Articolo 1 della Legge 3 ottobre 1985, n. 590
Articolo 2
Versione
3 novembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.
Entrata in vigore il 3 novembre 1985