Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/06/2025, n. 10895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10895 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13680 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Antonio Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza (K10/-OMISSIS-) di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 15 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame si contesta il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 15 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
Considerato che, in data 13 maggio 2025, l’Amministrazione ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 2025, di concessione della cittadinanza in favore della ricorrente;
Considerato altresì che, in data 23 maggio 2025, l’Amministrazione ha depositato agli atti di causa tutta la documentazione relativa al fascicolo procedimentale di parte ricorrente, evadendo così alla richiesta di accesso agli atti del 23 dicembre 2024;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto, unitamente alla intervenuta ostensione della documentazione suddetta, ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5802/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO