TRIB
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8265.2021 R.A.C.L., promossa da:
Per_ ed per il figlio (nato il [...]) Parte_1 Parte_2
con il proc. avv. Cazzato dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 26.7.21 questo Giudice chiedendo dichiararsi il diritto del Per_ CP_ figlio alla pensione di reversibilità in morte della nonna con condanna di al pagamento dei ratei arretrati non corrisposti, oltre accessori e vittoria di spese da distrarsi.
All'uopo espone:
Per_ come sia nipote di , deceduta in data 6.11.20 ed a cui carico viveva;
Persona_2
di aver invano presentato domanda in sede amministrativa funzionale al conseguimento della pensione di reversibilità;
come la nonna percepisse anf per detto minore e provvedesse a pagare in via esclusiva le utenze dell'abitazione;
CP_ che ha rigettato l'istanza.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso come la domanda dell'1.12.20 sia stata rigettata percependo il padre del ricorrente pensione di invalidità civile;
come il minore convivesse con il fratello maggiorenne ed i genitori e la nonna (deceduta in data 6.11.20) ed intestataria dell'utenza del servizio elettrico a luglio 2020 in relazione ad immobile sito al piano 2 di via san Leonardo in Veglie.
Giova a questo punto fissare le coordinate normative cui affidare la soluzione della lite in esame.
Il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del de cuius al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito jure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta [Cassazione civile , sez. lav., 12 agosto
2008, n. 21545]
Ebbene, la pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti del lavoratore deceduto già pensionato.
In particolare, si è osservato come “L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)" (Corte Cost. sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto;
sentenza n. 777 del 1988, punto 2; sentenza n. 18 del 1998, punto 5; sentenza n. 926 del
1988, punto 2; sentenza n. 419 del 1999, punto 2.1; sentenza n. 70 del 1999, punto 3).
18. Per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico subisce interruzione sicchè con il trattamento di riversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.
19. Tale precipua connotazione previdenziale colloca il trattamento di reversibilità nell'alveo dell'art. 36 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, che prescrivono l'adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
20. Il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dalle richiamate disposizioni costituzionali risulta ulteriormente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2016.
21. Il connaturale raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico è espresso dalla tutela della continuità del sostentamento al superstite convivente e dalla prevenzione dello stato di bisogno che può derivare, a quest'ultimo, dalla morte del congiunto, sicchè il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (Corte Cost. n. 174 del 2016).
22. La sentenza n. 180 del 1999 della Corte costituzionale ha già evidenziato come il rapporto parentale, tra ascendenti e discendenti, non solo nella realtà concreta ma anche sotto il profilo giuridico, assuma forma peculiare e pregnante fondata sul carattere naturale della solidarietà familiare di cui l'ordinamento si fa carico attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti, ecc. che il diritto di famiglia pone a carico delle persone legate da stretti rapporti di parentela, doveri e obblighi - sanzionati penalmente - scaturenti dalle disposizioni del codice civile nei confronti degli ascendenti nei casi di impossibilità ad assolverli da parte dei genitori.
23. Anche questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 20267 del 2018, ha messo in luce la fondamentale ratio solidaristica sottesa alla reversibilità del trattamento pensionistico, in continuità con la sentenza n. 23285 del 2016 che detta ratio aveva valorizzato nella prosecuzione dell'erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell'assicurato o pensionato, correlata alla prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età.
24. Ancora, la Corte costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente - con la sentenza n. 42 del 1999
(dando seguito alle precedenti pronunce nn. 274 del 1993 e 406 del 1994) aveva escluso la possibilità di valorizzare, in funzione preclusiva per l'acquisizione del diritto, lo svolgimento di attività di modesto rilievo e con esigua remunerazione, osservando che
"qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente;
sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3,
4, 34 e 35 Cost.".
25. Se, dunque, la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel "farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto" (v.
Corte Cost. n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987) e "si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare" (così Corte Cost. n. 180 del 1999 cit.), il rapporto parentela tra l'ascendente e il nipote verrebbe ad avere, nella vicenda all'esame, un irragionevole trattamento deteriore.
26. Invero, il vincolo familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all'evidenza, più pregnante l'obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore, entrambi viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso di questi” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 03/03/2021) 08-04-2021, n. 9377].
Del resto, è noto con la Riforma sulla Filiazione di cui a D.Lgs. n. 153/2013 è stato introdotto l'art. 316 bis c.c. (Concorso nel mantenimento) secondo cui: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli [Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/03/2023) 30-03-2023, n. 8980].
Ebbene ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza della condizione di vivenza a carico.
Il che non può ritenersi nella fattispecie in esame alla luce della documentazione prodotta.
Infatti, a supporto dell'assunto parte ricorrente si è limitata a produrre (per quanto rileva in considerazione delle coordinate cronologiche rilevanti) una bolletta di luglio 2020 da cui emerge come la nonna fosse intestataria della sola (non quella relativa alla somministrazione gas ed acqua) utenza del servizio elettrico di un appartamento sito al piano 2 di via san Leonardo in Veglie, senza documentare tuttavia (emergendo da detto testo la mancata domiciliazione bancaria della bolletta) che le spese connesse fossero appunto a carico della nonna nè la titolarità del diritto di proprietà o del diritto personale di godimento dell'appartamento in capo alla nonna;
né risulta provato che la misura delle disponibilità economiche della nonna fosse superiore a quello dei genitori e che comunque la nonna provvedesse al diretto pagamento delle spese necessarie al sostentamento del minore.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 27/02/2024
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8265.2021 R.A.C.L., promossa da:
Per_ ed per il figlio (nato il [...]) Parte_1 Parte_2
con il proc. avv. Cazzato dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 26.7.21 questo Giudice chiedendo dichiararsi il diritto del Per_ CP_ figlio alla pensione di reversibilità in morte della nonna con condanna di al pagamento dei ratei arretrati non corrisposti, oltre accessori e vittoria di spese da distrarsi.
All'uopo espone:
Per_ come sia nipote di , deceduta in data 6.11.20 ed a cui carico viveva;
Persona_2
di aver invano presentato domanda in sede amministrativa funzionale al conseguimento della pensione di reversibilità;
come la nonna percepisse anf per detto minore e provvedesse a pagare in via esclusiva le utenze dell'abitazione;
CP_ che ha rigettato l'istanza.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso come la domanda dell'1.12.20 sia stata rigettata percependo il padre del ricorrente pensione di invalidità civile;
come il minore convivesse con il fratello maggiorenne ed i genitori e la nonna (deceduta in data 6.11.20) ed intestataria dell'utenza del servizio elettrico a luglio 2020 in relazione ad immobile sito al piano 2 di via san Leonardo in Veglie.
Giova a questo punto fissare le coordinate normative cui affidare la soluzione della lite in esame.
Il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del de cuius al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito jure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta [Cassazione civile , sez. lav., 12 agosto
2008, n. 21545]
Ebbene, la pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti del lavoratore deceduto già pensionato.
In particolare, si è osservato come “L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)" (Corte Cost. sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto;
sentenza n. 777 del 1988, punto 2; sentenza n. 18 del 1998, punto 5; sentenza n. 926 del
1988, punto 2; sentenza n. 419 del 1999, punto 2.1; sentenza n. 70 del 1999, punto 3).
18. Per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico subisce interruzione sicchè con il trattamento di riversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.
19. Tale precipua connotazione previdenziale colloca il trattamento di reversibilità nell'alveo dell'art. 36 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, che prescrivono l'adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
20. Il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dalle richiamate disposizioni costituzionali risulta ulteriormente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2016.
21. Il connaturale raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico è espresso dalla tutela della continuità del sostentamento al superstite convivente e dalla prevenzione dello stato di bisogno che può derivare, a quest'ultimo, dalla morte del congiunto, sicchè il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (Corte Cost. n. 174 del 2016).
22. La sentenza n. 180 del 1999 della Corte costituzionale ha già evidenziato come il rapporto parentale, tra ascendenti e discendenti, non solo nella realtà concreta ma anche sotto il profilo giuridico, assuma forma peculiare e pregnante fondata sul carattere naturale della solidarietà familiare di cui l'ordinamento si fa carico attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti, ecc. che il diritto di famiglia pone a carico delle persone legate da stretti rapporti di parentela, doveri e obblighi - sanzionati penalmente - scaturenti dalle disposizioni del codice civile nei confronti degli ascendenti nei casi di impossibilità ad assolverli da parte dei genitori.
23. Anche questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 20267 del 2018, ha messo in luce la fondamentale ratio solidaristica sottesa alla reversibilità del trattamento pensionistico, in continuità con la sentenza n. 23285 del 2016 che detta ratio aveva valorizzato nella prosecuzione dell'erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell'assicurato o pensionato, correlata alla prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età.
24. Ancora, la Corte costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente - con la sentenza n. 42 del 1999
(dando seguito alle precedenti pronunce nn. 274 del 1993 e 406 del 1994) aveva escluso la possibilità di valorizzare, in funzione preclusiva per l'acquisizione del diritto, lo svolgimento di attività di modesto rilievo e con esigua remunerazione, osservando che
"qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente;
sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3,
4, 34 e 35 Cost.".
25. Se, dunque, la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel "farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto" (v.
Corte Cost. n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987) e "si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare" (così Corte Cost. n. 180 del 1999 cit.), il rapporto parentela tra l'ascendente e il nipote verrebbe ad avere, nella vicenda all'esame, un irragionevole trattamento deteriore.
26. Invero, il vincolo familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all'evidenza, più pregnante l'obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore, entrambi viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso di questi” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 03/03/2021) 08-04-2021, n. 9377].
Del resto, è noto con la Riforma sulla Filiazione di cui a D.Lgs. n. 153/2013 è stato introdotto l'art. 316 bis c.c. (Concorso nel mantenimento) secondo cui: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli [Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/03/2023) 30-03-2023, n. 8980].
Ebbene ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza della condizione di vivenza a carico.
Il che non può ritenersi nella fattispecie in esame alla luce della documentazione prodotta.
Infatti, a supporto dell'assunto parte ricorrente si è limitata a produrre (per quanto rileva in considerazione delle coordinate cronologiche rilevanti) una bolletta di luglio 2020 da cui emerge come la nonna fosse intestataria della sola (non quella relativa alla somministrazione gas ed acqua) utenza del servizio elettrico di un appartamento sito al piano 2 di via san Leonardo in Veglie, senza documentare tuttavia (emergendo da detto testo la mancata domiciliazione bancaria della bolletta) che le spese connesse fossero appunto a carico della nonna nè la titolarità del diritto di proprietà o del diritto personale di godimento dell'appartamento in capo alla nonna;
né risulta provato che la misura delle disponibilità economiche della nonna fosse superiore a quello dei genitori e che comunque la nonna provvedesse al diretto pagamento delle spese necessarie al sostentamento del minore.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 27/02/2024
Lorenzo Bellanova