CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio ConIGliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 209/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Papotto;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Balsamo;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre
2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo Con sentenza n. 2357, pubblicata il 28 dicembre 2023, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di costituire una servitù
[...] di passo pedonale e carraio a carico del fondo di esso convenuto ed in favore dell'immobile attoreo, in virtù del contratto di compravendita del 28 agosto 2008.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “…. nel caso di specie non può che ritenersi ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Invero, l'obbligo di costituzione di una servitù di passo pedonale e carraio assunto dall'odierno convenuto nel contratto di compravendita del
29 agosto 2008 era sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Sezione Distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa ..... È documentale la circostanza che tali giudizi sono stati definiti nell'anno 2008 con esito favorevole alla parte venditrice;
ed è pacifico tra le parti che tali sentenze Controparte_1 siano passate in giudicato col decorso del temine breve, determinando l'avveramento della condizione nell'anno 2008. Tuttavia, la parte acquirente, IG.ra , dante causa CP_2 dell'odierno attore, non risulta avere mai provveduto a trascrivere, a sua cura e spese, le predette sentenze di negatoria contro i terzi;
né si è attivata tempestivamente per concordare le modalità attuative dell'obbligazione, che non erano state determinate in sede di compravendita, e cioè l'estensione, il successivo frazionamento catastale del sito, le modalità di esercizio e il prezzo da corrispondere, potendosi procedere quindi alla costituzione della servitù. Peraltro, è documentale la circostanza per cui la parte acquirente, in violazione di quanto pattuito nel contratto di compravendita in relazione alla promessa di costituzione della servitù di passo, intese ugualmente transitare per la stradella, pur senza titolo, portando il IG. ad intraprendere nei suoi confronti, avanti il Tribunale di CP_1
Siracusa - sez. Distaccata di Avola), un'azione di negatoria servitutis, nel cui giudizio la IG.ra non propose domanda riconvenzionale per ottenere la costituzione della CP_2 servitù ma sostenne che la servitù già esisteva. La sentenza che definì tale giudizio, di rigetto della domanda del IG. , venne da questi impugnata dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Catania, che la riformò con la sentenza n. 274 del 31 gennaio 2020, riconoscendo che il fondo non era gravato da alcuna servitù di passaggio. È CP_1 documentale anche la circostanza per cui solo a seguito del giudicato della predetta sentenza della Corte d'Appello di Catania, avvenuto a seguito di notifica del 13 febbraio
2020, l'erede della IG.ra , odierno attore, ha provveduto a convocare il convenuto CP_2 IG. presso il notaio .... per procedere all'atto definitivo di servitù ....... È evidente, CP_1 pertanto, il decorso del termine decennale di prescrizione. Peraltro, la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre va ritenuta inammissibile anche .... per
l'assoluta indeterminatezza dell'area su cui gravare il diritto di servitù ..... nonché per non avere parte promissaria provveduto a formulare alcuna offerta della controprestazione”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 14 febbraio 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, deduce l'errata e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2932 e 2946 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.
2943 e 2945 c.c..
Sostiene che l'obbligazione assunta dal in seno all'atto di compravendita del CP_1
29.08.2008 non si era estinta alla presentazione della domanda di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudicante, in quanto il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. è stato interrotto ex art. 2943 c.c. con il giudizio instaurato dal presso il Tribunale di Siracusa – sez. distaccata di Avola, concluso con la CP_1 sentenza n. 255/2018, in cui , sua danbte causa, si era costituita con CP_3 comparsa del 29.08.2013, processo proseguito in sede di appello presso la Corte d'Appello di Catania, concluso con sentenza n. 274/2020; che è irrilevante che nel corso del giudizio iniziato con citazione del 2013, la si sia costituita senza proporre domanda CP_2 riconvenzionale.
Il motivo è infondato.
Ritiene, invero, la Corte di condividere il percorso motivazione del primo giudice, culminato con la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto del promissario Parte_1
all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. assunto
[...] da con il contratto di compravendita del 29 agosto 2008. Controparte_1
Ritenuto che in tema di preliminare di vendita sottoposto a condizione sospensiva, il termine prescrizionale del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. decorre dalla data di avveramento della condizione ed essendo pacifico che la condizione sospensiva dell'esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Sezione Distaccata di Avola, cui era sottoposto l'obbligo a carico del Barone di costituzione della servitù di passaggio in favore del fabbricato venduto alla , si è CP_2 avverata nell'anno 2008 con il passaggio in giudicato delle sentenze con cui i suddetti giudizi sono stati definiti con esito favorevole, devesi ritenere il decorso del termine decennale di prescrizione, atteso che il giudizio ex art. 2932 c.c. è stato incoato dal Cavaliere solo nell'anno 2020.
E non è dato diversamente opinare, come invocato dall'appellante, sulla base del rilievo che si è verificata l'interruzione del decorso del termine prescrizionale, come invocato dall'appellante, poiché, a suo dire “.... detta materia, dal 2013 al 2020, è stata oggetto del contendere in ben due gradi di giudizio”, osservandosi che a seguito dell'instaurazione del giudizio, da parte del , di negatoria servitutis, innanzi al Tribunale di Siracusa Sez. CP_1
Dist. di Avola, iscritto al n. 90200522/2013 R.G., la , costituendosi in giudizio, si è CP_2 limitata a sostenere che la servitù già esisteva, senza, quindi, far valere l'inadempimento del Barone all'obbligo di costituzione della servitù assunto con il contatto di compravendita del 29 agosto 2008, unico atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale.
Posto, quindi, che la , pur chiedendo in seno a tale giudizio il rigetto cella CP_2 domanda di negatoria servitutis, non ha manifestato, neppure implicitamente, l'intenzione di esercitare (e nemmeno ribadire), nei confronti del , il diritto dalla stessa vantato in CP_1 forza del contratto intervenuto inter partes, devesi escludere che si sia verificato l'invocato effetto interruttivo.
Il rigetto del mezzo di impugnazione, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo dell'impugnazione mercè
i quali l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha affermato che “Tuttavia, la parte acquirente, IG.ra , dante causa dell'odierno attore, non risulta avere mai CP_2 provveduto a trascrivere, a sua cura e spese, le predette sentenze di negatoria contro i terzi.; né si è attivata tempestivamente per concordare le modalità attuative dell'obbligazione, che non erano state determinate in sede di compravendita, e cioè
l'estensione, il successivo frazionamento catastale del sito, le modalità di esercizio e il prezzo da corrispondere, potendosi procedere quindi alla costituzione della servitù”.
L'appello va, in definitiva, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile con complessità bassa) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Così come richiesto, va riconosciuta la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 147/22. Dette spese si liquidano in favore dell'Erario, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 2357, pubblicata il 28 dicembre 20232357, pubblicata il
[...]
28 dicembre 2023, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_1 in favore dell'Erario, in complessivi € 8469,00 (ivi compresi €. 2058,00 per la fase di studio,
€. 1418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 3470,00 per la fase decisoria), oltre € 2540,70 a titolo di maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 147/22, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena