Art. 99.
Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ((Ministro della giustizia)) ha facolta' di prescindere dalle indicazioni e dai' pareri preveduti nell'art. 19.
La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto e' proseguita rispettivamente dai Direttori dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale.
La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei Commissari straordinari di cui all' art. 3 del R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580 .
I poteri degli stessi Commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.
Con la stessa data i beni spettanti alle Commissioni Reali sono devoluti di diritto ai Sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle Commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.
A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le Commissioni Reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ((Ministro della giustizia))
Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ((Ministro della giustizia)) ha facolta' di prescindere dalle indicazioni e dai' pareri preveduti nell'art. 19.
La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto e' proseguita rispettivamente dai Direttori dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale.
La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei Commissari straordinari di cui all' art. 3 del R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580 .
I poteri degli stessi Commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.
Con la stessa data i beni spettanti alle Commissioni Reali sono devoluti di diritto ai Sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle Commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.
A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le Commissioni Reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ((Ministro della giustizia))