Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1542/2022 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , con il patro- Parte_1 P.IVA_1 cinio dell'Avv. LAZZINI ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DI PUMPO Controparte_1 P.IVA_2
DRE S APPELLATO
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: sentenza non definitiva del Tribunale di Siena n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021; sentenza definitiva del Tribunale di Siena n. 125/2022 pubblicata il 12.02.2022
CONCLUSIONI
In data 12 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione di- sattesa:
1
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate nei confronti di sempre in via CP_2 preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, del diritto alla ripetizio- ne degli addebiti effettuati sui rapporti in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della cita-zione ovvero dal deposito della domanda di mediazione, in quanto pagati con rimesse solutorie;
nel merito, rigettare interamente le domande tut- te di parte attrice perché inammissibili e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello;
In subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, disporre CTU al fine di eli- minare di rideterminare i presunti indebiti sulla base della documentazione depositata in giudizio e non considerata (ovvero ritenuta nulla) dal Giudice di prime cure;
in ogni caso, in ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, con- dannare la al pagamento, in ripetizione, delle maggiori somme che la CP_1
dovesse versare in esecuzione della sentenza impu- Parte_1 gnata;
- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Per la parte appellata : Controparte_1
In via principale:
- rigettare l'impugnazione proposta da per i Parte_1 motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare le sentenze n. 47/2021 del 26/01/2021 nella parte in cui “dichiara la parziale nullità dei contratti oggetto di cau- sa, per come specificato in parte motiva” (pag. 28 sent. non definitiva); n. 125/2022 del 12/02/2022 nella parte in cui “dichiara che, alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 92.983,88 a credito della correntista CP_1
dichiara che, alla data del 31.12.2014,
[...] Parte_1 illegittimamente applicato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 146.655,00; dichiara che, alla data del 31.12.2014, il saldo del conto partitario anticipi n. 406.23 era pari ad € 282.168,85 a debito della correntista ” e condanna Controparte_1 Parte_1
a “rimborsa
[...] Parte_2
2 essa sostenute, che liquida – per l'intero – in Euro 1.241,00 per spese ed Euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali” (cfr. pag. 11 sentenza definitiva); In via subordinata:
- in caso di accoglimento anche di un solo motivo di appello ex adverso proposto, acco- gliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado come di seguito riportate:
“In via principale, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente n. 40530 e n. 40623 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo di conto n. 40530 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre inte- ressi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebitamente corrisposte alla anche per il conto corrente n. 40623 Pt_1
(girocontate sul c/c n. 40530) . In via su ta, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'illegittimità e la nullità degli interessi superiori ai tassi BOT, non validamente pattui- ti, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione de- gli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2
-bis della L. 2/2009, l'illegittimità e la nullità della prassi adottata in ordine alla capi- talizzazione trimestrale degli interessi, alle commissione di massimo scoperto o com- missioni ad essa assimilabili, alle spese, alla prassi adottata in tema di valute e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo del conto n. 40530 nella misura che dovesse es- sere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interes- si legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebitamente corrisposte alla anche per il conto corrente n. 40623 (e gi- Pt_1 rocontate sul c/c 40530). In via ulteriormente subordinata, previa ogni opportuna sta- tuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse, per violazione dell'art. 118 TUB e, per l'effetto, condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro -tempore, alla restituzione in favore della Controparte_1 della somma che sarà provata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istrut- toria, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In estremo subordine, qualora i conti correnti n. 40530 e n. 40623 dovessero essere ritenuti chiusi, accertare e dichia- rare la nullità dei rapporti, per violazione degli artt. 1418, 1325 c.c. e 117, primo e terzo comma, TUB e per l'effetto condannare la a corrispondere all'attrice la somma Pt_1 di Euro 268.861,65 (ovverosia quanto ad € 56.706,31 per il conto corrente n. 40530 e quanto ad € 212.155,34 per il conto corrente n. 40623), o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
oppure, accertare e dichiarare la nullità dei pre- detti rapporti per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art.
2 -bis della L. 2/2009, e per l'effetto condannare la a corrispondere Pt_1 all'attrice la somma di Euro 247.742,58 (ovverosia quanto ad 3,42 per il conto corrente n. 40530 e quanto ad € 191.339,16 per il conto corrente n. 40623), o la mag-
3 giore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presen- te procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria . In ogni caso: - accertare che ha applicato all'attrice sul conto corrente n. Parte_1
40530 e sul conto 40623 interessi usurari, in violazione degli artt. 644 c.p., della L. n. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuto a Parte_1 su detti conti alcun interesse ex art. 1815, co
[...] renza dalla data che risulterà di giustizia;
- emettere ogni altra statuizione, provviden- za e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario del- le spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato di € 1.214,00”. In ogni caso:
- condannare alla rifusione delle spese di giudi- Parte_1 zio di second condanna alle spese legali della sentenza di primo grado e delle spese di CTU.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2018 conveniva Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Siena, esponendo: Parte_1
- di intrattenere con il rapporto di conto cor- Parte_1 rente di corrispondenza n. 40530 ed il rapporto di conto corrente anticipi n. 40623;
- che i contratti erano nulli per difetto di forma scritta, che erano stati addebitati interessi ultra-legali e usurari;
che la aveva illegittimamente esercitato lo jus va- Pt_1 riandi in corso di rapporto;
con riferimento al rapporto n. 40530 eccepiva inoltre l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni variamente denominate.
Parte attrice chiedeva quindi di rideterminare il corretto saldo dei conti corrente.
Con l'iscrizione a ruolo non erano prodotti i documenti indicati in atto di citazione ed in particolare la “relazione peritale redatta dalla Martingale Risk”.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Parte_1 preliminare la nullità per indeterminatezza della citazione anche in correlazione alla mancata produzione della relazione tecnica di parte;
contestava nel merito la domanda.
Parte attrice provvedeva al deposito dei documenti circa venti giorni prima della prima udienza (deposito 3 giugno 2018; prima udienza il 26 giugno 2018); in tale udien- za la difesa di parte convenuta eccepiva la “inammissibilità delle produzioni documentali
4 da ultimo svolte in quanto successive al momento di iscrizione della causa sul ruolo”, il giudice osservava che “i termini preclusivi per le produzioni documentali” non erano
“ancora maturati” e disponeva “procedersi oltre assegnando i termini” richiesti ex 183
c.p.c..
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale di Siena con sentenza non definitiva n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021 così statuiva:
“dichiara la parziale nullità dei contratti oggetto di causa, per come specificato in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di supplemento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ai fini della determinazione delle somme illegittimamente addebitate e del saldo dare-avere tra le parti;
rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“la convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione Pt_1 per genericità ed indeterminatezza ai sensi degli artt. 163 comma 3° nn. 3 e 4 e 164 comma 4° c.p.c. Tale eccezione è infondata, in quanto la società attrice ha chiaramente indicato sia la causa petendi della propria domanda, ovvero la nullità dei contratti di conto corrente e di conto anticipi o, quantomeno, la nullità di alcune clausole contenute nei relativi contratti, sia il petitum, ovvero la restituzione delle somme illegittimamente addebitate per interessi, commissioni e spese in conseguenza delle lamentate nullità contrattuali. Del resto, la convenuta si è ampiamente difesa, in diritto ed in fat- Pt_1 to, rispetto alle questioni di nullità sollevate dalla società attrice. […]
È pur vero che, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, la società attrice non ha prodotto i documenti indicati nell'atto di citazione;
infatti, Controparte_1 ha prodotto i documenti in questione solo in data 3.6.2018, dunque successivamente non solo all'iscrizione a ruolo ma anche alla costituzione in giudizio della Banca avve- nuta il 30.5.2018. Tale ritardata produzione costituisce in effetti una irregolarità […] tuttavia, l'iniziale mancata produzione non può comportare l'effetto indicato dalla
Banca convenuta, ovvero l'inammissibilità della successiva produzione dei documenti medesimi, in quanto, per come del resto evidenziato dal Giudice sin dall'udienza di
5 prima comparizione, la produzione dei documenti a prova diretta è consentita sino alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.; né la convenuta ha chiesto un termine a difesa per poter replicare alla produzione Pt_1 in questione, effettuata successivamente alla costituzione in giudizio della convenuta medesima. In concreto, dunque, esclusa l'inammissibilità della produzione, deve rite- nersi che la produzione in questione non abbia determinato neanche una lesione del di- ritto di difesa della […] Pt_1 la convenuta ha poi eccepito la prescrizione con riferimento alle rimesse Pt_1 solutorie effettuate dalla correntista nel periodo antecedente al decennio dalla notifica- zione dell'atto di citazione ovvero della domanda di mediazione […] devono ritenersi prescritte tutte le rimesse solutorie effettuate antecedentemente all'11.4.2006 […] il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero Pt_1
l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso di specie, tuttavia, per come evidenziato supra, la società attrice ha ri- chiesto, ben prima dell'introduzione del giudizio, con la citata lettera del 14.1.2016, tutti i documenti, ovvero contratti ed estratti conto, relativi ai due rapporti di conto corren- te oggetto della presente causa;
e la , all'esito di tale richiesta ha inviato la sola Pt_1 documentazione poi prodotta dall'attrice in giudizio per come indicato nell'atto di cita- zione;
in particolare, sono stati prodotti parte del contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del 23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto
(doc. 8 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.), le condizioni generali di contratto relative ai servizi di incasso e di accettazione degli effetti (doc. 9 fasc.att.; doc. 3 conv.), le pattuizioni del
2009 e del 2011 (doc. 10 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.) ed il contratto di apertura di credi- to del 4.3.2015 (doc. 11 fasc.att.) Quanto poi agli estratti conto, la società attrice ha prodotto gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2009 relativi al conto corrente ordina- rio n. 405.30 e gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2014 per il conto anticipi n.
406.23.
6 La medesima società attrice, peraltro, in mancanza di consegna della documenta- zione richiesta nella sua integralità in via stragiudiziale, nel corso del presente proce- dimento, ha ulteriormente richiesto l'esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed il Giudice ha autorizzato il consulente tecnico d'ufficio ad acquisire i documenti mancanti. Tuttavia, nonostante l'autorizzazione del Giudice, la non Pt_1 ha prodotto i documenti in questione. In questa prospettiva, la società attrice, cliente correntista dell'istituto di credito, si è dunque adoperata per fornire la prova documen- tale delle proprie allegazioni, mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, ed ha posto in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la do- cumentazione necessaria a tal fine, riuscendovi solo in parte, in quanto la è ri- Pt_1 masta parzialmente inerte rispetto alle richieste, sia a quelle avanzate prima del giudi- zio che all'ordine del Giudice, volte ad ottenere tale documentazione;
tale condotta in- duce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall'attrice e non risultan- te dai contratti in atti […] non risulta in atti alcun documento contrattuale di apertura del conto anticipi n.
406.23; la semplice produzione delle norme generali di contratto relativamente ai
“servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero” non appare infatti sufficiente a fornire la prova scritta della stipulazione di tale contratto, posto che le norme generali sono accessorie al vero e proprio contratto e non valgono a sostituirlo.
È poi vero che risultano prodotti alcuni documenti, relativi agli anni 2009, 2011 e
2012, contenenti modifiche delle condizioni del conto corrente ordinario n. 405.30 e del conto anticipi n. 406.23, sottoscritti dal solo correntista. In tali documenti, intitolati
“Accordo sulla modifica delle condizioni economiche”, il correntista ha preso atto di al- cune modificazioni delle condizioni del contratto e ha dichiarato di sottoscrivere il do- cumento e di “approvare il contenuto della presente”. Dunque, tali documenti non costi- tuiscono una semplice informativa ma una proposta di modifica contrattuale rispetto alla quale il correntista ha formulato un'espressa accettazione e, quindi, rappresentano un vero e proprio accordo contrattuale contenente delle modifiche all'originario con-
7 tratto, ovviamente sempre nei limiti in cui le pattuizioni siano conformi alle disposizio- ni in materia di validità dei contratti bancari.
Ciò chiarito, la società attrice, in subordine rispetto alla nullità dell'intero con- tratto per mancanza di forma scritta, ha lamentato la nullità della clausola determina- tiva degli interessi ultralegali, per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 1284 comma 3° c.c., e per indeterminatezza.
Ribadita la validità ed efficacia del contratto del 23.1.2001, si deve rilevare che in tale contratto risultano espressamente stabiliti, per scritto, i tassi d'interesse, sia quello attivo che quelli passivi, sia quello per sconfinamento, se autorizzato, sia quello entro i limiti del fido. […]
Dunque, con riferimento al conto corrente ordinario n. 405.30, nel ricalcolo delle somme dovute, devono essere applicati gli interessi contrattualmente pattuiti o quelli inferiori concretamente applicati dalla
[...]
, con riferimento al conto anticipi, in mancanza di specifica indicazione CP_3 degli interessi, devono essere applicati gli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
La società attrice ha anche lamentato l'illegittimità della capitalizzazione trime- strale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c.. […] nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice
[...] ha stipulato con il contratto di conto Parte_3 Parte_1 corrente ordinario n. 405.30 in data 23.1.2001, dunque in epoca successiva alla delibe- razione del C.I.C.R. precedentemente citata, e che, in tale contratto, per quel che inte- ressa in questa sede, le parti, oltre a prevedere espressamente i tassi di interessi credi- tori e debitori, hanno altresì pattuito sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Tuttavia, la clauso- la in questione non risulta “specificamente approvata per iscritto” e, come tale, è ineffi- cace, secondo quanto previsto dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000. Dunque, per il perio- do in cui sono stati prodotti gli estratti conto, sul conto corrente ordinario n. 405.30, non è dovuta alcuna capitalizzazione.
8 Nessuna questione in tema di anatocismo si pone poi per il conto anticipi, che è un mero partitario, per il quale gli interessi risultano addebitati sul conto corrente ordi- nario. […] con riferimento ancora al conto corrente ordinario n. 405, risultano irrilevanti tutti gli altri accordi prodotti, ovvero sia l'Accordo sulla modifica delle condizioni eco- nomiche dell'8.11.2011, sia l'Accordo sulla modifica delle condizioni economiche del
26.10.2011 sia quello del 2.3.2011, in quanto gli estratti conto relativi a tale conto cor- rente ordinario si riferiscono al periodo dal 2006 al 2009; dunque tali accordi, ove an- che ritenuti validi, non consentirebbero alcun ricalcolo delle somme eventualmente do- vute dalla correntista alla , in quanto riferiti ad un periodo per il quale non sono Pt_1 stati prodotti gli estratti conto.
Quanto agli accordi relativi al conto anticipi n. 406 in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell'impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modi- ficazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci.
Come già accennato supra, infine, risulta irrilevante anche il contratto del
14.3.2015, in quanto relativo anch'esso ad un periodo per il quale non sono stati pro- dotti gli estratti conto. […] considerato che nel caso di specie, nell'originario contratto del 23.1.2001, la com- missione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, dal ricalcolo devono essere escluse le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto dal ricalcolo;
il calco- lo richiesto ed effettuato nel supplemento di consulenza risulta quindi superfluo. […] dal momento che in nessuno dei due rapporti risulta espressamente regolata né la commissione su accordato (CA) né la commissione di istruttoria veloce (CIV), anche le somme addebitate a tale titolo devono essere escluse dal ricalcolo.
Infine, con riferimento alle spese ed alle valute, devono essere applicate solo quel- le espressamente previste nel contratto del 23.1.2001.
Alla luce di quanto precede risulta altresì superata ogni considerazione sulla mo- difica unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 TUB, nel senso che le eventuali modifiche peggiorative sono evidentemente nulle perché non concorda-
9 te, né espressamente né tramite il meccanismo previsto dal citato art. 118 TUB, mentre quelle migliorative per il cliente, per come già evidenziato supra, possono essere appli- cate. […]
In conclusione, dunque, il ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti deve esse- re effettuato tenendo conto della prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti all'11.4.2006, determinate considerando il conto non affidato ed utilizzando i c.d. saldi banca;
con riferimento al conto corrente ordinario n. 405.30, devono essere applicati gli interessi contrattualmente pattuiti nel contratto del 23.1.2001 o quelli inferiori con- cretamente applicati dalla Banca, senza alcuna capitalizzazione, con esclusione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni, nonché le sole spese risul- tanti dal contratto citato e le valute ivi indicate e con esclusione di ogni altro onere, commissione e spesa;
con riferimento al partitario anticipi n. 406.23, devono essere applicati gli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, senza capitalizzazione, con esclusione di qualsiasi onere, commissione e spesa e con le valute effettive.
Tenuto conto di quanto precede, deve essere disposto un supplemento di consulen- za tecnica d'ufficio contabile”.
formulava tempestiva riserva di appello. Parte_1
Depositata la relazione integrativa di CTU la causa era di nuovo trattenuta in deci- sione e con sentenza definitiva n. 125/2022 pubblicata il 12.02.2022 il Tribunale statui- va:
“dichiara che, alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 92.983,88 a credito della correntista Controparte_1 dichiara che, alla data del 31.12.2014, ha Parte_1 illegittimamente applicato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 146.655,00; dichiara che, alla data del 31.12.2014, il saldo del conto partitario anticipi n.
406.23 era pari ad € 282.168,85 a debito della correntista Controparte_1 compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna Parte_1
a rimborsare a delle spese di lite da essa sostenu-
[...] Parte_4 te, che liquida - per l'intero - in € 1.241,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso pro-
10 fessionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente per 2/3 a ca- rico di e per 1/3 a carico di . Parte_1 Controparte_1
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Con la sentenza non definitiva già emessa, il Giudice ha provveduto a risolvere tutte le questioni in diritto relative ai contratti oggetto di causa. A questo punto, per- tanto, resta solo da prendere atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di- sposta, volta a rideterminare le somme illegittimamente addebitate e il saldo dare- avere tra le parti sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza non definitiva
[…]
Risulta preclusa in questa sede ogni questione relativa alla legittimità o illegitti- mità della pattuizione dell'anatocismo sul conto corrente n. 405.30, posto che tale que- stione è stata decisa nella sentenza non definitiva.
Ciò detto, sulla base dei criteri di calcolo precedentemente indicati, secondo quan- to evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, le somme illegittimamente addebitate dalla sul conto corrente ordinario n. 405.30, nel periodo per il quale risultano Pt_1 prodotti gli estratti conto dal 1.1.2006 al 31.12.2009, ammontano ad € 16.256,00.
Ed allora, poiché - come appena accennato - in relazione al conto corrente n.
405.30 sono in atti solo gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2009, il ricalcolo del sal- do è possibile solo sino a tale data. In particolare, considerato che il saldo finale del conto corrente alla data del 31.12.2009 (ultimo estratto conto in atti) era pari ad €
76.727,88 a favore del correntista, tale saldo deve essere rettificato aggiungendo l'importo illegittimamente addebitato di € 16.256,00 e si deve dichiarare che alla sud- detta data del 31.12.2009, il saldo era pari ad € 92.983,88.
D'altro canto, con riferimento al conto partitario anticipi n. 406.23, dalla consu- lenza tecnica è emerso che, sino al 31.12.2014, data dell'ultimo estratto conto in atti, è stato illegittimamente addebitato l'importo complessivo di € 146.655,00. Proprio per- ché tale conto era un partitario anticipi e gli importi per competenze calcolati su tale conto erano in realtà addebitati sul conto corrente ordinario n. 405.30, visto che non
11 sono stati prodotti gli estratti conto del conto corrente ordinario successivi al
31.12.2009, non è possibile effettuare un vero e proprio ricalcolo del conto corrente in epoca successiva al 31.12.2009 e sino al 31.12.2014, ma si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono state illegittimamente generate competenze per
€ 146.655,00 che sono state poi, altrettanto illegittimamente, girocontate sul conto cor- rente n. 405.30
Resta poi fermo, ovviamente, l'importo risultante dall'ultimo estratto conto del conto partitario anticipi n. 406.23 pari ad € 282.168,85 a debito del cliente, in quanto tale conto, proprio perché costituito da un partitario, contiene in realtà solo le somme anticipate dalla al cliente e quelle versate a seguito dell'incasso degli effetti, Pt_1 mentre le competenze (interessi e spese) erano girocontati sul conto corrente n. 405.30.
In ogni caso, dunque, pur dovendosi ribadire la parzialità dei conteggi fin qui svolti, derivante dal fatto che non sono stati prodotti gli estratti conto del conto corren- te n. 403.50 successivi al 31.12.2009 e non è stato quindi possibile rideterminare il sal- do del conto corrente in questione alla data del 31.12.2014, poiché le somme dovute dal- la correntista pari ad € 282.168,85, sono inferiori a quelle ad essa dovu- CP_1 te dalla , pari ad € 16.256,00 + € 146.655,00 = € 162.911,00, anche tenuto conto Pt_1 del saldo positivo del conto corrente, la richiesta di restituzione somme deve essere in concreto rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soc- combenza. In questo senso, considerato che la domanda di accertamento delle nullità contrattuali è stata in larga parte accolta, sussiste quella reciproca parziale soccom- benza che giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3”.
L'appello.
2. Proponeva appello , ritenendo le Parte_1 sentenze gravate errate e ingiuste, formulando i seguenti motivi di impugnazione
1) violazione art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e art. 164 comma 4 c.p.c., violazione art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c., art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; impugna la sentenza non de- finitiva del Tribunale di Siena laddove ha rigettato l'eccezione di nullità e/o indetermina- tezza della citazione, con lesione del principio del contraddittorio, qualificando come
12 mera “irregolarità” la produzione dei documenti, offerti in comunicazione (art. 163, c 3,
n. 5 c.p.c.) ed elencati in citazione, successivamente alla iscrizione della causa a ruolo ed alla costituzione della convenuta.
2) violazione art. 119 TUB, art. 210 c.p.c., art. 2697 cc e art. 1283 cc); censura la sentenza non definitiva nella parte in cui: 1) ha ritenuto (pag. 14) che, a fronte della ri- chiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntista, la avrebbe consegnato solo “il Pt_1 contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del 23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto […]; 2) ha affermato che la correntista “ha ulte- riormente richiesto l'esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c” ed il
Giudice avrebbe “autorizzato il consulente tecnico d'ufficio ad acquisire i documenti mancanti” 3) ha sostenuto (pag. 15) che la Società avrebbe “posto in essere tutte le attivi- tà necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine […] tale condotta in- duce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall'attrice e non risultante dai contratti in atti” 4) non ha considerato il contratto di cc depositato dalla convenuta”
3) violazione art. 1284 cc, art 6 delibera CICR 9.2.2000, art. 117 TUB: il Giudice, er- rando, ha ritenuto di considerare nullo, con riferimento ai tassi di interesse, l'accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 29.4.2009 relativo al cc ordinario n. 405; la sentenza è parimenti errata laddove afferma: “Quanto agli accordi relativi al conto an- ticipi n. 406, in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell'impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modificazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci”, trattandosi, con ogni evidenza, della pattuizione del tasso di interesse applicato al rapporto anticipi n. 406 ;
4) violazione art. 112 c.p.c., art. 2033 cc e art. 2696 cc: il Tribunale, da un lato, af- ferma del tutto correttamente che non è possibile effettuare un ricalcolo del saldo del cc
405.30 per il periodo successivo al 31.12.2009 mancando i relativi estratti conto ma, dall'altro lato, erra e, al contempo, viola l'art. 112 c.p.c. laddove afferma che “si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono state illegittimamente genera- te competenze per € 146.655,00 che sono state poi, altrettanto illegittimamente, giro- contate sul conto corrente n. 405.30”.
13 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma delle sentenze, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti delle sentenze impugnate, delle quali chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 settembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3. Con il primo motivo (“violazione art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e art. 164 comma 4
c.p.c., violazione art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c., art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; impu- gna la sentenza non definitiva del Tribunale di Siena laddove ha rigettato l'eccezione di nullità e/o indeterminatezza della citazione, con lesione del principio del contradditto- rio, qualificando come mera “irregolarità” la produzione dei documenti, offerti in co- municazione (art. 163, c 3, n. 5 c.p.c.) ed elencati in citazione, successivamente alla iscrizione della causa a ruolo ed alla costituzione della convenuta”) parte appellante in sintesi lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità della citazione di primo grado posto che i documenti nella stessa richiamati e, in particolare, la perizia di parte, sono stati prodotti non con l'iscrizione a ruolo ma solo successivamente.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal Tribunale la citazione introduttiva del giudizio recava una adeguata esposizione in fatto, con preciso riferimento ai rapporti contrattuali, la specifi- ca deduzione delle nullità, l'esatta quantificazione degli importi che si assumevano inde- biti;
vi era quindi, autonomamente ed a prescindere dal rinvio alla perizia di parte ed agli altri documenti, una adeguata esposizione dei “fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” e la “determinazione della cosa oggetto della domanda” ex art. 163 numeri 3) e 4) c.p.c.
14 Posto che le ragioni ed il contenuto della domanda erano sufficientemente deter- minate nella stessa citazione (tanto che parte convenuta, costituendosi in giudizio ha compiutamente articolato le proprie difese), l'irregolare produzione dei documenti ri- chiamati in citazione solo successivamente alla costituzione in giudizio ed all'iscrizione a ruolo non ha determinato alcuna nullità ex art. 164 comma quarto c.p.c.; la produzione documentale è comunque avvenuta antecedentemente alla prima udienza di compari- zione, con possibilità di difesa e replica nei concessi termini ex 183 c.p.c.
4. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo ed il terzo motivo (“2) violazione art. 119 TUB, art. 210 c.p.c., art. 2697 cc e art. 1283 cc); censura la sentenza non definitiva nella parte in cui: 1) ha ritenuto (pag. 14) che, a fronte della richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntista, la avrebbe con- Pt_1 segnato solo “il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del
23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto […]; 2) ha affermato che la cor- rentista “ha ulteriormente richiesto l'esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c” ed il Giudice avrebbe “autorizzato il consulente tecnico d'ufficio ad acquisire i documenti mancanti” 3) ha sostenuto (pag. 15) che la Società avrebbe “posto in essere tutte le at-tività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine […] tale con-dotta induce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall'attrice e non risultante dai contratti in atti” 4) non ha considerato il contratto di cc depositato dal-la convenuta” 3) violazione art. 1284 cc, art 6 delibera CICR 9.2.2000, art. 117 TUB: il Giudice, errando, ha ritenuto di considerare nullo, con riferimento ai tassi di interesse, l'accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 29.4.2009 relativo al cc ordinario n. 405; la sentenza è parimenti errata laddove afferma: “Quan- to agli accordi relativi al conto anticipi n. 406, in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell'impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modificazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci”, trattandosi, con ogni eviden- za, della pattuizione del tasso di interesse applicato al rapporto anticipi n. 406”).
I motivi sono parzialmente fondati.
15 Occorre chiarire che la statuizione del Tribunale ha avuto ad oggetto due rapporti:
1) il conto corrente ordinario n. 40530; 2) il conto corrente anticipi n. 40623.
4.1. Per il conto corrente ordinario n. 40530 risultano prodotti: l'originario con- tratto di apertura del 23.1.2001; gli estratti conto dal primo trimestre 2006 all'ultimo trimestre 2009; alcuni “accordi di modifica”: uno del 29 aprile 2009 ed altri del 2011-
2012 (quest'ultimi quindi irrilevanti, in quanto riferiti a periodi successivi rispetto all'ultimo estratto conto disponibile).
4.1.1. Il Tribunale ha ritenuto nulla la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (“nel caso di specie, nell'originario contratto del 23.1.2001, la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, dal ricalcolo de- vono essere escluse le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto dal ricalcolo”). Per tale statuizione non è stato proposto uno specifico motivo di appello;
in ogni caso la pattuizione della CMS con indicazione unicamente di una “aliquota” per- centuale, come nel caso in esame è in effetti nulla ex 1346 c.c., mancando la specificazio- ne del valore o base di calcolo, che non può desumersi in via indiretta dalla sola utilizza- zione della denominazione “Commissione Massimo Scoperto”, posto che con tale dizio- ne, come risulta dalle stessa definizione della Banca di Italia richiamata anche dalle Se- zioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con appli- cazione tanto del “criterio assoluto” (conteggio effettuato sul massimo saldo debitorio ri- sultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a prescindere dalla durata di tale sal- do) ovvero del “criterio relativo” (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superiore ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU 20/06/2018, n.16303, punto 6.1.: “la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto im- pugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello
16 scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".
Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'ag- giornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno an- che le Istruzioni precedenti”; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825 :
“in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clau- sola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone sempli- cemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; vedi, anche in motivazione Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5359: “questa Corte […] ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale de- ve essere calcolata”).
L'importo di € 12.577,61 addebitato complessivamente a titolo di CMS deve quindi essere comunque scomputato in quanto indebito.
(vedi allegato 2 alla seconda relazione di CTU)
4.1.2. Sempre con riferimento al conto corrente ordinario n. 40530 il Tribunale ha poi escluso la capitalizzazione trimestrale, ritenendo che il contratto di apertura fosse privo delle condizioni generali e della specifica sottoscrizione.
In realtà il testo completo anche delle condizioni generali era stato prodotto dalla banca convenuta e, in ogni caso, le previsioni relative a tassi di interesse e capitalizzazio- ne trimestrale reciproca, con indicazione di TAN e TAE erano debitamente sottoscritte dal cliente
17 (vedi doc. 3 di parte convenuta
4.1.3. Per il contratto conto corrente ordinario n. 40530 la decisione del Tribunale deve essere parzialmente riformata, con scomputo dei soli importi addebitati a titolo di
CMS (€ 12.577,61), con rideterminazione del saldo al 31 dicembre 2015 (non in €
92.983,88 a credito del correntista, come ritenuto dal Tribunale ma) in € 89.305,49 a credito del correntista ( 76.727,88+12.577,61; vedi motivazione del Tribunale: le somme illegittimamente addebitate dalla sul conto corrente ordinario n. 405.30, nel pe- Pt_1 riodo per il quale risultano prodotti gli estratti conto dal 1.1.2006 al 31.12.2009, am- montano ad € 16.256,00. […] considerato che il saldo finale del conto corrente alla data del 31.12.2009 (ultimo estratto conto in atti) era pari ad € 76.727,88 a favore del cor- rentista, tale saldo deve essere rettificato aggiungendo l'importo illegittimamente ad- debitato di € 16.256,00 e si deve dichiarare che alla suddetta data del 31.12.2009, il saldo era pari ad € 92.983,88”).
4.2. Per il conto corrente anticipi n. 40623 non è stato prodotto l'originario con- tratto di apertura;
sono stati prodotti gli estratti conti dal primo trimestre 2006 all'ultimo trimestre del 2014; sono stati inoltre prodotti alcuni “accordi di modifica” (il primo del giugno 2012 : vedi nell'ambito del doc. 10 di parte attrice in primo grado).
18 Posto che trattasi, pacificamente di un “conto anticipi”, nel quale quindi è data evi- denza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in “dare” al correntista delle anticipazioni di volta in volta ero- gate in occasione della presentazione di effetti e successiva annotazione in “avere” in oc- casione della successiva riscossione del credito sottostante con addebito degli interessi per il periodo, senza alcuna capitalizzazione od altro, gli accordi di modifica pacifica- mente sottoscritti con specificazione dei tassi applicati sono di per sé sufficienti per escludere l'applicazione del disposto dell'art. 117 TUB.
In sostanza per tale conto corrente gli indebiti conteggianti nella relazione di CTU devono limitarsi solo al primo periodo, privo di qualsiasi pattuizione, ovvero dal 2006
(considerando la prescrizione parziale già conteggiata) sino al secondo trimestre 2012, per complessivi € 82.162,50 (vedi conteggi parziali, allegato 3 alla seconda relazione di
CTU: 2006 € 15.988; 2007 € 10.390; 2008 € 15.586; 2009 € 5.126; 2010 € 8.976; 2011
€ 15.795; primi due trimestri 2012 € 10.301,50).
19 5. Con il quarto motivo (“violazione art. 112 c.p.c., art. 2033 cc e art. 2696 cc: il
Tribunale, da un lato, afferma del tutto correttamente che non è possibile effettuare un ricalcolo del saldo del cc 405.30 per il periodo successivo al 31.12.2009 mancando i re- lativi estratti conto ma, dall'altro lato, erra e, al contempo, viola l'art. 112 c.p.c. laddove afferma che “si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono sta- te illegittimamente generate competenze per € 146.655,00 che sono state poi, altrettan- to illegittimamente, girocontate sul conto corrente n. 405.30”) parte appellante deduce:
“nelle conclusioni rassegnate l'attrice in primo grado ha chiesto il ricalcolo del solo conto corrente n. 405.30 […] anche perché, in mancanza degli estratti del conto corren- te 405.30 successivi al 31.12.2009, non si può affatto sostenere che quegli importi, ad- debitati sul conto corrente 405.30, siano stati pagati dalla correntista e siano, pertan- to, anche solo in astratto, suscettibili di essere ripetuti […] il Tribunale non avrebbe do- vuto in alcun pronunciarsi sul rapporto 406.23 per il periodo successivo al 31.12.2009
[…] la ricostruzione del saldo è possibile solo per il cc 405.30 e solo fino al 31.12.2009, perché solo fino al 31.12.2009 sono stati depositati (e analizzati) gli estratti conto di en- trambi i rapporti”.
Il motivo è infondato.
Parte attrice in primo grado aveva espressamente richiesto l'esclusione degli adde- biti illegittimi operati anche sul conto anticipi 406.23 (“accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente n. 40530 e n. 40623 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordi- nare il ricalcolo del saldo di conto n. 40530 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e riva- lutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebi- tamente corrisposte alla anche per il conto corrente n. 40623 (girocontate sul Pt_1
c/c n. 40530)”).
A fronte del disallineamento tra i periodi temprali di produzione degli estratti con- to dei due rapporti (per il conto corrente ordinario n. 405.30 dall'1.1.2006 al 31.12.2009; per il conto anticipi n. 406.23 dall'1.1.2006 al 31.12.2014) e del pacifico giroconto sul
20 conto corrente ordinario degli addebiti del conto anticipi (risultante anche dagli estratti del conto anticipi successivi al 31.12.2009), risulta del tutto corretta la scelta del Tribu- nale di accertare separatamente gli addebiti illegittimi sul conto corrente ordinario (ride- terminando il relativo saldo al 31.12.2009) e gli addebiti illegittimi generati dal conto an- ticipi e girocontati sul conto corrente ordinario, anche per il periodo successivo al
31.12.2009 (addebiti illegittimi che, per i motivi esposti trattando il secondo e terzo mo- tivo devono limitarsi sino al secondo trimestre 2012), con pronunzia non di condanna ma dichiarativa.
7. Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello deve dichiararsi che alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 89.305,49 a cre- dito della correntista e che sino al secondo trimestre 2012 Controparte_1 [...] ha illegittimamente addebitato sul conto partitario anticipi Controparte_4
n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 82.162,50.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, all'accoglimento limitato delle domande di (con ulteriore riduzione all'esito del presente giudizio di Controparte_1 appello) le spese possono compensarsi (non nella misura di un terzo come già disposto in primo grado ma) nella misura della metà; la residua metà delle spese di lite di
[...] deve porsi a carico di e si liquida, CP_1 Parte_1 per tale frazione, per il primo grado in € 6.715,00 per compensi ed € 620,50 per spese
(vedi liquidazione per intero già effettuata in primo grado: “€ 1.241,00 per spese ed €
13.430,00 per compenso professionale”) e per il presente giudizio di appello in €
3.700,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale €
21 3.800,00; totale € 7.400,00; riduzione del 50% € 3.700,00), oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
le spese di CTU di primo grado possono porsi a carico di en- trambe le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sen- Controparte_4 Controparte_1 tenza non definitiva del Tribunale di Siena n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021 e la sentenza definitiva del Tribunale di Siena n. 125/2022 pubblicata il 12.02, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA delle sentenze impugnate
1) dichiara che alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 89.305,49 a credito della correntista Controparte_1
2) dichiara che sino al secondo trimestre 2012 Parte_1 ha illegittimamente addebitato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi gi-
[...] rocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 82.162,50
3) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite di en- trambi i gradi di giudizio;
condanna a Parte_1 rimborsare a la residua metà delle spese di lite, che liquida, per tale Controparte_1 frazione, per il primo grado in € 6.715,00 per compensi ed € 620,50 per spese e per il presente giudizio di appello in € 3.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU di primo grado a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna
Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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