Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 31 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7584/2023
Promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato ALBA
PIEMONTE, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via G. Vagliasindi, 45
-opponente-
contro
Controparte 1
(c.f. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato VINCENZO D'ISIDORO, nel cui studio in Roma ha eletto domicilio, via Cardinal De
Luca, 22
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/7/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 854
del 29/5/2023 emesso dal Tribunale di Catania, Sezione lavoro, notificato il 5/6/2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della [...]
Regolamento, ed euro 900,00 a titolo di sanzione ex art. 14 del Regolamento, oltre interessi legali e spese del procedimento in euro 567,00, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L.P.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo l'improponibilità e/o nullità dello stesso.
Osservava in particolare di aver sempre versato i contributi alla CP_1 fino a quando, a causa di un grave infortunio e delle difficoltà economiche in cui si fosse trovato, non avesse più potuto pagare con regolarità le rate dovute;
rilevava al riguardo che nel 2015 fosse stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (68%) e che, in occasione della separazione dalla moglie nel 2022, fosse stato concluso un accordo fra essi che prevedeva il versamento in favore della stessa e a titolo di mantenimento dei figli della somma mensile di euro 300,00. Contestava la richiesta di cui al decreto ingiuntivo, deducendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della
CP 2 prima della notifica del suddetto atto e di essersi comunque mostrato sempre disponibile a raggiungere un accordo con l'ente.
Eccepiva in particolare l'intervenuta prescrizione, dovendosi applicare il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 anche alle contribuzioni previdenziali dovute alle casse private. Deduceva sul punto che la CP_1 non avesse dato prova della notifica della diffida di pagamento relativa ai contributi in oggetto (anni dal 2017 al 2019) e che, pertanto, la prescrizione dovesse ritenersi maturata almeno in parte. Nel merito contestava la sussistenza della pretesa contributiva, non potendo attribuirsi valore probatorio né all'attestazione di credito rilasciata dal
Dirigente Generale dell'ente né all'estratto conto prodotto in giudizio, in quando documenti di formazione unilaterale da parte della CP_1 inidonei a provare il credito. Aggiungeva che dall'estratto conto non si evincessero in modo chiaro le somme dovute per ciascuna annualità né le modalità di calcolo delle stesse e le relative causali e che, comunque, la CP_2 fosse incorsa in errore di procedura, non avendo eseguito alcuna comunicazione precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo. Deduceva inoltre di essersi rivolto alla CP_1 dopo il grave sinistro stradale nel quale fosse rimasto coinvolto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità, stante la ridotta capacità
lavorativa, e che l'ente avesse omesso di istruire la pratica, limitandosi ad invitarlo a rivolgere le sue istanze alla società di assicurazione CP 3 In via subordinata, eccepiva la manifesta eccessività
delle somme ingiunte e ne chiedeva la riduzione. Infine, in via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e consulenza tecnico-contabile al fine di valutare la congruità delle somme medesime e eventualmente rideterminarle. In via preliminare, chiedeva la revoca della provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo e, nel merito, in accoglimento del ricorso, la revoca e/o l'annullamento dell'atto impugnato;
chiedeva inoltre la condanna della CP_1 alla cancellazione della sua posizione debitoria e dei ruoli contributivi nonché al risarcimento del danno esistenziale e, in via subordinata, la rideterminazione del credito.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/8/2023 si costituiva in giudizio la Controparte 1 a favore
dei ragionieri e periti commerciali, esponendo preliminarmente che, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 13
del Regolamento, gli iscritti alla CP_1 fossero tenuti al pagamento di contributi soggettivi rapportati al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà, e che gli stessi fossero tenuti altresì al pagamento di sanzioni e interessi, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o di omesso versamento dei contributi dovuti. Deduceva in primo luogo il riconoscimento del debito da parte dell'opponente, avendo lo stesso affermato che, in seguito a difficoltà economiche e ad un grave infortunio, non fosse stato in grado di "pagare con regolarità le rate dei contributi previdenziali” e di non essere riuscito a mettersi in contatto con la
Cassa al fine di addivenire ad un accordo su quanto dovuto. Nel merito osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la CP_2, prima di iniziare il procedimento monitorio, avesse inviato allo stesso una comunicazione contenente la quantificazione dei contributi e degli accessori dovuti e che, comunque, in quanto iscritto alla CP_1 lo stesso ben avrebbe potuto accedere al sito della stessa e visualizzare l'estratto conto unico che riproduceva la sua posizione contributiva, riportando in modo dettagliato le modalità di calcolo dei contributi dovuti e non versati, i periodi di riferimento, oltre agli accessori e agli interessi moratori. Rilevava pertanto l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente e ne chiedeva il rigetto. Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti, deduceva di aver inviato in data 14/1/2022 al ricorrente il citato sollecito di pagamento, che versava in atti, nel quale fossero state indicate le somme dovute a titolo di contributi ed accessori relativamente agli anni dal 2017 al 2019, evincibili dall'estratto conto semplificato e dall'estratto conto unico, anch'essi versati in atti. Rilevava che detto atto di costituzione in mora avesse avuto effetto interruttivo del termine di prescrizione e che, pertanto, l'eccezione di prescrizione dovesse essere rigettata. Evidenziava anche la correttezza della propria condotta, tenuta nel rispetto del
Regolamento vigente, avendo fornito al debitore tutti gli elementi utili a fargli conoscere la pretesa creditoria. Insisteva dunque nelle stessa, osservando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nell'estratto conto semplificato, nell'estratto conto unico e
nell'attestazione di credito ex art. 635 comma 2 c.p.c. sottoscritta dal Direttore generale dell'ente, da valutarsi come prova scritta. Sul punto rilevava che rientrasse nelle facoltà del suddetto Direttore
accertare l'entità dei contributi dovuti e non versati dall'iscritto e che, comunque, l'opponente non avesse offerto alcuna prova contraria. Aggiungeva che il calcolo del credito azionato derivasse dalla corretta applicazione della legge 414/91 e dei Regolamenti vigenti pro tempore e che la dedotta condizione di invalidità dell'opponente non potesse costituire un esimente dall'obbligo contributivo.
Eccepiva ancora l'infondatezza ed inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno esistenziale, tenuto conto che la controversia in oggetto attenesse unicamente al recupero dei crediti previdenziali, e si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà. Al riguardo evidenziava l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, avendo l'opponente dedotto solo generiche ed eventuali conseguenze negative, che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e di pronta soluzione e che, al contrario, fosse stata fornita prova scritta del credito. Chiedeva
in definitiva, in via preliminare, il rigetto della suddetta richiesta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione opposta;
in via gradata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ad ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 co. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora fino al soddisfo;
il tutto oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione. In via istruttoria chiedeva che fosse deferito all'opponente l'interrogatorio formale e che fosse disposta CTU.
Con ordinanza del 2/2/2024, stante il tenore del decreto ingiuntivo opposto, non si dava luogo alla chiesta sospensione della provvisoria esecutorietà; in ordine alle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale), alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, i mezzi richiesti venivano ritenuti irrilevanti e superflui, con riserva di disporre sulla chiesta CTU nella successiva sede decisoria.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'omessa notifica della diffida,
tenuto conto che la CP_1 avesse prodotto solo la pec di avvenuto invio e non anche la ricevuta di avvenuta consegna;
insisteva dunque nella prescrizione e in tutte le eccezioni e richieste già
formulate. In via istruttoria, articolava prova per testi (note del 22/1/2024) e lamentava la violazione da parte dell'ente dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 15, comma 9, del Regolamento che, in caso di mancata dichiarazione, imponevano all' Parte 2 di calcolare il contributo in via provvisoria sulla comunicazione dell'anno precedente o di applicare il contributo minimo nonché di ottenere dall'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi da assoggettare a contribuzione (note del 18/9/2024). Insisteva, in definitiva, nella revoca del decreto ingiuntivo e nella declaratoria di non dovutezza delle somme ingiunte e, in via subordinata, nella rideterminazione delle stesse siccome inique e sproporzionate.
Anche la CP 2 depositava note di trattazione, con le quali insisteva nel regolare recapito a mezzo pec della diffida di pagamento e dunque nell'interruzione del termine di prescrizione;
ribadiva l'estraneità alla controversia di tutte le questioni inerenti allo stato di salute dell'opponente e si opponeva alle richieste istruttorie formulate da detto ultimo in quanto inammissibili;
insisteva nelle stesse conclusioni rassegnate in memoria e, in breve, nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 19/9/2024 veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 31 marzo 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Va innanzitutto dichiarata la tempestività dell'opposizione. Il ricorso è stato infatti depositato in data
10/7/2023, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo pec (5/6/2023)
nel rispetto del termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
Ai fini del corretto approccio alla materia in esame, occorre innanzitutto prendere le mosse da quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione;
pertanto il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto,
elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (fra le tante, Cass., 27
settembre 1999, n. 10704; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. 09/10/2000 n. 13429 in motivazione).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile,
si atteggia dunque come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che il giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Quanto alla posizione delle parti, resta a carico del creditore opposto -avente veste di attore, per aver chiesto l'ingiunzione- la prova dell'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente -avente la veste di convenuto- quella di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Ciò posto, si rileva che con il ricorso per decreto ingiuntivo la CP 2 ha agito in sede monitoria al fine di ingiungere all'odierno opponente di pagare la somma di euro 16.710,16, di cui euro 13.233,77
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e sanzioni ex art. 15, ed euro 900,00 a titolo di sanzione ex art. 14, oltre interessi legali e spese del procedimento, liquidate in complessivi euro
567,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
L'ente produceva in allegato al ricorso per ingiunzione la attestazione di credito sottoscritta dal
Direttore generale dell' Parte_3
dalla quale si evince che, alla data del 28/12/2022, il ragioniere
[...]
odierno opponente non avesse versato la contribuzione obbligatoria dovuta, oltre agli oneri accessori,
per un totale di euro 16.710,16, composto da contributi per euro 13.233,77, da interessi di mora e sanzioni art. 15 per euro 2.576,39 e da sanzioni art. 14 per euro 900,00; che i contributi fossero relativi al periodo dal 2017 al 2019, e che l'attestazione fosse stata effettuata a seguito degli accertamenti eseguiti e a norma dell'art. 635, comma 2, c.p.c.
Orbene, chiarito l'oggetto del monitorio, la domanda proposta in quella sede si fonda sulla suddetta attestazione di credito rilasciata dal Direttore generale dell'ente stesso, valida ai sensi dell'art. 635
c.p.c. che così recita: "Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello
Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma di legge e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti".
Ed invero, secondo i principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro nonché i verbali degli ispettori dello stesso ente creditore, che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria" (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n.
15208 del 3/7/2014; Cass. civ. n. 11900/2003).
Giova a questo punto evidenziare che la CP_2, quale ente di previdenza e di assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, istituita con L.
9.2.1963 n. 160 e privatizzata a norma dell'art. 1 del
D.L.vo 30.6.1994 n. 509, gestisce la previdenza obbligatoria dei professionisti economico contabili.
Alla luce del citato art. 1, l'iscrizione al suddetto ente di previdenza è obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali.
Or si osserva che detto ente, nonostante la sua natura di associazione privata, svolge un'attività di preminente carattere pubblicistico, in quanto volta a garantire un pubblico servizio.
Infatti, la trasformazione in soggetti privati degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, riguarda il solo regime della personalità giuridica ma lascia ferma l'obbligatorietà della contribuzione ed iscrizione, la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività svolta, il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte dei conti sulla gestione, con la conseguenza che si tratta di un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo che lascia immutato il carattere pubblicistico della loro attività
istituzionale, conservando essi una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico. Dal
riconoscimento della natura pubblicistica degli enti previdenziali privatizzati, fra cui quello oggi parte del giudizio, ne consegue la legittima applicazione del disposto dell'art. 635, comma 2, c.p.c. che riconosce la natura di prova scritta, necessaria a suffragare il procedimento monitorio, agli accertamenti eseguiti dall' Controparte_4 e dai funzionari degli enti (sul punto, Trib. Napoli,
sentenza n. 957/2023 del 10/02/2023; Trib. Salerno, sentenza n. 369/2022 del 04/03/2022).
L'attestazione contenuta nel fascicolo monitorio rappresenta infatti una vera e propria certificazione idonea, ex art. 635 c.p.c., a costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto proviene dal Direttore generale dell' Parte 2 il quale ha il potere di attestare il contenuto degli atti ufficiali compiuti presso l'Ufficio.
In altre parole, l'attestazione di credito rilasciata dal Direttore della sede provinciale di un ente assicurativo deve essere qualificata, ai fini ingiunzionali, come l'attestazione del contenuto di atti ufficiali;
analogamente, l'attestazione in esame promana dalla verifica del contenuto di atti e fatti,
rispetto ai quali il debitore è posto in condizione di controdedurre con l'opposizione.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito, ciò che rileva nella specie è la provenienza del documento da un pubblico ufficiale avente la disponibilità diretta degli atti su cui si fonda l'attestazione da lui rilasciata (Trib. Teramo, sentenza n. 150/2019 del 26/08/2019).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., deve intendersi come prova scritta, idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non soltanto quella costituita da scritture che provengono dal debitore, ma anche quella fornita da scritture che provengono da terzi, quando siano idonee a dimostrare il diritto fatto valere (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1976, n. 1625), e ciò in quanto la prova scritta richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che può trarsi, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità (Id. sez. II, 23 maggio 1972, n. 1588).
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie, dell"1,CP_ integra prova scritta idonea alla pronuncia di decreto ingiuntivo, secondo la previsione dell'art. 635, comma 2, c.p.c.)" (Cass. civ., Sez lavoro,
sentenza n. 4512 del 21/4/1995).
Ciò non toglie che nella presente fase di opposizione debba valutarsi la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.
Procedendo dunque alla verifica della restante documentazione in atti, si osserva che l'attestazione di cui si è detto reca unicamente gli importi richiesti nella loro totalità e che, unitamente ad essa, è stato depositato un estratto conto contributivo che individua i contributi che si assumono dovuti dal 2017
al 2019 ovvero l'integrativo, il soggettivo e il soggettivo supplementare, precisando quello minimo e quello in eccedenza.
Sono stati inoltre depositati nell'attuale fase "l'estratto conto semplificato" e "l'estratto conto unico",
ove è riportata la situazione debitoria dell'opponente: i contributi, suddivisi per annualità e per tipologia, e gli oneri accessori. Il decreto ingiuntivo opposto è stato pertanto emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nei documenti suindicati, solo genericamente contestati dall'opponente.
Si aggiunga che il dlgs 509 del 1994 nel privatizzare le casse ha sancito la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, demandando ai singoli ordinamenti la disciplina della contribuzione.
Nello specifico l'ente opposto ha prodotto lo Statuto ed il Regolamento in cui sono disciplinati il contributo soggettivo minimo, quello supplementare la cui parte fissa e variabile è regolamentata dal secondo e terzo comma, e quello integrativo, anche esso previsto in misura minima e variabile.
In definitiva, nella specie, l'analitica esposizione della situazione debitoria dell'odierno opponente
(comprensiva di interessi e sanzioni) emerge dalla documentazione suindicata e, in particolare, dagli estratti conto di cui si è detto.
Alla luce delle considerazioni svolte, le doglianze di parte opponente relative all'asserita inidoneità
della documentazione prodotta a fornire prova del credito fatto valere devono ritenersi infondate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che le somme richieste attengono a contributi non versati relativi agli anni dal 2017 al 2019 e che la CP 1 opposta ha prodotto la nota del 14/1/2022
avente ad oggetto la comunicazione all'opponente della sua situazione di irregolarità quanto al versamento dei contributi e degli oneri accessori, con la concessione del termine di quindici giorni per provvedere al pagamento e con la precisazione che l'atto in questione fosse un formale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione.
Detta comunicazione risulta inviata nella stessa data del 14/1/2022 in formato pdf, come da documento versato in atti dalla CP_1 relativo all'invio del messaggio;
tuttavia, considerato che non
è stata prodotta anche la ricevuta di avvenuta consegna, deve ritenersi non provata da parte dell'ente la regolare notifica a mezzo pec della comunicazione in questione.
Si osserva innanzitutto che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (...) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Tale termine, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si applica pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali.
Ciò posto, con riguardo alla notifica a mezzo pec eseguita nella specie, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute” che il messaggio è stato spedito, è stato consegnato e che non è stato alterato.
Ciò che distingue, dunque, la posta elettronica certificata dalla posta elettronica tout court è proprio la certezza legale dell'invio (e della ricezione) dell'atto a dei soggetti ben determinati, ovvero
"certificati". La riconducibilità di un determinato indirizzo ad un soggetto predeterminato, in altri termini, è
garantita da un ente o soggetto certificatore.
Come affermato dalla Suprema Corte, "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario". Pertanto, la ricevuta di accettazione rilasciata al mittente costituisce prova di spedizione, mentre la ricevuta di avvenuta consegna fornisce la dimostrazione che il messaggio è pervenuto all'indirizzo di posta elettronica selezionato, senza che vi sia alcuna necessità
di una relata di notifica" (Cass. n. 28399/2017).
Nel consegue che nella specie, stante la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica a mezzo pec della diffida in questione, non può ritenersi fornita la prova della notifica stessa. La ricevuta di consegna della pec è infatti equiparata all'avviso di ricevimento della spedizione postale ed è la sola a garantire, in forma sintetica, la prova della consegna del documento informatico al destinatario (cfr. Trib. Salerno, sentenza n. 369 del 04/03/2022 cit.).
Ciò posto, si osserva che, nonostante l'irregolare notifica dell'ipotetico atto interruttivo, la prescrizione non può ugualmente ritenersi maturata, non essendo decorso il previsto termine quinquennale al momento della notifica in data 5/6/2023 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti)
del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che gli importi richiesti col suddetto atto devono considerarsi dovuti.
Ed infatti, tenuto conto della contribuzione in oggetto (anni dal 2017 al 2019) e delle decorrenze da prendere in considerazione nella specie (31/10/2018 per l'anno 2017, 2/12/2019 per l'anno 2018 e
20/8/2020 per l'anno 2019), il termine quinquennale non era ancora maturato alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (5/6/2023), con la conseguenza che, a prescindere dalla notifica dell'atto interruttivo di cui si è detto, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno esistenziale, rivolta in modo generico alla CP 1 e per nulla inerente ai fatti allegati dall'opponente e all'odierno giudizio di opposizione, avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento negativo del credito previdenziale. Allo stesso modo, devono ritenersi non inerenti alla controversia le questioni relative allo stato di salute e alla situazione familiare dell'opponente, sollevate ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità e a giustificazione della contestata omissione contributiva, con la conseguenza che non può essere accolta la richiesta di prova per testi vertente sulle questioni medesime.
In assenza, poi, di specifica contestazione delle somme conteggiate dall'ente e dei criteri di calcolo dallo stesso adottati, si ritiene di non poter procedere alla rideterminazione delle stesse e alla loro riduzione, dovendosi valutare come esplorativa la chiesta CTU.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Avuto riguardo alla comprovata situazione economica dall'opponente, derivante dalla sua condizione di invalido e aggravata dalla situazione familiare, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
Dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., il d.i. n. 854/2023 emesso dal
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro;
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio