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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1674/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1674/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Attilio Pietro Spizzirri;
appellante
e
Avv. ALBERTO (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Renato Anania;
appellato
e
(già (P.I.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cosimo Damiano Libonati;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1634/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.07.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente gravame per i motivi ad esso sottesi e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1634/2018 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del convenuto professionista rispetto ai fatti di causa, Voglia condannare le parti appellate, ciascuna per il suo titolo, come per legge, al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella misura di € 25.800 oltre interessi. In via subordinata, Parte_1 condannare le parti appellate, ciascuna per il suo titolo come per legge, al risarcimento dei danni procurati al sig. nella maggiore o minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia, tenendo sempre conto della perdita patrimoniale del pari ad € 17.086,40 oltre interessi legali. Con vittoria di spese, e Parte_1 competenze professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore, del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, IVA e CPA”; chiedendone il pieno accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta”.
Per l'avv. : “in via principale, per la declaratoria di inammissibilità, CP_1 ovvero il rigetto dell'avverso appello, e comunque dell'avversa domanda;
in via gradata, nel caso di accoglimento dell'avverso appello e dell'avversa domanda, totale o parziale, in punto di responsabilità professionale, affinché la
[...]
corrente in Bologna, sia condannata: a) a pagare direttamente Controparte_3 all'attore – danneggiato l'indennità dovuta in forza del contratto d'assicurazione;
b) in via subordinata, quanto meno a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, dovrà pagare al in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto;
c) in ogni caso, Parte_1
a rimborsare le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore (il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi)”.
Per “Voglia l'On.Le Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_4 contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) in via principale: Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello del sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1 suesposti;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 c.p.c.”
2 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Cosenza al fine di sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv. , la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti Controparte_5 nella misura di € 5.800,00 oltre interessi, o, in subordine, la condanna al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della perdita patrimoniale subita pari ad €17.086,40 oltre interessi legali.
A sostegno della domanda deduceva: di avere conferito incarico nell'anno 2005 all'avv. al fine di recuperare la somma di €17.086,40 dalla Edilquattro s.r.l. CP_1 dovuta per fatture non pagate e sostenuta da documentazione di “riconoscimento di debito”; che per il recupero di tale somma il convenuto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, avverso il quale la Edilquattro aveva proposto opposizione;
che da allora, nonostante continue richieste e solleciti, non aveva avuto più notizie sull'andamento della causa né sul recupero della somma;
che solo nel 2009 il proprio legale gli aveva riferito che la causa sarebbe stata chiamata nel 2001 e che per recuperare il credito sarebbe stata necessaria una visura “catastale” intestata all'amministratore della società, richiesta che era stata prontamente evasa;
che non avendo da allora ricevuto ulteriori comunicazioni, nell'autunno del 2009 si era attivato personalmente per verificare lo stato del giudizio ed aveva solo allora scoperto (non avendo ricevuto mai alcuna comunicazione al riguardo da parte del suo avvocato) che la causa di opposizione al decreto ingiuntivo era stata decisa con sentenza di accoglimento dell'opposizione stessa resa nel 2007 e ormai in giudicato;
che, sempre in occasione di tale verifica, aveva scoperto che in corso di causa era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, notizia mai comunicatagli;
che a seguito di tali notizie, aveva richiesto al convenuto il risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di condotta professionale negligente nonché la restituzione dei fascicoli di parte, ma tali richieste erano state respinte;
che a causa di tali inadempimenti del professionista egli aveva patito un danno consistente non solo nel mancato incasso della somma dovuta dalla società debitrice, ma anche un'esposizione finanziaria per il matrimonio della figlia e un danno morale.
Con comparsa dell'8.2.2011 contenente domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, nel contestare ed Controparte_5 impugnare la domanda attorea, chiedeva, in rito, la fissazione di una nuova udienza
3 onde consentire la chiamata in causa della per essere da questa Controparte_6 manlevato da eventuali esiti negativi della controversia e, nel merito, chiedeva, invece, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda, ed in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €5.670,40, oltre accessori a titolo di competenze professionali.
Chiamata in causa la la stessa, con comparsa di costituzione e Controparte_6 risposta del 3.06.2011, si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta dall'attore e, in via subordinata, l'accertamento dell'insussistenza della copertura assicurativa in favore dell'avv. circa il CP_1 pagamento del danno morale richiesto da parte attrice.
Istruita la causa a mezzo prova per interpello e per testi, con sentenza n.
1634/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannava la parte attrice al pagamento delle competenze difensive in favore del convenuto liquidate in €3.761,00 oltre accessori e compensava integralmente le spese di lite fra le parti.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, con riferimento alla doglianza di parte attrice circa la mancanza di informazioni sull'andamento del giudizio di opposizione a d.i., osservava che sia l'interrogando sia i testi avevano confermato che il convenuto difensore aveva informato che era in corso il procedimento di opposizione durante le telefonate e gli incontri che certamente erano avvenuti ma che parte attrice riteneva dal contenuto generico e non soddisfacente;
che dunque non si configurava alcuna omessa comunicazione, ma semmai una carente informazione sull'andamento della causa, ma parte attrice non aveva specificato i contorni entro i quali valutare tale carente informazione, né in atto introduttivo né successivamente.
Quanto alla doglianza circa l'omessa conoscenza della definizione del giudizio di opposizione e della sua scoperta a distanza di due anni, quando la sentenza era già passata in giudicato, il Tribunale rilevava che difettava la prova che l'impugnazione della sentenza avrebbe condotto ad un esito favorevole per l'attore.
Il giudice di prime cure riteneva, invece, fondata alla luce della documentazione in atti, l'attività difensiva espletata dall'avv. ed il relativo diritto al CP_1 pagamento dei compensi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
14.09.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) erronea e parziale Parte_1
ricostruzione dei fatti;
2) erronea interpretazione ed applicazione di norme di diritto
4 – erronea motivazione sia con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'inadempimento dell'avv. e dei danni subiti, sia con riferimento CP_1 all'accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo esso appellante corrisposto le somme dovute in contanti e trattandosi comunque di credito prescritto.
Si costituiva in data 20.12.2018 l'avv. il quale eccepiva preliminarmente CP_1 la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza oltre alla inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto nuova.
Con comparsa depositata l'08.01.2019 si costituiva anche
[...]
(già chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2 Controparte_3
Alla prima udienza del 22.01.2019 la Corte rinviava al 25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia
5 ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, va rammentato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
In buona sostanza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (v. da ultimo Cass. civ. 33466/2022, nonché i numerosi precedenti in essa richiamati). Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (v. ex
6 multis Cass. civ. 33442/2022, Cass. civ. 23434/2021, Cass. civ. 7064/2021 e Cass. civ.. 26516/2020: v. altresì Cass. civ. 410/2021, in cui si è affermato che il ricorrente, al fine di ottenere una condanna dell'avvocato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avrebbe dovuto allegare e provare in quale misura l'inerzia dell'avvocato avesse pregiudicato, “più probabilmente che non”, un esito favorevole dei giudizi amministrativi da lui incardinati).
L'onere della prova circa il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno prodotto, l'entità del danno subito e l'eventuale conseguimento delle proprie ragioni, nel diverso caso in cui il professionista avesse tenuto una condotta diligente, grava sul cliente.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia assolto tale onere.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non Parte_1 ha neppure dedotto quale avrebbe potuto essere il diverso esito del giudizio e come esso si sarebbe potuto verificare se l'avvocato convenuto avesse tenuto una diversa ed auspicata condotta professionale.
Solo con l'atto d'appello, e dunque tardivamente, ha affermato che, se fosse stato correttamente informato dell'andamento del giudizio, avrebbe potuto indicare al legale ulteriori elementi di prova quali il contratto e altri testimoni. In ogni caso la mancata allegazione di tali elementi preclude di accertare se attraverso essi l'attore avrebbe effettivamente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Parimenti è a dirsi con riguardo alla lamentata omessa comunicazione della definizione del giudizio che ha impedito l'impugnazione della sentenza. Anche in tal caso l'appellante non ha fornito la prova che l'impugnazione avrebbe avuto un'elevata probabilità di accoglimento.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “la perdita della possibilità di una
"mera partecipazione" ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al "bene della vita" del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a "vincere la causa", a vedersi riconosciute le "proprie ragioni" e,
7 quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi” (Cass. n. 24670/2024 in motivazione).
Venendo, infine, ai motivi involgenti l'accoglimento della domanda riconvenzionale, va innanzitutto dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante per la prima volta in questa sede.
Quanto alla dedotta avvenuta estinzione del debito, difetta la prova del pagamento.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 14.09.2018, nei confronti di Avv. Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale Controparte_5 Controparte_2
di Cosenza n. 1634/2018 pubblicata il 12.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida, per ciascuno, in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo, relativamente all'avv. , la distrazione in favore dell'avv. Renato Anania. CP_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1674/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Attilio Pietro Spizzirri;
appellante
e
Avv. ALBERTO (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Renato Anania;
appellato
e
(già (P.I.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cosimo Damiano Libonati;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1634/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.07.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente gravame per i motivi ad esso sottesi e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1634/2018 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del convenuto professionista rispetto ai fatti di causa, Voglia condannare le parti appellate, ciascuna per il suo titolo, come per legge, al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella misura di € 25.800 oltre interessi. In via subordinata, Parte_1 condannare le parti appellate, ciascuna per il suo titolo come per legge, al risarcimento dei danni procurati al sig. nella maggiore o minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia, tenendo sempre conto della perdita patrimoniale del pari ad € 17.086,40 oltre interessi legali. Con vittoria di spese, e Parte_1 competenze professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore, del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, IVA e CPA”; chiedendone il pieno accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta”.
Per l'avv. : “in via principale, per la declaratoria di inammissibilità, CP_1 ovvero il rigetto dell'avverso appello, e comunque dell'avversa domanda;
in via gradata, nel caso di accoglimento dell'avverso appello e dell'avversa domanda, totale o parziale, in punto di responsabilità professionale, affinché la
[...]
corrente in Bologna, sia condannata: a) a pagare direttamente Controparte_3 all'attore – danneggiato l'indennità dovuta in forza del contratto d'assicurazione;
b) in via subordinata, quanto meno a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, dovrà pagare al in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto;
c) in ogni caso, Parte_1
a rimborsare le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore (il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi)”.
Per “Voglia l'On.Le Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_4 contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) in via principale: Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello del sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1 suesposti;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 c.p.c.”
2 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Cosenza al fine di sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv. , la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti Controparte_5 nella misura di € 5.800,00 oltre interessi, o, in subordine, la condanna al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della perdita patrimoniale subita pari ad €17.086,40 oltre interessi legali.
A sostegno della domanda deduceva: di avere conferito incarico nell'anno 2005 all'avv. al fine di recuperare la somma di €17.086,40 dalla Edilquattro s.r.l. CP_1 dovuta per fatture non pagate e sostenuta da documentazione di “riconoscimento di debito”; che per il recupero di tale somma il convenuto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, avverso il quale la Edilquattro aveva proposto opposizione;
che da allora, nonostante continue richieste e solleciti, non aveva avuto più notizie sull'andamento della causa né sul recupero della somma;
che solo nel 2009 il proprio legale gli aveva riferito che la causa sarebbe stata chiamata nel 2001 e che per recuperare il credito sarebbe stata necessaria una visura “catastale” intestata all'amministratore della società, richiesta che era stata prontamente evasa;
che non avendo da allora ricevuto ulteriori comunicazioni, nell'autunno del 2009 si era attivato personalmente per verificare lo stato del giudizio ed aveva solo allora scoperto (non avendo ricevuto mai alcuna comunicazione al riguardo da parte del suo avvocato) che la causa di opposizione al decreto ingiuntivo era stata decisa con sentenza di accoglimento dell'opposizione stessa resa nel 2007 e ormai in giudicato;
che, sempre in occasione di tale verifica, aveva scoperto che in corso di causa era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, notizia mai comunicatagli;
che a seguito di tali notizie, aveva richiesto al convenuto il risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di condotta professionale negligente nonché la restituzione dei fascicoli di parte, ma tali richieste erano state respinte;
che a causa di tali inadempimenti del professionista egli aveva patito un danno consistente non solo nel mancato incasso della somma dovuta dalla società debitrice, ma anche un'esposizione finanziaria per il matrimonio della figlia e un danno morale.
Con comparsa dell'8.2.2011 contenente domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, nel contestare ed Controparte_5 impugnare la domanda attorea, chiedeva, in rito, la fissazione di una nuova udienza
3 onde consentire la chiamata in causa della per essere da questa Controparte_6 manlevato da eventuali esiti negativi della controversia e, nel merito, chiedeva, invece, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda, ed in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €5.670,40, oltre accessori a titolo di competenze professionali.
Chiamata in causa la la stessa, con comparsa di costituzione e Controparte_6 risposta del 3.06.2011, si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta dall'attore e, in via subordinata, l'accertamento dell'insussistenza della copertura assicurativa in favore dell'avv. circa il CP_1 pagamento del danno morale richiesto da parte attrice.
Istruita la causa a mezzo prova per interpello e per testi, con sentenza n.
1634/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannava la parte attrice al pagamento delle competenze difensive in favore del convenuto liquidate in €3.761,00 oltre accessori e compensava integralmente le spese di lite fra le parti.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, con riferimento alla doglianza di parte attrice circa la mancanza di informazioni sull'andamento del giudizio di opposizione a d.i., osservava che sia l'interrogando sia i testi avevano confermato che il convenuto difensore aveva informato che era in corso il procedimento di opposizione durante le telefonate e gli incontri che certamente erano avvenuti ma che parte attrice riteneva dal contenuto generico e non soddisfacente;
che dunque non si configurava alcuna omessa comunicazione, ma semmai una carente informazione sull'andamento della causa, ma parte attrice non aveva specificato i contorni entro i quali valutare tale carente informazione, né in atto introduttivo né successivamente.
Quanto alla doglianza circa l'omessa conoscenza della definizione del giudizio di opposizione e della sua scoperta a distanza di due anni, quando la sentenza era già passata in giudicato, il Tribunale rilevava che difettava la prova che l'impugnazione della sentenza avrebbe condotto ad un esito favorevole per l'attore.
Il giudice di prime cure riteneva, invece, fondata alla luce della documentazione in atti, l'attività difensiva espletata dall'avv. ed il relativo diritto al CP_1 pagamento dei compensi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
14.09.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) erronea e parziale Parte_1
ricostruzione dei fatti;
2) erronea interpretazione ed applicazione di norme di diritto
4 – erronea motivazione sia con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'inadempimento dell'avv. e dei danni subiti, sia con riferimento CP_1 all'accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo esso appellante corrisposto le somme dovute in contanti e trattandosi comunque di credito prescritto.
Si costituiva in data 20.12.2018 l'avv. il quale eccepiva preliminarmente CP_1 la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza oltre alla inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto nuova.
Con comparsa depositata l'08.01.2019 si costituiva anche
[...]
(già chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2 Controparte_3
Alla prima udienza del 22.01.2019 la Corte rinviava al 25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia
5 ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato.
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, va rammentato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
In buona sostanza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (v. da ultimo Cass. civ. 33466/2022, nonché i numerosi precedenti in essa richiamati). Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (v. ex
6 multis Cass. civ. 33442/2022, Cass. civ. 23434/2021, Cass. civ. 7064/2021 e Cass. civ.. 26516/2020: v. altresì Cass. civ. 410/2021, in cui si è affermato che il ricorrente, al fine di ottenere una condanna dell'avvocato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avrebbe dovuto allegare e provare in quale misura l'inerzia dell'avvocato avesse pregiudicato, “più probabilmente che non”, un esito favorevole dei giudizi amministrativi da lui incardinati).
L'onere della prova circa il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno prodotto, l'entità del danno subito e l'eventuale conseguimento delle proprie ragioni, nel diverso caso in cui il professionista avesse tenuto una condotta diligente, grava sul cliente.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia assolto tale onere.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non Parte_1 ha neppure dedotto quale avrebbe potuto essere il diverso esito del giudizio e come esso si sarebbe potuto verificare se l'avvocato convenuto avesse tenuto una diversa ed auspicata condotta professionale.
Solo con l'atto d'appello, e dunque tardivamente, ha affermato che, se fosse stato correttamente informato dell'andamento del giudizio, avrebbe potuto indicare al legale ulteriori elementi di prova quali il contratto e altri testimoni. In ogni caso la mancata allegazione di tali elementi preclude di accertare se attraverso essi l'attore avrebbe effettivamente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Parimenti è a dirsi con riguardo alla lamentata omessa comunicazione della definizione del giudizio che ha impedito l'impugnazione della sentenza. Anche in tal caso l'appellante non ha fornito la prova che l'impugnazione avrebbe avuto un'elevata probabilità di accoglimento.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “la perdita della possibilità di una
"mera partecipazione" ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al "bene della vita" del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a "vincere la causa", a vedersi riconosciute le "proprie ragioni" e,
7 quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi” (Cass. n. 24670/2024 in motivazione).
Venendo, infine, ai motivi involgenti l'accoglimento della domanda riconvenzionale, va innanzitutto dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante per la prima volta in questa sede.
Quanto alla dedotta avvenuta estinzione del debito, difetta la prova del pagamento.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 14.09.2018, nei confronti di Avv. Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale Controparte_5 Controparte_2
di Cosenza n. 1634/2018 pubblicata il 12.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida, per ciascuno, in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo, relativamente all'avv. , la distrazione in favore dell'avv. Renato Anania. CP_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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