Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO Prima sezione civile
Il Giudice Istruttore, esaminati gli atti ed a sciogliendo della riserva di cui all'udienza del 03/04/2025 nella causa iscritta al n. 8079 del Ruolo Generale anno 2017, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, proposta
D A
difeso e rappresentato dall'avv. TRANI Andrea Parte_1
- attore-
E
, difeso e rappresentato dagli avv.ti CARAMIA Francesco e Controparte_1
CARAMIA GIOVANNI.
-convenuto- N O N C H E'
, difesa e rappresentata dagli avv.ti De Santis Lucia e Fusillo Alessandro Controparte_2
-convenuto-
-rilevato che con atto di citazione depositato in data 20/10/2017 il signor Parte_1 conveniva in giudizio il signor e la IG
[...] Controparte_1 CP_2 chiedendo al Tribunale di Taranto di dichiarare la divisione giudiziale della
[...] comunione gravante sull'unità immobiliare ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Monti del Duca n. 337, censito al NCEU al Fg. 234, n. 149, cat. A/7, cl. 2, vani 11, mq
355, R.C. € 852.15” secondo un progetto divisionale predisposto da CTU al fine di attribuire ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota;
in subordine disporre l'attribuzione dell'immobile in favore dei convenuti con espresso obbligo a carico degli stessi, di provvedere alla liquidazione in danaro in favore dell'attore della quota parte a lui spettante da determinarsi anche alla luce della quantificazione dell'immobile secondo le risultanze della CTU;
in estremo subordine ordinare la vendita ai sensi dell'art. 788 cpc provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
-rilevato che con comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali del 4 gennaio 2018 il signor chiedeva al Tribunale adito di Controparte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione. In via riconvenzionale ritenendo che l'immobile fosse stato nella disponibilità esclusiva dell'attore dal 14/03/2016, data della morte della madre, IG , chiedeva la condanna dell'attore al Controparte_3
ancora in via riconvenzionale chiedeva che eventuali pendenze del mutuo fossero addebitate all'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7 febbraio 2018 la IG Controparte_2 chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile e, in caso di mancata divisibilità, di procedere alla vendita.
-rilevato che, con ordinanza del 7 febbraio 2019 questo Giudice istruttore nominava quale CTU il geom. il quale con relazione peritale depositata in Persona_1 data 26/07/2019 concludeva che “Lo scrivente ritiene che l'ipotesi di divisione formulata nella bozza di relazione sia la più equilibrata e fattibile;
pertanto, quanto riportato nella bozza deve intendersi come definitivo” e successivamente con integrazione all'elaborato peritale depositata il 06/05/2020 concludeva testualmente: “Dopo aver fornito i richiesti chiarimenti lo scrivente C.T.U. ha espresso le motivazioni per cui la ipotizzata divisione possa non essere accolta dagli uffici preposti rimanendo come unica alternativa la vendita in blocco del compendio valutato € 185.000,00”;
-rilevato che con provvedimento del 02/02/2022veniva nominato quale professionista delegato per le operazioni di vendita l'avv. ; Controparte_4
-rilevato che, in data 08/10/2024 l'unità immobiliare oggetto dello scioglimento della comunione veniva aggiudicata al prezzo di euro 85.375,00 e che in data 29/10/2024 veniva pubblicato il relativo decreto di trasferimento;
-rilevato che, in data 24/03/2025 veniva depositato telematicamente dall'avv. CP_4
, il progetto di divisione sottoscritto da tutte le parti costituite e dai procuratori
[...] costituiti;
-rilevato che, detto progetto di divisione veniva, altresì, sottoscritto dalle parti e notificato a tutte le parti legittimate;
-rilevato che alla luce della natura di divisibilità del denaro, ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare oggetto del presente giudizio, è stato quindi possibile predisporre un progetto di divisione della stessa ai sensi dell'art. 789 c.p.c. in conformità a quello predisposto e sottoscritto dalle parti summenzionato depositato in ultimo alla data 24/03/2025;
-rilevato che all'udienza del 03/04/2025 tutte le parti hanno chiesto che venisse dichiarato esecutivo detto progetto di divisione avendolo le predette sottoscritto per adesione;
-rilevato che le parti nell'allegato progetto hanno convenuto di: “ASSEGNARSI all'Avv.
, nella qualità di Professionista Delegato, la somma complessiva di € Controparte_4
3.739,20 (comprensiva di accessori e spese) di cui € 250,00 per spese;
2. ASSEGNARSI all'attore la somma di € 1.810,43 a titolo di rimborso spese come Parte_1 meglio in premessa specificato;
3. ASSEGNARSI al convenuto Controparte_1
la somma di € 1.476,09 a titolo di rimborso spese come sopra;
4. ASSEGNARSI
[...] alla convenut la somma di € 572,43 a titolo di rimborso delle spese Controparte_2 di CTU;
5. ASSEGNARSI all'Avv. Francesco Caramia la somma di € 334,00 per spese di pubblicità anticipate;
la restante somma di € 77.419,27, salvo decurtare i compensi che l'Ill.mo Signor Giudice vorrà quantificare, da distribuirsi nella misura che segue:
6. ASSEGNARSI la somma di € 34.709,63 pari alla quota di 2/4 Parte_1 del ricavato della vendita del lotto unico al netto delle sopra specificate spese di giudizio e decurtato dell'importo di € 4.000,00 da corrispondere in favore d Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile;
7. ASSEGNARSI
[...]
a la somma di € 23.354,81 pari alla quota di 1/4 del Controparte_1 ricavato della vendita del lotto unico al netto delle su indicate spese di giudizio e comprensivo dell'importo di € 4.000,00 da ricevere da a titolo di Parte_1 indennità di occupazione esclusiva dell'immobile;
8. ASSEGNARSI a CP_2 la somma di € 19.354,81 pari alla quota di 1/4 del ricavato della vendita del lotto
[...] unico al netto delle su indicate spese di giudizio”. Vista la successiva nota depositata in data 10 04 2025 dall'Avv. in cui si dichiara CP_4 che per mero errore materiale alla pag. 2 del relativo progetto di divisione si era indicato che “grava sulla massa il compenso dei difensori di parte attrice e parti convenute la cui liquidazione va rimessa all'Ill.mo Signor Giudice”, dacche' i difensori hanno espressamente rinunciato a onerare la massa dal loro compenso avendo concordato con i loro rispettivi assistiti il proprio compenso, dovendosi cosi' intendere modificato il surrichiamato progetto del 14 02 2025 ;
visto l'art. 785 e ss cpc;
DICHIARA Esecutivo il progetto di divisione del 14/02/2025 depositato telematicamente il 24/03/2025;
DISPONE PROCEDERSI alla liquidazione del compenso in favore dell'Avv. , Controparte_4 quale Professionista Delegato, ammontante ad euro 3.739,20 (comprensiva di accessori) che si pone a carico della massa;
ASSEGNARSI all'attore la somma di € 1.810,43 a titolo di rimborso Parte_1 spese come meglio in premessa specificato che si pone a carico della massa;
ASSEGNARSI al convenuto la somma di € 1.476,09 a titolo Controparte_1 di rimborso spese come sopra che si pone a carico della massa;
ASSEGNARSI alla convenuta la somma di € 572,43 a titolo di Controparte_2 rimborso delle spese di CTU che si pone a carico della massa;
ASSEGNARSI all'Avv. Francesco Caramia la somma di € 334,00 per spese di pubblicità anticipate che si pone a carico della massa;
la restante somma di € 77.419,27 viene distribuita nella misura che segue:
ASSEGNARSI a la somma di € 34.709,63 pari alla quota di 2/4 Parte_1 del ricavato della vendita del lotto unico al netto delle sopra specificate spese di giudizio e decurtato dell'importo di € 4.000,00 da corrispondere in favore di Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile;
[...]
ASSEGNARSI a la somma di € 23.354,81 pari alla Controparte_1 quota di 1/4 del ricavato della vendita del lotto unico al netto delle su indicate spese di giudizio e comprensivo dell'importo di € 4.000,00 da ricevere da a Parte_1 titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile; ASSEGNARSI a la somma di € 19.354,81 pari alla quota di 1/4 Controparte_2 del ricavato della vendita del lotto unico al netto delle su indicate spese di giudizio.
MANDA La Cancelleria per quanto di competenza
DISPONE L'estinzione del giudizio di divisione n.8079-2019 ORDINA la cancellazione di questa causa dal ruolo . Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza. Taranto, lì 11/04/2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Enrica Di Tursi