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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/09/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 116/24 promosso da
- SI.ra , cittadina brasiliana, nata il giorno 12/02/1980 in Limeira - Parte_1
SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
- cittadino brasiliano, nato il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - Persona_1
CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11, Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, e
- cittadino brasiliano, nata il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - Parte_2
CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182;
(SI. cittadino brasiliano, nato il giorno 29/10/1982 in Limeira - Controparte_1
SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, il quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
[...]
, cittadino brasiliano, nato il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - CE Persona_1
(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] C.F._2 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, e Parte_2
cittadino brasiliano, nata il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 11 - C.F._3
Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 – 182);
- SI. , cittadino brasiliano, nato il giorno 24 /09/1980 in São CP_2 Parte_3
Paulo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Soares, n. 867 interno 172, São Paulo/SP (Brasile -EE), CAP: 04005/003;
- SI.ra cittadina brasiliana, nata il giorno 03/02/1977 in Parte_4
São Paulo/SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Dom Paulo Pedrosa, n.572, interno 181 São Paulo -SP (Brasile -EE), CAP: 05687/000;
- SI. , cittadino brasiliano, nato il giorno 03/03/1979 in San Parte_5
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/SP (Brasile -EE), CAP: P.IVA_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
- , cittadina brasiliana, nata il giorno 17/05/2010 in San Persona_2
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: P.IVA_1
e
- , cittadino brasiliano, nata il giorno 07/07/2014 in San Parte_6
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: 04010/001;
(SI.ra , cittadina brasiliana, nata il giorno Controparte_3 Parte_7
28/11/1981 in San Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , C.F._10
residente in [...] interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE),
CAP: la quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la P.IVA_2
responsabilità genitoriale su minori , cittadina Persona_2
brasiliana, nata il giorno 17 /05/2010 in San Paolo - SP(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 52, C.F._8
São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: e , cittadino P.IVA_2 Parte_6
brasiliano, nata il giorno 07/07/2014 in San Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 52, C.F._9
São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: 04010 – 001);
- SI. cittadino brasiliano, nato il giorno 25/09/1995 in Limeira -SP Controparte_4
(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182. I ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Silicani (c.f.:
), C.F._12
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.01.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_3
10.11.1889 in Torre di Pordenone (Pn).
Il si è costituito sollevando preliminarmente l'eccezione di Controparte_5 incompetenza territoriale, sempre in via preliminare chiede la sospensione “impropria del procedimento”, nel merito di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Il
chiede il rigetto della domanda subordinata. CP_5
All'udienza del 3.12.2024, tenutasi con trattazione scritta, verificata la costituzione del ministero veniva disposto il rinvio del procedimento concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 22.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo intervento del Pubblico Ministero, respinte le avversarie eccezioni, deduzioni ed argomentazioni, così disporre: - in via principale: accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degl'odierni ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Controparte_5
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- in ogni caso: condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite, compresi accessori come per legge”.
Parte resistente
“In via preliminare chiedendo per le motivazioni addotte, al Tribunale adito di declinare la propria competenza territoriale indicando ed accertando quale foro competente quello del Tribunale di
ROMA , sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. IN SUBORDINE, chiede all'ill,mo Tribunale adito di effettuare ogni valutazione in ordine alla possibilità di disporre una sospensione “impropria” del giudizio per la pendenza di questione di costituzionalità in giudizio analogo Comunque, previa declaratoria di insussistenza di alcun inadempimento da parte del convenuto, CP_5 rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della Parte_8 cittadinanza, compensare le spese di giudizio, comunque rigettando la domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_5 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del
Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, essendo comunque inammissibile ed improponibile ogni altra ulteriore richiesta attorea”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che la dante causa è nato in [...], facente parte del Distretto di Corte
d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
La sola circostanza che i ricorrenti abbiano firmato la procura alle liti presso lo studio del difensore non si ritiene sufficiente per affermare che non risiedano all'estero o che abbiano “dimora” in Italia, stante anche la circostanza che nell'atto introduttivi dichiarano la loro residenza in Brasile e gli estremi del CF Brasiliano.
Sempre in via preliminare, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo di rinviare la trattazione dello stesso, in attesa della decisione della Corte costituzionale sull'ordinanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2024, chiedendo quindi di disporre la c.d. sospensione impropria del processo. Il Giudice rileva che la sospensione del giudizio sarebbe una decisione non coerente con la fisionomia dell'incidente di legittimità costituzionale, dovendosi escludere «la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria”, e “per mere ragioni di opportunità”». La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale”. Il giudice pertanto, non ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e non ritiene neppure di promuovere incidente di legittimità costituzionale (risultando la scelta del legislatore esercizio di legittima discrezionalità legislativa). Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la questione sollevata dal relativamente alla procedibilità si osserva che la presentazione della domanda CP_5
in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il
Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n.
123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai d'Italia di San Paolo, in Brasile, Parte_9
(doc. 28) come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Tale domanda rimaneva tuttavia inesitata. E' infatti notorio che i Consolati Italiani in Brasile hanno tempi di avvio e conclusione del procedimento del tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse della parte al riconoscimento del suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in palese violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 che statuisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Inoltre, l'art. 3 DPR 362/1994 prevede espressamente che l'Amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza entro il termine di
730 giorni. Il Tribunale non solo rileva che è abbondantemente decorso il termine di 730 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve definire il procedimento ex art 3 D.P.R.
362/94, ma ritiene altresì che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato - che viene in tal modo leso - possano essere considerati equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR
Lazio con Sentenza n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n. 8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e 3 e da 5 a 27). Persona_3 Non risultano, invece, atti di rinuncia del richiedente, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_5
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_5 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_5 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_5 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_5 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_5
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_5 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_5
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_5
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_5
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_5
emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_5 Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_5 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_5 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_5
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_5
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_5
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_5 [...]
sia controparte interessata. CP_5
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_5
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 116/24 promosso da
- SI.ra , cittadina brasiliana, nata il giorno 12/02/1980 in Limeira - Parte_1
SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
- cittadino brasiliano, nato il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - Persona_1
CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11, Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, e
- cittadino brasiliano, nata il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - Parte_2
CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182;
(SI. cittadino brasiliano, nato il giorno 29/10/1982 in Limeira - Controparte_1
SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, il quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
[...]
, cittadino brasiliano, nato il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - CE Persona_1
(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] C.F._2 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182, e Parte_2
cittadino brasiliano, nata il giorno 08/08/2018 in Fortaleza - CE (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 11 - C.F._3
Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 – 182);
- SI. , cittadino brasiliano, nato il giorno 24 /09/1980 in São CP_2 Parte_3
Paulo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Soares, n. 867 interno 172, São Paulo/SP (Brasile -EE), CAP: 04005/003;
- SI.ra cittadina brasiliana, nata il giorno 03/02/1977 in Parte_4
São Paulo/SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Dom Paulo Pedrosa, n.572, interno 181 São Paulo -SP (Brasile -EE), CAP: 05687/000;
- SI. , cittadino brasiliano, nato il giorno 03/03/1979 in San Parte_5
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/SP (Brasile -EE), CAP: P.IVA_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su minori
- , cittadina brasiliana, nata il giorno 17/05/2010 in San Persona_2
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: P.IVA_1
e
- , cittadino brasiliano, nata il giorno 07/07/2014 in San Parte_6
Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
Ministro Rocha Azevedo n.545 interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: 04010/001;
(SI.ra , cittadina brasiliana, nata il giorno Controparte_3 Parte_7
28/11/1981 in San Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , C.F._10
residente in [...] interno 52 - São Paulo/ SP (Brasile -EE),
CAP: la quale agisce esclusivamente nella qualità di esercente la P.IVA_2
responsabilità genitoriale su minori , cittadina Persona_2
brasiliana, nata il giorno 17 /05/2010 in San Paolo - SP(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 52, C.F._8
São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: e , cittadino P.IVA_2 Parte_6
brasiliano, nata il giorno 07/07/2014 in San Paolo - SP (Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...] interno 52, C.F._9
São Paulo/ SP (Brasile -EE), CAP: 04010 – 001);
- SI. cittadino brasiliano, nato il giorno 25/09/1995 in Limeira -SP Controparte_4
(Brasile- EE), codice fiscale brasiliano n° , residente in [...]
n.1061 interno 11 - Limeira/ SP (Brasile -EE), CAP: 13480 - 182. I ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Silicani (c.f.:
), C.F._12
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.01.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_3
10.11.1889 in Torre di Pordenone (Pn).
Il si è costituito sollevando preliminarmente l'eccezione di Controparte_5 incompetenza territoriale, sempre in via preliminare chiede la sospensione “impropria del procedimento”, nel merito di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Il
chiede il rigetto della domanda subordinata. CP_5
All'udienza del 3.12.2024, tenutasi con trattazione scritta, verificata la costituzione del ministero veniva disposto il rinvio del procedimento concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 22.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo intervento del Pubblico Ministero, respinte le avversarie eccezioni, deduzioni ed argomentazioni, così disporre: - in via principale: accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degl'odierni ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Controparte_5
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- in ogni caso: condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite, compresi accessori come per legge”.
Parte resistente
“In via preliminare chiedendo per le motivazioni addotte, al Tribunale adito di declinare la propria competenza territoriale indicando ed accertando quale foro competente quello del Tribunale di
ROMA , sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. IN SUBORDINE, chiede all'ill,mo Tribunale adito di effettuare ogni valutazione in ordine alla possibilità di disporre una sospensione “impropria” del giudizio per la pendenza di questione di costituzionalità in giudizio analogo Comunque, previa declaratoria di insussistenza di alcun inadempimento da parte del convenuto, CP_5 rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della Parte_8 cittadinanza, compensare le spese di giudizio, comunque rigettando la domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_5 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del
Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, essendo comunque inammissibile ed improponibile ogni altra ulteriore richiesta attorea”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che la dante causa è nato in [...], facente parte del Distretto di Corte
d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
La sola circostanza che i ricorrenti abbiano firmato la procura alle liti presso lo studio del difensore non si ritiene sufficiente per affermare che non risiedano all'estero o che abbiano “dimora” in Italia, stante anche la circostanza che nell'atto introduttivi dichiarano la loro residenza in Brasile e gli estremi del CF Brasiliano.
Sempre in via preliminare, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo di rinviare la trattazione dello stesso, in attesa della decisione della Corte costituzionale sull'ordinanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2024, chiedendo quindi di disporre la c.d. sospensione impropria del processo. Il Giudice rileva che la sospensione del giudizio sarebbe una decisione non coerente con la fisionomia dell'incidente di legittimità costituzionale, dovendosi escludere «la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria”, e “per mere ragioni di opportunità”». La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale”. Il giudice pertanto, non ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e non ritiene neppure di promuovere incidente di legittimità costituzionale (risultando la scelta del legislatore esercizio di legittima discrezionalità legislativa). Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la questione sollevata dal relativamente alla procedibilità si osserva che la presentazione della domanda CP_5
in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il
Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n.
123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai d'Italia di San Paolo, in Brasile, Parte_9
(doc. 28) come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Tale domanda rimaneva tuttavia inesitata. E' infatti notorio che i Consolati Italiani in Brasile hanno tempi di avvio e conclusione del procedimento del tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse della parte al riconoscimento del suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in palese violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 che statuisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Inoltre, l'art. 3 DPR 362/1994 prevede espressamente che l'Amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza entro il termine di
730 giorni. Il Tribunale non solo rileva che è abbondantemente decorso il termine di 730 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve definire il procedimento ex art 3 D.P.R.
362/94, ma ritiene altresì che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato - che viene in tal modo leso - possano essere considerati equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR
Lazio con Sentenza n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n. 8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e 3 e da 5 a 27). Persona_3 Non risultano, invece, atti di rinuncia del richiedente, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_5
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_5 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_5 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_5 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_5 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_5
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_5 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_5
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_5
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_5
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_5
emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_5 Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_5 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_5 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_5
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_5
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_5
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_5 [...]
sia controparte interessata. CP_5
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_5
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini