Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10832/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PAOLA SCORDO e dall'avv. st. LUONGO FABIO, con elezione di domicilio in VIA TINO DI CAMAINO 23, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. CIRO RENINO, con CP_2 elezione di domicilio in C/SO GARIBALDI, 179 PORTICI;
RESISTENTE
OGGETTO: sub.+spett.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8-6-2023, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1-1-2014 al 27-12-2019 svolgendo mansioni di istruttore di guida, compiti riconducibili ad un inquadramento di 5° livello del CCNL autoscuole;
che aveva osservato un orario di lavoro dalle 16,00 alle 20,00 fino a maggio
2014 e, quindi, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 sempre dal lunedì al venerdì, percependo una retribuzione mensile come indicata negli allegati prospetti;
che, nel periodo dal 23-2-2015 al 22-2-2016 aveva sottoscritto un contratto di tirocinio senza mai ricevere alcuna istruzione;
che, alla cessazione del rapporto, nulla aveva percepito a titolo di TFR;
che, non avendo usufruito, anche ai sensi dell'art. 36 cost., di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la società convenuta eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
**** È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art 414 cpc poiché l'atto introduttivo contiene l'allegazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto idonei all'istaurazione del contraddittorio su ogni punto della domanda.
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro
2 subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo
(Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n.
11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
3 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie gravava interamente su parte attrice.
La difesa della parte convenuta ha solo riconosciuto che il ricorrente aveva lavorato quale tirocinante per il periodo documentato. Ha escluso, invece, qualsiasi forma di rapporto per il periodo precedente e successivo.
Orbene, le testi indotte dal ricorrente – e Testimone_1 Testimone_2 figlie del cugino del ricorrente- hanno solo parzialmente e, peraltro, in termini generici, confermato la versione attorea in ordine alla presenza del ricorrente all'interno dell'autoscuola ovvero a bordo dell'autovettura utilizzata per le lezioni pratiche di guida negli anni dal 2014 al 2019 per avere, complessivamente, negli anni 2015-2017, frequentato il corso di lezioni di teoria ( e anche di guida pratica ). Testimone_2 Testimone_1
La teste ha riferito che le lezioni pratiche, in numero di 12 Testimone_1 in tutto, per tre giorni la settimana, le erano state impartite proprio dal
4 ricorrente, utilizzando un'autovettura modello Fiat Panda, a bordo della quale, sia prima che dopo il 2016 (anno durante il quale aveva seguito il corso per il conseguimento della patente) aveva incontrato il ricorrente per strada, abitando nei pressi dell'autoscuola. Ha, poi, escluso di avere mai incontrato il ricorrente la mattina, quando seguiva le lezioni di teoria.
La teste invece, ha dichiarato di avere frequentato la Testimone_2 scuola a cavallo tra il 2015 ed il 2016, seguendo solo il corso di teoria, non avendo mai superato l'esame teorico;
che, seguendo le lezioni per cinque giorni la settimana, dalle 19,00 alle 20,00 aveva avuto modo di vedere che il ricorrente, in tali occasioni, era in attesa di cominciare la lezione o faceva rientro alla scuola terminata le lezione. La teste ha, poi, anch'ella riferito di avere incontrato il ricorrente a bordo della stessa Fiat Panda, al cui fianco vi era un allievo, sia prima che dopo il 2015, ma che ciò era successo sia la mattina che il pomeriggio.
Come noto, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12259 del
20/08/2003; n.403 del 12/01/2006 Cass., sez. III, 14.2.2000, n. 1632;
Cass., sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127; Cass., sez. lav., 18.4.94, n.
3651), atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (Cass., sez. II, 24.2.92, n. 2250; Cass. n. 3651 del
18/04/1994 e, da ultimo Cass. n. 1547 del 27/01/2015). E l'attendibilità delle testi è fortemente in discussione in quanto hanno contraddittoriamente riferito di aver visto il ricorrente svolgere l'attività di
5 istruttore solo il pomeriggio ( ovvero anche di mattina Testimone_1
( . Testimone_2
Gli è, poi, che le circostanze riferite dalle testi circa la presenza del ricorrente all'interno della scuola o a bordo dell'autovettura facente capo alla scuola medesima, sono, in ogni caso, circoscritte a singole giornate e ad un arco temporale davvero limitato.
Ancora più vaghi sono, poi, i loro incontri casuali con il ricorrente per strada per gli anni prima e dopo la frequentazione dei corsi per la patente.
Assolutamente neutra è, infine, la circostanza per la quale il ricorrente, su richiesta della società convenuta, sarebbe stato sottoposto a visita medica di idoneità alle mansioni di istruttore di giuda, all'esito del periodo di tirocinio, ben potendo la stessa essere effettivamente propedeutica all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che, poi, di fatto è rimasto nel campo delle intenzioni. In definitiva nulla di certo è emerso sull'assoggettamento dell'istante al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
nulla in ordine alla presenza di direttive, nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione e dell'orario di lavoro, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Su di un così incerto quadro probatorio, privo di un minimo di coerenza e di precisione, non può fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di oltre 90 mila euro.
In tal caso, considerati i dubbi sull'attendibilità delle deposizioni rese dalle testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo dei contrasti evidenziati e della genericità delle circostanze riferite, ostativi al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760). Per la regolamentazione delle spese, visto l'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile, si ritiene sussistere i presupposti della compensazione, avuto riguardo all'atteggiamento soggettivo dell'istante soccombente (v. Cass. SS.UU. n. 2572 del 22/02/2012), ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad adire il giudice del
6 lavoro, con riferimento alla circostanza, pure ammessa dalla parte convenuta (nei limiti infra indicati), di avere effettivamente lavorato come istruttore di guida senza, poi, riuscire suo malgrado a superare il filtro processuale necessario per fare emergere la verità materiale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in data 20/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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