Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02300/2026REG.PROV.COLL.
N. 01390/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2024, proposto da
Sigi S.r.l., Gruppo Meca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di Boretto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 17/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boretto;
Vista la dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte appellante con cui riferisce di non avere più interesse alla decisione della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. MA GR LI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di undienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società SIGI a r.l. è proprietaria di un fondo sito nel Comune di Boretto, nel polo industriale di via F. Zani n. 11, su cui insiste l’attività della società Gruppo Meca a r.l.
2. In data 27 ottobre 2022 la Gruppo Meca S.r.l. trasmetteva al Comune una comunicazione avente ad oggetto la realizzazione di opere temporanee sull’area di proprietà di SIGI S.r.l.
3. In data 7 novembre 2022 il Comune assegnava il termine di 180 giorni per il mantenimento dei manufatti, alla scadenza del quale si sarebbe proceduto alla rimozione.
4. In data 6 aprile 2023, SIGI S.r.l. presentava istanza per il rilascio del permesso di costruire al fine di mantenere sull’area le opere provvisoriamente realizzate consistenti in tunnel metallici rivestiti in PVC da destinare a deposito di materiali metallici in adiacenza a edificio artigianale esistente in Via F. Zani, n. 11 a Boretto.
5. Il Comune comunicava l’improcedibilità della pratica, dando atto nella motivazione del provvedimento della incompletezza della documentazione trasmessa unitamente all’istanza; della non conformità delle opere agli strumenti urbanistici; del mancato rispetto delle distanze dalla strada e dal lotto confinante.
6. Con successiva ordinanza, il Comune ordinava la demolizione delle opere realizzate.
7. Avverso i provvedimenti, interponevano ricorso al T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma SIGI S.r.l. e Gruppo Meco S.r.l. affidando il gravame a due motivi di ricorso: violazione e/o erronea applicazione di quanto prevede e prescrive l’art. 10 bis della L. 241/90; violazione del principio di partecipazione e del contraddittorio; travisamento; falso supposto di diritto; illogicità manifesta; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 18, comma 12, della L.R. 15/2013; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 13 L.R. 23/2004; travisamento; falso supposto; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 bis sempre della L.R. 23/2004; illogicità manifesta.
8. Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione del ricorso.
9. Con il gravame interposto, le società chiedevano la concessione di misure cautelari. Rinunciavano all’istanza all’udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2023.
10.All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
11. Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma (sez. I), con sentenza 1° febbraio 2024, n. 17 rigettava il ricorso, condannando le società alle spese di lite liquidate in E. 3.000.
12. Avverso la predetta sentenza proponevano appello le società SIGI a r.l. e Gruppo Meca a r.l. articolando due motivi di gravame e chiedendo la riforma della gravata sentenza, con vittoria di spese di lite.
13. Il Comune di Boretto si costituiva in giudizio con atto di stile. Con memoria versata in atti il 5 febbraio 2026, replicava alle censure avversarie
14. Con memoria versata in atti il 6 febbraio 2026, le società appellanti davano atto dell’esistenza di contatti finalizzati alla composizione della lite.
15. Con successiva memoria, versata in atti il 12 febbraio 2026, le società appellanti replicavano alle eccezioni di parte avversaria, premettendo che non era stato ancora possibile addivenire ad una soluzione concordata della controversia. Insistevano, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
16. Con memoria versata in atti il 16 febbraio 2026, il Comune di Boretto insisteva sulla qualificazione delle opere e sulla legittimità della sanzione irrogata. Chiedeva, quindi, il rigetto dell’appello.
17. Alla pubblica udienza del 11 marzo 2026 tenutasi da remoto, il difensore di parte appellante ha dichiarato, come da verbale di udienza. di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La causa è stata quindi introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Con l’appello, in buona sintesi, le società lamentano la violazione degli artt. 10bis l. 241/1990 e 18 L.R. 15/2013, per mancata partecipazione procedimentale; la violazione degli artt. 13 e 16bis L.R. 23/2004, sostenendo che non si trattasse di opere abusive, ma di interventi di edilizia libera; il travisamento per avere il Comune riconosciuto che le opere potevano rimanere installate per 180 giorni, il che sarebbe incompatibile con la loro pretesa incompatibilità urbanistica.
2. Con il primo motivo rubricato VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 10 BIS L. 241/90 E ANCOR PIU’ NELLO SPECIFICO DELL’ART. 18 DELLA L.R. 15/2013 AD OGGETTO “IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE” TRAVISAMENTO – FALSO SUPPOSTO – CONTRADDITORIETA’ – ILLOGICITGA’ MANIFESTA le appellanti sostengono che la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire sia illegittima per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10bis l. 241/1990 e art. 18, comma 12, L.R. 15/2013 e, quindi, anche la connessa mancata specifica indicazione delle norme urbanistiche ed edilizie asseritamente in contrasto con il permesso di costruire richiesto, nonché per la omessa specifica indicazione della documentazione ritenuta carente.
3. Con il secondo motivo rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA’RT. 13 L.R. 23/2004 FALSO SUPPOSTO DI FATTO E/O DIRITTO – TRAVISAMENTO – CONTRADDITORIETA’ VIOLAZIONE E/O MANCANZA ERRONEA APPLCIAZIONE DELL’ART. 16 BIS DELLA L.R. 23/2004 VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 1 L. 689/81 le società appellanti sostengono che le opere, essendo state installate legittimamente come opere temporanee ai sensi dell’art. 7 L.R. 15/2013, non possano essere considerate abusive e che, pertanto, non trovi applicazione l’art. 13 L.R. 23/2004.
4. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato a verbale dall’appellante. Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
MA GR LI, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GR LI | RD AM |
IL SEGRETARIO