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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vocella ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), alla Via Novara n. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bianca
[...]
AR NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, alla Via Satrico n. 25
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 840/2022 pubblicata il 14/07/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2017 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, esponeva che: - aveva lavorato, in via esclusiva, alle Parte_1
1 dipendenze della , in virtù di Controparte_1 plurimi contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa dal 15/07/2005 al 31/01/2013
(essendosi succeduti un primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 15/07/2005 al 14/07/2008; un secondo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1/05/2009 al
30/04/2010; un terzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1/05/2010 al
30/04/2012; un quarto contratto di collaborazione coordinata e continuativa dall'1/05/2012 al
31/12/2012 con proroga tacita fino al 31.01.2013); - alla base di tutti i contratti di lavoro stipulati tra le parti c'era l'indicazione, quale oggetto del contratto stesso, che la prestazione professionale che il ricorrente doveva espletare era “…il monitoraggio idrogeologico nell'area di discarica di
Borgo Montello -Latina- ed ai dintorni, per la valutazione sulla eventuale diffusione degli inquinanti”; - egli stesso non aveva esperienze né qualifiche specifiche nel settore oggetto dei contratti di collaborazione;
- il rapporto di lavoro tra le parti si era sviluppato in altro modo rispetto a quello previsto contrattualmente, ricalcando, nei fatti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
- anche durante il periodo non contrattualizzato era stato, di fatto, alle dipendenze dell' CP_1
. In ordine alle modalità del rapporto di lavoro evidenziava che nei periodi innanzi indicati: -
[...] si recava, con mezzi propri, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, presso la sede distaccata dell' CP_1
di Latina, alla Via Oberdan, dove erano collocati i laboratori e/o alla Via Carducci, dove erano
[...] situati gli uffici amministrativi;
- all'interno dei locali dell' , sede di Latina, aveva una CP_1 propria postazione di lavoro, con scrivania e PC, connessione internet, macchina fotocopiatrice e telefono messi a sua disposizione dalla parte datoriale;
- avvalendosi di tali strumenti esercitava le mansioni affidategli dai diretti superiori, ai quali quotidianamente doveva dare conto e che quotidianamente gli davano istruzioni sul da farsi;
- non aveva alcun onere organizzativo né tantomeno alcun rischio d'impresa; - gli orari di lavoro rispettati, durante tutto il periodo lavorativo, erano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, salvo maggiori orari in base alle uscite effettuate;
- sulla base delle necessità organizzative dell' gli venivano comunicati, CP_1 attraverso la bacheca affissa sul luogo di lavoro oppure oralmente, le attività da svolgere, all'interno dell'ufficio o all'esterno; - usava la macchina aziendale per svolgere lavori di sopralluogo, monitoraggio e campionatura sul territorio della Provincia di Latina, o altri tipi di attività richiesti dalla datrice;
- quando rimaneva in ufficio lavorava alle pratiche attribuitegli dai superiori, inseriva i dati elaborati durante le uscite esterne, effettuava operazioni di archiviazione delle pratiche, ed altre mansioni tipiche del proprio inquadramento nell'ambito della normale attività di ufficio;
- era trattato al pari degli altri dipendenti subordinati, in quanto frequentava, obbligatoriamente, i corsi di formazione aziendale per i dipendenti, come specificamente indicati in ricorso;
- nello svolgimento della propria attività non godeva di alcuna autonomia sia nello svolgimento dei lavori
2 affidati né sulle modalità e tantomeno nei tempi di realizzazione;
- aveva impugnato l'abuso dei reiterati contratti individuali di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, per illegittimità, nullità e/o annullabilità con lettera del 3/9/2013.
Dopo aver evidenziato che il ricorso a tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato era stato illegittimo per violazione della normativa in materia (stante, in particolare, l'assenza di un progetto ex art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003), deduceva che, durante il rapporto di lavoro con l' CP_1
, aveva effettuato anche, e soprattutto, altre e diverse mansioni rispetto al previsto
[...] monitoraggio idrogeologico e campionatura nell'area della discarica di Borgo Montello di Latina, così come specificato in dettaglio in ricorso. Aggiungeva che le mansioni espletate erano riconducibili a quelle di un lavoratore dipendente della categoria D, Collaboratore Tecnico
Professionale, livello retributivo DS, CCNL categoria amministrazione pubblica - sanità pubblica, come peraltro espressamente indicato nei contratti sottoscritti dalle parti. Aggiungeva che il rapporto aveva tutte le caratteristiche della subordinazione in quanto: - era stato sempre assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro circa le modalità di svolgimento delle mansioni affidate, nonché sull'organizzazione ed orario di lavoro;
- non aveva mai avuto la possibilità di organizzare in maniera autonoma la propria attività lavorativa in favore dell' CP_1
; - aveva osservato un orario fisso, prestabilito unilateralmente dal datore di lavoro, dal lunedì
[...] al venerdì: firmava quotidianamente dei fogli di presenza indicanti gli orari di “uscita” e di “rientro”, con l'indicazione “contachilometri” in caso di attività esterna (sempre autorizzata ed imposta dall'Agenzia datrice, utilizzando autovetture della società ; - era tenuto a comunicare CP_1 assenze e giustificare ritardi ai suoi superiori gerarchici;
- era stato inserito in modo continuo e sistematico all'interno della struttura aziendale, tanto da dover frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione previsti in sede;
- aveva prestato la propria attività secondo le direttive impartite dal datore di lavoro, per il perseguimento dei fini propri dell' ; - aveva ricevuto mensilmente un CP_1 compenso di entità prestabilita, come indicato in ricorso;
- regolarmente relazionava, sull'attività espletata con documento scritto che veniva controfirmato dal “dirigente/responsabile” dichiarando di “…aver frequentato quotidianamente i locali aziendali di negli orari concordati con CP_1
l'Agenzia……oltre al consueto lavoro di ufficio….”.
Deduceva, quindi, che era suo interesse ottenere “il riconoscimento ab origine di un rapporto di lavoro subordinato con l' , trattandosi, sin dal primo giorno, di un contratto e rapporto CP_1 di lavoro dipendente dissimulato sotto le parvenze della para-subordinazione e chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate durante il rapporto lavorativo intercorrente con la resistente nel periodo dal 15/07/2005 al 31/01/2013, come specificate negli analitici conteggi contabili …”, oltre al “risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non
3 patrimoniali subiti e subendi durante ed in conseguenza al rapporto lavorativo per cui è causa per
l'abuso della stipula dei contratti di lavoro a termine, per violazione delle norme di buona fede e correttezza, per violazione delle norme comunitarie, per l'utilizzo di una prestazione contra-legem abusando dello strumento della para-subordinazione, per l'abuso del diritto da parte della resistente per la precarizzazione eccessiva e frustante del lavoratore, riconoscimento dell'esistenza di un lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal primo giorno di lavoro”.
Pertanto, così concludeva: “a) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dei n. 5 contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa così come simulati tra le parti e stipulati tra il sig. e , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, rispettivamente in data dal 15/07/2005 al 14/07/2008; dal 1/05/2009 al 30/04/2010; dal
01/05/2010 al 30/04/2012; dal 01/05/2012 al 31/01/2013 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
b) Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità dei suddetti contratti, accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 15/07/2005 fino al 31/01/2013, con conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, o in subordine a tempo determinato, con inquadramento nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, per i motivi meglio indicati nella premessa del presente ricorso.
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l' , per il periodo di Parte_1 CP_1 causa, con inquadramento del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica,
e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del sig. di tutte le differenze retributive maturate in costanza Parte_1 di rapporto lavorativo tra le parti nella complessiva somma di € 91.342,95 …, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente CP_2 previdenziale preposto.
d) condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, l' , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, dal sig. a seguito ed in conseguenza di tutte le Parte_1 violazioni di legge, nazionali e comunitarie, da parte dell' , così come meglio descritte CP_1 nella premessa del presente ricorso, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o che
4 verrà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la nullità del ricorso avversario e sostenendo la CP_1 conformità dei contratti stipulati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, essendo improprio il richiamo della controparte al D.Lgs. 276/2003; eccepiva, inoltre, la prescrizione “per tutti i crediti di lavoro pretesamente maturati nello svolgimento dei primi tre contratti di collaborazione intercorsi inter partes, avendo controparte interrotto validamente la prescrizione solo per il quarto ed ultimo rapporto collaborativo (terminato il 31.12.2012) mediante lettera raccomandata del
03.09.2013” e deducendo che, in ogni caso, ove il Tribunale avesse ritenuto validamente interrotta la prescrizione con la lettera raccomandata del 3.9.2013, sarebbero stati “comunque inevitabilmente coperti dalla prescrizione i crediti asseritamente vantati in relazione al primo contratto di collaborazione triennale siccome cessato pacificamente il 14.07.2008, dunque a distanza di più di cinque anni dal predetto atto interruttivo”. Nel merito, l' deduceva la legittimità dei contratti CP_1 di collaborazione sottoscritti: sosteneva che le mansioni svolte dal ricorrente erano di elevata professionalità, necessarie al perseguimento di obiettivi specifici individuati dall' , risultando CP_1
l'impossibilità di utilizzare risorse interne per il raggiungimento dei predetti obiettivi, e che i rapporti di lavoro avevano avuto natura autonoma. Contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la correttezza dei conteggi avversari con riferimento all'inquadramento indicato e all'orario considerato (a tempo pieno); sosteneva l'insussistenza del diritto al risarcimento danni per abuso di contratti a termine. Chiedeva, quindi, di respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il Tribunale, con sentenza n.
840/2022, rigettava il ricorso non ritenendo provata la natura subordinata del rapporto.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
A) “Erronea e/o omessa valutazione delle prove relativamente alla richiesta del riconoscimento del lavoro subordinato tra le parti”: lamentava l'appellante l'erronea e/o omessa valutazione delle prove, orali e documentali, in ordine alla richiesta di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che il era sempre stato Parte_1 adibito alla ordinaria attività della struttura ove era inserito, che le modalità di esecuzione della prestazione erano sempre state organizzate dall' , anche con riferimento ai tempi e al luogo di CP_1 lavoro, senza alcun rischio per l'esercizio della propria attività; evidenziava la sussistenza di tutti gli indici rivelatori della subordinazione, sottovalutati dal primo giudice;
B) “Erronea e/o omessa motivazione e valutazione delle prove relativamente all'insussistenza del progetto nel contratto di lavoro e consequenziale illegittimità dei contratti di
5 collaborazione coordinata e continuativa (15.07.2005/31.01.2013)”: lamentava che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la prospettazione circa l'assenza totale del progetto nei contratti di lavoro sottoscritti tra le parti e la consequenziale nullità degli stessi, ritenendo che l'attività prestata fosse conforme alle previsioni contrattuali in quanto i siti ove il aveva lavorato si Parte_1 trovavano tutti in “provincia di Latina o nelle sue vicinanze”; rilevava che, invece, il contratto aveva ad oggetto “il monitoraggio e campionamento del sito della discarica di Borgo Montello - Latina e dintorni”, evidenziando che “Borgo Montello è una frazione di Latina, dove è situata la famosa discarica, quindi la previsione della “-” era per specificare il luogo dove si dovevano effettuare i monitoraggi e in nessun contratto era previsto che i monitoraggi e i campionamenti si sarebbero dovuti svolgere lungo l'intero territorio della Provincia di Latina”; ribadiva che tutti i siti dove era stata svolta l'attività di monitoraggio e campionatura da parte dell'appellante erano “diversi e lontani anche territorialmente dalla discarica di Borgo Montello – Latina”;
C) “Nullità della Sentenza di primo grado (violazione dell'art. 112 cpc) per omessa pronuncia sul capo relativo alla richiesta di risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a tempo determinato”: lamentava che la sentenza di primo grado era nulla in conseguenza dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento danni formulata per l'abuso dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore ai 3 anni;
Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la nullità
e/o invalidità e/o illegittimità dei n. 5 contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa così come simulati tra le parti e stipulati tra il sig. e , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rispettivamente in data dal 15/07/2005 al 14/07/2008; dal
1/05/2009 al 30/04/2010; dal 01/05/2010 al 30/04/2012; dal 01/05/2012 al 31/01/2013 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; b) Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità dei suddetti contratti, accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 15/07/2005 fino al 31/01/2013, conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, per i motivi meglio indicati nella premessa del presente atto;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l , per il periodo di causa, con inquadramento Parte_1 CP_1 del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. CP_1
di tutte le differenze retributive maturate in costanza di rapporto lavorativo tra Parte_1 le parti nella complessiva somma di € 91.342,95 …, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come
6 per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti
i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente previdenziale preposto;
CP_2
In subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione per il periodo dal 2005 al 2008: d) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l' , per il periodo di Parte_1 CP_1 causa, con inquadramento del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica,
e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del sig. di tutte le differenze retributive maturate in costanza Parte_1 di rapporto lavorativo tra le parti nella complessiva somma di € 34.642,25 … o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente CP_2 previdenziale preposto.
