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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 585/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO DE PASQUALE, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RO TE , la CP_1 cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. EMILIANO PEZZANI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL ROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al CP_1
60% dal 25/11/2015 al 25/10/2019, con mansione di impiegato di Pasticceria di 4° livello, conveniva in giudizio la ex datrice di lavoro, chiedendo di dichiarare inefficace il licenziamento intimato in forma orale dalla società resistente e di condannare quest'ultima alla corresponsione, in suo favore, delle retribuzioni dovute dalla data della risoluzione del rapporto nonché al pagamento dell'importo di 12.899,25 euro a titolo di indennità sostituiva della reintegrazione, o di quello accertato in corso di causa.
Chiedeva, inoltre, che il Tribunale condannasse parte resistente alla corresponsione della complessiva somma di 11.461,38 euro a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2019, 13ª e 14 ª mensilità, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva ricordando che era onere del lavoratore dimostrare l'avvenuto CP_1
licenziamento ed eccependo la decadenza ex art. 32 della Legge n. 183/2010, atteso che il lavoratore non aveva impugnato stragiudizialmente il ricorso nel termine di 60 giorni ivi previsto, né tantomeno aveva depositato il ricorso giudiziario nel successivo termine di 180 giorni.
il Giudice di prime cure accoglieva solo la domanda volta al pagamento della retribuzione spettante per mese di ottobre 2019, alla 13ª e 14 ª mensilità e al T.F.R., e rigettava per il resto il ricorso.
Per quanto qui di interesse, il giudicante riteneva, con riferimento al licenziamento impugnato, che il lavoratore non avesse assolto l'obbligo su di esso incombente di provare la sussistenza di un licenziamento orale “non avendo dimostrato, né allegato, qualsivoglia elemento che possa collocare sul piano temporale non solo l'evento dedotto, ma anche il soggetto che si sarebbe di ciò reso responsabile e le modalità con cui il licenziamento sarebbe stato intimato. L'istante, infatti, si
è limitato a rappresentare genericamente che la risoluzione del rapporto è avvenuta oralmente per volontà unilaterale del datore di lavoro, senza specificare alcunché sul punto, né fornire nessuna prova al riguardo.”
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la riproponendo l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti,
Sono state depositate note nel termine del 27 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il lavoratore censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dei documenti prodotti.
In particolare il deduce di avere prodotto in primo grado il modello C2 storico rilasciato Pt_1
in data 11/05/2020 dal Centro per l'impiego di , nel quale il motivo di cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro è indicato come “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, sottolineando che i dati che contiene tale documento derivano dalle comunicazioni obbligatorie di avviamento, cessazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro: ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro devono comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione di un lavoratore entro le ore 24 del giorno precedente e la cessazione del rapporto di lavoro entro i 5 giorni successivi.
Dunque era stato lo stesso datore di lavoro a comunicare l'avvenuto licenziamento.
Produce inoltre una querela - chiedendone l'acquisizione - presentata a suo carico dal rappresentante legale della società, nella quale lo stesso afferma: <Successivamente il 25/11/2019 la società l.r.p.t., per motivi aziendali relativi alla necessitata riduzione di personale, CP_1 licenziava il sig. ”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, il impugna la disposta compensazione delle spese di Pt_1
lite.
Il primo motivo di appello è fondato.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte. “il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa L. n. 604 del 1966 e dalla L.n.
300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art.
2 della citata L. del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale, (Cass., 1757 del 1999);
18. si è precisato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche alla L. n. 604 del 1966, art. 6 apportate dalla L. n.
183 del 2010, art. 32, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015);(ex multis Cass. 523/19)
Nel merito si osserva quanto segue.
Seppur è vero che il ricorrente non abbia illustrato con dovizia di particolari le modalità con cui
è avvenuto il licenziamento orale, un dato è certo lo stesso ha allegato di essere stato licenziato in forma orale in data 25 ottobre 2019.
Rispetto a tale concisa ma chiara allegazione, la società datrice di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione essendosi limitata a affermare che “il datore deve dare prova dell'avvenuto licenziamento.” – appare evidente il lapsus calami (datore in luogo di lavoratore)– ed inoltre che
“L'inefficacia dello stesso è per l'appunto una invalidità del licenziamento e come tale deve essere impugnato nei termini. D'altronde, perché controparte non è andata a lavorare?
Perché non vi è stato un licenziamento?
E comunque, anche se viziato nella forma, il licenziamento era, ed è, valido nella sostanza.
Difatti non è mai intervenuta una offerta formale di ritorno al lavoro.
Di conseguenza il licenziamento intimato in maniera non corretta sarà illegittimo ed invalido, quindi contestabile nei termini di legge.
Dato che ciò non è avvenuto nei termini di legge, oggi non è più possibile.
D'altronde lo stesso comportamento della parte rileva la fondatezza di quanto detto.
Comunque, per giurisprudenza costante, anche qualora non dovesse intendersi decaduti dalla opposizione al licenziamento, è inammissibile la richiesta di corresponsione delle retribuzioni per lavoro mai prestato…”
Ora, appare evidente che non vi sia stata alcuna contestazione della sussistenza del licenziamento: un conto è contestare che vi sia mai stato un licenziamento e che il rapporto sia cessato, dunque, per altro motivo (dimissioni, mutuo consenso etc), altro è ricordare la ripartizione degli oneri probatori.
Se quindi il licenziamento è un fatto provato in quanto non contestato , il datore avrebbe dovuto fornire la prova che lo stesso fosse stato irrogato per iscritto.
Non soltanto, il modello C2 storico prodotto fornisce ulteriore supporto probatorio alla tesi del ricorrente.
A ciò si aggiunge la denuncia querela depositata nel presente grado di giudizio, che si ritiene di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. essendoci ben più che una pista probatoria in atti, nella quale il rappresentante legale afferma che la società l.r.p.t., per motivi aziendali relativi alla CP_1 necessitata riduzione di personale, licenziava il sig. ”. Parte_1
Rispetto a tali emergenze documentali, il datore ha sostenuto che “la denuncia querela nessun apporto arrecherebbe al fine di supportare le tesi dell'appellante, giacché,semplicemente, così come il modello C2,è indicativa nei fatti della durata del rapporto, visto che ha ad oggetto alcune vicende di rilevanza penale accadute durante la vigenza del rapporto di lavoro, e che nulla hanno a che vedere con i motivi del licenziamento avvenuto per la necessità di riduzione del personale.”
Con ciò confermando la sussistenza del licenziamento
Risulta dunque provato il fatto storico del licenziamento irrogato in forma orale cui consegue l'applicabilità dell'art. 2 del D.Lgs. n 23/15 – atteso che il lavoratore è stato assunto in data 25 novembre 2015 - che , prevede, a prescindere dal requisito dimensionale e dalla natura del datore di lavoro, una tutela reintegratoria "piena" in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 st. lav. ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge o in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4, e art. 10, comma 3. ( cfr Cass. 20239/23).
L'articolo in parola, infatti, testualmente dispone: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68.
In applicazione della succitata norma deve dunque dichiararsi l'inefficacia del licenziamento e, avendo il lavoratore esercitato, ex comma 3 art. cit., l'opzione in favore dell'indennità risarcitoria in luogo della reintegrazione già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ordine all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, si osserva che può farsi riferimento all'importo indicato dal lavoratore € 859,95, non essendoci stata alcuna contestazione sul punto da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve altresì essere al pagamento dell'importo di € 12.899,25 - a titolo di indennità sostitutiva - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come sopra individuata.
Va infine dichiarata la risoluzione del rapporto che consegue ex lege alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva alla data di deposito del ricorso.
Il secondo motivo appare assorbito dall'accoglimento del primo motivo: a seguito dell'accoglimento del primo motivo di appello, il lavoratore è risultato prevalentemente vittorioso – sono state rigettate solo le domande volte al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi
– dunque le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 – III scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 738/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 15/06/2023 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza così provvede.: dichiara inefficace il licenziamento orale irrogato a in data 25 ottobre 2019; Parte_1 condanna l'appellata società a corrispondere all'appellante un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna l'appellata società al pagamento dell'importo di € 12.899,25 - a titolo di indennità sostitutiva - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti alla data del deposito del ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €2.695,00 oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e €2906,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 585/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO DE PASQUALE, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RO TE , la CP_1 cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. EMILIANO PEZZANI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL ROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al CP_1
60% dal 25/11/2015 al 25/10/2019, con mansione di impiegato di Pasticceria di 4° livello, conveniva in giudizio la ex datrice di lavoro, chiedendo di dichiarare inefficace il licenziamento intimato in forma orale dalla società resistente e di condannare quest'ultima alla corresponsione, in suo favore, delle retribuzioni dovute dalla data della risoluzione del rapporto nonché al pagamento dell'importo di 12.899,25 euro a titolo di indennità sostituiva della reintegrazione, o di quello accertato in corso di causa.
Chiedeva, inoltre, che il Tribunale condannasse parte resistente alla corresponsione della complessiva somma di 11.461,38 euro a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2019, 13ª e 14 ª mensilità, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva ricordando che era onere del lavoratore dimostrare l'avvenuto CP_1
licenziamento ed eccependo la decadenza ex art. 32 della Legge n. 183/2010, atteso che il lavoratore non aveva impugnato stragiudizialmente il ricorso nel termine di 60 giorni ivi previsto, né tantomeno aveva depositato il ricorso giudiziario nel successivo termine di 180 giorni.
il Giudice di prime cure accoglieva solo la domanda volta al pagamento della retribuzione spettante per mese di ottobre 2019, alla 13ª e 14 ª mensilità e al T.F.R., e rigettava per il resto il ricorso.
Per quanto qui di interesse, il giudicante riteneva, con riferimento al licenziamento impugnato, che il lavoratore non avesse assolto l'obbligo su di esso incombente di provare la sussistenza di un licenziamento orale “non avendo dimostrato, né allegato, qualsivoglia elemento che possa collocare sul piano temporale non solo l'evento dedotto, ma anche il soggetto che si sarebbe di ciò reso responsabile e le modalità con cui il licenziamento sarebbe stato intimato. L'istante, infatti, si
è limitato a rappresentare genericamente che la risoluzione del rapporto è avvenuta oralmente per volontà unilaterale del datore di lavoro, senza specificare alcunché sul punto, né fornire nessuna prova al riguardo.”
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la riproponendo l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti,
Sono state depositate note nel termine del 27 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il lavoratore censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dei documenti prodotti.
In particolare il deduce di avere prodotto in primo grado il modello C2 storico rilasciato Pt_1
in data 11/05/2020 dal Centro per l'impiego di , nel quale il motivo di cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro è indicato come “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, sottolineando che i dati che contiene tale documento derivano dalle comunicazioni obbligatorie di avviamento, cessazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro: ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro devono comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione di un lavoratore entro le ore 24 del giorno precedente e la cessazione del rapporto di lavoro entro i 5 giorni successivi.
Dunque era stato lo stesso datore di lavoro a comunicare l'avvenuto licenziamento.
Produce inoltre una querela - chiedendone l'acquisizione - presentata a suo carico dal rappresentante legale della società, nella quale lo stesso afferma: <Successivamente il 25/11/2019 la società l.r.p.t., per motivi aziendali relativi alla necessitata riduzione di personale, CP_1 licenziava il sig. ”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello, il impugna la disposta compensazione delle spese di Pt_1
lite.
Il primo motivo di appello è fondato.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte. “il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa L. n. 604 del 1966 e dalla L.n.
300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art.
2 della citata L. del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale, (Cass., 1757 del 1999);
18. si è precisato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche alla L. n. 604 del 1966, art. 6 apportate dalla L. n.
183 del 2010, art. 32, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015);(ex multis Cass. 523/19)
Nel merito si osserva quanto segue.
Seppur è vero che il ricorrente non abbia illustrato con dovizia di particolari le modalità con cui
è avvenuto il licenziamento orale, un dato è certo lo stesso ha allegato di essere stato licenziato in forma orale in data 25 ottobre 2019.
Rispetto a tale concisa ma chiara allegazione, la società datrice di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione essendosi limitata a affermare che “il datore deve dare prova dell'avvenuto licenziamento.” – appare evidente il lapsus calami (datore in luogo di lavoratore)– ed inoltre che
“L'inefficacia dello stesso è per l'appunto una invalidità del licenziamento e come tale deve essere impugnato nei termini. D'altronde, perché controparte non è andata a lavorare?
Perché non vi è stato un licenziamento?
E comunque, anche se viziato nella forma, il licenziamento era, ed è, valido nella sostanza.
Difatti non è mai intervenuta una offerta formale di ritorno al lavoro.
Di conseguenza il licenziamento intimato in maniera non corretta sarà illegittimo ed invalido, quindi contestabile nei termini di legge.
Dato che ciò non è avvenuto nei termini di legge, oggi non è più possibile.
D'altronde lo stesso comportamento della parte rileva la fondatezza di quanto detto.
Comunque, per giurisprudenza costante, anche qualora non dovesse intendersi decaduti dalla opposizione al licenziamento, è inammissibile la richiesta di corresponsione delle retribuzioni per lavoro mai prestato…”
Ora, appare evidente che non vi sia stata alcuna contestazione della sussistenza del licenziamento: un conto è contestare che vi sia mai stato un licenziamento e che il rapporto sia cessato, dunque, per altro motivo (dimissioni, mutuo consenso etc), altro è ricordare la ripartizione degli oneri probatori.
Se quindi il licenziamento è un fatto provato in quanto non contestato , il datore avrebbe dovuto fornire la prova che lo stesso fosse stato irrogato per iscritto.
Non soltanto, il modello C2 storico prodotto fornisce ulteriore supporto probatorio alla tesi del ricorrente.
A ciò si aggiunge la denuncia querela depositata nel presente grado di giudizio, che si ritiene di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. essendoci ben più che una pista probatoria in atti, nella quale il rappresentante legale afferma che la società l.r.p.t., per motivi aziendali relativi alla CP_1 necessitata riduzione di personale, licenziava il sig. ”. Parte_1
Rispetto a tali emergenze documentali, il datore ha sostenuto che “la denuncia querela nessun apporto arrecherebbe al fine di supportare le tesi dell'appellante, giacché,semplicemente, così come il modello C2,è indicativa nei fatti della durata del rapporto, visto che ha ad oggetto alcune vicende di rilevanza penale accadute durante la vigenza del rapporto di lavoro, e che nulla hanno a che vedere con i motivi del licenziamento avvenuto per la necessità di riduzione del personale.”
Con ciò confermando la sussistenza del licenziamento
Risulta dunque provato il fatto storico del licenziamento irrogato in forma orale cui consegue l'applicabilità dell'art. 2 del D.Lgs. n 23/15 – atteso che il lavoratore è stato assunto in data 25 novembre 2015 - che , prevede, a prescindere dal requisito dimensionale e dalla natura del datore di lavoro, una tutela reintegratoria "piena" in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 st. lav. ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge o in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4, e art. 10, comma 3. ( cfr Cass. 20239/23).
L'articolo in parola, infatti, testualmente dispone: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68.
In applicazione della succitata norma deve dunque dichiararsi l'inefficacia del licenziamento e, avendo il lavoratore esercitato, ex comma 3 art. cit., l'opzione in favore dell'indennità risarcitoria in luogo della reintegrazione già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ordine all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, si osserva che può farsi riferimento all'importo indicato dal lavoratore € 859,95, non essendoci stata alcuna contestazione sul punto da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve altresì essere al pagamento dell'importo di € 12.899,25 - a titolo di indennità sostitutiva - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come sopra individuata.
Va infine dichiarata la risoluzione del rapporto che consegue ex lege alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva alla data di deposito del ricorso.
Il secondo motivo appare assorbito dall'accoglimento del primo motivo: a seguito dell'accoglimento del primo motivo di appello, il lavoratore è risultato prevalentemente vittorioso – sono state rigettate solo le domande volte al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi
– dunque le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 – III scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 738/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 15/06/2023 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza così provvede.: dichiara inefficace il licenziamento orale irrogato a in data 25 ottobre 2019; Parte_1 condanna l'appellata società a corrispondere all'appellante un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna l'appellata società al pagamento dell'importo di € 12.899,25 - a titolo di indennità sostitutiva - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti alla data del deposito del ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €2.695,00 oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e €2906,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)