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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 7184/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Batini domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
CP_2 ( c.f. ) C.F._3
contumace
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come all'udienza del 21.11.2024
- Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in giudizio, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, le seguenti circostanze:
- Di essersi coniugato con rito civile in Mele, in data 13.12.2000, con;
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati due figli: in data 26.3.2001 e in CP_2 Per_1 data 11.4.2014
- Che in data 20.6.2019 il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni della separazione consensuale
- Che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente
Su tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di scioglimento del matrimonio
- A modifica delle condizioni di separazione niente di essere dovuto a titolo di mantenimento della moglie e del figlio CP_2
- La conferma di quanto disposto in punto di contributo al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio Per_1 La moglie ed il figlio maggiorenne del ricorrente non si costituivano e quindi all'udienza del 21.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva come da ricorso
Ciò premesso,
O S S E R V A
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Genova nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto 20.6.2019 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, modificando le condizioni di separazione, stabilisse che niente è dovuto a titolo di mantenimento della moglie e di contributo al mantenimento del figlio , in quanto ad oggi CP_2 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Nel caso di specie, invero, né la moglie, né il figlio , regolarmente CP_2 convenuti, hanno domandato la liquidazione del c.d. assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne. In mancanza di domanda, quindi, niente deve essere disposto senza necessità di autonoma valutazione di merito. Ne consegue la revoca di quanto stabilito in sede di separazione atteso che la disciplina del divorzio è destinata a sostituire automaticamente quanto precedentemente stabilito in sede di separazione ( cfr. Cass. Civ. n. 1779/2012 ).
Quanto al contributo relativo al mantenimento del figlio il ricorrente ha Per_1 chiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione e, dato che non sono stati allegati mutamenti nelle condizioni economiche delle parti, la misura stabilita deve essere confermata, salvo l'adeguamento Istat. In considerazione del medesimo l'importo dell'assegno da corrispondersi in attualità è pertanto pari ad euro 350, 70.
Seppure implicitamente, il ricorrente ha chiesto la conferma di tutte le altre condizioni della separazione sulle quali, peraltro, in quanto inerenti la disciplina della responsabilità genitoriale e comunque gli interessi del figlio minore delle parti, il Tribunale dovrebbe in ogni caso pronunciarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 473 bis. 2 cpc;
condizioni che, già passate al vaglio del Tribunale in sede di omologa, devono ritenersi conformi agli interessi del minore e, dunque, espressamente confermate.
In mancanza di soccombenza, e non essendo stato dimostrato che il ricorrente abbia cercato di pervenire ad una soluzione concordata sulle condizioni oggi accolte, niente deve essere disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Mele ( Ge ) in data 13.12.2000 ( trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del comune di Mele al n. 2 parte I anno 2000 )
CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_2
nato a [...] il [...] e la sua prevalente collocazione presso
[...]
l'abitazione della madre
CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale
DISPONE che corrisponda a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 350, 70 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1 somma da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio siano ripartite tra Per_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno facendo rinvio, ai fini della individuazione e disciplina, a quanto indicato nella riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
NIENTE deve essere disposto, in mancanza di domanda, a titolo di assegno divorzile e di mantenimento del figlio , con conseguente revoca delle CP_2 condizioni in punto di mantenimento della moglie e del figlio stabilite in CP_2 sede di separazione
CONFERMA che il padre possa tenere con sé il figlio dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola alle 19.00 della domenica;
per tre settimane in estate da concordarsi entro l'1.7 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, alternativamente con la madre, una settimana comprendente il Natale o una settimana comprendente il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni.
SPESE irripetibili
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del
26.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 7184/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Batini domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
CP_2 ( c.f. ) C.F._3
contumace
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come all'udienza del 21.11.2024
- Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in giudizio, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, le seguenti circostanze:
- Di essersi coniugato con rito civile in Mele, in data 13.12.2000, con;
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati due figli: in data 26.3.2001 e in CP_2 Per_1 data 11.4.2014
- Che in data 20.6.2019 il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni della separazione consensuale
- Che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente
Su tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di scioglimento del matrimonio
- A modifica delle condizioni di separazione niente di essere dovuto a titolo di mantenimento della moglie e del figlio CP_2
- La conferma di quanto disposto in punto di contributo al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio Per_1 La moglie ed il figlio maggiorenne del ricorrente non si costituivano e quindi all'udienza del 21.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva come da ricorso
Ciò premesso,
O S S E R V A
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Genova nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto 20.6.2019 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, modificando le condizioni di separazione, stabilisse che niente è dovuto a titolo di mantenimento della moglie e di contributo al mantenimento del figlio , in quanto ad oggi CP_2 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Nel caso di specie, invero, né la moglie, né il figlio , regolarmente CP_2 convenuti, hanno domandato la liquidazione del c.d. assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne. In mancanza di domanda, quindi, niente deve essere disposto senza necessità di autonoma valutazione di merito. Ne consegue la revoca di quanto stabilito in sede di separazione atteso che la disciplina del divorzio è destinata a sostituire automaticamente quanto precedentemente stabilito in sede di separazione ( cfr. Cass. Civ. n. 1779/2012 ).
Quanto al contributo relativo al mantenimento del figlio il ricorrente ha Per_1 chiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione e, dato che non sono stati allegati mutamenti nelle condizioni economiche delle parti, la misura stabilita deve essere confermata, salvo l'adeguamento Istat. In considerazione del medesimo l'importo dell'assegno da corrispondersi in attualità è pertanto pari ad euro 350, 70.
Seppure implicitamente, il ricorrente ha chiesto la conferma di tutte le altre condizioni della separazione sulle quali, peraltro, in quanto inerenti la disciplina della responsabilità genitoriale e comunque gli interessi del figlio minore delle parti, il Tribunale dovrebbe in ogni caso pronunciarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 473 bis. 2 cpc;
condizioni che, già passate al vaglio del Tribunale in sede di omologa, devono ritenersi conformi agli interessi del minore e, dunque, espressamente confermate.
In mancanza di soccombenza, e non essendo stato dimostrato che il ricorrente abbia cercato di pervenire ad una soluzione concordata sulle condizioni oggi accolte, niente deve essere disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Mele ( Ge ) in data 13.12.2000 ( trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del comune di Mele al n. 2 parte I anno 2000 )
CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_2
nato a [...] il [...] e la sua prevalente collocazione presso
[...]
l'abitazione della madre
CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale
DISPONE che corrisponda a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 350, 70 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1 somma da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio siano ripartite tra Per_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno facendo rinvio, ai fini della individuazione e disciplina, a quanto indicato nella riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
NIENTE deve essere disposto, in mancanza di domanda, a titolo di assegno divorzile e di mantenimento del figlio , con conseguente revoca delle CP_2 condizioni in punto di mantenimento della moglie e del figlio stabilite in CP_2 sede di separazione
CONFERMA che il padre possa tenere con sé il figlio dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola alle 19.00 della domenica;
per tre settimane in estate da concordarsi entro l'1.7 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, alternativamente con la madre, una settimana comprendente il Natale o una settimana comprendente il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni.
SPESE irripetibili
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del
26.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni