TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9452/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Firenze, Via Pisana n. 800, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Sani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in P.le Donatello 4, Firenze è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Bagno a Ripoli (Località Antella) (FI) Via Don Lorenzo Milani, 68, rappresentato e difeso dall' Avv.
Lorenzo Cirri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via Marconi, 58
Resistente
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 14/08/2024, 26/08/2024 e 10/04/2025)
Posta in decisione sulle
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori; collocamento della minore presso la madre;
onere per di corrispondere CP_1 mensilmente a l'importo di e. 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat quale Parte_1
contributo per il mantenimento indiretto della figlia;
suddivisione delle spese straordinarie nella Per_1
misura dl 50% tra i due genitori, che verranno individuate secondo i parametri delle Linee Guida del
CNF del 2017; assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/08/2024, ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1 rapporti personali e patrimoniali con aventi ad oggetto l'affidamento, la frequentazione CP_1
Per_ ed il mantenimento della figlia (28/12/2007), nata nel corso della relazione more uxorio dagli stessi intrattenuta ed ad oggi cessata;
il resistente si è costituito in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 9/01/2025, sono state ascoltate le parti ed i rispettivi legali;
all'esito il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio;
con decreto provvisorio assunto in data 10/01/2025, il
Tribunale ha disposto un ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia, la presa in carico della minore da parte dell' di riferimento, la presa in carico dei genitori per avviare un percorso CP_2
congiunto di sostegno alla genitorialità ed ha fissato nuova udienza per il giorno 16/04/2025 per l'esame nel contradditorio delle parti della documentazione acquisita, con riserva, in caso di ravvisata necessità, di disporre l'audizione della minore;
in tale sede, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni di cui al verbale di udienza, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2.. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né
Per_ pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore (28/12/2007).
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9452/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Firenze, Via Pisana n. 800, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Sani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in P.le Donatello 4, Firenze è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Bagno a Ripoli (Località Antella) (FI) Via Don Lorenzo Milani, 68, rappresentato e difeso dall' Avv.
Lorenzo Cirri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via Marconi, 58
Resistente
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 14/08/2024, 26/08/2024 e 10/04/2025)
Posta in decisione sulle
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori; collocamento della minore presso la madre;
onere per di corrispondere CP_1 mensilmente a l'importo di e. 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat quale Parte_1
contributo per il mantenimento indiretto della figlia;
suddivisione delle spese straordinarie nella Per_1
misura dl 50% tra i due genitori, che verranno individuate secondo i parametri delle Linee Guida del
CNF del 2017; assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/08/2024, ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1 rapporti personali e patrimoniali con aventi ad oggetto l'affidamento, la frequentazione CP_1
Per_ ed il mantenimento della figlia (28/12/2007), nata nel corso della relazione more uxorio dagli stessi intrattenuta ed ad oggi cessata;
il resistente si è costituito in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 9/01/2025, sono state ascoltate le parti ed i rispettivi legali;
all'esito il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio;
con decreto provvisorio assunto in data 10/01/2025, il
Tribunale ha disposto un ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia, la presa in carico della minore da parte dell' di riferimento, la presa in carico dei genitori per avviare un percorso CP_2
congiunto di sostegno alla genitorialità ed ha fissato nuova udienza per il giorno 16/04/2025 per l'esame nel contradditorio delle parti della documentazione acquisita, con riserva, in caso di ravvisata necessità, di disporre l'audizione della minore;
in tale sede, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni di cui al verbale di udienza, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2.. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né
Per_ pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore (28/12/2007).
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 16/04/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3