In ogni caso: e) condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, l' CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti
[...]
e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, dal sig. a seguito ed in conseguenza Parte_1 di tutte le violazioni di legge, nazionali e comunitarie, da parte dell' , così come meglio CP_1 descritte nella premessa del presente ricorso, nella misura pari a n. 12 mensilità, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante, considerato l'ultima retribuzione globale di fatto, ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria, pari ad €
2.501,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 gravame per violazione degli artt. 342 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c..; sosteneva l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza impugnata e, con riferimento alla domanda risarcitoria, contestava l'indicazione dell'ultima retribuzione globale di fatto così come effettuata, per la prima volta, in sede di ricorso in appello in quanto non proposta nel primo grado del giudizio e, quindi, inammissibile;
ribadiva, dunque, le eccezioni proposte in primo grado. Concludeva nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. In via principale, rigettare nel Parte_1 merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare
7 e dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti vantati per tutti i motivi ribaditi nella narrativa presente atto”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 6 maggio 2025 il Collegio invitava le parti a discutere in ordine alla l'eventuale necessità di partecipazione al giudizio dell' , avuto riguardo alla domanda di CP_2 condanna della parte appellata al versamento dei contributi in favore dell' stesso;
concedeva Pt_2 termine per note sul punto.
Nelle note depositate in data 9.5.2025 il procuratore di , con riferimento Parte_1 al provvedimento del 6 maggio 2025, dichiarava di “rinunciare alla domanda nei confronti dell' e, pertanto, … alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente CP_2 previdenziale”.
A fronte di tale circostanza - e considerato che la rinuncia ad un capo della domanda o la riduzione delle originarie domande non richiede né una manifestazione di volontà della parte rappresentata, né una procura ad hoc, né l'accettazione della controparte, rientrando tra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio assistito): cfr., pacificamente, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 1439 del 2002; Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 128 del
2016; Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019 - si è proceduto alla trattazione della causa, essendo venuto meno il presupposto sotteso alla questione prospettata e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
All'udienza del 20 maggio 2025 il Collegio invitava la parte appellante a riformulare i conteggi in base alle indicazioni fornite, concedendo altresì termine alla controparte per prendere posizione sui conteggi depositati.
depositava i conteggi richiesti nel termine concesso;
l' non Parte_1 CP_1 formulava alcuna contestazione per iscritto.
All'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
2. Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame “in quanto non sono state rispettate le forme imposte all'appello dalla formulazione del codice di rito applicabile alla fattispecie in esame”.
E invero, l'atto di gravame individua con chiarezza i passaggi della sentenza oggetto di impugnazione e svolge in modo adeguato le critiche al ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
8 Peraltro, è noto che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1. I primi due motivi di gravame – che censurano la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo genuini i contratti di collaborazione conclusi tra le parti – possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1.1. Deve condividersi la censura volta a contestare la decisione del Tribunale in ordine alla natura del rapporto per cui è causa.
Risulta per tabulas che ha lavorato in favore dell' Parte_1 [...]
in virtù dei seguenti contratti: Controparte_1
- un primo “incarico di collaborazione occasionale a progetto” della durata di tre anni, dal
15/07/2005 al 14/07/2008;
- un secondo contratto, denominato “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” dal 1/05/2009 al 30/04/2010;
- un terzo contratto, denominato “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” dal
1/05/2010 al 30/04/2012;
- un quarto contratto, che costituisce “rinnovo” del precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata dall'1/05/2012 al 31/12/2012 (cfr. comunicazione del 14.5.2012, avente ad oggetto “conferimento incarico”), con proroga tacita fino al 31.01.2013.
In ordine alla data di effettiva cessazione del rapporto giova aggiungere che l'ultima busta paga in atti reca quale data di cessazione del rapporto il 31 gennaio 2013.
Orbene, è noto che la Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può stipulare contratti con soggetti esterni nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (così come ricordato, peraltro, nella memoria di costituzione di primo grado dell' ). CP_1
Tale norma, nella versione vigente al momento della stipula del primo “incarico” (15.7.2005), così recitava: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Il medesimo art. 7, comma 6, al momento della stipula dei successivi contratti, aveva il
9 seguente tenore: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
…
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Orbene, con riferimento al primo incarico deve rilevarsi innanzi tutto che , Parte_1 geometra, il 15.7.2005 non aveva ancora compiuto 25 anni;
a fronte delle allegazioni dell'odierno appellante (che, a suo stesso dire, non aveva esperienze nel settore oggetto dei contratti di collaborazione) e in mancanza di qualsivoglia prova sul punto da parte dell'Amministrazione, può certamente escludersi che si trattasse di un “esperto di provata competenza”, tanto più nel campo del monitoraggio idrogeologico.
Deve aggiungersi che l' non ha adeguatamente provato che alle esigenze soddisfatte CP_1 con l'incarico affidato al non si potesse far fronte con personale dipendente. Non sfugge Parte_1 in proposito al Collegio che l' ha dedotto di aver trasmesso, nel maggio 2005, ai propri CP_1 dipendenti un avviso per verificare la possibilità di utilizzare risorse interne nello svolgimento delle attività poi affidate al e di aver raccolto la disponibilità di un solo dipendente a garantire Parte_1
l'espletamento di un servizio pari a 10 ore, disponibilità ritenuta insufficiente posto che l'orario necessario era di 30 ore settimanali (di tale circostanza si dà anche atto nella determinazione del direttore amministrativo dell' n. 536 dell'8.7.2005, in atti). Deve, però, rilevarsi che la CP_1 mancanza di disponibilità spontanee atte a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l'oggettiva assenza di personale interno da assegnare (indipendentemente dai
“desiderata” dei dipendenti) alle attività in parola.
Le medesime considerazioni possono estendersi agli ulteriori contratti di collaborazione, stipulati quando l'art. 7, comma 6 cit. era divenuto ancora più stringente, richiedendo anche che la prestazione fosse “altamente qualificata”. Peraltro, l'Amministrazione, in relazione ai contratti successivi al primo, non ha neanche allegato, e tantomeno dimostrato, di aver verificato la presenza
- da accertare, evidentemente, in occasione del conferimento di ciascun incarico - di risorse interne
10 da adibire all'attività cui è stato destinato il . Parte_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, l'instaurazione, di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato non discende solo dalla insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7, comma
6 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici – emergenti dalle prove testimoniali e documentali - che, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che fosse inserito nell'ordinaria attività del servizio Parte_1 cui era assegnato e fosse sottoposto al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro pubblico. Il che, invero, è decisivo ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Come noto, ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato in favore di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 18858 del 2025 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24041 del 2022, entrambe relative a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che richiamano, tra le altre, Cass. n. 10551/2003; Cass. n. 17101/2017).
Si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Sez. L, Sentenza n. 9490 del 2020, Sez. L,
Sentenza n. 18 del 2019 e Sez. L, Sentenza n. 28459 del 2018).
È stato inoltre chiarito, con riferimento alla subordinazione in generale, che quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr., pacificamente,
Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n. 6946/2023, Cass. n. 15955 del 2024).
11 Orbene, nella specie, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano la sussistenza, nel caso in esame, degli indici pacificamente individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della subordinazione.
Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che il svolgeva l'attività Parte_1 cui era preposto (di monitoraggio e campionatura), continuativamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La circostanza relativa all'osservanza di un orario fisso e predeterminato di
30 ore settimanali, nei giorni e negli orari testé precisati, è stata riferita con puntualità dal teste
[...]
(cfr. verbale di udienza del 4.3.2021 innanzi al Tribunale), che ha prestato servizio presso Tes_1
l' dal 2004 al 2013, quale impiegato, e che, lavorando nella stanza adiacente a quella CP_1 dell'odierno appellante, era a conoscenza degli orari di lavoro di quest'ultimo. Rileva il Collegio che la testimonianza del appare particolarmente attendibile in quanto resa da un soggetto del Tes_1 tutto indifferente alle parti e che ha avuto piena contezza di quanto riferito in ragione della quotidiana attività lavorativa. Inoltre, l'attendibilità del teste è resa particolarmente evidente dalla lettura complessiva della deposizione resa, da cui risulta come il abbia riferito soltanto in Tes_1 ordine alle circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta, chiarendo di non poter rispondere in ordine ad ulteriori fatti, pure in ipotesi favorevoli al , in quanto estranei alla sua Parte_1 cognizione;
il che avvalora la piena genuinità delle dichiarazioni rese.
È appena il caso di evidenziare, poi, in ordine alla piena credibilità del teste , che i Tes_1 giorni e gli orari di lavoro osservati dal sono stati confermati anche dal teste Parte_1 [...]
dirigente del Servizio Ambiente nel periodo tra il 2005 e il 2013. Quest'ultimo – che Tes_2 pure, a tratti, è parso preoccupato di rappresentare una limitata ingerenza nell'attività del
“collaboratore” e di affermare che l'odierno appellante non avesse costrizioni organizzative (il che contrasta, tra l'altro, con la documentazione prodotta) - ha significativamente riferito che il
“era assegnato” al Servizio Ambiente (così evidenziando il pieno inserimento Parte_1 nell'organizzazione aziendale) e che, nonostante non avesse l'obbligo di timbrare il cartellino,
“lavorava dal lunedì al venerdì” e “rispettava gli orari di ufficio, dalla mattina fino al primo pomeriggio” (ovvero fino alle 14.00, in quanto il “lavoro oltre le ore 14:00” era solo “eventuale” e
“c'era soltanto se il monitoraggio o altri tipi di campionamento imponevano di restare anche nel pomeriggio”). Il teste ha altresì riferito che l'attività esterna era “un'attività programmata”, sia quanto all'orario di partenza che ai siti da monitorare, e che “i campioni prelevati dal sito dovevano essere consegnati in laboratorio dal entro le 14:00 per consentire la registrazione della Parte_1 campionatura”.
Più in generale, quanto alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e all'oggetto della stessa, il teste (che, come detto, era il dirigente dell'ufficio a cui l'appellante era Tes_2
12 assegnato) ha dichiarato che la programmazione delle attività che il dove svolgere Parte_1 avveniva verbalmente, in ufficio, aggiungendo: “Chiaramente in questo scambio ero io che indicavo le attività da svolgere e i luoghi del monitoraggio” (cfr. verbale dell'udienza dell'8.3.2022 innanzi al Tribunale).
L'istruttoria ha altresì evidenziato come il , nel corso della sua attività, quando non Parte_1 era impegnato nei sopralluoghi esterni, occupava una stanza presso la sede ove aveva a CP_1 disposizione una scrivania con un PC, che l'appellante utilizzava per l'inserimento dei dati raccolti;
più in generale, tutti gli strumenti necessari per l'attività svolta dal erano forniti Parte_1 dall' (cfr. sul punto le deposizioni dei testi e . Controparte_3 Tes_1 Tes_2
Anche per i sopralluoghi esterni il usava i mezzi messi a sua disposizione Parte_1 dall' e il teste ha riferito che “per avere la possibilità di utilizzare il mezzo doveva CP_1 Tes_2 essere compilato un modulo con l'indicazione delle attività cui il mezzo viene adibito, del soggetto che lo utilizza, la destinazione e la firma”.
Sul punto anche il teste , che dal 2006 sino all'epoca della sua escussione Testimone_3 innanzi al Tribunale ha lavorato alle dipendenze di ditte che prestavano servizio in favore dell' CP_1
, ha dichiarato che “per le uscite di campionamento” il “utilizzava la macchina
[...] Parte_1 aziendale e questo lo ricordo perché il reparto amministrativo presso cui ero impiegato gestiva la manutenzione dei veicoli aziendali ed è anche capitato di consegnare i buoni benzina e le chiavi del veicoli aziendali anche direttamente al ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 5 maggio 2022 innanzi al Tribunale).
Sono, inoltre, in atti, una serie di documenti denominati “modello autorizzazione servizio esterno personale del comparto”, recanti il logo di l'indicazione della CP_1
Divisione/Servizio (“Risorse idriche e naturali”) e dell'Unità (“Bonifiche”), redatti in occasione del
“servizio esterno” effettuato dal per le attività di sopralluogo e campionamento: da tali Parte_1 documenti risulta che il dirigente/responsabile autorizzava (il modulo reca proprio la dizione “si autorizza”) il , di cui si indicava la “struttura di appartenenza” ( ), ad Parte_1 Parte_3 effettuare servizio esterno in un determinato giorno, in orari ben specificati, al fine di compiere le attività espressamente indicate e predeterminate, “con uso del mezzo aziendale” e, talora, “con utilizzo e trasporto materiali e strumenti”.
In ciascun documento, alla sezione dedicata alla descritta autorizzazione preventiva, debitamente firmata dal “dirigente/responsabile”, nonché dal (che apponeva la propria Parte_1 firma nello spazio contraddistinto dalla dicitura “firma del dipendente”), seguiva una seconda sezione, “da compilarsi dopo l'effettuazione del servizio” secondo le indicazioni presenti sul modulo
13 stesso. In tale seconda sezione erano indicati gli orari del servizio effettivamente osservati, con successiva sottoscrizione, oltre che dal , dal “dirigente/responsabile”. Parte_1
Vi era, dunque, in occasione di ogni attività esterna, un'autorizzazione preventiva al servizio esterno e un controllo successivo sull'attività espletata, con indicazione degli orari di uscita e di rientro e delle prestazioni in concreto effettuate.
Anche la misura fissa dei compensi percepiti dall'appellante in relazione ai diversi periodi e la loro corresponsione a cadenza regolare (mensilmente) rappresentano un ulteriore indice della subordinazione (cfr. buste paga mensili in atti).
Va aggiunto che tutti i contratti dal maggio 2009 in poi stabilivano che il collaboratore si sarebbe occupato del “monitoraggio idrogeologico nell'area di discarica di Borgo Montello –
Latina – ed ai dintorni, per la valutazione sulla eventuale diffusione degli inquinanti” (punto 2 di ciascun contratto).
Dall'istruttoria è emerso che l'odierno appellante non ha limitato le sue prestazioni al sito della discarica di Borgo Montello. Infatti, si è occupato, tra l'altro, anche del monitoraggio delle acque di scarico a Cisterna di Latina, del campionamento a Borgo Sabotino, del campionamento delle sabbie a Scauri-Minturno, della campionatura della balneazione a Gaeta, Terracina, San IC
CE, Ventotene, del controllo delle acque superficiali ad Aprilia, del sopralluogo del fiume Astura per la verifica dei rifiuti, del campionamento del piezometri di discarica, del sopralluogo e campionamento piezometri a Latina, della verifica delle acque di scarico a Sabaudia, del sopralluogo presso la ditta a Pontinia, del sopralluogo e campionamento presso le acque superficiali del CP_4 lago di Fondi, del sopralluogo dell'impianto di recupero rifiuti “ditta CRD” a Pontinia, del sopralluogo e campionamento dell'eternit a Norma, del sopralluogo presso l'impianto di rottamazione di Aprilia, del sopralluogo e campionamento delle sabbie per il ripascimento a San
IC CE (cfr. sul punto la deposizione del teste , che va integrata con la copiosa Testimone_2 documentazione in atti relativa ai servizi esterni e, in particolare, con le relazioni mensili sull'attività svolta).
Il Tribunale ha ritenuto che l'attività svolta dal fosse comunque conforme Parte_1 all'oggetto pattuito in quanto i siti ove l'odierno appellante ha lavorato erano tutti ubicati nella provincia di Latina o nei suoi dintorni. Evidentemente, il primo giudice ha inteso che nella frase
“nell'area di discarica di Borgo Montello – Latina – ed ai dintorni” la parola “Latina” non indicasse la provincia in cui è ubicata la discarica di Borgo Montello, bensì una località ulteriore suscettibile di monitoraggio.
Tale interpretazione, tuttavia, appare contrastare non solo con il tenore letterale della predetta frase (in cui il termine “dintorni” è chiaramente riferito all'area di discarica, non già alla provincia
14 di Latina, che esaurisce la competenza della sezione provinciale dell' cui era assegnato il CP_1
), ma, prima ancora, con ragioni di logica. E invero, non avrebbe avuto senso indicare un Parte_1 sito specifico, e i suoi dintorni, laddove l'attività da svolgere avesse riguardato l'intera provincia di
Latina, in cui la discarica di Borgo Montello è ubicata. Del resto, nella memoria di costituzione di primo grado la stessa ha rapportato l'esigenza di ricorrere a un collaboratore esterno allo CP_1 svolgimento di un progetto specificamente riguardante la discarica di Borgo Montello, non già il monitoraggio dell'intera provincia di Latina.
Peraltro, la circostanza che il fosse dedito, in modo indifferente, alle attività cui Parte_1
l' è istituzionalmente preposta discende dall'esame delle relazioni delle attività svolte, mese CP_1 per mese, dall'appellante, recanti il logo di , sottoscritte dal dirigente/responsabile e la cui CP_1 genuinità non è stata contestata dalla parte appellata. Da esse risulta che, ad esempio, il Parte_1 si occupava di effettuare sopralluoghi presso siti industriali, di effettuare campionamenti di rifiuti
“tipo eternit” o di sabbie a fini di ripascimento dei litorali marini;
si occupava, altresì, del campionamento di acque di balneazione, attività quest'ultima che – come dichiarato dal teste
- non competeva al servizio ambiente cui l'appellante era assegnato. Tes_2
Ne segue che l'attività in concreto espletata dall'appellante ha senz'altro travalicato i limiti originariamente indicati nei contratti di collaborazione.
In definitiva, le risultanze di causa consentono di ritenere provati:
- lo stabile e continuativo inserimento di , per un periodo indubbiamente Parte_1 rilevante, nell'organizzazione dell'ente appellato e l'adibizione a mansioni certamente rientranti nei compiti istituzionali della struttura;
in proposito giova evidenziare che l'
[...]
è un ente strumentale della Regione, istituito dalla legge Controparte_1 regionale 6 ottobre 1998, n. 45: essa svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, Parte alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende tra le sue funzioni rientrano, in particolare, le “attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a: 1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per
l'ambiente; 2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;
3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;
4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale” (art. 3, comma 1, L.R. cit.);
15 - l'adibizione allo “svolgimento della … attività istituzionale” dell' è espressamente CP_1 indicata nelle premesse dei contratti di collaborazione per cui è causa;
- l'osservanza di un orario fisso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- la determinazione delle attività da svolgere ogni giorno, e dei tempi in cui effettuarle, da parte del dirigente del servizio cui il era assegnato;
Parte_1
- l'utilizzo dei locali e degli strumenti messi a disposizione dall' (postazione in ufficio;
CP_1
PC; auto aziendale con rimborso, tramite dei “buoni”, anche del carburante, ecc.);
- la corresponsione di un compenso fisso in relazione ai diversi periodi, a cadenze mensili, indipendentemente dalla verifica o dal raggiungimento di risultati, e dunque in correlazione alla messa a disposizione delle energie lavorative, cui era in concreto obbligato;
Parte_1
- la sottoposizione al potere non solo organizzativo, ma anche direttivo del responsabile del
“Servizio ambiente”, come si evince dalla testimonianza di . Testimone_2
Quanto al potere disciplinare, il cui esercizio è sicuro indice della subordinazione, deve rilevarsi che la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (cfr., pacificamente, Cass. n. 21710/2016; Cass. n. 17008/2014;
Cass. n. 21364/2008; Cass. n. 13452/2000; Cass. n. 5411/1999). Ebbene, nella specie, non risulta che a siano mai stati addebitati disservizi o mancanze, sicché l'assenza di Parte_1 provvedimenti di carattere disciplinare non riveste rilievo.
In definitiva, rispetto alla qualificazione operata dalle parti, risultano prevalenti le concrete modalità di svolgimento della prestazione, che rivelano la sussistenza di elementi di fatto che, complessivamente considerati, dimostrano l'assenza di spazi di autonomia per il “collaboratore” (che svolgeva la propria prestazione nei giorni e negli orari imposti dall'Azienda, utilizzava gli strumenti messi a disposizione dalla parte datoriale senza assunzione di rischio, percepiva un compenso mensile in virtù della messa a disposizione delle energie lavorative e a prescindere da qualsivoglia risultato, doveva conformare la propria attività alle disposizioni del dirigente responsabile del servizio cui era assegnato, assicurando la propria opera, secondo orari e modalità prestabilite, anche presso siti diversi da quello indicato nei contratti stipulati, era soggetto alle autorizzazioni e ai controlli quotidiani del responsabile del servizio) e la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra le parti.
Tanto chiarito, è bene precisare che non è stata fornita la prova dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 15 luglio 2005 al 31 gennaio 2013.
Piuttosto, è stata accertata l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro subordinato: uno dal
15.7.2005 al 14.7.2008 e l'altro dall'1.5.2009 al 31.1.2013.
16 Infatti, non risulta che nel periodo non “coperto” da contratti (dal 15 luglio 2008 al
30.4.2009) il abbia prestato la medesima attività svolta fino al 14 luglio 2008 e Parte_1 dall'1.5.2009 al 31.1.2013 (dovendosi rimarcare che, invece, la continuità del rapporto anche nel mese di gennaio 2013 è dimostrata dall'ultima busta paga prodotta).
E invero, per il periodo dal 15 luglio 2008 al 30.4.2009 la sussistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione non può essere provata sulla base di un unico documento relativo a campionamenti effettuati, tra il 24 e il 26 marzo 2009, da , Parte_1 insieme ad altri “operatori”, non si sa a quale titolo e con quali modalità.
Del resto, anche nei conteggi allegati all'originario ricorso, in relazione al periodo dal 15 luglio 2008 al 30 aprile 2009, non è indicata la percezione di alcun compenso e nulla è richiesto a titolo di differenze retributive;
dal che è dato presumere – in assenza di ogni prova sul punto –
l'assenza di attività qualificabile come subordinata.
3.1.2. Costituisce ius receptum che il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità, perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, ferma restando l'impossibilità di disporre in merito alla prosecuzione del rapporto, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016, richiamata anche da Sez. L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023) e alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso (così Cass., n. 1639/2012, nonché Cass., n. 8519/2012 e Cass., n. 17008/2014). Con particolare riguardo al TF, la Corte di
Cassazione ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al
TF, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata.
Ne consegue che, fermo il divieto di instaurare con l' un rapporto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato, l' stessa deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al CP_1 pagamento della differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore Parte_1 subordinato (anche a titolo di TF) e quanto dallo stesso in concreto percepito.
Al fine di quantificare le somme in concreto spettanti, occorre tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' sin dal primo grado: essa merita accoglimento nei termini e per i CP_1 motivi di seguito precisati.
17 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197/2023, ha sancito che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Coerentemente con tali principi è stato successivamente affermato che “il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 24446 del 2024 con riferimento proprio ad un'ipotesi di contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo di cui era stata accertata la natura subordinata;
Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024 così massimata: “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non
è ravvisabile alcun “metus” rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”; Sez. L - , Sentenza n. 35676 del 19/11/2021 sempre con riferimento alle ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata).
Le differenze retributive spettanti all'odierno appellante vanno, dunque, limitate tenendo conto che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dalla lettera datata 3 settembre 2013, spedita tramite raccomandata A/R e ricevuta dall' in data 19.9.2013 (cfr. CP_1 allegato 8 al ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Considerato che il primo rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, come innanzi accertato, è cessato in data 14 luglio 2008, nel momento in cui l' ha ricevuto la richiesta delle CP_1
18 correlate differenze retributive il termine di prescrizione era decorso anche con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato alla data di cessazione del rapporto.
Ne segue che nulla è dovuto con riferimento all'attività svolta dal 15 luglio 2005 al 14 luglio
2008.
Non sono, invece, prescritte, le ulteriori spettanze (correlate all'attività prestata dal maggio
2009 al 31.1.2013) in ragione della richiesta in data 19.9.2013, cui è seguita – prima della notifica dell'originario ricorso – la diffida del 29.8.2017 ricevuta dall' , a mezzo pec, in data 30.8.2017. CP_1
Al fine di determinare l'importo delle differenze retributive e del TF richiesti, il Collegio ha invitato il a riformulare gli originari conteggi (non contestati in ordine alle modalità Parte_1 di calcolo e alle voci richieste nella memoria di costituzione di primo grado), tenendo conto dell'orario effettivamente prestato dal lavoratore (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ovvero per 30 ore settimanali) e dell'inquadramento indicato in ricorso (livello DS del CCNL Sanità pubblica). A tale ultimo proposito giova evidenziare che nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti dal maggio 2009 in poi si fa espresso riferimento, ai fini della determinazione del compenso, all'inquadramento di un “dipendente dell'Agenzia di categoria D, livello economico DS”, e ciò in considerazione “della durata e del tipo dell'incarico affidato”. È stata, dunque, l'odierna parte appellata a ricondurre le mansioni svolte dal a quelle di un dipendente con inquadramento Parte_1
D, collaboratore tecnico professionale, livello economico DS del CCNL Sanità pubblica. In proposito giova solo aggiungere - avuto riguardo alla circostanza evidenziata dall' , secondo CP_1 cui il non avrebbe potuto accedere al predetto inquadramento non essendo in possesso di Parte_1 un diploma di laurea - che, al fine del riconoscimento di un determinato inquadramento, non assume rilievo il possesso di un titolo di studio, ove questo, pur previsto dalla disciplina collettiva, non sia richiesto - come nella specie - da norme inderogabili di legge per lo svolgimento di determinate attività (Sez. L, Sentenza n. 5219 del 26/08/1986, nonché Sez. L, Sentenza n. 17158 del 2003).
Orbene, con riferimento all'attività di lavoro subordinato espletata dall'appellante dal maggio 2009 al 31.1.2013, gli importi spettanti - secondo i conteggi depositati in data 30.5.2025, che non sono stati oggetto di contestazione sotto il profilo contabile - sono pari a euro 18.811,73 (di cui euro 7.163,57 a titolo di TF).
Deve rilevarsi, con riferimento agli importi riconosciuti a titolo di differenze retributive diverse dalla tredicesima, che la S.C. ha chiarito che, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico, il trattamento retributivo spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, ex art. 2 d.lgs. n.
165/2001, dal contratto collettivo di comparto (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21849 del 2022). È stato, poi, in particolare precisato che, in ragione delle previsioni del contratto di collaborazione
19 coordinata e continuativa (che non prevedono la fruizione di ferie e di periodi di riposo), la garanzia ex art. 2126 cod. civ., deve completarsi con l'attribuzione dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ha una natura latamente risarcitoria ma fonda sul carattere retributivo del corrispettivo ferie (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 21609 del 2022, secondo cui “proprio in ragione dell'accertamento dell'illegittimo ricorso allo schema della collaborazione coordinata e continuativa, spettava al datore di lavoro provare di aver previsto le garanzie in materie di ferie, proprie del rapporto di lavoro subordinato, pur nel diverso schema negoziale di cui è stato accertato l'illegittimo utilizzo.
Dunque, è onere del datore di lavoro provare di aver garantito e messo a disposizione dei lavoratori, nella gestione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui è stata accertata
l'illegittimità, tempi di riposo in modo adeguato e compatibile per qualità e quantità con le previsioni del CCNL che viene a costituire parametro di riferimento in presenza dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato”).
Sulla somma dovuta ex art. 2126 c.c. è dovuta la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo.
3.2. Il terzo motivo di gravame – con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento danni per l'abuso dei contratti a tempo determinato – è fondato solo in parte, nei termini di seguito precisati.
, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha fondato la sua richiesta di risarcimento del Parte_1 danno essenzialmente sulla dedotta abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione che, protrattisi per oltre 7 anni, lo hanno costretto ad una “illegittima ed eccessiva precarizzazione”.
Orbene, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010,
n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.” (Cass. sez. un. n. 5072/2016).
E invero, le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n.
368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del
2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego
20 contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014,
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Per_1
Orbene, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principi eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro.
Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore (cfr., pacificamente, Sez. L, Sentenza n. 2992 del 2024). Già nell'ordinanza del 16 gennaio 2019 n. 992, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «nel lavoro pubblico contrattualizzato, …, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost., u.c.). Ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico».
E poiché l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio
21 del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza della natura simulata del rapporto.
Ciò comporta che il principio pronunciato dalle S.U. n. 5072/2016 con riferimento a fattispecie relativa a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è certamente estensibile a tutte le ipotesi – quale quella per cui è causa – di illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro mediante il ricorso reiterato a forme contrattuali di lavoro flessibile da parte della pubblica amministrazione.
E invero, la Suprema Corte ha applicato la disposizione dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs.
165/2001, in relazione con l'articolo 32 della legge 183/2010, anche all'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ritenendo che, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del
2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Sez. L, Sentenza n. 446 del 2021).
Più di recente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14029 del 2022), la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di reiterazione di contratti di prestazione d'opera occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa in presenza, invece, della natura subordinata dell'attività prestata, ha evidenziato che, a partire dalle sentenze della Cassazione n. 6046/2018 e n. 10951/2018, si è affermato l'orientamento secondo cui “l'agevolazione probatoria riconosciuta dalle Sezioni
Unite, nella sentenza n. 5072/2016, al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesa alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche in relazione alla reiterazione abusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego,
l'assenza delle condizioni dalla cui violazione discende l'applicabilità della clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Sulla scorta dei principi sopra riportati, deve rilevarsi che ha allegato sin Parte_1 dal ricorso introduttivo del giudizio il danno da reiterazione abusiva dei contratti, e la conseguente illegittima precarizzazione, facendo riferimento alla durata complessiva degli stessi.
È stato altresì accertato che, nella specie, attraverso il ricorso a contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, i cui termini sono stati prorogati per oltre 36
22 mesi, l' ha di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato in assenza dei presupposti di CP_1 legge, donde la necessità di riconoscere la tutela risarcitoria al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione.
A tale proposito giova evidenziare che, nel corso del giudizio, l'art. 36, comma 5 Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato modificato. Infatti, dopo il primo periodo della norma (“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”), è stato aggiunto dal Decreto-
Legge 16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, in sostituzione del terzo, quarto e quinto periodo, il seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che l'art. 36, comma 5 cit., prima della recente modifica, non prevedeva un criterio per la quantificazione del risarcimento del danno. Il vuoto normativo era stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità: l'orientamento espresso già dalla
Cassazione 21 agosto 2013, n. 19371, è stato consacrato dalle Sezioni Unite, che, nella sentenza n.
5072 del 2016, hanno individuato “la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” cui far riferimento nell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Detta norma, come noto, prevedeva - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” (con disposizione ripetuta, una volata abrogato l'art. 32, comma
5, L. 183/2010, dall'articolo 28, comma 2 del D. lgs. 81/2015).
Ne segue che, nella specie, non si versa in ipotesi di successione di norme, avendo piuttosto il legislatore dettato un criterio di quantificazione del danno che, in precedenza, era affidato ad una
23 prassi giurisprudenziale.
Ricorre, dunque, un'ipotesi simile a quella scrutinata da Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019, la quale, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, ha stabilito che la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
“quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Si tratta di un orientamento oramai consolidato, ribadito, tra le altre, da Sez.
3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024, Sez. 6-3, ordinanza 15 giugno 2022 n. 19229, Sez. 3,
Ordinanza 10 novembre 2020 n. 25274.
Analogamente, nel caso di specie, deve affermarsi che:
- la mancanza di una disposizione normativa che preveda la retroattività del secondo periodo del comma 5 dell'art. 36 in esame non rende inapplicabile la norma ai giudizi pendenti, laddove si osservi come, nel caso di specie, non si verta in tema di successione di leggi che regolano difformemente il medesimo fenomeno, poiché la eventuale discrasia applicativa “quoad effecta” corre non tra diverse disposizioni di legge, bensì tra una (nuova) disposizione normativa ed una prassi giurisprudenziale finalizzata all'esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità (come tale priva, ipso facto, di forza di legge);
- la norma sopravvenuta non disciplina la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità della P.A. in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine – l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non ponendo, pertanto, alcuna problematica di successione di leggi nel tempo, ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito.
Tale lettura è, del resto, confortata dal fatto che la questione nasce dalla procedura di infrazione n. 2014/4231 avviata dalla Ue proprio in relazione all'inadeguatezza della normativa vigente a scongiurare un abusivo ricorso dei contratti a termine.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che la domanda svolta in primo grado in
24 ordine al risarcimento dei danni non aveva carattere generico, ma aveva ad oggetto una “condanna specifica”. Il , infatti, non si è limitato a chiedere l'accertamento dell'an, riservando a Parte_1 separato giudizio la sua liquidazione;
ha domandato, invece, espressamente la condanna dell' CP_1 al risarcimento “di tutti i danni”, sia pure senza determinarli, “nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Il Collegio, dunque, è chiamato a determinare l'importo spettante a titolo risarcitorio, avendo l'odierno appellante chiesto sin dall'originario ricorso la condanna ad una somma determinabile (cfr., ex multis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022). La precisazione, nel grado, della somma asseritamente spettante non modifica, dunque, l'originaria domanda, dovendo in ogni caso questa
Corte decidere anche in ordine al “quantum debeatur”.
Venendo alla quantificazione del danno, avuto riguardo ai parametri di riferimento, considerata in particolare la pluralità di contratti stipulati tra le parti e la durata complessiva delle prestazioni rese in violazione delle norme di legge, ritiene il Collegio di determinare l'indennità risarcitoria nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TF.
Tale ultima retribuzione non coincide con quella indicata nel ricorso in appello (asseritamente rispondente alla retribuzione globale di fatto ed erroneamente parametrata ad una retribuzione full time, nella specie non spettante); essa, secondo gli elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti, può essere quantificata in euro 2.062,80, alla stregua dei conteggi depositati nel corso del presente grado ai fini del calcolo del TF (che costituiscono una rielaborazione di quelli originariamente prodotti), che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell' . Ne segue che la CP_1 somma complessivamente dovuta per la causale in disamina è pari a euro 16.502,40, oltre accessori come per legge.
Gli ulteriori asseriti danni, del tutto genericamente indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e in alcun modo provati, non possono essere riconosciuti.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e Controparte_5 vengono determinate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(quantificato secondo il criterio del decisum, e quindi delle somme in concreto attribuite), della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
Le spese stesse vengono distratte in favore del procuratore di , dichiaratosi Parte_1 antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
25 - dichiara che tra e l' Parte_1 Controparte_1 sono intercorsi due distinti rapporti di lavoro aventi natura subordinata, uno dal 15.7.2005 al
14.7.2008 e l'altro dall'1.5.2009 al 31.1.2013;
- condanna l' a corrispondere a , ai sensi dell'art. 2126 c.c., l'importo CP_1 Parte_1 di euro 18.811,73, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì l' a corrispondere a , a titolo risarcitorio, una somma CP_1 Parte_1 pari a euro 16.502,40, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano quanto al primo grado in euro 5.500,00 e quanto al secondo grado in euro 5.000,00 oltre
– per entrambi i gradi – rimborso forfetario al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Vocella, antistatario.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa AR Antonia Garzia
26
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vocella ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), alla Via Novara n. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bianca
[...]
AR NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, alla Via Satrico n. 25
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 840/2022 pubblicata il 14/07/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2017 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, esponeva che: - aveva lavorato, in via esclusiva, alle Parte_1
1 dipendenze della , in virtù di Controparte_1 plurimi contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa dal 15/07/2005 al 31/01/2013
(essendosi succeduti un primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 15/07/2005 al 14/07/2008; un secondo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1/05/2009 al
30/04/2010; un terzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1/05/2010 al
30/04/2012; un quarto contratto di collaborazione coordinata e continuativa dall'1/05/2012 al
31/12/2012 con proroga tacita fino al 31.01.2013); - alla base di tutti i contratti di lavoro stipulati tra le parti c'era l'indicazione, quale oggetto del contratto stesso, che la prestazione professionale che il ricorrente doveva espletare era “…il monitoraggio idrogeologico nell'area di discarica di
Borgo Montello -Latina- ed ai dintorni, per la valutazione sulla eventuale diffusione degli inquinanti”; - egli stesso non aveva esperienze né qualifiche specifiche nel settore oggetto dei contratti di collaborazione;
- il rapporto di lavoro tra le parti si era sviluppato in altro modo rispetto a quello previsto contrattualmente, ricalcando, nei fatti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
- anche durante il periodo non contrattualizzato era stato, di fatto, alle dipendenze dell' CP_1
. In ordine alle modalità del rapporto di lavoro evidenziava che nei periodi innanzi indicati: -
[...] si recava, con mezzi propri, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, presso la sede distaccata dell' CP_1
di Latina, alla Via Oberdan, dove erano collocati i laboratori e/o alla Via Carducci, dove erano
[...] situati gli uffici amministrativi;
- all'interno dei locali dell' , sede di Latina, aveva una CP_1 propria postazione di lavoro, con scrivania e PC, connessione internet, macchina fotocopiatrice e telefono messi a sua disposizione dalla parte datoriale;
- avvalendosi di tali strumenti esercitava le mansioni affidategli dai diretti superiori, ai quali quotidianamente doveva dare conto e che quotidianamente gli davano istruzioni sul da farsi;
- non aveva alcun onere organizzativo né tantomeno alcun rischio d'impresa; - gli orari di lavoro rispettati, durante tutto il periodo lavorativo, erano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, salvo maggiori orari in base alle uscite effettuate;
- sulla base delle necessità organizzative dell' gli venivano comunicati, CP_1 attraverso la bacheca affissa sul luogo di lavoro oppure oralmente, le attività da svolgere, all'interno dell'ufficio o all'esterno; - usava la macchina aziendale per svolgere lavori di sopralluogo, monitoraggio e campionatura sul territorio della Provincia di Latina, o altri tipi di attività richiesti dalla datrice;
- quando rimaneva in ufficio lavorava alle pratiche attribuitegli dai superiori, inseriva i dati elaborati durante le uscite esterne, effettuava operazioni di archiviazione delle pratiche, ed altre mansioni tipiche del proprio inquadramento nell'ambito della normale attività di ufficio;
- era trattato al pari degli altri dipendenti subordinati, in quanto frequentava, obbligatoriamente, i corsi di formazione aziendale per i dipendenti, come specificamente indicati in ricorso;
- nello svolgimento della propria attività non godeva di alcuna autonomia sia nello svolgimento dei lavori
2 affidati né sulle modalità e tantomeno nei tempi di realizzazione;
- aveva impugnato l'abuso dei reiterati contratti individuali di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, per illegittimità, nullità e/o annullabilità con lettera del 3/9/2013.
Dopo aver evidenziato che il ricorso a tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato era stato illegittimo per violazione della normativa in materia (stante, in particolare, l'assenza di un progetto ex art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003), deduceva che, durante il rapporto di lavoro con l' CP_1
, aveva effettuato anche, e soprattutto, altre e diverse mansioni rispetto al previsto
[...] monitoraggio idrogeologico e campionatura nell'area della discarica di Borgo Montello di Latina, così come specificato in dettaglio in ricorso. Aggiungeva che le mansioni espletate erano riconducibili a quelle di un lavoratore dipendente della categoria D, Collaboratore Tecnico
Professionale, livello retributivo DS, CCNL categoria amministrazione pubblica - sanità pubblica, come peraltro espressamente indicato nei contratti sottoscritti dalle parti. Aggiungeva che il rapporto aveva tutte le caratteristiche della subordinazione in quanto: - era stato sempre assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro circa le modalità di svolgimento delle mansioni affidate, nonché sull'organizzazione ed orario di lavoro;
- non aveva mai avuto la possibilità di organizzare in maniera autonoma la propria attività lavorativa in favore dell' CP_1
; - aveva osservato un orario fisso, prestabilito unilateralmente dal datore di lavoro, dal lunedì
[...] al venerdì: firmava quotidianamente dei fogli di presenza indicanti gli orari di “uscita” e di “rientro”, con l'indicazione “contachilometri” in caso di attività esterna (sempre autorizzata ed imposta dall'Agenzia datrice, utilizzando autovetture della società ; - era tenuto a comunicare CP_1 assenze e giustificare ritardi ai suoi superiori gerarchici;
- era stato inserito in modo continuo e sistematico all'interno della struttura aziendale, tanto da dover frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione previsti in sede;
- aveva prestato la propria attività secondo le direttive impartite dal datore di lavoro, per il perseguimento dei fini propri dell' ; - aveva ricevuto mensilmente un CP_1 compenso di entità prestabilita, come indicato in ricorso;
- regolarmente relazionava, sull'attività espletata con documento scritto che veniva controfirmato dal “dirigente/responsabile” dichiarando di “…aver frequentato quotidianamente i locali aziendali di negli orari concordati con CP_1
l'Agenzia……oltre al consueto lavoro di ufficio….”.
Deduceva, quindi, che era suo interesse ottenere “il riconoscimento ab origine di un rapporto di lavoro subordinato con l' , trattandosi, sin dal primo giorno, di un contratto e rapporto CP_1 di lavoro dipendente dissimulato sotto le parvenze della para-subordinazione e chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate durante il rapporto lavorativo intercorrente con la resistente nel periodo dal 15/07/2005 al 31/01/2013, come specificate negli analitici conteggi contabili …”, oltre al “risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non
3 patrimoniali subiti e subendi durante ed in conseguenza al rapporto lavorativo per cui è causa per
l'abuso della stipula dei contratti di lavoro a termine, per violazione delle norme di buona fede e correttezza, per violazione delle norme comunitarie, per l'utilizzo di una prestazione contra-legem abusando dello strumento della para-subordinazione, per l'abuso del diritto da parte della resistente per la precarizzazione eccessiva e frustante del lavoratore, riconoscimento dell'esistenza di un lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal primo giorno di lavoro”.
Pertanto, così concludeva: “a) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dei n. 5 contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa così come simulati tra le parti e stipulati tra il sig. e , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, rispettivamente in data dal 15/07/2005 al 14/07/2008; dal 1/05/2009 al 30/04/2010; dal
01/05/2010 al 30/04/2012; dal 01/05/2012 al 31/01/2013 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
b) Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità dei suddetti contratti, accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 15/07/2005 fino al 31/01/2013, con conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, o in subordine a tempo determinato, con inquadramento nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, per i motivi meglio indicati nella premessa del presente ricorso.
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l' , per il periodo di Parte_1 CP_1 causa, con inquadramento del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica,
e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del sig. di tutte le differenze retributive maturate in costanza Parte_1 di rapporto lavorativo tra le parti nella complessiva somma di € 91.342,95 …, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente CP_2 previdenziale preposto.
d) condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, l' , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, dal sig. a seguito ed in conseguenza di tutte le Parte_1 violazioni di legge, nazionali e comunitarie, da parte dell' , così come meglio descritte CP_1 nella premessa del presente ricorso, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o che
4 verrà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la nullità del ricorso avversario e sostenendo la CP_1 conformità dei contratti stipulati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, essendo improprio il richiamo della controparte al D.Lgs. 276/2003; eccepiva, inoltre, la prescrizione “per tutti i crediti di lavoro pretesamente maturati nello svolgimento dei primi tre contratti di collaborazione intercorsi inter partes, avendo controparte interrotto validamente la prescrizione solo per il quarto ed ultimo rapporto collaborativo (terminato il 31.12.2012) mediante lettera raccomandata del
03.09.2013” e deducendo che, in ogni caso, ove il Tribunale avesse ritenuto validamente interrotta la prescrizione con la lettera raccomandata del 3.9.2013, sarebbero stati “comunque inevitabilmente coperti dalla prescrizione i crediti asseritamente vantati in relazione al primo contratto di collaborazione triennale siccome cessato pacificamente il 14.07.2008, dunque a distanza di più di cinque anni dal predetto atto interruttivo”. Nel merito, l' deduceva la legittimità dei contratti CP_1 di collaborazione sottoscritti: sosteneva che le mansioni svolte dal ricorrente erano di elevata professionalità, necessarie al perseguimento di obiettivi specifici individuati dall' , risultando CP_1
l'impossibilità di utilizzare risorse interne per il raggiungimento dei predetti obiettivi, e che i rapporti di lavoro avevano avuto natura autonoma. Contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la correttezza dei conteggi avversari con riferimento all'inquadramento indicato e all'orario considerato (a tempo pieno); sosteneva l'insussistenza del diritto al risarcimento danni per abuso di contratti a termine. Chiedeva, quindi, di respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il Tribunale, con sentenza n.
840/2022, rigettava il ricorso non ritenendo provata la natura subordinata del rapporto.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
A) “Erronea e/o omessa valutazione delle prove relativamente alla richiesta del riconoscimento del lavoro subordinato tra le parti”: lamentava l'appellante l'erronea e/o omessa valutazione delle prove, orali e documentali, in ordine alla richiesta di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che il era sempre stato Parte_1 adibito alla ordinaria attività della struttura ove era inserito, che le modalità di esecuzione della prestazione erano sempre state organizzate dall' , anche con riferimento ai tempi e al luogo di CP_1 lavoro, senza alcun rischio per l'esercizio della propria attività; evidenziava la sussistenza di tutti gli indici rivelatori della subordinazione, sottovalutati dal primo giudice;
B) “Erronea e/o omessa motivazione e valutazione delle prove relativamente all'insussistenza del progetto nel contratto di lavoro e consequenziale illegittimità dei contratti di
5 collaborazione coordinata e continuativa (15.07.2005/31.01.2013)”: lamentava che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la prospettazione circa l'assenza totale del progetto nei contratti di lavoro sottoscritti tra le parti e la consequenziale nullità degli stessi, ritenendo che l'attività prestata fosse conforme alle previsioni contrattuali in quanto i siti ove il aveva lavorato si Parte_1 trovavano tutti in “provincia di Latina o nelle sue vicinanze”; rilevava che, invece, il contratto aveva ad oggetto “il monitoraggio e campionamento del sito della discarica di Borgo Montello - Latina e dintorni”, evidenziando che “Borgo Montello è una frazione di Latina, dove è situata la famosa discarica, quindi la previsione della “-” era per specificare il luogo dove si dovevano effettuare i monitoraggi e in nessun contratto era previsto che i monitoraggi e i campionamenti si sarebbero dovuti svolgere lungo l'intero territorio della Provincia di Latina”; ribadiva che tutti i siti dove era stata svolta l'attività di monitoraggio e campionatura da parte dell'appellante erano “diversi e lontani anche territorialmente dalla discarica di Borgo Montello – Latina”;
C) “Nullità della Sentenza di primo grado (violazione dell'art. 112 cpc) per omessa pronuncia sul capo relativo alla richiesta di risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a tempo determinato”: lamentava che la sentenza di primo grado era nulla in conseguenza dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento danni formulata per l'abuso dei contratti a tempo determinato, reiterati per un periodo superiore ai 3 anni;
Chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la nullità
e/o invalidità e/o illegittimità dei n. 5 contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa così come simulati tra le parti e stipulati tra il sig. e , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rispettivamente in data dal 15/07/2005 al 14/07/2008; dal
1/05/2009 al 30/04/2010; dal 01/05/2010 al 30/04/2012; dal 01/05/2012 al 31/01/2013 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; b) Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità dei suddetti contratti, accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 15/07/2005 fino al 31/01/2013, conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, per i motivi meglio indicati nella premessa del presente atto;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l , per il periodo di causa, con inquadramento Parte_1 CP_1 del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica, e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. CP_1
di tutte le differenze retributive maturate in costanza di rapporto lavorativo tra Parte_1 le parti nella complessiva somma di € 91.342,95 …, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come
6 per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti
i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente previdenziale preposto;
CP_2
In subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione per il periodo dal 2005 al 2008: d) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa del presente ricorso, la natura subordinata del rapporto lavorativo tra il sig. e l' , per il periodo di Parte_1 CP_1 causa, con inquadramento del ricorrente nel livello retributivo DS del CCNL della sanità pubblica,
e, per l'effetto, condannare, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del sig. di tutte le differenze retributive maturate in costanza Parte_1 di rapporto lavorativo tra le parti nella complessiva somma di € 34.642,25 … o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto, per ogni singola scadenza, e fino al saldo, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali e/o assistenziali come per legge a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti in favore dell' e/o dell'Ente CP_2 previdenziale preposto.
In ogni caso: e) condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, l' CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti
[...]
e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, dal sig. a seguito ed in conseguenza Parte_1 di tutte le violazioni di legge, nazionali e comunitarie, da parte dell' , così come meglio CP_1 descritte nella premessa del presente ricorso, nella misura pari a n. 12 mensilità, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante, considerato l'ultima retribuzione globale di fatto, ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria, pari ad €
2.501,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 gravame per violazione degli artt. 342 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c..; sosteneva l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza impugnata e, con riferimento alla domanda risarcitoria, contestava l'indicazione dell'ultima retribuzione globale di fatto così come effettuata, per la prima volta, in sede di ricorso in appello in quanto non proposta nel primo grado del giudizio e, quindi, inammissibile;
ribadiva, dunque, le eccezioni proposte in primo grado. Concludeva nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. In via principale, rigettare nel Parte_1 merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare
7 e dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti vantati per tutti i motivi ribaditi nella narrativa presente atto”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 6 maggio 2025 il Collegio invitava le parti a discutere in ordine alla l'eventuale necessità di partecipazione al giudizio dell' , avuto riguardo alla domanda di CP_2 condanna della parte appellata al versamento dei contributi in favore dell' stesso;
concedeva Pt_2 termine per note sul punto.
Nelle note depositate in data 9.5.2025 il procuratore di , con riferimento Parte_1 al provvedimento del 6 maggio 2025, dichiarava di “rinunciare alla domanda nei confronti dell' e, pertanto, … alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente CP_2 previdenziale”.
A fronte di tale circostanza - e considerato che la rinuncia ad un capo della domanda o la riduzione delle originarie domande non richiede né una manifestazione di volontà della parte rappresentata, né una procura ad hoc, né l'accettazione della controparte, rientrando tra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio assistito): cfr., pacificamente, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 1439 del 2002; Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 128 del
2016; Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019 - si è proceduto alla trattazione della causa, essendo venuto meno il presupposto sotteso alla questione prospettata e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
All'udienza del 20 maggio 2025 il Collegio invitava la parte appellante a riformulare i conteggi in base alle indicazioni fornite, concedendo altresì termine alla controparte per prendere posizione sui conteggi depositati.
depositava i conteggi richiesti nel termine concesso;
l' non Parte_1 CP_1 formulava alcuna contestazione per iscritto.
All'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
2. Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame “in quanto non sono state rispettate le forme imposte all'appello dalla formulazione del codice di rito applicabile alla fattispecie in esame”.
E invero, l'atto di gravame individua con chiarezza i passaggi della sentenza oggetto di impugnazione e svolge in modo adeguato le critiche al ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
8 Peraltro, è noto che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1. I primi due motivi di gravame – che censurano la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo genuini i contratti di collaborazione conclusi tra le parti – possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1.1. Deve condividersi la censura volta a contestare la decisione del Tribunale in ordine alla natura del rapporto per cui è causa.
Risulta per tabulas che ha lavorato in favore dell' Parte_1 [...]
in virtù dei seguenti contratti: Controparte_1
- un primo “incarico di collaborazione occasionale a progetto” della durata di tre anni, dal
15/07/2005 al 14/07/2008;
- un secondo contratto, denominato “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” dal 1/05/2009 al 30/04/2010;
- un terzo contratto, denominato “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” dal
1/05/2010 al 30/04/2012;
- un quarto contratto, che costituisce “rinnovo” del precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata dall'1/05/2012 al 31/12/2012 (cfr. comunicazione del 14.5.2012, avente ad oggetto “conferimento incarico”), con proroga tacita fino al 31.01.2013.
In ordine alla data di effettiva cessazione del rapporto giova aggiungere che l'ultima busta paga in atti reca quale data di cessazione del rapporto il 31 gennaio 2013.
Orbene, è noto che la Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può stipulare contratti con soggetti esterni nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (così come ricordato, peraltro, nella memoria di costituzione di primo grado dell' ). CP_1
Tale norma, nella versione vigente al momento della stipula del primo “incarico” (15.7.2005), così recitava: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Il medesimo art. 7, comma 6, al momento della stipula dei successivi contratti, aveva il
9 seguente tenore: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
…
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Orbene, con riferimento al primo incarico deve rilevarsi innanzi tutto che , Parte_1 geometra, il 15.7.2005 non aveva ancora compiuto 25 anni;
a fronte delle allegazioni dell'odierno appellante (che, a suo stesso dire, non aveva esperienze nel settore oggetto dei contratti di collaborazione) e in mancanza di qualsivoglia prova sul punto da parte dell'Amministrazione, può certamente escludersi che si trattasse di un “esperto di provata competenza”, tanto più nel campo del monitoraggio idrogeologico.
Deve aggiungersi che l' non ha adeguatamente provato che alle esigenze soddisfatte CP_1 con l'incarico affidato al non si potesse far fronte con personale dipendente. Non sfugge Parte_1 in proposito al Collegio che l' ha dedotto di aver trasmesso, nel maggio 2005, ai propri CP_1 dipendenti un avviso per verificare la possibilità di utilizzare risorse interne nello svolgimento delle attività poi affidate al e di aver raccolto la disponibilità di un solo dipendente a garantire Parte_1
l'espletamento di un servizio pari a 10 ore, disponibilità ritenuta insufficiente posto che l'orario necessario era di 30 ore settimanali (di tale circostanza si dà anche atto nella determinazione del direttore amministrativo dell' n. 536 dell'8.7.2005, in atti). Deve, però, rilevarsi che la CP_1 mancanza di disponibilità spontanee atte a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l'oggettiva assenza di personale interno da assegnare (indipendentemente dai
“desiderata” dei dipendenti) alle attività in parola.
Le medesime considerazioni possono estendersi agli ulteriori contratti di collaborazione, stipulati quando l'art. 7, comma 6 cit. era divenuto ancora più stringente, richiedendo anche che la prestazione fosse “altamente qualificata”. Peraltro, l'Amministrazione, in relazione ai contratti successivi al primo, non ha neanche allegato, e tantomeno dimostrato, di aver verificato la presenza
- da accertare, evidentemente, in occasione del conferimento di ciascun incarico - di risorse interne
10 da adibire all'attività cui è stato destinato il . Parte_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, l'instaurazione, di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato non discende solo dalla insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7, comma
6 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici – emergenti dalle prove testimoniali e documentali - che, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che fosse inserito nell'ordinaria attività del servizio Parte_1 cui era assegnato e fosse sottoposto al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro pubblico. Il che, invero, è decisivo ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Come noto, ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato in favore di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 18858 del 2025 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24041 del 2022, entrambe relative a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che richiamano, tra le altre, Cass. n. 10551/2003; Cass. n. 17101/2017).
Si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Sez. L, Sentenza n. 9490 del 2020, Sez. L,
Sentenza n. 18 del 2019 e Sez. L, Sentenza n. 28459 del 2018).
È stato inoltre chiarito, con riferimento alla subordinazione in generale, che quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr., pacificamente,
Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 5436/2019 e Cass. n. 6946/2023, Cass. n. 15955 del 2024).
11 Orbene, nella specie, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano la sussistenza, nel caso in esame, degli indici pacificamente individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della subordinazione.
Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che il svolgeva l'attività Parte_1 cui era preposto (di monitoraggio e campionatura), continuativamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La circostanza relativa all'osservanza di un orario fisso e predeterminato di
30 ore settimanali, nei giorni e negli orari testé precisati, è stata riferita con puntualità dal teste
[...]
(cfr. verbale di udienza del 4.3.2021 innanzi al Tribunale), che ha prestato servizio presso Tes_1
l' dal 2004 al 2013, quale impiegato, e che, lavorando nella stanza adiacente a quella CP_1 dell'odierno appellante, era a conoscenza degli orari di lavoro di quest'ultimo. Rileva il Collegio che la testimonianza del appare particolarmente attendibile in quanto resa da un soggetto del Tes_1 tutto indifferente alle parti e che ha avuto piena contezza di quanto riferito in ragione della quotidiana attività lavorativa. Inoltre, l'attendibilità del teste è resa particolarmente evidente dalla lettura complessiva della deposizione resa, da cui risulta come il abbia riferito soltanto in Tes_1 ordine alle circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta, chiarendo di non poter rispondere in ordine ad ulteriori fatti, pure in ipotesi favorevoli al , in quanto estranei alla sua Parte_1 cognizione;
il che avvalora la piena genuinità delle dichiarazioni rese.
È appena il caso di evidenziare, poi, in ordine alla piena credibilità del teste , che i Tes_1 giorni e gli orari di lavoro osservati dal sono stati confermati anche dal teste Parte_1 [...]
dirigente del Servizio Ambiente nel periodo tra il 2005 e il 2013. Quest'ultimo – che Tes_2 pure, a tratti, è parso preoccupato di rappresentare una limitata ingerenza nell'attività del
“collaboratore” e di affermare che l'odierno appellante non avesse costrizioni organizzative (il che contrasta, tra l'altro, con la documentazione prodotta) - ha significativamente riferito che il
“era assegnato” al Servizio Ambiente (così evidenziando il pieno inserimento Parte_1 nell'organizzazione aziendale) e che, nonostante non avesse l'obbligo di timbrare il cartellino,
“lavorava dal lunedì al venerdì” e “rispettava gli orari di ufficio, dalla mattina fino al primo pomeriggio” (ovvero fino alle 14.00, in quanto il “lavoro oltre le ore 14:00” era solo “eventuale” e
“c'era soltanto se il monitoraggio o altri tipi di campionamento imponevano di restare anche nel pomeriggio”). Il teste ha altresì riferito che l'attività esterna era “un'attività programmata”, sia quanto all'orario di partenza che ai siti da monitorare, e che “i campioni prelevati dal sito dovevano essere consegnati in laboratorio dal entro le 14:00 per consentire la registrazione della Parte_1 campionatura”.
Più in generale, quanto alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e all'oggetto della stessa, il teste (che, come detto, era il dirigente dell'ufficio a cui l'appellante era Tes_2
12 assegnato) ha dichiarato che la programmazione delle attività che il dove svolgere Parte_1 avveniva verbalmente, in ufficio, aggiungendo: “Chiaramente in questo scambio ero io che indicavo le attività da svolgere e i luoghi del monitoraggio” (cfr. verbale dell'udienza dell'8.3.2022 innanzi al Tribunale).
L'istruttoria ha altresì evidenziato come il , nel corso della sua attività, quando non Parte_1 era impegnato nei sopralluoghi esterni, occupava una stanza presso la sede ove aveva a CP_1 disposizione una scrivania con un PC, che l'appellante utilizzava per l'inserimento dei dati raccolti;
più in generale, tutti gli strumenti necessari per l'attività svolta dal erano forniti Parte_1 dall' (cfr. sul punto le deposizioni dei testi e . Controparte_3 Tes_1 Tes_2
Anche per i sopralluoghi esterni il usava i mezzi messi a sua disposizione Parte_1 dall' e il teste ha riferito che “per avere la possibilità di utilizzare il mezzo doveva CP_1 Tes_2 essere compilato un modulo con l'indicazione delle attività cui il mezzo viene adibito, del soggetto che lo utilizza, la destinazione e la firma”.
Sul punto anche il teste , che dal 2006 sino all'epoca della sua escussione Testimone_3 innanzi al Tribunale ha lavorato alle dipendenze di ditte che prestavano servizio in favore dell' CP_1
, ha dichiarato che “per le uscite di campionamento” il “utilizzava la macchina
[...] Parte_1 aziendale e questo lo ricordo perché il reparto amministrativo presso cui ero impiegato gestiva la manutenzione dei veicoli aziendali ed è anche capitato di consegnare i buoni benzina e le chiavi del veicoli aziendali anche direttamente al ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 5 maggio 2022 innanzi al Tribunale).
Sono, inoltre, in atti, una serie di documenti denominati “modello autorizzazione servizio esterno personale del comparto”, recanti il logo di l'indicazione della CP_1
Divisione/Servizio (“Risorse idriche e naturali”) e dell'Unità (“Bonifiche”), redatti in occasione del
“servizio esterno” effettuato dal per le attività di sopralluogo e campionamento: da tali Parte_1 documenti risulta che il dirigente/responsabile autorizzava (il modulo reca proprio la dizione “si autorizza”) il , di cui si indicava la “struttura di appartenenza” ( ), ad Parte_1 Parte_3 effettuare servizio esterno in un determinato giorno, in orari ben specificati, al fine di compiere le attività espressamente indicate e predeterminate, “con uso del mezzo aziendale” e, talora, “con utilizzo e trasporto materiali e strumenti”.
In ciascun documento, alla sezione dedicata alla descritta autorizzazione preventiva, debitamente firmata dal “dirigente/responsabile”, nonché dal (che apponeva la propria Parte_1 firma nello spazio contraddistinto dalla dicitura “firma del dipendente”), seguiva una seconda sezione, “da compilarsi dopo l'effettuazione del servizio” secondo le indicazioni presenti sul modulo
13 stesso. In tale seconda sezione erano indicati gli orari del servizio effettivamente osservati, con successiva sottoscrizione, oltre che dal , dal “dirigente/responsabile”. Parte_1
Vi era, dunque, in occasione di ogni attività esterna, un'autorizzazione preventiva al servizio esterno e un controllo successivo sull'attività espletata, con indicazione degli orari di uscita e di rientro e delle prestazioni in concreto effettuate.
Anche la misura fissa dei compensi percepiti dall'appellante in relazione ai diversi periodi e la loro corresponsione a cadenza regolare (mensilmente) rappresentano un ulteriore indice della subordinazione (cfr. buste paga mensili in atti).
Va aggiunto che tutti i contratti dal maggio 2009 in poi stabilivano che il collaboratore si sarebbe occupato del “monitoraggio idrogeologico nell'area di discarica di Borgo Montello –
Latina – ed ai dintorni, per la valutazione sulla eventuale diffusione degli inquinanti” (punto 2 di ciascun contratto).
Dall'istruttoria è emerso che l'odierno appellante non ha limitato le sue prestazioni al sito della discarica di Borgo Montello. Infatti, si è occupato, tra l'altro, anche del monitoraggio delle acque di scarico a Cisterna di Latina, del campionamento a Borgo Sabotino, del campionamento delle sabbie a Scauri-Minturno, della campionatura della balneazione a Gaeta, Terracina, San IC
CE, Ventotene, del controllo delle acque superficiali ad Aprilia, del sopralluogo del fiume Astura per la verifica dei rifiuti, del campionamento del piezometri di discarica, del sopralluogo e campionamento piezometri a Latina, della verifica delle acque di scarico a Sabaudia, del sopralluogo presso la ditta a Pontinia, del sopralluogo e campionamento presso le acque superficiali del CP_4 lago di Fondi, del sopralluogo dell'impianto di recupero rifiuti “ditta CRD” a Pontinia, del sopralluogo e campionamento dell'eternit a Norma, del sopralluogo presso l'impianto di rottamazione di Aprilia, del sopralluogo e campionamento delle sabbie per il ripascimento a San
IC CE (cfr. sul punto la deposizione del teste , che va integrata con la copiosa Testimone_2 documentazione in atti relativa ai servizi esterni e, in particolare, con le relazioni mensili sull'attività svolta).
Il Tribunale ha ritenuto che l'attività svolta dal fosse comunque conforme Parte_1 all'oggetto pattuito in quanto i siti ove l'odierno appellante ha lavorato erano tutti ubicati nella provincia di Latina o nei suoi dintorni. Evidentemente, il primo giudice ha inteso che nella frase
“nell'area di discarica di Borgo Montello – Latina – ed ai dintorni” la parola “Latina” non indicasse la provincia in cui è ubicata la discarica di Borgo Montello, bensì una località ulteriore suscettibile di monitoraggio.
Tale interpretazione, tuttavia, appare contrastare non solo con il tenore letterale della predetta frase (in cui il termine “dintorni” è chiaramente riferito all'area di discarica, non già alla provincia
14 di Latina, che esaurisce la competenza della sezione provinciale dell' cui era assegnato il CP_1
), ma, prima ancora, con ragioni di logica. E invero, non avrebbe avuto senso indicare un Parte_1 sito specifico, e i suoi dintorni, laddove l'attività da svolgere avesse riguardato l'intera provincia di
Latina, in cui la discarica di Borgo Montello è ubicata. Del resto, nella memoria di costituzione di primo grado la stessa ha rapportato l'esigenza di ricorrere a un collaboratore esterno allo CP_1 svolgimento di un progetto specificamente riguardante la discarica di Borgo Montello, non già il monitoraggio dell'intera provincia di Latina.
Peraltro, la circostanza che il fosse dedito, in modo indifferente, alle attività cui Parte_1
l' è istituzionalmente preposta discende dall'esame delle relazioni delle attività svolte, mese CP_1 per mese, dall'appellante, recanti il logo di , sottoscritte dal dirigente/responsabile e la cui CP_1 genuinità non è stata contestata dalla parte appellata. Da esse risulta che, ad esempio, il Parte_1 si occupava di effettuare sopralluoghi presso siti industriali, di effettuare campionamenti di rifiuti
“tipo eternit” o di sabbie a fini di ripascimento dei litorali marini;
si occupava, altresì, del campionamento di acque di balneazione, attività quest'ultima che – come dichiarato dal teste
- non competeva al servizio ambiente cui l'appellante era assegnato. Tes_2
Ne segue che l'attività in concreto espletata dall'appellante ha senz'altro travalicato i limiti originariamente indicati nei contratti di collaborazione.
In definitiva, le risultanze di causa consentono di ritenere provati:
- lo stabile e continuativo inserimento di , per un periodo indubbiamente Parte_1 rilevante, nell'organizzazione dell'ente appellato e l'adibizione a mansioni certamente rientranti nei compiti istituzionali della struttura;
in proposito giova evidenziare che l'
[...]
è un ente strumentale della Regione, istituito dalla legge Controparte_1 regionale 6 ottobre 1998, n. 45: essa svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, Parte alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende tra le sue funzioni rientrano, in particolare, le “attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a: 1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per
l'ambiente; 2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;
3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;
4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale” (art. 3, comma 1, L.R. cit.);
15 - l'adibizione allo “svolgimento della … attività istituzionale” dell' è espressamente CP_1 indicata nelle premesse dei contratti di collaborazione per cui è causa;
- l'osservanza di un orario fisso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- la determinazione delle attività da svolgere ogni giorno, e dei tempi in cui effettuarle, da parte del dirigente del servizio cui il era assegnato;
Parte_1
- l'utilizzo dei locali e degli strumenti messi a disposizione dall' (postazione in ufficio;
CP_1
PC; auto aziendale con rimborso, tramite dei “buoni”, anche del carburante, ecc.);
- la corresponsione di un compenso fisso in relazione ai diversi periodi, a cadenze mensili, indipendentemente dalla verifica o dal raggiungimento di risultati, e dunque in correlazione alla messa a disposizione delle energie lavorative, cui era in concreto obbligato;
Parte_1
- la sottoposizione al potere non solo organizzativo, ma anche direttivo del responsabile del
“Servizio ambiente”, come si evince dalla testimonianza di . Testimone_2
Quanto al potere disciplinare, il cui esercizio è sicuro indice della subordinazione, deve rilevarsi che la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (cfr., pacificamente, Cass. n. 21710/2016; Cass. n. 17008/2014;
Cass. n. 21364/2008; Cass. n. 13452/2000; Cass. n. 5411/1999). Ebbene, nella specie, non risulta che a siano mai stati addebitati disservizi o mancanze, sicché l'assenza di Parte_1 provvedimenti di carattere disciplinare non riveste rilievo.
In definitiva, rispetto alla qualificazione operata dalle parti, risultano prevalenti le concrete modalità di svolgimento della prestazione, che rivelano la sussistenza di elementi di fatto che, complessivamente considerati, dimostrano l'assenza di spazi di autonomia per il “collaboratore” (che svolgeva la propria prestazione nei giorni e negli orari imposti dall'Azienda, utilizzava gli strumenti messi a disposizione dalla parte datoriale senza assunzione di rischio, percepiva un compenso mensile in virtù della messa a disposizione delle energie lavorative e a prescindere da qualsivoglia risultato, doveva conformare la propria attività alle disposizioni del dirigente responsabile del servizio cui era assegnato, assicurando la propria opera, secondo orari e modalità prestabilite, anche presso siti diversi da quello indicato nei contratti stipulati, era soggetto alle autorizzazioni e ai controlli quotidiani del responsabile del servizio) e la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra le parti.
Tanto chiarito, è bene precisare che non è stata fornita la prova dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 15 luglio 2005 al 31 gennaio 2013.
Piuttosto, è stata accertata l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro subordinato: uno dal
15.7.2005 al 14.7.2008 e l'altro dall'1.5.2009 al 31.1.2013.
16 Infatti, non risulta che nel periodo non “coperto” da contratti (dal 15 luglio 2008 al
30.4.2009) il abbia prestato la medesima attività svolta fino al 14 luglio 2008 e Parte_1 dall'1.5.2009 al 31.1.2013 (dovendosi rimarcare che, invece, la continuità del rapporto anche nel mese di gennaio 2013 è dimostrata dall'ultima busta paga prodotta).
E invero, per il periodo dal 15 luglio 2008 al 30.4.2009 la sussistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione non può essere provata sulla base di un unico documento relativo a campionamenti effettuati, tra il 24 e il 26 marzo 2009, da , Parte_1 insieme ad altri “operatori”, non si sa a quale titolo e con quali modalità.
Del resto, anche nei conteggi allegati all'originario ricorso, in relazione al periodo dal 15 luglio 2008 al 30 aprile 2009, non è indicata la percezione di alcun compenso e nulla è richiesto a titolo di differenze retributive;
dal che è dato presumere – in assenza di ogni prova sul punto –
l'assenza di attività qualificabile come subordinata.
3.1.2. Costituisce ius receptum che il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità, perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, ferma restando l'impossibilità di disporre in merito alla prosecuzione del rapporto, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016, richiamata anche da Sez. L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023) e alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso (così Cass., n. 1639/2012, nonché Cass., n. 8519/2012 e Cass., n. 17008/2014). Con particolare riguardo al TF, la Corte di
Cassazione ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al
TF, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata.
Ne consegue che, fermo il divieto di instaurare con l' un rapporto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato, l' stessa deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al CP_1 pagamento della differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore Parte_1 subordinato (anche a titolo di TF) e quanto dallo stesso in concreto percepito.
Al fine di quantificare le somme in concreto spettanti, occorre tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' sin dal primo grado: essa merita accoglimento nei termini e per i CP_1 motivi di seguito precisati.
17 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197/2023, ha sancito che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Coerentemente con tali principi è stato successivamente affermato che “il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 24446 del 2024 con riferimento proprio ad un'ipotesi di contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo di cui era stata accertata la natura subordinata;
Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024 così massimata: “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non
è ravvisabile alcun “metus” rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”; Sez. L - , Sentenza n. 35676 del 19/11/2021 sempre con riferimento alle ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata).
Le differenze retributive spettanti all'odierno appellante vanno, dunque, limitate tenendo conto che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dalla lettera datata 3 settembre 2013, spedita tramite raccomandata A/R e ricevuta dall' in data 19.9.2013 (cfr. CP_1 allegato 8 al ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Considerato che il primo rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, come innanzi accertato, è cessato in data 14 luglio 2008, nel momento in cui l' ha ricevuto la richiesta delle CP_1
18 correlate differenze retributive il termine di prescrizione era decorso anche con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato alla data di cessazione del rapporto.
Ne segue che nulla è dovuto con riferimento all'attività svolta dal 15 luglio 2005 al 14 luglio
2008.
Non sono, invece, prescritte, le ulteriori spettanze (correlate all'attività prestata dal maggio
2009 al 31.1.2013) in ragione della richiesta in data 19.9.2013, cui è seguita – prima della notifica dell'originario ricorso – la diffida del 29.8.2017 ricevuta dall' , a mezzo pec, in data 30.8.2017. CP_1
Al fine di determinare l'importo delle differenze retributive e del TF richiesti, il Collegio ha invitato il a riformulare gli originari conteggi (non contestati in ordine alle modalità Parte_1 di calcolo e alle voci richieste nella memoria di costituzione di primo grado), tenendo conto dell'orario effettivamente prestato dal lavoratore (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ovvero per 30 ore settimanali) e dell'inquadramento indicato in ricorso (livello DS del CCNL Sanità pubblica). A tale ultimo proposito giova evidenziare che nei contratti di collaborazione stipulati tra le parti dal maggio 2009 in poi si fa espresso riferimento, ai fini della determinazione del compenso, all'inquadramento di un “dipendente dell'Agenzia di categoria D, livello economico DS”, e ciò in considerazione “della durata e del tipo dell'incarico affidato”. È stata, dunque, l'odierna parte appellata a ricondurre le mansioni svolte dal a quelle di un dipendente con inquadramento Parte_1
D, collaboratore tecnico professionale, livello economico DS del CCNL Sanità pubblica. In proposito giova solo aggiungere - avuto riguardo alla circostanza evidenziata dall' , secondo CP_1 cui il non avrebbe potuto accedere al predetto inquadramento non essendo in possesso di Parte_1 un diploma di laurea - che, al fine del riconoscimento di un determinato inquadramento, non assume rilievo il possesso di un titolo di studio, ove questo, pur previsto dalla disciplina collettiva, non sia richiesto - come nella specie - da norme inderogabili di legge per lo svolgimento di determinate attività (Sez. L, Sentenza n. 5219 del 26/08/1986, nonché Sez. L, Sentenza n. 17158 del 2003).
Orbene, con riferimento all'attività di lavoro subordinato espletata dall'appellante dal maggio 2009 al 31.1.2013, gli importi spettanti - secondo i conteggi depositati in data 30.5.2025, che non sono stati oggetto di contestazione sotto il profilo contabile - sono pari a euro 18.811,73 (di cui euro 7.163,57 a titolo di TF).
Deve rilevarsi, con riferimento agli importi riconosciuti a titolo di differenze retributive diverse dalla tredicesima, che la S.C. ha chiarito che, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico, il trattamento retributivo spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto, ex art. 2 d.lgs. n.
165/2001, dal contratto collettivo di comparto (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21849 del 2022). È stato, poi, in particolare precisato che, in ragione delle previsioni del contratto di collaborazione
19 coordinata e continuativa (che non prevedono la fruizione di ferie e di periodi di riposo), la garanzia ex art. 2126 cod. civ., deve completarsi con l'attribuzione dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ha una natura latamente risarcitoria ma fonda sul carattere retributivo del corrispettivo ferie (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 21609 del 2022, secondo cui “proprio in ragione dell'accertamento dell'illegittimo ricorso allo schema della collaborazione coordinata e continuativa, spettava al datore di lavoro provare di aver previsto le garanzie in materie di ferie, proprie del rapporto di lavoro subordinato, pur nel diverso schema negoziale di cui è stato accertato l'illegittimo utilizzo.
Dunque, è onere del datore di lavoro provare di aver garantito e messo a disposizione dei lavoratori, nella gestione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui è stata accertata
l'illegittimità, tempi di riposo in modo adeguato e compatibile per qualità e quantità con le previsioni del CCNL che viene a costituire parametro di riferimento in presenza dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato”).
Sulla somma dovuta ex art. 2126 c.c. è dovuta la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo.
3.2. Il terzo motivo di gravame – con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento danni per l'abuso dei contratti a tempo determinato – è fondato solo in parte, nei termini di seguito precisati.
, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha fondato la sua richiesta di risarcimento del Parte_1 danno essenzialmente sulla dedotta abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione che, protrattisi per oltre 7 anni, lo hanno costretto ad una “illegittima ed eccessiva precarizzazione”.
Orbene, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010,
n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.” (Cass. sez. un. n. 5072/2016).
E invero, le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n.
368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del
2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego
20 contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014,
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Per_1
Orbene, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principi eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro.
Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore (cfr., pacificamente, Sez. L, Sentenza n. 2992 del 2024). Già nell'ordinanza del 16 gennaio 2019 n. 992, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «nel lavoro pubblico contrattualizzato, …, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost., u.c.). Ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico».
E poiché l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio
21 del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza della natura simulata del rapporto.
Ciò comporta che il principio pronunciato dalle S.U. n. 5072/2016 con riferimento a fattispecie relativa a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è certamente estensibile a tutte le ipotesi – quale quella per cui è causa – di illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro mediante il ricorso reiterato a forme contrattuali di lavoro flessibile da parte della pubblica amministrazione.
E invero, la Suprema Corte ha applicato la disposizione dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs.
165/2001, in relazione con l'articolo 32 della legge 183/2010, anche all'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ritenendo che, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del
2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Sez. L, Sentenza n. 446 del 2021).
Più di recente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14029 del 2022), la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di reiterazione di contratti di prestazione d'opera occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa in presenza, invece, della natura subordinata dell'attività prestata, ha evidenziato che, a partire dalle sentenze della Cassazione n. 6046/2018 e n. 10951/2018, si è affermato l'orientamento secondo cui “l'agevolazione probatoria riconosciuta dalle Sezioni
Unite, nella sentenza n. 5072/2016, al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesa alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche in relazione alla reiterazione abusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego,
l'assenza delle condizioni dalla cui violazione discende l'applicabilità della clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Sulla scorta dei principi sopra riportati, deve rilevarsi che ha allegato sin Parte_1 dal ricorso introduttivo del giudizio il danno da reiterazione abusiva dei contratti, e la conseguente illegittima precarizzazione, facendo riferimento alla durata complessiva degli stessi.
È stato altresì accertato che, nella specie, attraverso il ricorso a contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, i cui termini sono stati prorogati per oltre 36
22 mesi, l' ha di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato in assenza dei presupposti di CP_1 legge, donde la necessità di riconoscere la tutela risarcitoria al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione.
A tale proposito giova evidenziare che, nel corso del giudizio, l'art. 36, comma 5 Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato modificato. Infatti, dopo il primo periodo della norma (“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”), è stato aggiunto dal Decreto-
Legge 16 settembre 2024, n. 131 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, in sostituzione del terzo, quarto e quinto periodo, il seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che l'art. 36, comma 5 cit., prima della recente modifica, non prevedeva un criterio per la quantificazione del risarcimento del danno. Il vuoto normativo era stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità: l'orientamento espresso già dalla
Cassazione 21 agosto 2013, n. 19371, è stato consacrato dalle Sezioni Unite, che, nella sentenza n.
5072 del 2016, hanno individuato “la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” cui far riferimento nell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Detta norma, come noto, prevedeva - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” (con disposizione ripetuta, una volata abrogato l'art. 32, comma
5, L. 183/2010, dall'articolo 28, comma 2 del D. lgs. 81/2015).
Ne segue che, nella specie, non si versa in ipotesi di successione di norme, avendo piuttosto il legislatore dettato un criterio di quantificazione del danno che, in precedenza, era affidato ad una
23 prassi giurisprudenziale.
Ricorre, dunque, un'ipotesi simile a quella scrutinata da Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019, la quale, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, ha stabilito che la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
“quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Si tratta di un orientamento oramai consolidato, ribadito, tra le altre, da Sez.
3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024, Sez. 6-3, ordinanza 15 giugno 2022 n. 19229, Sez. 3,
Ordinanza 10 novembre 2020 n. 25274.
Analogamente, nel caso di specie, deve affermarsi che:
- la mancanza di una disposizione normativa che preveda la retroattività del secondo periodo del comma 5 dell'art. 36 in esame non rende inapplicabile la norma ai giudizi pendenti, laddove si osservi come, nel caso di specie, non si verta in tema di successione di leggi che regolano difformemente il medesimo fenomeno, poiché la eventuale discrasia applicativa “quoad effecta” corre non tra diverse disposizioni di legge, bensì tra una (nuova) disposizione normativa ed una prassi giurisprudenziale finalizzata all'esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità (come tale priva, ipso facto, di forza di legge);
- la norma sopravvenuta non disciplina la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità della P.A. in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine – l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non ponendo, pertanto, alcuna problematica di successione di leggi nel tempo, ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito.
Tale lettura è, del resto, confortata dal fatto che la questione nasce dalla procedura di infrazione n. 2014/4231 avviata dalla Ue proprio in relazione all'inadeguatezza della normativa vigente a scongiurare un abusivo ricorso dei contratti a termine.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che la domanda svolta in primo grado in
24 ordine al risarcimento dei danni non aveva carattere generico, ma aveva ad oggetto una “condanna specifica”. Il , infatti, non si è limitato a chiedere l'accertamento dell'an, riservando a Parte_1 separato giudizio la sua liquidazione;
ha domandato, invece, espressamente la condanna dell' CP_1 al risarcimento “di tutti i danni”, sia pure senza determinarli, “nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Il Collegio, dunque, è chiamato a determinare l'importo spettante a titolo risarcitorio, avendo l'odierno appellante chiesto sin dall'originario ricorso la condanna ad una somma determinabile (cfr., ex multis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022). La precisazione, nel grado, della somma asseritamente spettante non modifica, dunque, l'originaria domanda, dovendo in ogni caso questa
Corte decidere anche in ordine al “quantum debeatur”.
Venendo alla quantificazione del danno, avuto riguardo ai parametri di riferimento, considerata in particolare la pluralità di contratti stipulati tra le parti e la durata complessiva delle prestazioni rese in violazione delle norme di legge, ritiene il Collegio di determinare l'indennità risarcitoria nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TF.
Tale ultima retribuzione non coincide con quella indicata nel ricorso in appello (asseritamente rispondente alla retribuzione globale di fatto ed erroneamente parametrata ad una retribuzione full time, nella specie non spettante); essa, secondo gli elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti, può essere quantificata in euro 2.062,80, alla stregua dei conteggi depositati nel corso del presente grado ai fini del calcolo del TF (che costituiscono una rielaborazione di quelli originariamente prodotti), che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell' . Ne segue che la CP_1 somma complessivamente dovuta per la causale in disamina è pari a euro 16.502,40, oltre accessori come per legge.
Gli ulteriori asseriti danni, del tutto genericamente indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e in alcun modo provati, non possono essere riconosciuti.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e Controparte_5 vengono determinate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(quantificato secondo il criterio del decisum, e quindi delle somme in concreto attribuite), della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
Le spese stesse vengono distratte in favore del procuratore di , dichiaratosi Parte_1 antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
25 - dichiara che tra e l' Parte_1 Controparte_1 sono intercorsi due distinti rapporti di lavoro aventi natura subordinata, uno dal 15.7.2005 al
14.7.2008 e l'altro dall'1.5.2009 al 31.1.2013;
- condanna l' a corrispondere a , ai sensi dell'art. 2126 c.c., l'importo CP_1 Parte_1 di euro 18.811,73, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì l' a corrispondere a , a titolo risarcitorio, una somma CP_1 Parte_1 pari a euro 16.502,40, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano quanto al primo grado in euro 5.500,00 e quanto al secondo grado in euro 5.000,00 oltre
– per entrambi i gradi – rimborso forfetario al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Vocella, antistatario.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa AR Antonia Garzia
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