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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2405/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2405/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
MARISA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e il minore;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Savignano sul Panaro (MO), Via Della
Resistenza n. 115, di proprietà esclusiva del sig , rimarrà assegnata in uso e godimento Parte_1
esclusivi a quest'ultimo, che ivi continuerà a risiedere, avendo la sig.r già reperito un immobile CP_1
in cui si trasferirà a vivere contestualmente alla firma del presente ricorso;
3. I coniugi convengono che la sig.ra al momento del rilascio della casa coniugale CP_1
asporterà i propri effetti personali. Mentre tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare rimarranno nell'abitazione e diverranno di proprietà esclusiva del sig.
; Parte_1
4. I coniugi convengono che nell'ottica dell'accordo separativo già raggiunto, nonché della circostanza che, contestualmente, gli stessi hanno fatto richiesta anche di divorzio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie e, pertanto, nell'ottica di una composizione già concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, il sig con Pt_1
la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1
complessiva di euro 28.000,00 (diconsi ventottomilaeuro/00), di cui:
A)euro 10.000,00 (diconsi diecimilaeuro/00) verranno versati in sede di separazione con bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla sig.ra già in Controparte_1
possesso del sig entro e non oltre il termine ultimo del 31/08/2025, a titolo di rimborso per Pt_1 l'acquisto del 50% degli arredi nonché per i lavori di ristrutturazione effettuati da quest'ultima nella ex casa coniugale,
B)euro 18.000,00 (diconsi diciottomilaeuro/00) verranno versati dal sig in sede di divorzio a Pt_1
titolo di assegno divorzile una tantum in favore della moglie, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante sottoscrizione e deposito di dichiarazione di acquiescenza da parte dei coniugi entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza medesima, con bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla sig.r già in possesso del sig. Controparte_1
Pt_1
A tale ultimo proposito, i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum nella misura di euro 18.000,00 è avvenuta tenendo in debito conto, non solo dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, dell'età dei ricorrenti, della durata del matrimonio, ma anche delle ulteriori somme (euro
10.000,00) che il marito ha versato in in favore della moglie sulla base degli accordi tutti di cui al presente atto;
5. I genitori, inoltre, convengono che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore stessa, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia minore durante il tempo di permanenza di quest'ultima presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore e mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo al figlio un ambiente tranquillo e Per_1
consono per la sua crescita;
6. I genitori concordano, inoltre, che il figlio minor verrà collocato in modo paritetico Per_1
presso entrambi i genitori;
pertanto, lo stesso trascorrerà con ciascuno di essi un periodo di tempo eguale, suddividendosi i giorni della settimana come segue:
A) Dal giovedì sera sino al lunedì mattin starà con il padre;
Per_1
B) Mentre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì sera starà con la mamma;
Per_1
I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni a causa degli impegni lavorativi della madre, conseguentemente si obbligano a prestarsi massima collaborazione nel concedersi cambi di orario ed eventualmente di giorni del citato calendario di visite, nel rispetto sempre degli impegni del figli e dei rispettivi orari di lavoro, e il tutto dovrà avvenire con Per_1
preavviso di minimo 48 ore prima;
C) Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di Capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, accordandosi sui rispettivi giorni di anno in anno, e prestandosi anche in questo caso massima collaborazione nell'interesse esclusivo del figli;
Per_1
D) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo sul periodo prescelto da ciascun genitore per trascorrere le vacanze con il figlio, si conviene che negli anni pari deciderà il periodo di vacanza il padre, mentre negli anni dispari deciderà la madre, dandone comunicazione all'altro genitore tassativamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
7. I coniugi, inoltre, convengono che il mantenimento ordinario del figlio minore avverrà in forma diretta, nel senso che ciascun genitore provvederà a farsi carico di tutte le spese necessarie a quest'ultimo durante il rispettivo periodo di permanenza del minore presso ciascuno di loro, sino al Per_1
raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, avendo cura, in tale modo, ciascun genitore di fornire al figlio vitto, alloggio e abbigliamento, durante il periodo di permanenza del minore stesso presso l'abitazione di ciascuno;
8. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minor , i genitori vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito Per_1
dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio
Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento,
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato,
pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento e /o assegno divorzile, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
10. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati,
si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
11. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende, i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al comune difensore nella misura del 50% ciascuno.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 24/11/1979 e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN SUL NA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.5, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2405/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
MARISA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e il minore;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Savignano sul Panaro (MO), Via Della
Resistenza n. 115, di proprietà esclusiva del sig , rimarrà assegnata in uso e godimento Parte_1
esclusivi a quest'ultimo, che ivi continuerà a risiedere, avendo la sig.r già reperito un immobile CP_1
in cui si trasferirà a vivere contestualmente alla firma del presente ricorso;
3. I coniugi convengono che la sig.ra al momento del rilascio della casa coniugale CP_1
asporterà i propri effetti personali. Mentre tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare rimarranno nell'abitazione e diverranno di proprietà esclusiva del sig.
; Parte_1
4. I coniugi convengono che nell'ottica dell'accordo separativo già raggiunto, nonché della circostanza che, contestualmente, gli stessi hanno fatto richiesta anche di divorzio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie e, pertanto, nell'ottica di una composizione già concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, il sig con Pt_1
la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1
complessiva di euro 28.000,00 (diconsi ventottomilaeuro/00), di cui:
A)euro 10.000,00 (diconsi diecimilaeuro/00) verranno versati in sede di separazione con bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla sig.ra già in Controparte_1
possesso del sig entro e non oltre il termine ultimo del 31/08/2025, a titolo di rimborso per Pt_1 l'acquisto del 50% degli arredi nonché per i lavori di ristrutturazione effettuati da quest'ultima nella ex casa coniugale,
B)euro 18.000,00 (diconsi diciottomilaeuro/00) verranno versati dal sig in sede di divorzio a Pt_1
titolo di assegno divorzile una tantum in favore della moglie, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante sottoscrizione e deposito di dichiarazione di acquiescenza da parte dei coniugi entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza medesima, con bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla sig.r già in possesso del sig. Controparte_1
Pt_1
A tale ultimo proposito, i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum nella misura di euro 18.000,00 è avvenuta tenendo in debito conto, non solo dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, dell'età dei ricorrenti, della durata del matrimonio, ma anche delle ulteriori somme (euro
10.000,00) che il marito ha versato in in favore della moglie sulla base degli accordi tutti di cui al presente atto;
5. I genitori, inoltre, convengono che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore stessa, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia minore durante il tempo di permanenza di quest'ultima presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore e mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo al figlio un ambiente tranquillo e Per_1
consono per la sua crescita;
6. I genitori concordano, inoltre, che il figlio minor verrà collocato in modo paritetico Per_1
presso entrambi i genitori;
pertanto, lo stesso trascorrerà con ciascuno di essi un periodo di tempo eguale, suddividendosi i giorni della settimana come segue:
A) Dal giovedì sera sino al lunedì mattin starà con il padre;
Per_1
B) Mentre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì sera starà con la mamma;
Per_1
I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni a causa degli impegni lavorativi della madre, conseguentemente si obbligano a prestarsi massima collaborazione nel concedersi cambi di orario ed eventualmente di giorni del citato calendario di visite, nel rispetto sempre degli impegni del figli e dei rispettivi orari di lavoro, e il tutto dovrà avvenire con Per_1
preavviso di minimo 48 ore prima;
C) Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di Capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, accordandosi sui rispettivi giorni di anno in anno, e prestandosi anche in questo caso massima collaborazione nell'interesse esclusivo del figli;
Per_1
D) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo sul periodo prescelto da ciascun genitore per trascorrere le vacanze con il figlio, si conviene che negli anni pari deciderà il periodo di vacanza il padre, mentre negli anni dispari deciderà la madre, dandone comunicazione all'altro genitore tassativamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
7. I coniugi, inoltre, convengono che il mantenimento ordinario del figlio minore avverrà in forma diretta, nel senso che ciascun genitore provvederà a farsi carico di tutte le spese necessarie a quest'ultimo durante il rispettivo periodo di permanenza del minore presso ciascuno di loro, sino al Per_1
raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, avendo cura, in tale modo, ciascun genitore di fornire al figlio vitto, alloggio e abbigliamento, durante il periodo di permanenza del minore stesso presso l'abitazione di ciascuno;
8. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minor , i genitori vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito Per_1
dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio
Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento,
corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato,
pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento e /o assegno divorzile, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
10. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati,
si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
11. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende, i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al comune difensore nella misura del 50% ciascuno.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 24/11/1979 e nata a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN SUL NA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.5, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale