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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1353/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvestro De Donno, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 06.09.2021;
− di non aver generato prole;
− di essere stati destinatari della sentenza definitiva di separazione n. 261/2024 resa dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 30.07.2024 R.G. n. 1844/2024;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al
Presidente; ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di esclusiva proprietà della famiglia della sig.ra resta assegnata alla Sig.ra con i Pt_2 Pt_2 beni e gli arredi ivi contenuti.
3. il Sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale e ha già portato via i suoi effetti personali e i beni di sua Pt_1 proprietà;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per
l'espatrio;
6. il cane di nome sarà affidato alle cure di entrambi per una settimana a testa. Le spese di gestione saranno CP_1 divise in parti eguali.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.09.2021 in Sannicola (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 12 parte II Serie C anno 2021, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.5.25
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo