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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 883/2015 del 18 dicembre 2015 del Giudice di pace di Eboli, iscritto al n. 5102/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14 marzo 2025 e pendente
TRA
(c.f. e p. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di appello, dagli avvocati Gennaro Sasso (c.f. e Francesco Marino C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in , alla C.F._2 Pt_1
via Nizza n. 146, presso la sua S.C. Funzioni Affari Legali
-appellante-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
per procura in calce alla citazione di primo grado, dall'avvocato Donatella
Di Sarlo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Battipaglia, alla via Trieste n.
2 -appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado Con citazione notificata il 10 novembre 2014, evocò in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Eboli l' Parte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali,
[...]
quantificati in € 855,00, che le erano derivati dal sinistro verificatosi all'interno del complesso ospedaliero “Maria S.S. Addolorata” di Eboli il
17 luglio 2014, alle ore 13:00 circa, allorquando era danneggiato il suo veicolo Nissan targato DAZ654KF, nell'occasione condotto da ER
, poiché, “nell'entrare all'interno del box del Pronto Soccorso, la
[...]
saracinesca automatica, appositamente istallata all'entrata, improvvisamente si abbassava e si riavvolgeva danneggiando l'autovettura dell'istante sul portellone posteriore”.
Si costituì il 16 gennaio 2015 l' , Parte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, della quale chiese il rigetto.
La causa fu istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 883/2015.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 883/2015, pronunciata il 14 dicembre 2015 e resa pubblica il 18 dicembre 2015, il Giudice di pace di Eboli, ricondotta la domanda nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., accolse la richiesta risarcitoria dell'attrice, condannando l
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali in favore Parte_2
di “liquidati – tenuto conto della entità e natura degli Controparte_1
stessi – in via equitativa nella somma di € 500,00, oltre interessi dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, oltre alla refusione delle spese di lite.
3.- Il processo di appello
pag. 2/8 Con citazione notificata l'11 maggio 2016, l' Parte_1
impugnò detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi
[...]
dell'errata valutazione del materiale istruttorio, assumendo non essendo stata dimostrata la sua responsabilità né ex art. 2051 c.c. tantomeno ex art. 2043 c.c. L'appellante, quindi, chiese: “a) in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia danno, può essere attribuita all , in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., per i danni subiti dall'autovettura di proprietà della sig.ra a seguito di un sinistro avvenuto nell'ambito del Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Eboli in data 17.07.2014; b) in via gradata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, accertare e dichiarare che nessun risarcimento è comunque dovuto alla sig.ra per il Controparte_1
predetto sinistro, in quanto la stessa avrebbe potuto evitare i danni subiti usando l'ordinaria diligenza;
c) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la responsabilità dell'
[...]
nella determinazione del predetto sinistro, ai sensi dell'art. 1227 Pt_3
c.c., comma1, accertare e dichiarare il concorso causale della condotta della sig.ra e, per l'effetto, ridurre l'entità del danno Controparte_1
risarcibile in ragione della percentuale di colpa che si vorrà riconoscere secondo giustizia;
d) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'esclusiva responsabilità dell nella Parte_3
causazione del sinistro de quo agitur, rideterminare l'importo riconosciuto alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in rapporto all'effettiva entità delle lesioni provate in corso di causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio”.
pag. 3/8 Costituendosi con comparsa del 29 settembre 2016, Controparte_1
eccepì l'inammissibilità dell'appello, per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 e 2 c.p.c., e la sua infondatezza, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e tanto chiese dichiarare.
Dopo vari rinvii per motivi d'ufficio la causa, riassegnata a questo giudice, all'udienza del 3 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi,
è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 5 giugno 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo
pag. 4/8 quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”: così Cass. n. 5287/2012; cfr. pure, fra le tante, da ultimo, Cass. n. 769/2021 e n. 27384/2022).
Nella specie, l'attrice aveva domandato la condanna della convenuta al
“risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo attore, quantificati complessivamente in € 855,00 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo” (così nelle conclusioni a pagina 4 dell'atto introduttivo del processo di primo grado), e nella comparsa conclusionale aveva chiesto “giudicare secondo equità così come stabilito dall'art. 1226
c.c.”; nella sentenza di primo grado si legge la condanna della convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali liquidati “in via equitativa nella somma di € 500,00…”; anche la dichiarazione del valore della causa, sebbene resa ai fini della determinazione del contributo unificato, era contenuta nei limiti di € 1.000,00.
La sentenza resa dal giudice di pace, quindi, è stata pronunciata secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., ed avrebbe potuto essere appellata solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e pag. 5/8 comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Al contrario, i motivi denunciati dall Parte_2
non attengono in alcun modo a siffatte violazioni: invocando la non configurabilità della responsabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 2051 e/o
2043 c.c., invero, l'appellante ha proposto un articolato motivo di gravame pertinente la – a suo dire non corretta – valutazione del materiale probatorio acquisito alla decisione (in particolare, invocando una diversa lettura delle dichiarazioni dei testimoni, dolendosi dell'omessa valutazione della relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Eboli, assumendo l'inesistenza di “pericolo occulto … insidia e trabocchetto” e la colpa del conducente il veicolo danneggiato, deducendo dell'immotivata e incongrua quantificazione del danno) e l'assenza di responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro.
Proponendo una diversa ricostruzione del fatto, sulla scorta dei mezzi di prova offerti alla decisione, l'appellante non si duole della violazione di principi informatori della materia, ma lamenta un error in judicando; e a tanto segue l'inammissibilità del proposto appello, ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 113, secondo comma, c.p.c. e 339, terzo comma, c.p.c.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che vanno liquidate e distratte come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto pag. 6/8 del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente
o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 883/2015 del 18 dicembre 2015 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l' a pagare a Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Donatella Di Sarlo;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 7 giugno 2025.
pag. 7/8 Il giudice
Andrea Luce
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 883/2015 del 18 dicembre 2015 del Giudice di pace di Eboli, iscritto al n. 5102/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14 marzo 2025 e pendente
TRA
(c.f. e p. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di appello, dagli avvocati Gennaro Sasso (c.f. e Francesco Marino C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in , alla C.F._2 Pt_1
via Nizza n. 146, presso la sua S.C. Funzioni Affari Legali
-appellante-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
per procura in calce alla citazione di primo grado, dall'avvocato Donatella
Di Sarlo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Battipaglia, alla via Trieste n.
2 -appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado Con citazione notificata il 10 novembre 2014, evocò in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Eboli l' Parte_1
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali,
[...]
quantificati in € 855,00, che le erano derivati dal sinistro verificatosi all'interno del complesso ospedaliero “Maria S.S. Addolorata” di Eboli il
17 luglio 2014, alle ore 13:00 circa, allorquando era danneggiato il suo veicolo Nissan targato DAZ654KF, nell'occasione condotto da ER
, poiché, “nell'entrare all'interno del box del Pronto Soccorso, la
[...]
saracinesca automatica, appositamente istallata all'entrata, improvvisamente si abbassava e si riavvolgeva danneggiando l'autovettura dell'istante sul portellone posteriore”.
Si costituì il 16 gennaio 2015 l' , Parte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, della quale chiese il rigetto.
La causa fu istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 883/2015.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 883/2015, pronunciata il 14 dicembre 2015 e resa pubblica il 18 dicembre 2015, il Giudice di pace di Eboli, ricondotta la domanda nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., accolse la richiesta risarcitoria dell'attrice, condannando l
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali in favore Parte_2
di “liquidati – tenuto conto della entità e natura degli Controparte_1
stessi – in via equitativa nella somma di € 500,00, oltre interessi dal fatto e fino all'effettivo soddisfo”, oltre alla refusione delle spese di lite.
3.- Il processo di appello
pag. 2/8 Con citazione notificata l'11 maggio 2016, l' Parte_1
impugnò detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi
[...]
dell'errata valutazione del materiale istruttorio, assumendo non essendo stata dimostrata la sua responsabilità né ex art. 2051 c.c. tantomeno ex art. 2043 c.c. L'appellante, quindi, chiese: “a) in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia danno, può essere attribuita all , in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., per i danni subiti dall'autovettura di proprietà della sig.ra a seguito di un sinistro avvenuto nell'ambito del Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Eboli in data 17.07.2014; b) in via gradata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, accertare e dichiarare che nessun risarcimento è comunque dovuto alla sig.ra per il Controparte_1
predetto sinistro, in quanto la stessa avrebbe potuto evitare i danni subiti usando l'ordinaria diligenza;
c) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la responsabilità dell'
[...]
nella determinazione del predetto sinistro, ai sensi dell'art. 1227 Pt_3
c.c., comma1, accertare e dichiarare il concorso causale della condotta della sig.ra e, per l'effetto, ridurre l'entità del danno Controparte_1
risarcibile in ragione della percentuale di colpa che si vorrà riconoscere secondo giustizia;
d) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'esclusiva responsabilità dell nella Parte_3
causazione del sinistro de quo agitur, rideterminare l'importo riconosciuto alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in rapporto all'effettiva entità delle lesioni provate in corso di causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio”.
pag. 3/8 Costituendosi con comparsa del 29 settembre 2016, Controparte_1
eccepì l'inammissibilità dell'appello, per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 comma 1 e 2 c.p.c., e la sua infondatezza, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e tanto chiese dichiarare.
Dopo vari rinvii per motivi d'ufficio la causa, riassegnata a questo giudice, all'udienza del 3 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi,
è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 5 giugno 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo
pag. 4/8 quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”: così Cass. n. 5287/2012; cfr. pure, fra le tante, da ultimo, Cass. n. 769/2021 e n. 27384/2022).
Nella specie, l'attrice aveva domandato la condanna della convenuta al
“risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo attore, quantificati complessivamente in € 855,00 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo” (così nelle conclusioni a pagina 4 dell'atto introduttivo del processo di primo grado), e nella comparsa conclusionale aveva chiesto “giudicare secondo equità così come stabilito dall'art. 1226
c.c.”; nella sentenza di primo grado si legge la condanna della convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali liquidati “in via equitativa nella somma di € 500,00…”; anche la dichiarazione del valore della causa, sebbene resa ai fini della determinazione del contributo unificato, era contenuta nei limiti di € 1.000,00.
La sentenza resa dal giudice di pace, quindi, è stata pronunciata secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., ed avrebbe potuto essere appellata solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e pag. 5/8 comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Al contrario, i motivi denunciati dall Parte_2
non attengono in alcun modo a siffatte violazioni: invocando la non configurabilità della responsabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 2051 e/o
2043 c.c., invero, l'appellante ha proposto un articolato motivo di gravame pertinente la – a suo dire non corretta – valutazione del materiale probatorio acquisito alla decisione (in particolare, invocando una diversa lettura delle dichiarazioni dei testimoni, dolendosi dell'omessa valutazione della relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Eboli, assumendo l'inesistenza di “pericolo occulto … insidia e trabocchetto” e la colpa del conducente il veicolo danneggiato, deducendo dell'immotivata e incongrua quantificazione del danno) e l'assenza di responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro.
Proponendo una diversa ricostruzione del fatto, sulla scorta dei mezzi di prova offerti alla decisione, l'appellante non si duole della violazione di principi informatori della materia, ma lamenta un error in judicando; e a tanto segue l'inammissibilità del proposto appello, ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 113, secondo comma, c.p.c. e 339, terzo comma, c.p.c.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che vanno liquidate e distratte come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto pag. 6/8 del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente
o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 883/2015 del 18 dicembre 2015 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l' a pagare a Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Donatella Di Sarlo;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 7 giugno 2025.
pag. 7/8 Il giudice
Andrea Luce
pag. 8/8