Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.