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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1821/2022 R.G. proposta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31.1.1967, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all' atto di citazione, dall'Avv. Emanuele TORTORELLI, domiciliatario;
-attrice contro
, (c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2023, dall'Avv. Rosa Maria URGA, domiciliatario;
-convenuto ed attore in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “…1) accertare e dichiarare che il Sig. ha prelevato Controparte_1
dal c/c n. n. 2391603 in essere presso la sede di Matera, intestato alla de CP_2 cuius Sig.ra la somma di € 28.000,00 a mezzo assegno bancario n. Persona_1
0237789851-00 del 30.10.2020 emesso in suo favore […]; 2) accertare e dichiarare che non sussisteva alcuna ragione di credito, in capo al convenuto, che abbia giustificato l'emissione dell'assegno di €. 28.000,00 (all. 2 all'atto di citazione) in suo favore […]; 3) accertare e dichiarare che tale somma di € 28.000,00 è parte dell'asse ereditario per morte della Sig.ra di cui sono unici eredi, in pari quote, Persona_1
le parti in causa;
4) condannare il Sig. al pagamento, in favore della Controparte_1 Sig.ra della somma di €. 14.000,00 oltre interessi legali Parte_1
dal 14.04.2022 (ed in subordine dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) e fino al soddisfo, oltre al rimborso per le spese della procedura di mediazione per €. 347,60 (all. 9) e quelle della necessaria assistenza legale per €.
634,40 (all. 10) oltre interessi legali, per un totale di €. 14.982,00 in linea capitale;
5) rigettare, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dal Sig.
[...]
perché parzialmente infondata;
6) determinate le rispettive ragioni di CP_1
credito, procedere a compensazione parziale con condanna della parte che risulterà ancora debitrice al pagamento, in favore dell'altra, della maggior somma;
7) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e Controparte_1
dei compensi di lite con maggiorazione per spese generali, CAP ed IVA come per legge.”
Per il convenuto: “…nel merito rigettare le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
-in via riconvenzionale nel merito, riconoscere il diritto di parte convenuta ad ottenere il rimborso proporzionalmente alle quote di eredità di
a lei spettante (50%) di tutte le somme dal medesimo anticipate e Persona_1
comunque spese in favore della di lui madre, ivi incluse tutte le spese funerarie, cimiteriali nonché di tutte quelle altre spese comunque congrue e connesse a tali ultimi scopi e delle spese sostenute sull'immobile ricevuto in eredità, che il sig.
[...]
si è impegnato a sostenere e, per l'effetto, condannare parte attrice sig. CP_1
a restituire al convenuto le indicate somme pari ad euro Parte_1
ad euro 7.203.70, con rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 Parte_1
conveniva in giudizio il AN , deducendo che, a seguito del Controparte_1
decesso ab intestato in data 21.11.2020 della loro madre nell'asse Persona_1
ereditario di quest'ultima era caduta la somma di € 28.848,00 - pure indicata nella pag. 2/8 denuncia di successione presentata dal medesimo convenuto – corrispondente alla voce di saldo attivo del conto corrente n. 2391603 intestato alla de cuius presso la banca sede di Matera e che era stata incassata, quanto all'importo di € CP_2
28.000,00, esclusivamente da in data 24.11.2020, tre giorni dopo Controparte_1
la morte della madre, a mezzo assegno di c/c emesso in suo favore e per la residua somma, al netto delle spese, ripartita tra lui e la coerede odierna attrice. Chiedeva, pertanto, condannarsi il AN alla rifusione in suo favore della somma di €
14.000,00, in ragione del valore della propria quota ereditaria (1/2), oltre agli interessi legali maturati ed alle spese sostenute per la procedura di mediazione e l'assistenza legale, ascendenti a complessivi € 982,00.
Nel costituirsi in giudizio, deduceva che l'assegno di € Controparte_1
28.000,00 era stato emesso in suo favore, allorché la madre era Persona_1
ancora in vita, a titolo di rifusione di spese da lui effettuate ”anche per l'immobile di proprietà della signora ed avanzava domanda riconvenzionale di Per_1
rimborso nella misura del 50%, corrispondente alla quota di partecipazione dell'attrice all'asse ereditario, per ulteriori spese sostenute nell'interesse della de cuius e, segnatamente, per esborsi connessi al decesso della madre e del padre, oltre a quelli per lavori eseguiti nel 2018 nell'immobile già destinato ad abitazione della genitrice e per il pagamento di tributi e forniture inerenti al medesimo immobile.
A seguito delle allegazioni difensive e richieste del convenuto, l'attrice deduceva che, nel difetto di pregressi debiti della de cuius da soddisfare, il trasferimento della somma in favore del convenuto a mezzo dell'assegno bancario menzionato dovesse considerarsi sine titulo ovvero, in subordine, laddove eseguito a titolo di donazione, affetto da nullità, trattandosi di donazione non di modico valore sfornita del requisito formale dell'atto pubblico.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, la non contestava le sole CP_1
pag. 3/8 spese funerarie anticipate dal convenuto per il decesso della madre, eccependo, per il resto, il difetto di adeguata prova da parte del AN in ordine alle ulteriori voci di pretesi esborsi ed, in particolare, la mancanza di data certa relativamente ai documenti allegati sub 7, 8, 9, 10, 22 e 23 della comparsa di costituzione e risposta.
Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, merita accoglimento la domanda dell'attrice, come precisata nelle note del 27.2.2023, alla luce della decisiva considerazione che la somma portata dal titolo di credito era già entrata, alla data dell'incasso da parte di , nell'asse ereditario di rosa Controparte_1
anche alla stregua della denuncia di successione presentata dal Per_1
medesimo odierno convenuto e conseguentemente, per effetto di tale circostanza, avrebbe dovuto essere attribuita in parti uguali a ciascuno dei coeredi.
Né può contrariamente sostenersi che il trasferimento del denaro di cui al menzionato assegno possa costituire un valido atto di liberalità, dovendo escludersi che la relativa donazione, priva del requisito formale dell'atto pubblico, fosse connotata da un modico valore, considerato, per giurisprudenza consolidata, sia in termini oggettivi sia in relazione alle condizioni economiche del donante (cfr. Cass., II, n. 3858/2020).
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, deve inferirsi che il versamento della somma portata dall'assegno bancario abbia depauperato il conto corrente intestato alla de cuius sino a sostanzialmente azzerarlo, così sottraendole le uniche risorse economiche a sua disposizione.
Quanto, poi alle spese allegate dal convenuto, l'attrice ne contestava specificamente: il costo di € 1.486,40 per l'acquisto del nuovo loculo per la salma del comune padre deceduto sin dal 2015 e quello di € 1.830,00 per il trasferimento della salma del padre e l'apposizione di una nuova lapide;
la voce di € 2.970,00 riferita alla pretesa demolizione di tramezzi in laterizio e sostituzione con tramezzi in cartongesso nella pag. 4/8 casa di abitazione della de cuius, risalendo tali lavori al 2018, epoca in cui
[...]
era ancora in vita, e non esistendo tramezzi in cartongesso nel suddetto Per_1
immobile, alla stregua di quanto attestato nella relazione di consulenza tecnica di parte allegata sub d) alle note depositate dall'attrice in data 27.2.2023; il costo di € 1.182,00 relativo ad oneri di variazioni catastali, risalenti sempre ad un'epoca in cui era ancora in vita la de cuius. A fronte di tali specifiche contestazioni, il convenuto, pur di tanto onerato, non ha fornito adeguati elementi probatori (né ha chiesto di fornirli, avendo articolate istanze di prove orali inammissibili perché generiche e valutative, oltre che non sufficientemente pertinenti rispetto al thema probandum), mentre l'attrice ha evidenziato con estratti bancari in atti che già in data 10.12.2018, epoca in cui, secondo il sarebbe sorto il debito della de cuius nei suoi confronti, la CP_1
stessa aveva effettuato un bonifico di € 1.700,00 in favore del figlio a titolo di
“regalia” ed, analogamente, nell'anno 2020, ulteriori modiche donazioni in favore del figlio e della sua coniuge (cfr. all. a e b alle medesime note di trattazione). Tali CP_1
atti di liberalità lasciano, invero, ragionevolmente presumere l'insussistenza di debiti della de cuius nei confronti del figlio all'epoca dell'apertura della successione: obbligazioni che, se esistenti, con ogni ragionevole probabilità sarebbero state estinte a mezzo di bonifici recanti l'esplicitazione della causale di saldi o acconti sui medesimi debiti e non come regalie.
E' dunque fondata e merita di essere accolta, pertanto, la domanda attorea di restituzione della metà della somma incassata dal convenuto il 24.11.2020 a mezzo assegno bancario n. 0237789851-00, pur con la seguente precisazione in punto di parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto. Debbono, dunque, essere attribuite pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c. dai coeredi le sole spese funerarie legate al decesso della de cuius, ma non anche quelle riferite all'acquisto del nuovo loculo per trasferimento salma del padre deceduto nel 2015 e nuova lapide per il medesimo, poiché tali ulteriori spese, peraltro di entità non irrilevante, risultano essere pag. 5/8 state effettuate contro la volontà della coerede odierna attrice, la quale le ha contestate ritenendole ingiustificate. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria (Cass, II, n. 17938/2020), ovvero che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la volontà di detti eredi (Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 02/02/2016; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002).
Vanno, pertanto, rifuse in favore del convenuto in ragione della metà, ai sensi dell'art. 752 c.c. ed in considerazione della non specifica contestazione delle relative voci da parte della coerede attrice: le spese documentate per il servizio funebre, dell'importo di € 3.250,00 da ridurre del 19% per il beneficio fiscale fruibile a titolo di detrazione sulla dichiarazione reddituale del con venuto, nonché quelle per l'acquisto del loculo per la de cuius, pari ad € 1.361,40; la tassa di successione dell'importo di € 1.338,73 integrato di € 48,74; la spesa di € 350,00 per la consulenza del patronato, oltre all'importo della marca da bollo di € 32,00 e quella di € 150,00 per la pratica di successione presso l'istituto di credito;
l'importo di € 71,00 per la voltura CP_2
catastale dell'immobile adibito ad abitazione di gli esborsi per Persona_1
l'utenza telefonica e la fornitura di energia elettrica e per il pagamento della Tari relativa al medesimo immobile caduto in successione per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo di € 3.116,79. Decurtata, quindi, tale somma da quella di
€ 14.000,00 dovuta da alla germana, la domanda di quest'ultima Controparte_1
dovrà trovare accoglimento nei limiti dell'importo di € 10.883,21, incrementato degli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla procedura di mediazione ad esse pag. 6/8 assimilabili (cfr. Cass., II, n. 32306/2023), vengono, infine, regolamentate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori prossimi ai minimi dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in ragione del non complessità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
accoglie la domanda di parte attrice e, per quanto di ragione, quella riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, dichiara tenuto al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 10.883,21, oltre agli Parte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice liquidate in complessivi € 2.700,00 (dei quali € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva ed € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per quella decisionale), oltre ad € 272,68 per esborsi, ad € 982,00 a titolo di spese di mediazione, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 11.4.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 7/8
pag. 8/8