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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4433/2023 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Lauriola Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Francesco Valentino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente deceduta e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Depositando note scritte autorizzate, le parti hanno chiesto comunemente dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese processuali compensate, in ragione del sopravvenuto decesso di
. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , che dalla loro unione è nato (il 10 Controparte_1 maggio 2020) il figlio e che questo Tribunale, provvedendo con decreto del 10 febbraio Per_1
2022, aveva disposto l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori e la sua preferenziale collocazione materna, aveva determinato i tempi delle frequentazioni paterne e aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la pagina 1 di 3 corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.000,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Allegando, quali sopravvenienze, le precarie condizioni di salute della madre, dimostratasi non più in grado di affrontare una preferenziale domiciliazione del figlio, e affermando, per converso, di possedere risorse organizzative tali da supportare quanto ad accudimento e cura, chiedeva Per_1 disporsi in proprio favore la collocazione del minore, consentirsi visite materne anche giornaliere e quantificarsi l'obbligo di mantenimento monetario a proprio carico nella misura di Euro 100,00 al mese, oltre all'integralità delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 11 marzo 2024. Controparte_1
Confermando di essere effettivamente malata oncologica, ma deducendo di non essere stata in grado di tenere con sé stabilmente il figlio soltanto per un tempo circoscritto e correlato all'imprevedibile reazione a una seduta di radioterapia, chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c., con ordinanza del 10-16 aprile 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti mediante i quali era disposta la collocazione di presso il padre, erano Persona_2 disciplinate le sue frequentazioni con la madre, era posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la dazione mensile di Euro 220,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ed era conferito ai Servizi Sociali un incarico di monitoraggio del nucleo familiare.
Il 28 agosto 2024 era inoltrata al Tribunale una relazione da parte dei Servizi Sociali.
Sentito il ricorrente all'udienza del 10 dicembre 2024, con ordinanza del giorno seguente era disposta la prosecuzione del monitoraggio già demandato ai Servizi Sociali ed era auspicato un progressivo incremento dei tempi di permanenza del minore presso la madre compatibilmente con le condizioni di salute di quest'ultima.
Il 14 febbraio 2025 perveniva una seconda relazione con la quale i Servizi Sociali davano conto dell'impossibilità di protrarre il mandato loro conferito a causa del sopravvenuto decesso di
(avvenuto il 5 febbraio 2025). Controparte_1
La circostanza era documentata dallo stesso ricorrente il seguente 17 febbraio 2025.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, esse concludevano concordemente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
*****
L'oggetto del presente procedimento attiene alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento e alla determinazione dei tempi di permanenza del minorenne Per_2
con l'uno e con l'altro genitore, nonché alla commisurazione delle contribuzioni economiche
[...] da ripartire tra i genitori ai fini del mantenimento della prole.
Tanto premesso, è fondata e va accolta la conclusione formulata comunemente dalle parti secondo la quale va dichiarata cessata la materia del contendere in conseguenza della morte sopravvenuta di
. Controparte_1
pagina 2 di 3 L'esercizio della responsabilità genitoriale e la frequentazione dei figli minorenni sono infatti posizioni giuridiche di diritto/dovere derivanti dalla genitorialità, personalissime e non trasmissibili nemmeno per morte dell'interessato.
Ad un tempo, anche l'obbligo di contribuire al mantenimento materiale della prole costituisce posizione giuridica personalissima e insuscettibile di trasmissione ad eredi (trattandosi di condizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto status si riferisce), il diritto al cui adempimento non è più suscettibile di esercizio nei confronti di alcun obbligato.
La particolarità della fattispecie, l'esito della controversia e la stessa conclusione comune ai fini d'interesse impongono infine la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4433/2023 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Lauriola Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
nata in [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Francesco Valentino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente deceduta e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Depositando note scritte autorizzate, le parti hanno chiesto comunemente dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese processuali compensate, in ragione del sopravvenuto decesso di
. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con , che dalla loro unione è nato (il 10 Controparte_1 maggio 2020) il figlio e che questo Tribunale, provvedendo con decreto del 10 febbraio Per_1
2022, aveva disposto l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori e la sua preferenziale collocazione materna, aveva determinato i tempi delle frequentazioni paterne e aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la pagina 1 di 3 corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.000,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Allegando, quali sopravvenienze, le precarie condizioni di salute della madre, dimostratasi non più in grado di affrontare una preferenziale domiciliazione del figlio, e affermando, per converso, di possedere risorse organizzative tali da supportare quanto ad accudimento e cura, chiedeva Per_1 disporsi in proprio favore la collocazione del minore, consentirsi visite materne anche giornaliere e quantificarsi l'obbligo di mantenimento monetario a proprio carico nella misura di Euro 100,00 al mese, oltre all'integralità delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 11 marzo 2024. Controparte_1
Confermando di essere effettivamente malata oncologica, ma deducendo di non essere stata in grado di tenere con sé stabilmente il figlio soltanto per un tempo circoscritto e correlato all'imprevedibile reazione a una seduta di radioterapia, chiedeva il rigetto del ricorso avversario.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c., con ordinanza del 10-16 aprile 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti mediante i quali era disposta la collocazione di presso il padre, erano Persona_2 disciplinate le sue frequentazioni con la madre, era posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la dazione mensile di Euro 220,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ed era conferito ai Servizi Sociali un incarico di monitoraggio del nucleo familiare.
Il 28 agosto 2024 era inoltrata al Tribunale una relazione da parte dei Servizi Sociali.
Sentito il ricorrente all'udienza del 10 dicembre 2024, con ordinanza del giorno seguente era disposta la prosecuzione del monitoraggio già demandato ai Servizi Sociali ed era auspicato un progressivo incremento dei tempi di permanenza del minore presso la madre compatibilmente con le condizioni di salute di quest'ultima.
Il 14 febbraio 2025 perveniva una seconda relazione con la quale i Servizi Sociali davano conto dell'impossibilità di protrarre il mandato loro conferito a causa del sopravvenuto decesso di
(avvenuto il 5 febbraio 2025). Controparte_1
La circostanza era documentata dallo stesso ricorrente il seguente 17 febbraio 2025.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, esse concludevano concordemente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
*****
L'oggetto del presente procedimento attiene alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento e alla determinazione dei tempi di permanenza del minorenne Per_2
con l'uno e con l'altro genitore, nonché alla commisurazione delle contribuzioni economiche
[...] da ripartire tra i genitori ai fini del mantenimento della prole.
Tanto premesso, è fondata e va accolta la conclusione formulata comunemente dalle parti secondo la quale va dichiarata cessata la materia del contendere in conseguenza della morte sopravvenuta di
. Controparte_1
pagina 2 di 3 L'esercizio della responsabilità genitoriale e la frequentazione dei figli minorenni sono infatti posizioni giuridiche di diritto/dovere derivanti dalla genitorialità, personalissime e non trasmissibili nemmeno per morte dell'interessato.
Ad un tempo, anche l'obbligo di contribuire al mantenimento materiale della prole costituisce posizione giuridica personalissima e insuscettibile di trasmissione ad eredi (trattandosi di condizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto status si riferisce), il diritto al cui adempimento non è più suscettibile di esercizio nei confronti di alcun obbligato.
La particolarità della fattispecie, l'esito della controversia e la stessa conclusione comune ai fini d'interesse impongono infine la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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