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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Maro in data 25/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.160/2015 R.g.
Tra
n.12/12/1946 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Maria Grazia Pianura
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giampiero Proia
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 11/02/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: A-accertare che la risoluzione del rapporto di lavoro imposta d'Ufficio al sig. con atto delle Parte_1
(All.1) è stata illegittimamente disposta per imperizia e/o incuria e/o Controparte_1
negligenza ed ha causato un danno ingiusto al ricorrente sia sotto il profilo economico che morale;
B- a causa dell'erronea disposizione delle come rappresentate il Controparte_1
ricorrente è rimasto oltre 14 mesi, in particolare dal 12.12.2011 all' 01.05.2013 senza alcuna forma di sostentamento e quindi senza retribuzione lavorativa e senza indennità e/ o rateo di pensione per colpa da ascrivere al comportamento illecito del datore di lavoro che riteneva raggiunto il requisito per il pensionamento;
Per lo effetto di quanto superiormente chiesto
Voglia, l'adito Giudice, condannare le in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme a lui
1 dovute a titolo di retribuzione, indennità. Ratei TFR e contribuzione pensionistica per il periodo intercorso dal 12.12.2011 al 01.01.2013 che ammontano ad € 38.000,00 o comunque la somma minore o maggiore di giustizia che verrà accertata in corso di causa da espletanda
CTU contabile oltre alle somme a titolo di lucro cessante e/o danno emergente a causa dell'illegittima risoluzione del contratto. Voglia, inoltre, 'adito Giudice accertare e dichiarare che al ricorrente spetta la somma di € 40000,00 per il danno morale e patrimoniale, ed alla salute nonché per il turbamento della serenità familiare per le causali di cui alle premesse del ricorso o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. I tutto maggiorato degli interessi e rivalutazione interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo e globale.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 23.09.2015 al 13.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 19.05.2021, 22.06.2022, 22.11.2023, 17.04.2024,
18.09.2024, e al l'udi enza del 24 giugno 2025 , fratt ant o sostit uit a dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
Il presente giudizio attiene ad una controversia di impugnativa di licenziamento intimato in ragione della asserita maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In punto di diritto, per un corretto inquadramento della questione delibata, occorre muovere dalla considerazione che, secondo la L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, "Le disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dall'art. 1 della presente legge, e dell'art. 2 non si applicano ai lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che costoro non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del
D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
Pag. 2 di 4 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 3 della presente legge e della L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 9".
Anche se non viene fatto alcun esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, la disposizione va interpretata nel senso che solo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum
(Cass. SS.UU. 4/9/2015 n. 17589, Cass. 25/5/2018 n. 13181, Cass. 10/1/2019 n. 435)
Pertanto, la possibilità del recesso ad nutum con sottrazione del datore di lavoro al regime dell'art. 18 statuto lav. è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato.
I descritti approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità, rinvengono ulteriore conforto nella linea tracciata dai Giudici delle leggi i quali hanno ritenuto compatibile con la
Costituzione la previsione del recesso ad nutum, sul principale rilievo secondo cui "in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l'assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale" (vedi, per tutte: Corte Cost. sentenze n. 15 del 1983; n. 309 del 1992; n. 225 del 1994; n. 174 del 1971; n. 45 del 1965, nonché Cass. 26/5/2004, n. 10179), per cui il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si "goda" del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi (vedi in motivazione Cass. cit. n.
13181/2018, Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep.08/09/2020), n.
18662).
Ciò posto, la Cassazione ha statuito (sentenza n. 7659 del 20 marzo 2019) che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta e l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
la
Corte ha, poi, sottolineato come l'impugnazione del licenziamento, costituisca “una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto, perché la norma non prevede la perdita di efficacia di un'impugnazione già perfezionatasi, dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace.
Pag. 3 di 4 Nel caso di specie il ricorso è stato proposto allorché il termine decadenziale di 60 giorni era già spirato, in assenza di atto stragiudiziale di impugnazione. Il ricordo, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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