Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2012, n. 8494
CASS
Sentenza 28 maggio 2012

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Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2012, n. 8494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8494
    Data del deposito : 28 maggio 2012

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