Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
R.G. n. 3178/2019.
All'udienza del 20.05.2025, alle ore 10.00, avanti al giudice on. Avv.
Alberto Caruso, sono comparsi l'Avv. Ilaria Marchi, in sostituzione dell'Avv. De Cesari, e l'Avv. Del Carlo per la convenuta.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusionali e precisano le conclusioni come in atti.
Il giudice, al termine della discussione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
Verbale chiuso ore 10.10
Il GIUDICE ON.
Avv. Alberto Caruso
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT Avv. Alberto Caruso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3178/2019 promossa da:
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), P_ C.F._2
con successiva costituzione, per intervenuto decesso delle originarie attrici, degli eredi:
(C.F. , Parte_1 C.F._3
C.F. ) e Parte_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._5 dall'Avv. Paolo De Cesari,
attori opponenti contro
(P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Del Carlo, P.IVA_1
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
* * * * * * * * *
All'udienza del 12.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando i rispettivi fogli già depositati e che qui di seguito vengono riportati:
-. per la parte attrice opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice Monocratico, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 809/2019 – R.G. 1837/2019, in tesi respingere le domande della ricorrente opposta Controparte_3
in persona del suo Liquidatore e legale
[...]
rappresentante pro-tempore (Partita I.V.A. ), poiché P.IVA_1
inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, con rigetto anche ed in particolare della domanda avanzata in subordine dall'opposta nella propria comparsa di costituzione relativa alla richiesta di condanna al pagamento della diversa somma, “comunque non inferiore a
€1.764,16 oltre interessi come per legge ciascuna che è la cifra indicata nella sentenza n. 213/2018”, poiché improponibile ed inammissibile e, comunque, infondata dal momento che la sentenza citata, per i motivi esposti in atti, non è opponibile agli opponenti al decreto ingiuntivo per cui è causa. Con vittoria di spese, comprese quelle di c.t.u. e di c.t.p., compensi ed onorari professionali.
-. per la parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, - in via preliminare voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 809/19, emesso dal Tribunale di Lucca, in data 7 maggio 2019, per tutte le ragioni meglio indicate in premessa, e pertanto condannare le Sig.ree e al pagamento in favore P_ Controparte_1 della della somma di €. 5.756,34 oltre Controparte_3
interessi come per legge ciascuna;
- in subordine voglia condannare le sig.rre e al pagamento in favore della Parte_4 Parte_5 [...]
di quella somma che risulterà in corso di causa Controparte_3
e comunque non inferiore a €. 1.764,16 oltre interessi come per legge ciascuna che è la cifra indicata nella sentenza n. 213/2018. Con vittoria di spese, funzioni e onorari della presente causa”.
2 * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
Con un ricorso per decreto ingiuntivo datato 15.04.2019, presentato avanti al Tribunale di Lucca, la Parte_6
si dichiarava creditrice nei confronti della Sig.ra e
[...] Controparte_1 della Sig.ra della somma di € 5.756,34, oltre interessi P_
legali, a carico di ciascuna delle predette parti, per lavori eseguiti presso un immobile, posto in Lucca, fraz. Saltocchio, Via della Chiesa n. 248, di comproprietà delle parti ingiunte e del fratello . Parte_7
L'importo sopra esposto deriva dalla suddivisione pro quota del 25% dei lavori svolti sul predetto immobile, con l'emissione delle fatture n. 3/2014
(€ 1.305,43), n. 12/2014 (€ 862,16) e n. 15/2014 (€ 3.588,75), intestate a , oltre alle fatture n. 2/2014 (€ 1.305,43), n. 11/2014 (€ Controparte_1
862,16) e n. 16/2014 (€ 3.588,75), intestate a . P_
Il Tribunale di Lucca, sulla base dei documenti prodotti dalla ricorrente, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 809/2019 del 07.05.2019, depositato in data 08.05.2019, con il quale ingiungeva a ed a P_ CP_1
di effettuare ciascuna il pagamento – nel termine ordinario di
[...]
40 giorni – della somma di € 5.756,34, oltre interessi come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate complessivamente in € 1.000,00 per compenso professionale, compreso il rimborso forfettario, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il citato Decreto Ingiuntivo n. 809/2019 del Tribunale di Lucca veniva notificato alle parti ingiunte e , le quali, P_ Controparte_1 mediante l'atto di citazione datato 02.07.2019, notificato in data
04.07.2019, proponevano formale opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il rigetto delle pretese di parte ricorrente e con la vittoria delle spese di lite.
La parte attrice opponente rileva preliminarmente che l'immobile descritto dalla ricorrente non è in comproprietà tra le sorelle P_
e con il fratello , dal momento che le odierne
[...] CP_1 Parte_7
parti opponenti sono comproprietarie di una distinta unità immobiliare
3 posta al piano terreno, mentre il fratello risultava Parte_7 proprietario dell'unità immobiliare situata al primo piano della palazzina.
Ciò rilevato, le attrici opponenti negano che, nell'anno 2011, tutti i comproprietari abbiano incaricato la di Controparte_3
eseguire lavori edili sul fabbricato sopra descritto.
Secondo quanto riportato nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione, la aveva già Parte_6 eseguito una serie di lavori al condominio su incarico dell'Ing, CP_4
nominato Amministratore Giudiziale del Condominio dal
[...]
Tribunale di Lucca in data 14.03.2008, con pagamento dei relativi costi.
I lavori descritti nelle emesse fatture a carico delle parti ingiunte, quindi, sono ulteriori interventi di manutenzione richiesti alla
[...]
da parte del fratello , aventi ad oggetto il Controparte_3 Parte_7 rifacimento della “pensilina” del terrazzo (fatture n. 2 e n. 3/2014) che conduce all'ingresso della abitazione di quest'ultimo, con funzioni di copertura della cucina delle opponenti, nonché la tubatura di scarico delle acque nere riguardanti il bagno, il bagnetto e la cucina dell'unità immobiliare esclusiva di , con richiesta da parte delle Parte_7
sorelle e di sostituzione della tratto finale (circa P_ CP_1
un metro e mezzo) del proprio scarico delle acque scure fino al pozzetto di ispezione (fatture n. 11 e n. 12/2014), con utilizzo di macchinari per l'esecuzione dei lavori, il cui noleggio (pro-quota) risulta dalle fatture n.
15 e n. 16/2014.
Nello specifico, per quanto concerne la pensilina, la
[...] non terminò il lavoro poiché venne impedito l'accesso Parte_6
alla proprietà esclusiva da parte del fratello e, visti i dissidi Parte_7
e l'incertezza in ordine all'attribuzione dei relativi costi, la predetta società richiese la specifica approvazione per scritto da parte di tutti i proprietari sia per la prosecuzione delle opere, sia del listino dei P_
prezzi da applicare.
Le opponenti precisano che tale autorizzazione scritta non c'è mai stata e che non ha alcuna validità l'eventuale precedente autorizzazione rilasciata dal proprio tecnico, Geom. in quanto incaricato di Per_1
4 seguire i distinti lavori ordinati dall'Amministratore Giudiziale Ing.
CP_4
I lavori riguardanti la fognatura sono sicuramente di natura privata, non riguardanti il condominio e/o la comproprietà, e questi sono stati richiesti da per il rifacimento della tubatura delle acque nere Parte_7 inerente la proprietà dell'unità immobiliare del committente.
Le odierne attrici, per la quanto riguarda gli impianti di scarico delle acque nere della loro proprietà, avevano l'interesse a sostituire il tratto finale di un metro e mezzo della tubatura, con l'innesto nel pozzetto, rilevando di aver versato per tale lavoro le somme di cui alle fatture n. 5
e n. 6/2014 di € 393,42 ciascuna, oltre IVA.
Le ulteriori fatture n. 11 e n. 12/2014 vennero contestate dalle sorelle e visti gli importi pretesi (ciascuna per € 862,16), P_ CP_1
con richiesta alla della documentazione circa Controparte_3
la ripartizione dei costi tra le opere richieste da ed i lavori Parte_7
per la parte relativa alle sorelle e . P_ CP_1
La documentazione consegnata si riferiva ad alcuni “buoni di consegna”, attinenti ad un lavoro alle “acque bianche”, anziché alla fognatura delle acque nere, privi di data, non numerati e non controfirmati da nessuno.
In mancanza di una ripartizione dei costi tra il lavoro per , Parte_7
da un lato, e per le sorelle e , il tecnico di queste P_ CP_1
ultime, Geom. verificò che la parte di spesa attribuibile alle Per_1
opponenti risultava saldata con le somme già corrisposte.
Con riferimento alle fatture per il noleggio della miniterna, anche in questo caso non è stato prodotto alcun conteggio differenziato per l'uso nel lavoro commissionato dal fratello e per la porzione Parte_7
attinente il tratto finale della tubazione per la proprietà delle sorelle intendendosi comunque tale onere ricompreso nelle somme P_
versate da queste ultime.
Medesime eccezioni anche per le richieste economiche sul noleggio della betoniera, peraltro inutilizzata ed abbandonata nel giardino delle opponenti fino al 29.06.2018.
5 Si costituiva la che, mediante Controparte_3
la comparsa di costituzione e risposta datata 29.11.2019, sosteneva la piena legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo questo basato sulle fatture emesse a nome delle sorelle e P_
, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di CP_1
comproprietà o di condominio tra i fratelli P_
La convenuta opposta precisava che l'Ing. in qualità di CP_4
Amministratore del condominio, aveva incaricato la
[...]
di eseguire alcuni lavori con un preventivo iniziale di Controparte_3 circa € 40.000,00 per giungere al totale finale di € 77.289,09, per effetto di interventi extra, con rendiconto effettuato in favore dell'amministratore.
Tuttavia, la eseguì ulteriori lavori richiesti dai Controparte_3
comproprietari per la fognatura, per la pensilina, oltre al noleggio delle attrezzature.
La stessa convenuta opposta dava altresì notizia della sentenza n.
213/2018, emessa dal Giudice del Tribunale di Lucca, relativa al contenzioso tra la e , sia per Controparte_3 Parte_7
distinti lavori eseguiti in favore di , sia per quelli oggetto Parte_7
della presente causa, sentenza passata in giudicato, rilevando che, in tale sede, è stata svolta una CTU per la verifica della congruità delle somme richieste a . Parte_7
La concludeva in tale atto introduttivo, in via Controparte_3
preliminare, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre, in via subordinata, richiedeva la condanna delle opponenti ad una somma comunque non inferiore a quella risultante dalla citata sentenza n.
213/2018.
Nella prima udienza del 20.12.2019, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Nella fase istruttoria, svoltasi avanti a questo giudicante a seguito dell'assegnazione del fascicolo, sono state sfogate le prove per testi ed ammessa la CTU tecnica.
All'esito di tali attività, veniva fissata l'udienza del 12.09.2024 per la
6 precisazione delle conclusioni, fissando l'udienza del 20.02.2025, poi rinviata al 20.05.2025, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto è emerso nel corso della causa, risulta legittima e fondata e, di conseguenza, merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere affrontata la questione della rilevanza, o meno, della sentenza n. 213/2018, depositata dalla convenuta opposta, intervenuta tra la e , ma trattasi Controparte_3 Parte_7
di un giudizio rispetto al quale sono estranee le sorelle e P_
, nonostante che – in parte – l'oggetto del contendere si riferisse CP_1
proprio ai lavori affermati come svolti dalla Controparte_3
alla pensilina ed alle fognature, oltre che al noleggio delle attrezzature.
Tuttavia, in assenza di un diretto coinvolgimento di e P_
in tale instaurata causa, oggi non può attribuirsi alcun Controparte_1
effetto, né diretto, né riflesso, della definitiva sentenza n. 213/2018 a carico delle odierne parti opponenti, in quanto non può travalicarsi il limite soggettivo della cosa giudicata che fa stato solo verso le parti del processo, i loro eredi ed aventi causa.
A riprova di quanto sopra, si evidenzia che la stessa
[...]
ha iniziato il procedimento monitorio sulla base degli Controparte_3
importi di cui alle fatture emesse nel 2014 a nome di e P_
e non per quanto emerso nella sopra citata sentenza, Controparte_1
salvo richiamarla nel primo atto difensivo della presente causa.
Nel merito della vicenda deve rilevarsi che, nelle cause conseguenti ad una opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta opposta - in quanto attrice sostanziale - è soggetta all'onere probatorio di cui all'art. 2697 del Codice Civile per quanto concerne la dimostrazione del preteso diritto di credito per vantati lavori ed opere svolte in favore di e . P_ Controparte_1
Quindi, per ogni fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la presunta creditrice deve dimostrare sia l'incarico ricevuto da soggetto legittimato, nonché la correttezza delle somme richieste e
7 se queste siano derivanti da preventivi o da idonei rendiconti approvati.
Sotto tali aspetti le fatture dovranno essere esaminate per gruppi relativi al medesimo oggetto descritto.
Per quanto riguarda le fatture n. 2 e n. 3/2014 per “acconto quota parte
25% lavori pensilina”, la ha sostenuto di aver Controparte_3 ricevuto l'incarico da tutti i comproprietari, di conseguenza anche dalle sorelle e , e ciò potrebbe fornire la giustificazione P_ CP_1
della ripartizione delle somme per la quota del 25% per ciascuna sorella, comproprietarie dell'unità immobiliare posta al piano terreno, e, si presume, per la residua quota del 50% al fratello , Parte_7 proprietario esclusivo dell'unità immobiliare del primo piano.
Le svolte prove orali però non confermano la predetta tesi, dal momento che il teste Ing. all'epoca dei fatti Amministratore giudiziale del CP_4
ascoltato all'udienza del 26.01.2022, ha fornito Parte_8 P_
risposte contrastanti tra loro.
Infatti, in risposta al capitolo C della memoria istruttoria di parte attrice opponente, confermava “che i lavori riguardanti le infiltrazioni di acqua sul terrazzo e sulla pensilina, non rientravano negli altri lavori che io come amministratore avevo commissionato alla Controparte_3
riguardanti altri lavori condominiali;
erano lavori privati;
anzi per
[...]
meglio precisare la pavimentazione del terrazzo era un lavoro privato mentre la pensilina del medesimo terrazzo unitamente alla porzione di facciata faceva parte della parte comune”.
Lo stesso teste Ing. sentito sui capitoli di prova della convenuta CP_4 opposta, sul cap. 1 così rispondeva: “io ho dato incarico alla CP_3
dei lavori di cui alle fatture 2 e 3 del 2014, mentre non ho dato incarico per i lavori di cui alle fatture 11,12,15 e 16 del 2014”.
Inoltre, nella mail datata 26.06.2012 inviata dall'Ing. CP_4 quest'ultimo specifica che l'incarico alla Parte_6
era stato dato da per i lavori necessari ad eliminare le Parte_7
infiltrazioni del terrazzo, avente funzione di copertura della cucina della proprietà sottostante di e . P_ Controparte_1
Ancora non è emerso nessun elemento certo per l'esatta individuazione
8 del committente dei lavori di cui alle fatture n. 2 e 3/2014, ma nulla sembra coinvolgere le sorelle P_
A tal proposito, la predetta incertezza sembra trasparire dal fax datato
27.06.2013, inviato dal (precedente) legale della Controparte_3
contenente la specifica richiesta di approvazione scritta da parte
[...]
di tutti i proprietari per il completamento dei lavori al terrazzo ed P_ alla fognatura, sia per lo svolgimento dei lavori “in economia”, sia del listino prezzi.
Ma tale espresso consenso scritto da parte dei Sigg.ri anche se P_ rilasciato, non risulta in atti e non è stato oggetto dell'attività istruttoria.
Deve anche essere evidenziato che, sempre nel rispetto dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. a carico della convenuta opposta, nella presente causa non risulta alcun preventivo e/o rendiconto regolarmente approvato, riferibile ai lavori di cui alle fatture n. 2 e 3/2014, da parte dell'Ing. se reputato committente, o da , ma CP_4 Parte_7
neppure da e , pur intestatarie delle emesse P_ CP_1
fatture.
Anche il CTU, geom. , nella relazione datata Persona_2
21.02.2024, ha rilevato l'assenza di documentazione, contabilità e fotografie, inerente lo svolgimento dei lavori alla pensilina.
Analoghe considerazioni valgono anche per le fatture n. 11 e n.
12/2014, per il lavoro alle fognature, e per le fatture n. 15 e n. 16/2014, per il noleggio dei macchinari.
Riguardo all'individuazione del committente è possibile escludere l'amministratore giudiziale Ing. in base a quanto dallo stesso CP_4 precisato nel momento in cui ha escluso di aver dato l'incarico per i lavori di cui alle fatture n. 11,12,15 e 16, con l'ulteriore specifica del medesimo teste che le suddette fatture “non sono state contabilizzate nei lavori comuni”.
Per il lavoro alle fognature, per il quale la ha Controparte_3
emesso le fatture n. 11 e n. 12/2014 con la richiesta di pagamento del saldo alle parti opponenti, queste ultime avevano richiesto la sostituzione del tratto finale, per circa un metro e mezzo, della tubatura
9 nel punto di innesto nel pozzetto, comunque nell'ambito dei lavori commissionati da per il rifacimento delle proprie fognature Parte_7 delle acque nere, poste nel resede di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
Anche in questo caso non è provata l'esistenza né di un preventivo, né di un rendiconto approvato da e , tanto è P_ Controparte_1 vero che il testimone geom. all'udienza del 26.01.2022, Per_1
confermò che la on aveva inviato il preventivo. Parte_6
Sempre il teste geom. in risposta al capitolo I della memoria Per_1
istruttoria di parte opponente, confermò che le sorelle una volta P_
ricevute le fatture n. 11 e n. 12/2014, contestarono le richieste, richiedendo alla il rendiconto del lavoro e Controparte_3
l'imputazione dei costi, ferma la suddivisione tra il parziale lavoro necessario per le opponenti e quello riguardante le opere per quanto commissionato da . Parte_7
In atti risultano prodotti alcuni buoni di consegna per il lavoro alla fognatura bianca, datati 09-10-11-14 e 15 aprile 2014, ed un foglio scritto a mano con il riassunto degli importi relativi al predetto lavoro alla fognatura bianca.
Tuttavia, nessun buono di consegna risulta controfirmato dalle parti a conferma di quanto ivi riportato e lo stesso vale anche per il foglio riassuntivo con i costi della manodopera, dell'utilizzo del miniterna, i viaggi e per il materiale.
Le stesse criticità valgono anche per le fatture n. 15 e n. 16/2014 relative al noleggio miniterna e della betoniera per i periodi dal 11.07.2013 fino al 11.04.2014.
Anche il CTU geom. , nella già citata relazione Persona_2
tecnica datata 21.02.2024 svolta nella presente causa, in generale si è così espresso: “Da quanto sopra esposto si ritiene che gli elementi acquisiti dalla documentazione in atti (escludendo quella riguardante il precedente contenzioso), dalle risultanze del sopralluogo e più in generale dalle operazioni peritali, non siano sufficienti per determinare con attendibilità l'entità dei lavori, la congruità dei costi richiesti dalla parte convenuta e conseguentemente la percentuale riferibile alla sola
10 parte attrice”.
Per le predette ultime fatture ed alla luce dei rilievi già svolti, questo giudicante ritiene equo l'onere economico già corrisposto dalle parti opponenti con il pagamento delle fatture n. 5 e n. 6/2014 di € 393,42 oltre IVA ciascuna.
In conclusione, non sussiste alcun legittimo diritto di credito da parte della nei confronti delle parti Controparte_3
opponenti, dal momento che la convenuta opposta non ha fornito alcuna valida prova circa il presunto incarico conferitole e sullo svolgimento dello stesso, nonché sulla corretta ripartizione dei costi e, di conseguenza, deve dichiararsi l'assenza di ogni obbligazione di pagamento da parte di e , oggi P_ Controparte_1
rappresentate dagli eredi , e , con la Parte_1 Parte_2 Parte_3
conseguente dichiarazione di revoca e di inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 809/2019, emesso dal Tribunale di Lucca in data
07.05.2019 e depositato il giorno 08.05.2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre all'addebito delle spese di CTU a carico della convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. In accoglimento della proposta opposizione, revoca e dichiara inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 809/2019, emesso dal Tribunale di
Lucca in data 07.05.2019 e depositato il giorno 08.05.2019.
-. Rigetta ogni altra domanda e/o eccezione presentata dalle parti;
-. Condanna la in Parte_6
persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice opponente, oggi eredi costituiti
, e , che si liquidano in € 5.000,00 per Parte_1 Parte_2 Parte_3 competenze professionali, oltre ad € 336,58 per anticipazioni, oltre spese generali, oltre CAP ed IVA se ed in quanto dovuta come per legge.
-. Pone la spesa della CTU a totale carico della convenuta opposta Soc.
11 così come liquidata con Controparte_3 provvedimento di questo giudice del 07.03.2024 in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con obbligo a carico della convenuta opposta di rimborso della complessiva somma di € 1.575,00 corrisposta dalla parte attrice opponente al CTU geom. , come da fatture Persona_2
in atti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lucca il 20.05.2025
Il GOT
Avv. Alberto Caruso
12