del ricorso a seguito della mancata produzione in giudizio della rettifica del contratto di leasing e della inoperatività dei contratti di fideiussione del
28.12.2005, esso deve ritenersi senza dubbio sussistente e provato al momento della decisione sull'opposizione, essendo stati versati in giudizio dall'opposta la rettifica del contratto ed i contratti di fideiussioni, privi della clausola di inoperatività della garanzia al termine del pagamento di
24 mensilità, stipulati nel 2009 e sottoscritti dalle parti.
Nell'ambito, infatti, del contratto di leasing è sufficiente, come già
affermato dal Tribunale, che il creditore provi l'esistenza del titolo mediante la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti,
con la indicazione dei canoni periodici pattuiti e dei tassi applicati,
limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta all'obbligato di provare di avere correttamente adempiuto, onere che gli appellanti non hanno assolto, non avendo neppure allegato di avere pagato i canoni oggetto di ingiunzione. Non può, invece, essere richiesto, come sostengono gli appellanti, la produzione in giudizio degli estratti conto
Contr così come è superflua la produzione da parte di ella certificazione ex art 50 TUB, non trattandosi di un rapporto di conto corrente.
Anche il terzo motivo va quindi respinto.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea statuizione del giudice di primo grado in merito all'insussistenza di un derivato implicito nel contratto di leasing, censurando, in particolare,
l'affermazione secondo cui: “ si concretizzi la fattispecie invocata Per_1
dagli attori è indispensabile che le parti concordino l'istituzione di uno
strumento finanziario mirante a realizzare, per il cliente della banca, un investimento mobiliare economicamente proficuo, di natura speculativa,
ovvero la gestione di un rischio di cambio o la speculazione di un tasso di
cambio su valuta estera”; nonché “nessun intento di investimento di
somme di denaro pare sostanziare il negozio stipulato inter partes, che è
stato concluso al fine di ottenere liquidità immediata (….) cedendo un
immobile e poi utilizzandolo in locazione dietro corresponsione di svariati
canoni da versarsi in periodi successivi” (pagine 10 e 11 sentenza impugnata).
Lamentano gli appellanti che la giurisprudenza a cui ha fatto riferimento il Tribunale riguarderebbe la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, materia estranea al caso di specie. Sostengono che il meccanismo di cui all'art. 4 del contratto di leasing avrebbe proprio un intento di investimento di natura speculativa, poiché l'indice di riferimento iniziale era individuato nel 2,321%, con la previsione di emissione di nota di credito o di debito, secondo il caso, in ordine alle variazioni conseguenti;
per effetto di tale disposizione aveva pagato (tra CP_1
il 2006 e il 2009) un importo complessivo di € 190.968,40, a titolo di indicizzazione.
Eccepiscono, di conseguenza, la nullità della clausola di indicizzazione in quanto nel corso del rapporto contrattuale, le rate del leasing erano rimaste invariate, ma separatamente era avvenuto uno scambio di flussi monetari determinati dagli adeguamenti periodici, sempre negativi, calcolati sulla base di quanto indicato dall'art.
4. In questo modo, l'ammortamento dell'importo finanziato era avvenuto a tasso fisso, ma con addebito al Cliente di differenze (le c.d. differenziali fixed vs floating) pari al risultato di calcolo della formula di indicizzazione, fuori dal piano di ammortamento e con meccanismo analogo ad un Interest Rate Swap.
Ne discende, secondo gli appellanti, che per poter ritenere valida la clausola in esame avrebbe dovuto rispettare il TUF e il Controparte_4
regolamento di attuazione n. 11522/1998 con gli adempimenti e i doveri bancari non derogabili su informazione, trasparenza, diligenza e buona fede, su bilateralità e capacità, su operazioni adeguate e inappropriate, il che non sarebbe avvenuto. Pertanto, l'art. 4 delle condizioni particolari sarebbe nullo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo appare sufficiente richiamare il condivisibile orientamento consolidato della Suprema Corte sul punto, secondo cui “secondo il
recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, il
giudizio di 'immeritevolezza' di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. va
compiuto sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.
1362 c.c. e ss., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non
alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà (Sez.
U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). 10. In proposito, non costituisce di
per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento
finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle
disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing
che prevede a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle
variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità
nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei
rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U,
Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 - 02; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del
18/10/2023; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023; Cass.
Sez. 3-, Sentenza, n. 4659 del 22/02/2021).” (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 19581 del 2024 cfr. nello stesso senso Cass.
26.9.2024 n. 25798).
Deve escludersi, inoltre, che la clausola in questione determini un mutamento della causa del contratto di leasing, dovendo escludersi che scopo dell'utilizzatore in tal caso divenga quello di realizzare un lucro finanziario in luogo di quello commerciale di acquistare un immobile, e che la volontà del concedente debba in tale ipotesi ritenersi quella di concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio (v.
Cass., Sez. Un., 23/2/2023, n. 5657).
Il motivo va, quindi, respinto.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che “nel caso di specie, da(ll')
esame dell'atto introduttivo del procedimento, gli attori non hanno in
primo luogo assolto l'onere, su di loro incombente, di allegazione. Hanno
semplicemente lamentato (…) l'avvenuto superamento del tasso soglia
usuraio, desumibile semplicemente, a loro dire, dalla sommatoria di tutte
le voci di costo addebitate dall'utilizzatore in contratto. Senza indicare quale fosse, all'epoca della stipulazione, il tasso soglia medesimo, quale
fosse il tasso effettivamente pattuito e come quest'ultimo doveva essere
individuato (identificando l'entità delle voci di costo atte a formarlo).
Sostengono che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione in merito al materiale probatorio allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc,
in cui si specificavano gli elementi suddetti.
Rilevano, altresì, che in nessuna delle scritture contrattuali o modificative del leasing di cui è causa il meccanismo utilizzato ai fini della determinazione del piano di ammortamento e della rata periodica sarebbe stato specificato, nè sarebbero state specificate le singole partite anatocistiche.
Il motivo è infondato relativamente ad entrambi i profili.
Relativamente al profilo della genericità della domanda di usurarietà, in primo luogo gli appellanti si sono limitati a lamentare l'omessa valutazione della documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art
183, VI comma, n. 2, cpc, senza neppure indicarla ed illustrarne l'importanza a sostegno della mera affermazione del superamento del tasso soglia.
In ogni caso si osserva che in sede di seconda memoria di cui all'art.183
c.VI cpc gli odierni appellanti delineavano la loro censura sul punto come segue: “In ordine al superamento del tasso soglia in tema di usura,
[...]
afferma di essersi attenuta alle istruzioni fornite da Banca CP_4
d'Italia. Controparte dimentica come tali istruzioni, nella gerarchia delle
fonti, non possano, in alcun modo derogare a quanto statuito dalla L. 108/1996 e dall'art. 644 c.p. in tema di calcolo del tasso soglia di usura.
Il valore giuridico delle Istruzioni di Banca d'Italia non è in alcun modo
vincolante così come pretende di far credere . Fermo ciò, Controparte_4
preme evidenziare come la scrivente difesa, contrariamente a quanto
dedotto da controparte, non considerava il tasso di mora nel tasso
contrattuale al fine di valutare la compatibilità del leasing con la
normativa di contrasto dell'usura. Nessuna sommatoria tra tasso
contrattuale e tasso di mora viene sostenuta ai fini della determinazione
del tasso soglia in tema di usura. […]”.
Si tratta, come appare evidente, di considerazioni di mero diritto e non specifiche, prive di qualsiasi riferimento concreto al rapporto per cui è
causa; inoltre, neanche nella perizia allegata è specificato quale sia o come sia calcolato il tasso soglia usura che si assumeva superato.
Dunque la statuizione di genericità sollevata dal primo giudice è
condivisibile.
Anche la censura relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento è infondata in quanto, trattandosi di leasing inizialmente a tasso variabile, la redazione di un piano di ammortamento al momento della stipula del contratto di mutuo non avrebbe potuto rappresentare la effettività del piano di rimborso nel corso del suo svolgimento. Peraltro, il piano di ammortamento è un mero strumento informativo che permette al cliente di individuare quanto sia dovuto a titolo di capitale e quanto a titolo di interessi ma il fatto che esso non sia stato consegnato al cliente, non può
di certo implicare la nullità del contratto di finanziamento per inesistenza o indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che una siffatta grave invalidità si prospetterebbe nella sola ipotesi in cui non sia stato specificato in contratto il tasso di interesse praticato o non siano stati indicati i criteri per determinarlo;
cosa che nel caso di specie è da escludere, essendo dette condizioni chiaramente esplicitate nel contratto del 2005 e nella successiva modifica del 2009; chiarezza ed determinabilità rilevate anche dal consulente tecnico d'ufficio dott. Per_2
a pag. 6 della consulenza tecnica: “le clausole appaiono chiare ed il
conteggio conseguente può essere eseguito con una normale competenza
ragionieristica, inoltre il meccanismo dell'indicizzazione fa parte della
negoziazione di un numero elevato di contratto di leasing e mutuo e
l'indicizzazione una clausola avente funzione accessoria.”.
Anche il quinto motivo va, pertanto, respinto.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della statuizione per cui la censura di avvenuta liberazione dei fideiussori in seguito al pagamento della ventiquattresima rata “risulta infondata perché basata su un accordo
contrattuale (concluso il 28 dicembre 2005) che in seguito è divenuto
oggetto di nuova rinegoziazione non contenente la statuizione de qua (si
esaminino il documento 10 prodotto nella fase monitoria e il documento 2
di produzione di parte convenuta nel presente procedimento)”.
Sostengono che il decreto opposto sarebbe stato emesso sulla base della prima fideiussione, e non delle sue successive rinegoziazioni.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel definire “tardive (trattasi della
questione di nullità per violazione della normativa antitrust, non contenuta minimamente nel libello) o carenti di allegazione per assoluta
genericità (trattasi dell'assunta maggiore onerosità delle condizioni
economiche intercorrenti tra i garanti e la convenuta rispetto a quelle
stabilite per il rapporto principale)”, in quanto la nullità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, e dunque la fideiussione, contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI e,
perciò, contrastanti con il provvedimento della Banca d'Italia del
02.05.2005 che ne vietava l'applicazione per violazione della L. n.
287/1990, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Sostengono che la consulenza allegata alla seconda memoria istruttoria avrebbe inoltre provato, come rilevato anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che le condizioni rinegoziate erano peggiorative, pertanto vi sarebbe un obbligo per i fidejussori di prestazioni a condizioni più gravose rispetto a quelle del garantito, con nullità delle fidejussioni ex art. 1941
c.c.
Anche questo motivo è infondato.
Con la fideiussione di cui è causa, infatti, e hanno CP_3 CP_2
garantito “fino al la concorrenza della somma complessiva di euro
3.832.413,94 a garanzia del pagamento di tutti gli importi dovuti alla
[...]
per capitale, interessi anche se moratori, penali ed ogni altro CP_4
onere accessorio, spese anche giudiziarie, oneri tributari, eventuali premi di assicurazione, nonché qualsiasi altra somma, che per effetto o comunque in connessione del predetto contratto di locazione finanziaria,
sue proroghe o rinnovazioni, siano dovute ad ogni titolo nessuno escluso ed anche a titolo risarcitorio da e da chiunque dovesse CP_1
subentrargli a qualsiasi titolo nei suoi rapporti con Voi”.
Trattasi dunque di una garanzia specifica, strettamente legata al contratto di locazione per cui è causa, e non già di una fideiussione omnibus.
Per contro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che vengono assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc., come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025),
secondo cui <
esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
La censura di nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust risulta, pertanto, infondata.
Quanto alla censura di asserita maggiore onerosità delle prestazioni imposte ai garanti rispetto a quelle dovute dalla debitrice principale, non è
stato allegato in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale,
né nell'atto di appello, essendosi limitati gi appellanti al mero richiamo alla perizia di parte, in che cosa sarebbe consistita tale pretesa maggiore onerosità. Rileva, in ogni caso, la Corte che non si rinviene, né nel contratto di fideiussione originario né in quello del 2009, alcuna clausola che possa fare ritenere più onerosa la prestazione dei fideiubenti rispetto a quella imposta alla società debitrice.
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valori medi), scaglione compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00) fatta eccezione per la fase istruttoria, che si liquida nel minimo in considerazione dell'effettiva attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio, che la cessionaria del credito derivante dal contratto di leasing per cui è causa ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ. “richiamando
integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in
essere dalla cedente, ribadendo e facendo proprie le già adottate
conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari
del credito, in particolare nella conferma della sentenza Tribunale
Bergamo n. 1746/2021, insistendo pertanto nell'accoglimento delle
seguenti conclusioni”, che sono identiche a quelle rassegnate dalla banca appellata. Inoltre, l'unico difensore dell'appellata e della intervenuta ha redatto per esse distinte note di udienza, memorie, scritti conclusionali e note spese, pur nella identità del contenuto.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico degli appellanti, oltre alle spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria,
giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. In particolare, occorre tener conto del fatto che il cessionario del credito è successore particolare del diritto controverso nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna degli appellanti, in solido tra loro, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e CP_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1746/2021 in data 5.10.21
che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in favore di
[...]
in € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase CP_10
introduttiva, ed € 10.417.00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
-compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio tra gli appellanti e l'intervenuta Controparte_7
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e in solido tra loro. CP_1 Controparte_2 CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN LA PE GN
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. PE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NN LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1194/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.11.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.3.2025
d a
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_1
[...]
, con sede legale in Oleggio Castello (NO), Via Vittorio Controparte_2
142131 Veneto n. 54/C, P.I.: per la sig.ra P.IVA_1 CP_2
, personalmente, nata a [...], il [...] e residente
[...]
in Castelletto Ticino (NO), Via Venezia n. 9, C.F.:
, e per il sig. , nato a [...] C.F._1 CP_3
(NO), il 05.01.1950 e residente in [...],
C.F.: , tutti rappresentati e difesi -giusto mandato C.F._2
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - dall'Avv. Fabio Monza, cod. fisc. del Foro di C.F._3
Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 bis, ed ivi tutti elettivamente domiciliati.
APPELLANTI
c o n t r o società con socio unico Controparte_4 Controparte_5
con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74 p. iva
[...]
c.f.. ed iscrizione al Registro Imprese di Brescia n. P.IVA_2
01000500171 R.E.A. n. 223920, in persona del suo procuratore speciale
Dott. assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Flavio Controparte_6
Garrone di Bergamo (BG), con studio in Via Gian Maria Scotti n. 11 ove
é elettivamente domiciliata giusta procura alle liti depositata elettronicamente;
APPELLATA
limitata con unico socio Controparte_7
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in
Roma via Piemonte n. 38, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Unico legale rappresentante dr. c CP_8
assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Flavio Garrone di Bergamo
(BG), con studio in Via Gian Maria Scotti n. 11 ove é elettivamente domiciliata giusta procura alle liti depositata elettronicamente.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1746/2021 in data 5.10.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così
provvedere:
In via preliminare:
sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 1746/2021 – Tribunale di
Bergamo – RG 8574/2016, pubblicata il 05.10.2021 e notificata il
20.10.2021, nonché del decreto ingiuntivo n. 2567/16 – RG 4397/16 –
Tribunale di Bergamo, per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito
in riforma e/o annullamento della sentenza n. sentenza n. 1746/2021 –
Tribunale di Bergamo – RG 8574/2016, pubblicata il 05.10.2021 e notifica il 20.10.2021, accogliere le domande originariamente proposte dagli odierni appellanti e, quindi e, quindi, per l'effetto:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Verbania o del Tribunale di Brescia, con ogni effetto e conseguenza di legge;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di
Bergamo dovesse ritenersi territorialmente competente, sospendere la provvisoria esecutorietà nei confronti della della sig.ra CP_1 e del sig. del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 CP_3
per i gravi motivi ricorrenti come dedotti in atti;
Nel merito, in via principale:
- per i motivi, le difese e le eccezioni tutte dedotte in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato ed illegittimo e, in ogni caso, respingere tutte le domande promosse dalla nei Controparte_4
confronti degli attori opponenti perché infondate in fatto ed in diritto.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda promossa in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione di cui all'art. 4 delle condizioni particolari di contratto nonché la nullità degli artt. 3 e 4 delle condizioni particolari egli artt. 4, 5 e 6 delle condizioni generali di contratto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, e, quindi, per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le Parti, eventualmente portando in compensazione le somme versate dalla in forza degli articoli nulli suddetti, con CP_1
eventuali crediti che , dovesse eventualmente vantare nei Controparte_4
confronti degli attori opponenti.
IN ORDINE ALLA FIDEJUSSIONE ED ALLA POSIZIONE DEL SIG.
E DELLA SIG.RA : CP_9 Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e l'inoperatività della fideiussione prestata dal sig. e dalla sig.ra CP_3 CP_2
e, quindi, per l'effetto, dichiarare che il sig. e la
[...] CP_3
sig.ra nulla debbono a quali garanti Controparte_2 Controparte_4 di in merito al contratto di locazione finanziaria n. 3016169 del CP_1
28.12.2005;
- in subordine, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità delle fidejussioni prestate dal sig. e dalla sig.ra CP_3
, dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi a favore di Controparte_2
, per i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_4
In ogni caso e sempre:
- sulle somme da restituire a favore degli odierni attori opponenti: oltre agli interessi legali dalla data di effettivo pagamento al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale
di Bergamo G.U. Dr.ssa Francesca Bresciani n. 1746/2021 pubblicata il
5.10.2021 e notificata il 20.10.2021;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale del gravame avversario, condannare comunque gli appellanti a pagare, in via tra loro solidale, ad la somma Controparte_4 di € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito CP_1
vantato da anche a titolo di equo compenso e di Controparte_4
risarcimento del danno per la mancata riconsegna del bene;
4) in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre CP_4
15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
Per l'intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale
di Bergamo G.U. Dr.ssa Francesca Bresciani n. 1746/2020 pubblicata il
5.10.2021 e notificata il 20.10.2021; 2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame avversario, condannare comunque gli appellanti a pagare, in via tra loro solidale, a CP_7
quale successore del credito di la somma di €
[...] Controparte_4
1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito CP_1
vantato da quale successore del credito di Controparte_7 CP_4
anche a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno per la
[...]
mancata riconsegna del bene;
4) in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% CP_7
spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 6.9.2016 e i suoi CP_1
fideiussori, e convenivano in giudizio CP_3 Controparte_2
davanti al Tribunale di Bergamo in opposizione al decreto Controparte_4 ingiuntivo n.2567/2016 emesso in data 1.6.2016 dallo stesso Tribunale per
€ 1.430.174,69, oltre interessi come da domanda e spese della procedura,
ed esponevano che:
- il Tribunale di Bergamo era incompetente a emettere il decreto in quanto la competenza era del Tribunale di Verbania ai sensi dell'art.19 cpc,
trovandosi la sede della società opponente in Oleggio Castello (NO)
ovvero del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art.20 cpc, poiché lì era ubicata la sede dell'opposta; la clausola di foro convenzionale di cui all'art.18 delle condizioni contrattuali non era applicabile in quanto la copia prodotta in atti era non conforme, illeggibile e “non corrispondente
alla realtà fattuale”; inoltre la società ne disconosceva la sottoscrizione,
pertanto la clausola in deroga non era efficace;
anche qualora lo fosse stato, poiché il contratto era stato concluso per adesione, la clausola, non oggetto di negoziazione specifica, doveva essere interpretata secondo buona fede e controparte aveva scelto il foro lontano dalla sede della società opponente e senza alcun criterio di collegamento col rapporto di cui era causa, contravvenendo quindi al predetto principio;
- la somma oggetto del decreto era dovuta in forza di un contratto di leasing immobiliare e la società Concedente si era riservata di domandare in separato giudizio l'importo della penale e aveva anche agito davanti al
Tribunale di Bergamo nel 2016 per ottenere l'accertamento della risoluzione e la restituzione dell'immobile;
-poiché la società di leasing stava agendo allo stesso tempo per la ripetizione dei canoni ancora dovuti e per la restituzione dell'immobile, doveva operare l'articolo 1526 cc, al fine di impedire al concedente di ottenere un vantaggio eccessivo dalla risoluzione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato illegittimo;
- la documentazione in atti era inidonea a provare la sussistenza del rapporto contrattuale, dell'inadempimento e della morosità, in quanto le copie fotostatiche prodotte non erano conformi all'originale; inoltre l'estratto conto, pur munito di certificazione di cui all'art.50 TUB, non era idoneo a provare l'ammontare del credito, poiché la dichiarazione proveniva dalla stessa;
CP_5
- il contratto di leasing era comunque nullo in quanto non era stata stabilita in contratto la modalità di ammortamento e non era stato consegnato al cliente il relativo piano;
non era inoltre indicato in contratto l'Indicatore
Sintetico di Costo;
- all'art.4 del contratto era prevista una clausola di indicizzazione, per cui l'importo delle rate doveva essere indicizzato al tasso Euribor 3 mesi con valore iniziale del 2,321%, rilevato con cadenza trimestrale;
a seguito dell'indicizzazione era poi emessa una nota di credito o di debito a seconda delle variazioni conseguenti. La società utilizzatrice aveva pagato €
190.986,40 a titolo di indicizzazione;
tale somma era stata corrisposta illegittimamente, perché consistente in un derivato implicito nella forma dell'Interest Rate Swap, pertanto con scambi monetari al di fuori del piano di ammortamento al di fuori degli adeguamenti periodici;
non era stata rispettata la regola per cui il pricing iniziale doveva essere nullo,
determinando pertanto un costo occulto, dovuto allo squilibrio iniziale. Inoltre, trattandosi di un derivato, era soggetto alle norme previste nel
Testo Unico della Finanza (TUF) e del regolamento Consob 11522/98;
l'articolo 4 del contratto era pertanto nullo per violazione di legge e per carenza di causa, in quanto carente di alea bilaterale.
Sostenevano, inoltre, che:
- gli interessi pattuiti in contratto erano comunque usurari, e pertanto non dovuti;
- vi era illegittima capitalizzazione degli interessi e pertanto il conteggio non era corretto;
-inoltre gli interessi da domanda erano parametrati al disposto dell'art.3
delle condizioni generali ma la domanda era stata proposta successivamente alla risoluzione del contratto, dunque nessuna delle disposizioni ivi prevista poteva essere applicata;
- la fideiussione prestata da e era stata prodotta in mera CP_3 CP_2
copia fotostatica non conforme ed era pertanto disconosciuta;
in ogni caso,
l'art. O) della stessa ne limitava la operatività fino al pagamento del ventiquattresimo canone compreso e la stessa società di leasing aveva ammesso in sede di ricorso che i pagamenti erano stati regolari dalla stipula in data 28.12.05 fino all' 1.12.2011;
- la fideiussione era comunque nulla giusta la nullità dell'obbligazione principale per i motivi esposti;
essa era inoltre stata prestata a condizioni più onerose dell'obbligazione principale contravvenendo al disposto
Contr dell'art.1941 cc;
infine, veva concluso la fideiussione in spregio dei principi di correttezza e buona fede, in quanto la garanzia era volta esclusivamente all'escussione dei patrimoni delle persone fisiche, e non a garantire le operazioni della società.
Pertanto domandavano, di dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bergamo in favore di quello di Brescia o di Verbania;
in subordine, sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto, di dichiararsi la nullità della clausola di indicizzazione di cui all'art.4 condizioni particolari, nonchè degli articoli 3 e 4 delle condizioni particolari di contratto e degli articoli 4, 5 e 6 delle condizioni generali di contratto,
rideterminando per l'effetto le somme indebitamente versate e compensandole con quelle oggetto del decreto;
di accertare l'inoperatività
della fideiussione ovvero, in subordine, la sua nullità ed inefficacia, con interessi “dalla data di effettivo pagamento al saldo effettivo” e con vittoria di spese.
Si costituiva sostenendo che la contestazione di mancata Controparte_4
conformità dei documenti era generica e in ogni caso alcuni dei documenti originali erano già stati depositati, ferma la disponibilità a produrre gli altri originali. Presentava istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc riservandosi di produrre le scritture comparative e precisando che la firma del rappresentante della società apparteneva a , suo CP_3
precedente rappresentante legale.
Rilevava che:
-la clausola di deroga pattizia al foro era efficace perché doppiamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cpc;
- il contratto di leasing non realizzava alcuna indebita locupletazione in quanto il decreto impugnato era volto ad ottenere quanto risultante dalla somma algebrica di quanto dovuto dall'Utilizzatrice “per gli importi e le
causali indicate nell'estratto conto dell'11.02.2016 munito della
certificazione di conformità alle scritture contabili e della dichiarazione
di verità e liquidità del credito ex art. 50 T.U.B.”, mentre in sede di giudizio sommario era stata richiesta la restituzione dell'immobile, di proprietà di quale legittima conseguenza della risoluzione CP_4
contrattuale. Nessuna somma era stata richiesta a controparte a titolo di penale contrattuale, la quale poteva essere determinata solo dopo il rientro in possesso dell'immobile e secondo il disposto dell'art. 14 delle
Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui a seguito della risoluzione del contratto la società non percepiva più di quanto avrebbe percepito a fronte della regolare esecuzione (canoni a scadere e prezzo di opzione attualizzati al netto del valore dell'immobile);
- la documentazione in atti era idonea a comprovare il credito e gli estratti conto, anche in assenza di certificazione ex art. 50 TUB, erano comunque idonei a provare il credito per esplicita previsione normativa;
- il contratto di leasing conteneva tutti gli elementi per poter predeterminare l'effettiva esposizione nei confronti della Banca, incluso l'Indice Sintetico di Costo;
non era esplicitamente previsto da nessuna norma o pattuizione il dovere di allegare il piano d'ammortamento,
ricavabile, comunque, dalle stesse clausole contrattuali, dai documenti di sintesi e dai fogli informativi;
- l'allegazione di presenza di costi occulti a carico dell'utilizzatrice non era provata;
inoltre la clausola 4 delle condizioni particolari era stata sottoscritta dall'utilizzatrice stessa, che aveva l'onere di verificare che rispondesse alla sua volontà negoziale;
- la fattispecie del contratto di leasing era distinta da quella di derivato, in quanto la clausola di indicizzazione era mero elemento accessorio dello stesso, e non causa;
- la censura di usurarietà del tasso era apodittica e comunque infondata, in quanto il tasso soglia usura al momento della pattuizione non era stato superato;
- il contratto di locazione finanziaria era stato modificato e rinegoziato in data 28.1.2009: le parti avevano pattuito una riduzione del canone mensile a fronte di un dilazionamento della durata contrattuale;
-in tale occasione, anche la garanzia fideiussoria dei signori e CP_3
era stata rivista: i medesimi avevano sottoscritto in data CP_2
28.1.2009 una scrittura privata con la quale si erano costituiti fideiussori a prima richiesta sino alla concorrenza di € 3.832.413,94 (in luogo del precedente importo di € 5.875.941,51); tale contratto aveva natura sostanziale di contratto autonomo di garanzia in forza delle clausole D,E,F
e G con cui i fideiussori rinunciavano a sollevare qualsiasi eccezione inerente il rapporto principale, era prevista la dispensa per il creditore di agire preventivamente ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale, la rinuncia alla facoltà di sollevare qualsiasi eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta nonché l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore principale e la deroga all'art. 1939 c.c.; inoltre, anche se la garanzia fosse stata qualificata come una mera solve et repete, comunque i garanti non avrebbero potuto sollevare eccezioni in merito al rapporto principale, se non dopo l'integrale pagamento della somma.
Pertanto domandava, reietta la sospensiva, in via Controparte_4
principale di respingere integralmente il ricorso;
in subordine di condannare comunque tutti gli opponenti a pagare, in via tra loro solidale,
la somma di € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore risultante dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria;
con vittoria di spese.
La causa era istruita con duplice consulenza tecnica d'ufficio: la prima grafologica, depositata in data 24.9.2018 con cui la consulente accertava l'autografia delle firme apposte sulle fideiussioni;
la seconda, avente ad oggetto la determinabilità in concreto del tasso leasing e l'accertamento dell'equivalenza tecnico finanziaria tra la clausola di indicizzazione del leasing di cui all'art. 4 delle condizioni particolari e un contratto derivato di tipo I.R.S. nonché della convenienza economica delle scritture integrative.
In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti si dolevano della nullità
della fideiussione in quanto conforme al modello ABI dichiarato illegittimo con il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.
1746/2021 in data 5.10.21 rigettava integralmente le domande attoree e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio e di consulenza tecnica.
Il primo giudice affermava, in particolare, che:
- la clausola di deroga pattizia del foro era valida ed efficace in quanto il favor per il contraente più debole invocato dagli attori era affermato dalla
Suprema Corte in fattispecie non assimilabili alla presente:
- l'indebita locupletazione invocata dagli attori si verificava solo in caso di leasing traslativo, mentre il contratto di specie era un leasing finanziario;
non poteva dunque applicarsi il disposto dell'art.1526 cc;
- il diritto di credito vantato era stato provato, in quanto in corso di causa erano stati prodotti gli originali dei contratti contestati;
inoltre gli opponenti non avevano prodotto alcun fatto estintivo o modificativo delle pretese azionate in via monitoria, peraltro inferiori ai crediti provati in atti;
- nessuna norma stabiliva la necessità di predisporre un piano di ammortamento per il contratto di leasing;
parimenti, l'omessa o erronea
Par indicazione dell non incideva sulla validità del contratto, neanche ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente;
tale violazione non poteva inoltre concretizzarsi qualora fossero noti tutti gli elementi idonei alla sua determinazione, come avvenuto nel caso di specie e accertato dal consulente;
- non poteva dirsi sussistente un derivato in quanto, nel caso di specie,
l'assimilazione tra tasso indicizzato e IRS era solo finanziaria e non giuridica, essendo il regolamento delle parti non finalizzato a istituire un investimento mobiliare. Acché si concretizzi la fattispecie invocata dagli attori era indispensabile che le parti concordassero l'istituzione di uno strumento finanziario mirante a realizzare, per il cliente della banca, un investimento mobiliare economicamente proficuo, di natura speculativa,
ovvero la gestione di un rischio di cambio o la speculazione di un tasso di cambio su una valuta estera;
nessun intento di investimento di somme di denaro pareva sostanziare il negozio stipulato inter partes, che era stato concluso al fine di ottenere liquidità immediata;
- la censura di usurarietà era inammissibile perché generica ed esplorativa;
- la censura di applicazione di anatocismo illegittimo era parimenti generica e sguarnita di prova;
- la doglianza principale attorea, fondata sull'asserita mancata sottoscrizione dei contratti, era risultata non fondata alla luce delle risultanze della perizia grafologica;
- la doglianza di liberazione dei fideiussori una volta avvenuto il pagamento del ventiquattresimo canone risultava infondata perché basata su un accordo contrattuale (concluso il 28 dicembre 2005) che in seguito era stato rinegoziato e il nuovo patto non conteneva la statuizione de qua;
- la questione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI dichiarato illegittimo era inammissibile perché tardiva;
parimenti inammissibile era la censura di maggiore onerosità delle condizioni economiche intercorrenti tra i garanti e la convenuta rispetto a quelle stabilite per il rapporto principale, perché generica;
- le spese seguivano la soccombenza.
***
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.11.21 la società e i suoi garanti hanno proposto appello contro la sentenza, domandando previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa,
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
si è costituita domandando di respingere l'istanza di Controparte_4
sospensione avversaria e di dichiarare inammissibili o infondate le domande;
in subordine di condannare comunque gli appellanti a pagare in via tra loro solidale € 1.430.174,69 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 1.280.745,08 dal 12.2.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo maggiore o minore che risultasse dovuto all'esito dell' istruttoria;
in ulteriore subordine, di compensare l'importo eventualmente ritenuto dovuto in favore di con il credito vantato da CP_1 CP_4
anche a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno per la
[...]
mancata riconsegna del bene, con vittoria di spese.
Infine è intervenuta ex art 111 cpc in data 4.4.2022 quale Controparte_7 cessionaria del credito, facendo integralmente proprie le istanze di
[...]
. CP_4
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata in data 4.5.2022, all'udienza del
19.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice si è dichiarato competente, in quanto la competenza territoriale sarebbe stata invece del foro di Bergamo, ovvero di quello di Verbania.
Il Tribunale avrebbe in particolare errato nel ritenere che la fattispecie in esame non sarebbe stata quella per cui la Suprema Corte (Cass.
1962/2000) invoca il favor per il contraente debole, ossia quella in cui a una parte è rimessa la scelta fra più fori;
infatti, il presente sarebbe un contratto per adesione, in cui non vi è stata alcuna contrattazione tra le parti relativamente al contenuto dello stesso, e pertanto la parte aderente sarebbe parte debole. In questa ipotesi, la parte a cui è garantita la scelta tra più fori sarebbe tenuta ad effettuarla secondo buona fede, nel senso più
conveniente alla natura e all'oggetto del contratto e nel rispetto del favore per il contraente più debole. Nel presente giudizio, l'odierna appellata (che peraltro ha sede a Brescia) avrebbe agito in maniera del tutto contraria ai principi richiamati, prediligendo un Foro (quello di Bergamo)
completamente disconnesso da qualsiasi criterio per la determinazione della competenza.
Il motivo è infondato.
L'art.18 delle condizioni generali del contratto di leasing per cui è causa stabilisce che “Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza
inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie
derivanti dal presente contratto è competente, ove venga convenuta la
Concedente, esclusivamente il Foro di Bergamo. Ove l'azione sia
promossa dalla Concedente è competente, oltre al Foro di Bergamo,
qualsiasi altro foro previsto dalla legge:”.
La sentenza della Suprema Corte (Cass. 1962/2000), invocata dall'appellante a favore della sua tesi, stabilisce che “merita, per contro,
accoglimento la terza tesi, in quanto l'interpretazione della detta clausola,
nella parte in cui viene rimessa al concedente la scelta tra il foro di
Milano, quello della filiale e quelli della residenza o del domicilio
dell'utilizzatore, non può sottrarsi alle regole generali dell'ermeneutica
contrattuale che, in particolare, prescrivono tra l'altro - ove, come nella
specie, il tenore letterale non soccorra, la filiale cui la clausola fà
riferimento non essendo agevolmente determinabile - il ricorso alla buona
fede (CC 1366), la scelta del senso più conveniente alla natura ed
all'oggetto del contratto (CC 1369) e, soprattutto, il favore del contraente
più debole nei contratti per adesione (CC 1370).
Appare evidente che, stipulandosi il contratto presso una determinata
filiale di un'impresa con plurime articolazioni, l'altro contraente, nella
specie quello indicato in contratto con il termine "utilizzatore", nel leggere la clausola altro non abbia potuto intendere per "la filiale" -
atteso anche l'articolo determinativo "la" usato, che ha una connotazione
distintiva ben precisa e diversa da quella che avrebbe avuta
l'indeterminativo "una" - se non l'ufficio decentrato dell'impresa stessa
con il quale ha trattato e sta sottoscrivendo il contratto, nella specie quello
di Padova;
sarebbe contraria a buona fede la pretesa della parte in contratto
denominata "concedente", già tutelata dalla facoltà di scegliere tra il foro
della propria sede principale e quello di residenza o domicilio della
controparte, d'intendere la locuzione de qua come indicativa d'una
qualsiasi delle proprie articolazioni locali da scegliersi a suo libito in
contrasto con il senso logico apparente rappresentato alla controparte.”
L'attenta lettura del principio espresso dalla Suprema Corte porta ad escludere che esso possa attagliarsi al caso in esame, posto che la buona fede è stata nella suddetta sentenza invocata con riferimento alla interpretazione della equivoca locuzione “la filiale” da intendersi come quella in cui era stato stipulato il contratto e non come qualsiasi filiale,
interpretazione che sarebbe stata contraria a buona fede - e non già al fine di indirizzare la scelta tra il foro indicato in contratto e quelli ordinari e di escludere la legittimità e liceità di una clausola che rimetta ad uno dei contraenti tale scelta, contenuta un contratto per adesione e specificatamente approvata per iscritto.
Trova, invece, applicazione nel caso di specie il principio, peraltro,
consolidato, della Suprema Corte, ribadito dalla recente sentenza 19/12/2024, n.33475 (cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. VI,
16/07/2020, n.15202, Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, n.15103)
dettato con riferimento proprio ad un contratto di leasing, secondo cui “È
lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla
competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la
conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice
indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente
secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a
promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità
giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di
leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva
indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la
sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori
alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente)”.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui essa qualifica il rapporto intercorso tra le parti come leasing finanziario, semplicemente richiamando i documenti 5 e 6 prodotti da nella fase monitoria (pag. 5 Controparte_4
sentenza impugnata).
In realtà dall'esame della documentazione emergerebbe ictu oculi che il contratto intercorso tra le parti non può che essere qualificato come c.d.
leasing traslativo, poiché il bene immobile in esame sarebbe stato, al momento della conclusione del contratto, estraneo alle proprietà di
[...]
; la finalità dell'operazione, per il concedente, sarebbe stata CP_4
quella di ottenere la restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento e non certo la restituzione dell'immobile; il canone previsto avrebbe costituito non solo il corrispettivo del mero godimento,
ma anche il versamento rateale del prezzo. Ne seguirebbe che le clausole contrattuali che attribuiscano alla concedente il diritto di recuperare,
nell'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento e in più la proprietà e il possesso dell'immobile,
attribuirebbero alla stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento di cui all'art. 1384 cod. civ., e dovrebbe pertanto applicarsi il rimedio di cui all'art.1526 cc
Il motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza Corte di Appello di
Brescia, prima sezione civile, 25.10.2023 n. 1634) in un precedente analogo <in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore,
quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la
restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al
risarcimento del danno a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del
contratto” (ex multis: Cass. Civ., nn. 29020/2018, 21895/2017, 73/2010,
18195/2007); nello stesso senso, da ultimo “[…] in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre
il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo
compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. Invero, l'obbligo di
restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del
contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel
possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro
verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo
compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel
periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore” (Cass.
Civ. n. 15838/2022). In definitiva, l'avvenuta restituzione ante causam dei
beni oggetto del leasing è condizione di ammissibilità (o comunque di
proponibilità) della domanda volta a far valere l'applicabilità dell'art.
1526 cod. civ.>> (cfr. in tal senso: Cass. 21895/2017; Cass. 9210/2022)
Nel caso in esame l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al fine di opporsi al pagamento del credito per canoni scaduti azionato in via monitoria;
è, tuttavia, pacifico che all'atto della proposizione dell'opposizione la restituzione dell'immobile concesso in leasing non era avvenuta e, pertanto, la previsione dell'art. 1526 cc non può essere invocata. La stessa appellante, infatti, ha dato atto che ha Controparte_4
dovuto introdurre una apposita azione per ottenere la restituzione dell'immobile concesso in leasing (giudizio n. 5160/2016 Rg), di cui è
rientrata in possesso solo nel corso del presente grado del giudizio (nel
2024).
Come già ritenuto nel citato precedente, inoltre, non può ritenersi ammissibile la domanda di compensazione di previo CP_1
accertamento del saldo del dare/avere <in quanto, anche in questo caso,
la mancata restituzione del bene impedisce la quantificazione dell'equo
compenso dovuto dall'utilizzatore per l'uso del bene stesso, dal momento
che essa è logicamente ed inevitabilmente legata ai tempi di utilizzo, che
– a loro volta – resteranno incerti ed indeterminati fin quando il bene non
verrà restituito.>>.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione del primo giudice secondo cui era “onere degli attori dimostrare gli
Contr avvenuti pagamenti a saldo della pretesa azionata da la sussistenza
di altri atti a inibirla” e che “sin dalla fase monitoria ha CP_4
depositato il contratto di leasing e i contratti di fideiussione stipulati inter
Contr partes, dai quali emerge la sussistenza di un credito (di titolarità di
ben superiore a quello azionato”.
Sostengono gli appellanti che la nel giudizio di primo Controparte_4
grado si sarebbe limitata alla produzione della certificazione ex art. 50
TUB (sub doc. 8), pretendendo di far discendere la prova della morosità
sulla base di documentazione priva di valenza probatoria in quanto di provenienza unilaterale.
Sarebbe inoltre errata la statuizione del primo giudicante secondo cui erano stati prodotti i contratti di fidejussione fin dalla fase monitoria.
Infatti, la fideiussione prodotta sub doc. 10 da nella fase Controparte_4
monitoria, prevedeva sotto la lettera “O” delle condizioni di contratto che
“la presente fidejussione si intende valida ed operante sino all'avvenuto pagamento del 24° canone periodico consecutivo”. Poiché la stessa CP_5
ha dichiarato nel ricorso che aveva effettuato pagamenti CP_1
regolari dalla stipula del leasing (28.12.2005) fino al 01.12.2011, quindi,
ben oltre i 24 canoni periodici consecutivi, si era avverata la suddetta condizione e al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la fidejussione allegata al fascicolo monitorio non era più operante.
Anche questa censura è priva di fondamento.
In allegato al decreto ingiuntivo ha prodotto il contratto Controparte_4
di leasing del 28.12.2005, contenente l'importo dei canoni, sottoscritto dalle parti, il contratto di compravendita dell'immobile ed il verbale di consegna in pari data, nonché il contratto di fideiussione contestualmente rilasciata da e CP_3 CP_2
Contr Nella successiva fase di cognizione a poi depositato la “scrittura di rettifica al contratto di locazione finanziaria n. 3016169 del 28.12.2005”
intervenuta il 28 gennaio 2009 e le fideiussione rilasciate in pari data (cfr.
Contr doc.ti 2 e 3 prodotti in primo grado da .
Come emerge dalla stessa intestazione della scrittura di rettifica, trattasi di mera modifica parziale del contratto di leasing stipulato tra le parti in data
28.12.2005 su richiesta della , riguardante alcune delle Parte_2
condizioni economiche del contratto, segnatamente del piano finanziario per ciò che riguardava il corrispettivo ancora dovuto con la trasformazione del tasso variabile in tasso fisso e allungamento della durata contrattuale da 180 a 251 mesi con rideterminazione dell'importo della rata;
le stesse parti, infatti, hanno precisato che “Rimane fissa ed immutata ogni altra condizione contrattuale” e hanno espressamente escluso qualsiasi intento novativo della obbligazione principale.
Il titolo su cui si fonda il credito ingiunto è rimasto, pertanto, lo stesso, e cioè il contratto di leasing stipulato il 28.12.2005 e allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, essendo state ad esso apportate solo alcune rettifiche nel 2009, con la conseguenza che esso costituiva documentazione idonea a fornire prova scritta del credito di ai fini della emissione Controparte_4
del decreto ingiuntivo.
Giova, in ogni caso, evidenziare che, come affermato dalla Suprema Corte
(Cass. ord. 15.12.2021 n. 40110), <
non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Sez. 2, n.
5844, 16/3/2006, Rv. 587799)>>.
Ne discende che pur a volere ritenere che il credito di nei CP_4
confronti tanto della società debitrice principale che dei fideiussori, non risultasse sufficientemente provato al momento della proposizione del ricorso a seguito della mancata produzione in giudizio della rettifica del contratto di leasing e della inoperatività dei contratti di fideiussione del
28.12.2005, esso deve ritenersi senza dubbio sussistente e provato al momento della decisione sull'opposizione, essendo stati versati in giudizio dall'opposta la rettifica del contratto ed i contratti di fideiussioni, privi della clausola di inoperatività della garanzia al termine del pagamento di
24 mensilità, stipulati nel 2009 e sottoscritti dalle parti.
Nell'ambito, infatti, del contratto di leasing è sufficiente, come già
affermato dal Tribunale, che il creditore provi l'esistenza del titolo mediante la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti,
con la indicazione dei canoni periodici pattuiti e dei tassi applicati,
limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta all'obbligato di provare di avere correttamente adempiuto, onere che gli appellanti non hanno assolto, non avendo neppure allegato di avere pagato i canoni oggetto di ingiunzione. Non può, invece, essere richiesto, come sostengono gli appellanti, la produzione in giudizio degli estratti conto
Contr così come è superflua la produzione da parte di ella certificazione ex art 50 TUB, non trattandosi di un rapporto di conto corrente.
Anche il terzo motivo va quindi respinto.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea statuizione del giudice di primo grado in merito all'insussistenza di un derivato implicito nel contratto di leasing, censurando, in particolare,
l'affermazione secondo cui: “ si concretizzi la fattispecie invocata Per_1
dagli attori è indispensabile che le parti concordino l'istituzione di uno
strumento finanziario mirante a realizzare, per il cliente della banca, un investimento mobiliare economicamente proficuo, di natura speculativa,
ovvero la gestione di un rischio di cambio o la speculazione di un tasso di
cambio su valuta estera”; nonché “nessun intento di investimento di
somme di denaro pare sostanziare il negozio stipulato inter partes, che è
stato concluso al fine di ottenere liquidità immediata (….) cedendo un
immobile e poi utilizzandolo in locazione dietro corresponsione di svariati
canoni da versarsi in periodi successivi” (pagine 10 e 11 sentenza impugnata).
Lamentano gli appellanti che la giurisprudenza a cui ha fatto riferimento il Tribunale riguarderebbe la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, materia estranea al caso di specie. Sostengono che il meccanismo di cui all'art. 4 del contratto di leasing avrebbe proprio un intento di investimento di natura speculativa, poiché l'indice di riferimento iniziale era individuato nel 2,321%, con la previsione di emissione di nota di credito o di debito, secondo il caso, in ordine alle variazioni conseguenti;
per effetto di tale disposizione aveva pagato (tra CP_1
il 2006 e il 2009) un importo complessivo di € 190.968,40, a titolo di indicizzazione.
Eccepiscono, di conseguenza, la nullità della clausola di indicizzazione in quanto nel corso del rapporto contrattuale, le rate del leasing erano rimaste invariate, ma separatamente era avvenuto uno scambio di flussi monetari determinati dagli adeguamenti periodici, sempre negativi, calcolati sulla base di quanto indicato dall'art.
4. In questo modo, l'ammortamento dell'importo finanziato era avvenuto a tasso fisso, ma con addebito al Cliente di differenze (le c.d. differenziali fixed vs floating) pari al risultato di calcolo della formula di indicizzazione, fuori dal piano di ammortamento e con meccanismo analogo ad un Interest Rate Swap.
Ne discende, secondo gli appellanti, che per poter ritenere valida la clausola in esame avrebbe dovuto rispettare il TUF e il Controparte_4
regolamento di attuazione n. 11522/1998 con gli adempimenti e i doveri bancari non derogabili su informazione, trasparenza, diligenza e buona fede, su bilateralità e capacità, su operazioni adeguate e inappropriate, il che non sarebbe avvenuto. Pertanto, l'art. 4 delle condizioni particolari sarebbe nullo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo appare sufficiente richiamare il condivisibile orientamento consolidato della Suprema Corte sul punto, secondo cui “secondo il
recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, il
giudizio di 'immeritevolezza' di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. va
compiuto sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.
1362 c.c. e ss., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non
alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà (Sez.
U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). 10. In proposito, non costituisce di
per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento
finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle
disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing
che prevede a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle
variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità
nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei
rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U,
Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 - 02; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del
18/10/2023; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023; Cass.
Sez. 3-, Sentenza, n. 4659 del 22/02/2021).” (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 19581 del 2024 cfr. nello stesso senso Cass.
26.9.2024 n. 25798).
Deve escludersi, inoltre, che la clausola in questione determini un mutamento della causa del contratto di leasing, dovendo escludersi che scopo dell'utilizzatore in tal caso divenga quello di realizzare un lucro finanziario in luogo di quello commerciale di acquistare un immobile, e che la volontà del concedente debba in tale ipotesi ritenersi quella di concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio (v.
Cass., Sez. Un., 23/2/2023, n. 5657).
Il motivo va, quindi, respinto.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che “nel caso di specie, da(ll')
esame dell'atto introduttivo del procedimento, gli attori non hanno in
primo luogo assolto l'onere, su di loro incombente, di allegazione. Hanno
semplicemente lamentato (…) l'avvenuto superamento del tasso soglia
usuraio, desumibile semplicemente, a loro dire, dalla sommatoria di tutte
le voci di costo addebitate dall'utilizzatore in contratto. Senza indicare quale fosse, all'epoca della stipulazione, il tasso soglia medesimo, quale
fosse il tasso effettivamente pattuito e come quest'ultimo doveva essere
individuato (identificando l'entità delle voci di costo atte a formarlo).
Sostengono che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione in merito al materiale probatorio allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc,
in cui si specificavano gli elementi suddetti.
Rilevano, altresì, che in nessuna delle scritture contrattuali o modificative del leasing di cui è causa il meccanismo utilizzato ai fini della determinazione del piano di ammortamento e della rata periodica sarebbe stato specificato, nè sarebbero state specificate le singole partite anatocistiche.
Il motivo è infondato relativamente ad entrambi i profili.
Relativamente al profilo della genericità della domanda di usurarietà, in primo luogo gli appellanti si sono limitati a lamentare l'omessa valutazione della documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art
183, VI comma, n. 2, cpc, senza neppure indicarla ed illustrarne l'importanza a sostegno della mera affermazione del superamento del tasso soglia.
In ogni caso si osserva che in sede di seconda memoria di cui all'art.183
c.VI cpc gli odierni appellanti delineavano la loro censura sul punto come segue: “In ordine al superamento del tasso soglia in tema di usura,
[...]
afferma di essersi attenuta alle istruzioni fornite da Banca CP_4
d'Italia. Controparte dimentica come tali istruzioni, nella gerarchia delle
fonti, non possano, in alcun modo derogare a quanto statuito dalla L. 108/1996 e dall'art. 644 c.p. in tema di calcolo del tasso soglia di usura.
Il valore giuridico delle Istruzioni di Banca d'Italia non è in alcun modo
vincolante così come pretende di far credere . Fermo ciò, Controparte_4
preme evidenziare come la scrivente difesa, contrariamente a quanto
dedotto da controparte, non considerava il tasso di mora nel tasso
contrattuale al fine di valutare la compatibilità del leasing con la
normativa di contrasto dell'usura. Nessuna sommatoria tra tasso
contrattuale e tasso di mora viene sostenuta ai fini della determinazione
del tasso soglia in tema di usura. […]”.
Si tratta, come appare evidente, di considerazioni di mero diritto e non specifiche, prive di qualsiasi riferimento concreto al rapporto per cui è
causa; inoltre, neanche nella perizia allegata è specificato quale sia o come sia calcolato il tasso soglia usura che si assumeva superato.
Dunque la statuizione di genericità sollevata dal primo giudice è
condivisibile.
Anche la censura relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento è infondata in quanto, trattandosi di leasing inizialmente a tasso variabile, la redazione di un piano di ammortamento al momento della stipula del contratto di mutuo non avrebbe potuto rappresentare la effettività del piano di rimborso nel corso del suo svolgimento. Peraltro, il piano di ammortamento è un mero strumento informativo che permette al cliente di individuare quanto sia dovuto a titolo di capitale e quanto a titolo di interessi ma il fatto che esso non sia stato consegnato al cliente, non può
di certo implicare la nullità del contratto di finanziamento per inesistenza o indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che una siffatta grave invalidità si prospetterebbe nella sola ipotesi in cui non sia stato specificato in contratto il tasso di interesse praticato o non siano stati indicati i criteri per determinarlo;
cosa che nel caso di specie è da escludere, essendo dette condizioni chiaramente esplicitate nel contratto del 2005 e nella successiva modifica del 2009; chiarezza ed determinabilità rilevate anche dal consulente tecnico d'ufficio dott. Per_2
a pag. 6 della consulenza tecnica: “le clausole appaiono chiare ed il
conteggio conseguente può essere eseguito con una normale competenza
ragionieristica, inoltre il meccanismo dell'indicizzazione fa parte della
negoziazione di un numero elevato di contratto di leasing e mutuo e
l'indicizzazione una clausola avente funzione accessoria.”.
Anche il quinto motivo va, pertanto, respinto.
Con il sesto motivo gli appellanti si dolgono della statuizione per cui la censura di avvenuta liberazione dei fideiussori in seguito al pagamento della ventiquattresima rata “risulta infondata perché basata su un accordo
contrattuale (concluso il 28 dicembre 2005) che in seguito è divenuto
oggetto di nuova rinegoziazione non contenente la statuizione de qua (si
esaminino il documento 10 prodotto nella fase monitoria e il documento 2
di produzione di parte convenuta nel presente procedimento)”.
Sostengono che il decreto opposto sarebbe stato emesso sulla base della prima fideiussione, e non delle sue successive rinegoziazioni.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel definire “tardive (trattasi della
questione di nullità per violazione della normativa antitrust, non contenuta minimamente nel libello) o carenti di allegazione per assoluta
genericità (trattasi dell'assunta maggiore onerosità delle condizioni
economiche intercorrenti tra i garanti e la convenuta rispetto a quelle
stabilite per il rapporto principale)”, in quanto la nullità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, e dunque la fideiussione, contenente clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI e,
perciò, contrastanti con il provvedimento della Banca d'Italia del
02.05.2005 che ne vietava l'applicazione per violazione della L. n.
287/1990, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Sostengono che la consulenza allegata alla seconda memoria istruttoria avrebbe inoltre provato, come rilevato anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che le condizioni rinegoziate erano peggiorative, pertanto vi sarebbe un obbligo per i fidejussori di prestazioni a condizioni più gravose rispetto a quelle del garantito, con nullità delle fidejussioni ex art. 1941
c.c.
Anche questo motivo è infondato.
Con la fideiussione di cui è causa, infatti, e hanno CP_3 CP_2
garantito “fino al la concorrenza della somma complessiva di euro
3.832.413,94 a garanzia del pagamento di tutti gli importi dovuti alla
[...]
per capitale, interessi anche se moratori, penali ed ogni altro CP_4
onere accessorio, spese anche giudiziarie, oneri tributari, eventuali premi di assicurazione, nonché qualsiasi altra somma, che per effetto o comunque in connessione del predetto contratto di locazione finanziaria,
sue proroghe o rinnovazioni, siano dovute ad ogni titolo nessuno escluso ed anche a titolo risarcitorio da e da chiunque dovesse CP_1
subentrargli a qualsiasi titolo nei suoi rapporti con Voi”.
Trattasi dunque di una garanzia specifica, strettamente legata al contratto di locazione per cui è causa, e non già di una fideiussione omnibus.
Per contro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che vengono assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc., come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1851/2025),
secondo cui <
esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
La censura di nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust risulta, pertanto, infondata.
Quanto alla censura di asserita maggiore onerosità delle prestazioni imposte ai garanti rispetto a quelle dovute dalla debitrice principale, non è
stato allegato in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale,
né nell'atto di appello, essendosi limitati gi appellanti al mero richiamo alla perizia di parte, in che cosa sarebbe consistita tale pretesa maggiore onerosità. Rileva, in ogni caso, la Corte che non si rinviene, né nel contratto di fideiussione originario né in quello del 2009, alcuna clausola che possa fare ritenere più onerosa la prestazione dei fideiubenti rispetto a quella imposta alla società debitrice.
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valori medi), scaglione compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00) fatta eccezione per la fase istruttoria, che si liquida nel minimo in considerazione dell'effettiva attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio, che la cessionaria del credito derivante dal contratto di leasing per cui è causa ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ. “richiamando
integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in
essere dalla cedente, ribadendo e facendo proprie le già adottate
conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari
del credito, in particolare nella conferma della sentenza Tribunale
Bergamo n. 1746/2021, insistendo pertanto nell'accoglimento delle
seguenti conclusioni”, che sono identiche a quelle rassegnate dalla banca appellata. Inoltre, l'unico difensore dell'appellata e della intervenuta ha redatto per esse distinte note di udienza, memorie, scritti conclusionali e note spese, pur nella identità del contenuto.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico degli appellanti, oltre alle spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria,
giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. In particolare, occorre tener conto del fatto che il cessionario del credito è successore particolare del diritto controverso nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna degli appellanti, in solido tra loro, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e CP_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1746/2021 in data 5.10.21
che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in favore di
[...]
in € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase CP_10
introduttiva, ed € 10.417.00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
-compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio tra gli appellanti e l'intervenuta Controparte_7
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e in solido tra loro. CP_1 Controparte_2 CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN LA PE GN