Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.