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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30725/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO MARANO presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma
Viale Parioli 101/E
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO LUBELLO presso Controparte_1 P.IVA_2 il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale Luigi Majno, 9
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“In via istruttoria, si reitera l'istanza di ammissione della prova per testi, per come richiesta nell'atto di appello e reiterata in sede di prima udienza, già articolata in primo grado, sulle seguenti circostanze:
1.Vero dalla data del 14.09.2020, un utente (identificato con il nominativo Parte_2 sul portale , e precisamente sulla pagina del sito dedicata alla NT CP_1
s.r.l., pubblicava una recensione negativa con riferimento non già ad uno dei servizi resi dalla società sul portale , ma relativa all'esperienza d'uso di altro sito web di CP_1 proprietà della società attrice?
2.Vero che in seguito alla pubblicazione di detta recensione, Lei contattava la
al fine di richiedere spiegazioni sulle ragioni di tale pubblicazione Parte_1 negativa, poiché in contrasto con l'ottima reputazione vantata online dalla società attrice sino a quel momento?
3.Vero che al fine di reperire nuovi clienti la si affida ad attività di Parte_1 promozione e pubblicizzazione online, anche da parte di terzi, sostenendo i relativi oneri?
4.Vero che parte dei clienti della vengono reperiti grazie alla presenza Parte_1 della stessa sul portale ? CP_1
5.Vero che prima della recensione del 14.09.2020, oggetto di causa, il profilo della
sul portale godeva di un elevato rating, grazie alle recensioni Parte_1 CP_1 positive ricevute nel periodo antecedente?
6.Vero che la società è titolare del servizio Giochistars? Parte_1
Si indica quale teste:
, res. in Salerno, Via Francesco Antonio Ventimiglia n. 34. Tes_1 Testimone_2
Con richiesta di ammissione di prova contraria.
Nel merito:
1.In via preliminare, previa ed in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per i fatti descritti in premessa con riferimento al commento lesivo pubblicato sul sito della convenuta e rimosso solo a seguito di numerosi interventi dell'appellante ed al successivo intervento del legale, per quanto sopra detto, e, per l'effetto, pagina 2 di 11 2.Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, condannare la convenuta al risarcimento di ogni danno conseguente nonché del danno di immagine derivante dalla prolungata presenza del commento lesivo, nonché del danno derivante dalla potenziale perdita di clientela, da quantificarsi nella complessiva somma di € 4.250,00 o nella diversa somma che parrà di giustizia o che verrà liquidata, anche in via equitativa, dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
3.Il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
APPELLATA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa LE:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda;
- in via principale: rigettare l'impugnativa perché infondata e per l'effetto confermare la Sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
pagina 3 di 11 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la NT S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 953/2023, pubblicata in data 8 febbraio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Milano ha respinto la domanda dalla stessa proposta nei confronti della Controparte_1
La richiesta formulata dall'attrice aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità della società convenuta per un commento, ritenuto lesivo, pubblicato sul sito di quest'ultima e rimosso solo a distanza di due mesi dalla pubblicazione, il risarcimento di ogni danno conseguente, compreso il danno di immagine derivante dalla prolungata presenza del commento lesivo, nonché del danno derivante dalla potenziale perdita di clientela.
In particolare, con l'azione proposta dinanzi al Giudice di Pace, la aveva Parte_1
lamentato che un utente del portale www.prontopro.it, in data 14 settembre 2020, aveva pubblicato, nella pagina dedicata alla NT S.r.l., una recensione negativa riferita al sito “Giochi Stars”, anch'esso di proprietà della società attrice, ma estraneo ai servizi promossi sulla piattaforma convenuta. Aveva inoltre sostenuto che tale recensione, rimossa solo dopo l'intervento del difensore di NT s.r.l., era falsa e denigratoria e aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_1
d'immagine conseguentemente patiti.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda, affermando che la recensione segnalata costituisce espressione del diritto di critica e che nessun danno è stato provato, compensando integralmente le spese del giudizio.
NT S.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza denunciando, in primo luogo, l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace con riferimento al danno pagina 4 di 11 patrimoniale lamentato dall'attrice rappresentato dalla perdita di clientela e dall' inutilità delle spese pubblicitarie, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nel merito e la violazione dell'art. 2056 c.c., in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la responsabilità di quale gestore della piattaforma, trascurando che CP_1
l'illecito subito derivava non dalla pubblicazione della recensione ma dal ritardo nella sua rimozione, nonostante le reiterate segnalazioni della società. ha poi rilevato che la recensione era del tutto inconferente con i servizi Parte_1
offerti sul portale e che la stessa aveva dimostrato la sussistenza del danno patrimoniale, quantificato in € 4.250,00, corrispondente a cinque canoni pubblicitari mensili inutilmente versati, nonché del danno all'immagine derivante dal protrarsi della pubblicazione lesiva.
2. Si è costituita in giudizio la rilevando l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per genericità dei motivi e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla NT S.r.l. e sostenendo che la recensione pubblicata sul proprio portale era stata rimossa entro 10 giorni dalla segnalazione e che nessun danno era stato dimostrato dall'attrice.
3. Va preliminarmente rilevato che l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
L'atto di citazione notificato a in data 30 agosto 2023, seppur sintetico, Controparte_1
risulta, infatti, completo di tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., consentendo di individuare in modo chiaro il capo della sentenza impugnato
(ossia il rigetto integrale della domanda di risarcimento dei danni pronunciato dal
Giudice di Pace), nonché le specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, articolate in due distinti motivi di gravame (violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per la perdita di clientela e per i costi pagina 5 di 11 pubblicitari infruttuosi e violazione dell'art. 2056 c.c. e dei principi in materia di responsabilità civile).
Tali argomentazioni, pur in forma concisa, delimitano l'ambito del giudizio di gravame e pongono il giudice superiore in condizione di riesaminare puntualmente i punti controversi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui l'atto di appello deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, ma non necessita di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle allegazioni risulti chiaro il dissenso dell'appellante e l'ambito della devoluzione).
Neppure ricorrono i presupposti dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che il gravame non è manifestamente infondato, involgendo questioni di diritto suscettibili di diversa interpretazione (la responsabilità dell'host provider e l'onere probatorio sul danno).
Pertanto, l'appello presentato da NT S.r.l. deve ritenersi ammissibile, in quanto redatto nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 342 e 348-bis
c.p.c.
4. Tanto premesso, l'appello è infondato nel merito e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
4.1. L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale (perdita di clientela e costi pubblicitari), limitandosi ad affrontare il solo danno d'immagine richiesto dall'attrice.
La censura è priva di fondamento.
A ben vedere, la sentenza impugnata contiene una motivazione complessiva che esclude in radice la responsabilità dell'appellata e la sussistenza di qualsiasi danno riconducibile alla recensione pubblicata sulla pagina del sito dedicata alla NT S.r.l. in data 14 settembre 2020. pagina 6 di 11 L'affermazione del giudicante secondo cui “nel caso esaminato si è in presenza di una recensione […] espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato” e “di conseguenza la risarcibilità del danno che tra l'altro non risulta assolutamente provato come pretesto da non può essere addebitato all'odierna convenuta”, sicché Parte_1
“la domanda come proposta da NT RL va rigettata” (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado) assorbe, infatti, ogni questione sul danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito dall'attrice, con la conseguenza che non può configurarsi alcuna omissione di pronuncia. Come affermato da Cass. civ., Sez. III, 6 novembre 2020, n.
24953, il vizio ex art. 112 c.p.c. non sussiste, infatti, quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito di una domanda logicamente incompatibile con la soluzione accolta.
Non ricorre, pertanto, alcuna omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
4.2. Quanto al secondo motivo d'appello, concernente il merito della dedotta responsabilità di , va osservato quanto segue. CP_1
L'appellante sostiene che l'illiceità della condotta tenuta da - erroneamente CP_1
esclusa dal Giudice di Pace - deriva non tanto dalla pubblicazione della recensione da parte di un utente non verificato, quanto dal ritardo nella rimozione della stessa, che sarebbe avvenuta solo successivamente all'intervento del difensore di “in Parte_1
data 13.11.2020, ovvero a due mesi di distanza dalla pubblicazione del commento lesivo” (pag. 4 atto di citazione del giudizio di primo grado).
Tale circostanza, tuttavia, è stata smentita - così come accertato anche dal Giudice di
Pace - con prova documentale in atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte appellata) in considerazione del fatto che ha provveduto all'immediata rimozione del CP_1
commento, a seguito della richiesta di (intervenuta in data 23 settembre Parte_1
2020), a distanza di dieci giorni dalla pubblicazione del commento in questione e dandone tempestivo riscontro a con comunicazione datata 24 settembre Parte_1
pagina 7 di 11 2020, cosicché deve ritenersi escluso qualsiasi comportamento colposo da parte dell'appellata.
Occorre inoltre evidenziare che l'art. 16 D.Lgs. 70/2003 esclude una responsabilità oggettiva dell'host provider per i contenuti caricati da terzi, in mancanza di conoscenza effettiva dell'illiceità e di inerzia successiva alla segnalazione. Né può pretendersi, alla luce del disposto dell'art. 14 D.Lgs. 70/2003, un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti pubblicati, in quanto escluso dalla norma. Sul punto, è infatti costante l'indirizzo inaugurato da Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 7708, secondo cui il gestore di un sito che consente la pubblicazione di contenuti da parte di utenti non è tenuto a un controllo preventivo né ha un obbligo generale di sorveglianza sui dati memorizzati, ma soltanto quello di rimuovere i contenuti illeciti una volta venutone a conoscenza effettiva.
Ebbene, l'attività di si è mantenuta entro tali limiti, avendo provveduto la CP_1
stessa alla rimozione non appena ricevuta la segnalazione da parte di e Parte_1
comunque entro dieci giorni dalla pubblicazione della recensione ritenuta offensiva.
Quanto poi al contenuto della recensione pubblicata da un utente non verificato
(identificato con il nominativo sul portale in data 14 settembre Parte_2 CP_1
2020 (doc. 2 di parte attrice fascicolo di primo grado), il Giudice di Pace ha accertato che essa conteneva giudizi di valore e critiche, prive di espressioni ingiuriose o denigratorie, rientranti nel diritto di critica costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost.
Conformemente, la giurisprudenza ritiene che la recensione di un cliente, espressiva di una valutazione soggettiva, non integri illecito civile se priva di espressioni gratuitamente offensive (cfr. Cass. sentenza n. 3148 del 23 gennaio 2019; Cass. n.
36045/2014; Cass. n. 4853/2016).
Per quanto concerne la fattispecie in esame, del resto, il commento pubblicato dall'utente manifesta un giudizio negativo sul funzionamento del sito “Giochi Stars” pagina 8 di 11 senza tuttavia contenere epiteti offensivi, accuse di disonestà o elementi diffamatori, trattandosi - in altri termini - di una critica sull'esperienza d'uso, espressa in forma civile e, dunque, riconducibile al diritto di critica ex art. 21 Cost.
La recensione che si assume offensiva contiene infatti un giudizio negativo sul sito di che viene definito il peggior sito di giochi a carte e di cui vengono Parte_1
evidenziati gli aspetti più carenti, quali “l'impossibilità di visualizzare per intero il tavolo di gioco” e il “pessimo algoritmo prescelto”, come emerge dall'estratto prodotto in primo grado dall'attrice, di seguito riportato:
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso la natura diffamatoria della recensione e, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità dell'appellata.
pagina 9 di 11 Ancora, per completezza, vale osservare che l'appellante non ha fornito prova della concreta esistenza di un pregiudizio economico (ancorché potenziale) o reputazionale derivante dalla breve permanenza della recensione sul portale . CP_1
Nel caso di specie, infatti, non risultano elementi idonei a dimostrare né la potenziale perdita di clienti né un concreto pregiudizio alla reputazione commerciale della società appellante, tanto più considerato che la mera presenza per taluni giorni di una recensione negativa, priva di contenuti offensivi, non può integrare danno risarcibile in re ipsa (sul punto si veda, ex multis, Corte App. Brescia, 27/05/2020, n. 36, secondo cui una singola recensione negativa non è di per sé sufficiente a determinare un danno all'immagine di una società commerciale).
Pertanto, anche a voler ipotizzare un ritardo nella rimozione del commento da parte dell'appellata, difetta nel caso concreto la prova del danno-conseguenza ex art. 1223 c.c.
4.3. Per tutti questi motivi, si impone una pronuncia di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e dovranno essere pertanto rifuse dall'appellante in favore di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da NT S.r.l., confermando la sentenza n.
953/2023 del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 8 febbraio 2023;
pagina 10 di 11 - condanna NT S.r.l. a rifondere all' appellata le spese di lite, liquidate in euro
2.552,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso forfetario, e oneri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Milano, 4.12.2025
Il giudice
NA LE
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