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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61517/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 26/09/1966, con il patrocinio dell'Avv. FIORINI MARCELLA
( ) con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ILO (MI) il 26/05/1967, con il patrocinio dell'Avv. SACCO NICOLA
( e IL ST Email_2
( ) con elezione di domicilio presso Email_3 lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/10/2022 ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.12.2000 a Soveria
MA con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nata la figlia in data 9.10.2003 e che a far data dalla comparizione Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n.9037/2017, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di
1 talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente chiedeva stabilire che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento, nonché l'obbligo di di provvedere al mantenimento della figlia, mediante il Controparte_1
versamento a della somma pari ad Euro 300,00 al mese oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_1
quanto dedotto da controparte ed ha chiesto stabilire che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia con spese straordinarie Per_1
ripartite nella misura pari al 70% per il ricorrente e nella misura pari al 70% per la resistente, l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile pari ad Euro 300,00 a titolo di assegno divorzile.
[...]
Con sentenza parziale n.18699/23 pubblicata il 19.12.2023 l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di un assegno di mantenimento della figlia formulata da convivente con Per_1 Parte_1
la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed in ordine alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di
[...]
cui c'è l'opposizione di controparte. Controparte_1
Per quanto relativo all'obbligo di mantenimento della figlia deve Per_1 segnalarsi che la ragazza, studentessa universitaria, diversamente dall'epoca della separazione vive attualmente con il padre a Roma e frequenta la madre, trasferitasi a vivere e a lavorare a Milano, solo in occasione dei periodi che trascorre presso di lei. La richiesta di assegno di mantenimento mensile per la figlia avanzata dal ricorrente, da porsi a carico di non trova ragione di Controparte_1
accoglimento tenuto conto della disparità economica tra le parti e della maggiore disponibilità economica del padre. Ed invero mentre il ricorrente è un impresario edile, le cui entrate variano a seconda dei lavori eseguiti la resistente è un'impiegata con stipendio base fisso pari ad Euro 1400,00 circa al mese. Il ricorrente dichiara di ricevere entrate mensili dal lavoro pari ad Euro 2500,00 (cfr. dichiarazione
2 sostitutiva di atto notorio di dicembre 2025) benchè questo dato confligga con le entrate mensili della omonima società risultanti dagli estratti di conto corrente bancario (cfr.le mensilità di ottobre e novembre 2024) acquisiti in atti.
Il ricorrente è proprietario della casa in cui vive a Roma con la figlia, nonchè comproprietario al 50% con la resistente di un garage a Roma e di un immobile da ristrutturare in Calabria, infine è onerato del pagamento di una rata di mutuo mensile pari ad Euro 860,00 circa per l'acquisto della casa in cui vive. La resistente di contro deve sostenere il pagamento di un canone di affitto mensile per la somma pari ad Euro 600,00 (cfr. registrazione del contratto di locazione).
In ragione di quanto sopra deve stabilirsi che ciascuna parte provvederà al mantenimento della figlia convivente con il padre, nei periodi di rispettiva Per_1
permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori. Le spese straordinarie inerenti gli studi e la salute per la figlia saranno suddivise nella misura pari al 30% per la resistente e nella misura pari al 70% per il ricorrente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di
3 legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili
4 di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che sebbene durante il matrimonio la resistente si sia occupata in via prevalente della figlia, per consentire al marito di affermarsi nel lavoro e di ultimare gli studi di architettura ( in tal senso istruttoria svolta) successivamente alla separazione è stato il marito ad occuparsi in via preminente della figlia, prendendo la figlia vivere con sé per tutto il ciclo degli studi universitari, consentendo alla resistente di trasferirsi a Milano, dove ha trovato una nuova occupazione lavorativa libera dagli impegni familiari.
Dalla complessiva istruttoria svolta e tenuto conto della condizione attuale di autosufficienza economica della , deve pertanto desumersi che nessun CP_1
obbligo economico deve essere stabilito a carico di a titolo di Parte_1
assegno divorzile.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61517/2022, preso atto della sentenza parziale n.18699/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
- Stabilisce che ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente Per_1
con il padre, nei periodi di permanenza presso di sé;
- Stabilisce che ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura pari al 70% per e nella Per_1 Parte_1
misura pari al 30% per Controparte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61517/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 26/09/1966, con il patrocinio dell'Avv. FIORINI MARCELLA
( ) con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ILO (MI) il 26/05/1967, con il patrocinio dell'Avv. SACCO NICOLA
( e IL ST Email_2
( ) con elezione di domicilio presso Email_3 lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/10/2022 ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.12.2000 a Soveria
MA con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nata la figlia in data 9.10.2003 e che a far data dalla comparizione Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n.9037/2017, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di
1 talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente chiedeva stabilire che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento, nonché l'obbligo di di provvedere al mantenimento della figlia, mediante il Controparte_1
versamento a della somma pari ad Euro 300,00 al mese oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_1
quanto dedotto da controparte ed ha chiesto stabilire che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia con spese straordinarie Per_1
ripartite nella misura pari al 70% per il ricorrente e nella misura pari al 70% per la resistente, l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile pari ad Euro 300,00 a titolo di assegno divorzile.
[...]
Con sentenza parziale n.18699/23 pubblicata il 19.12.2023 l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di un assegno di mantenimento della figlia formulata da convivente con Per_1 Parte_1
la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed in ordine alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di
[...]
cui c'è l'opposizione di controparte. Controparte_1
Per quanto relativo all'obbligo di mantenimento della figlia deve Per_1 segnalarsi che la ragazza, studentessa universitaria, diversamente dall'epoca della separazione vive attualmente con il padre a Roma e frequenta la madre, trasferitasi a vivere e a lavorare a Milano, solo in occasione dei periodi che trascorre presso di lei. La richiesta di assegno di mantenimento mensile per la figlia avanzata dal ricorrente, da porsi a carico di non trova ragione di Controparte_1
accoglimento tenuto conto della disparità economica tra le parti e della maggiore disponibilità economica del padre. Ed invero mentre il ricorrente è un impresario edile, le cui entrate variano a seconda dei lavori eseguiti la resistente è un'impiegata con stipendio base fisso pari ad Euro 1400,00 circa al mese. Il ricorrente dichiara di ricevere entrate mensili dal lavoro pari ad Euro 2500,00 (cfr. dichiarazione
2 sostitutiva di atto notorio di dicembre 2025) benchè questo dato confligga con le entrate mensili della omonima società risultanti dagli estratti di conto corrente bancario (cfr.le mensilità di ottobre e novembre 2024) acquisiti in atti.
Il ricorrente è proprietario della casa in cui vive a Roma con la figlia, nonchè comproprietario al 50% con la resistente di un garage a Roma e di un immobile da ristrutturare in Calabria, infine è onerato del pagamento di una rata di mutuo mensile pari ad Euro 860,00 circa per l'acquisto della casa in cui vive. La resistente di contro deve sostenere il pagamento di un canone di affitto mensile per la somma pari ad Euro 600,00 (cfr. registrazione del contratto di locazione).
In ragione di quanto sopra deve stabilirsi che ciascuna parte provvederà al mantenimento della figlia convivente con il padre, nei periodi di rispettiva Per_1
permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori. Le spese straordinarie inerenti gli studi e la salute per la figlia saranno suddivise nella misura pari al 30% per la resistente e nella misura pari al 70% per il ricorrente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di
3 legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili
4 di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che sebbene durante il matrimonio la resistente si sia occupata in via prevalente della figlia, per consentire al marito di affermarsi nel lavoro e di ultimare gli studi di architettura ( in tal senso istruttoria svolta) successivamente alla separazione è stato il marito ad occuparsi in via preminente della figlia, prendendo la figlia vivere con sé per tutto il ciclo degli studi universitari, consentendo alla resistente di trasferirsi a Milano, dove ha trovato una nuova occupazione lavorativa libera dagli impegni familiari.
Dalla complessiva istruttoria svolta e tenuto conto della condizione attuale di autosufficienza economica della , deve pertanto desumersi che nessun CP_1
obbligo economico deve essere stabilito a carico di a titolo di Parte_1
assegno divorzile.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61517/2022, preso atto della sentenza parziale n.18699/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
- Stabilisce che ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente Per_1
con il padre, nei periodi di permanenza presso di sé;
- Stabilisce che ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura pari al 70% per e nella Per_1 Parte_1
misura pari al 30% per Controparte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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