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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1107/2020 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARIDI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARIDI VINCENZO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MENTULLO CINZIA, elettivamente domiciliato in VIALE IV
NOVEMBRE 25 presso il difensore avv. MENTULLO CINZIA P_
CONVENUTO
C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. MAZZAGLIA GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA E.
FILIBERTO N.9 presso il difensore avv. MAZZAGLIA GIULIO P_
ALESSANDRO CATANI contumace
contumace Controparte_3
pagina 1 di 10 contumace CP_4
contumace Controparte_5
contumace Controparte_6
contumace Controparte_7
contumace Controparte_8
TERZI CHIAMATI
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la premesso che con delibera Parte_1 dirigenziale n°387/2016 del Comune di , era disposta l'aggiudicazione P_ dei lavori relativi alla Realizzazione del tramite il Parte_2 recupero, ristrutturazione e consolidamento dell'immobile di proprietà comunale sito in Viale XVIII Dicembre in favore dell'ATI, P_ successivamente costituita per atto del Notaio del 27 aprile 2016, tra Per_1 le società Sari srl, quale mandataria, e Controparte_9 Parte_1 quali mandanti;
che, successivamente, in data 22 luglio 2016, era stipulato il relativo contratto a termini del quale i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati su di un conto corrente dedicato presso la Banca Controparte_10
sul quale era delegato ad operare l'amministratore unico e legale
[...] rappresentante della Sari srl;
che, peraltro, in vista del pagamento del
[...]
l'amministratore unico della Sari srl comunicava al Pt_3 Controparte_1 all'insaputa delle società mandanti, un nuovo conto corrente dedicato per i pagamenti, intestato unicamente alla Sari srl sicchè le altre due società, avvedutesi di ciò, comunicavano all'amministrazione le coordinate di un ulteriore conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, sul quale era autorizzato ad operare, oltre al legale rappresentante della Sari srl, anche l'ing. ; che, successivamente, i lavori erano sospesi a P_1 seguito del diniego della Regione Lazio all'istallazione nel realizzando centro pagina 2 di 10 di un'apparecchiatura diagnostica;
che, all'esito della predisposizione da parte della D.d.L. del per € 157.564,00, il relativo pagamento era Parte_4 arbitrariamente eseguito, dalla ragioneria dell'ente, sul conto corrente intestato esclusivamente alla Sari srl, la quale tratteneva indebitamente la relativa somma, senza corrispondere alle altre due società la quota ad esse spettante;
che, successivamente, la Sari srl era dichiarata fallita;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n° 2153/2018 era dichiarato sciolto il contratto d'appalto per cui è causa per effetto del fallimento della società mandataria;
che, a fronte di ciò, l'attrice agiva in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento del per non aver posto a base Controparte_1 dell'appalto un progetto realmente eseguibile, imputando la sospensione dei lavori a cause riconducibili esclusivamente all'amministrazione committente;
per l'accertamento dell'inadempimento dell'ente suddetto all'obbligo di effettuare i pagamenti sul conto dedicato;
per l'accertamento dell'inadempimento del comune convenuto agli obblighi di attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sanciti dagli art. 1175 e 1375 c.c., nonché al principio di leale cooperazione imposto dall'art. 1206 dello stesso codice ed, infine, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dei lavori, nella misura di € 366.025,70, per l'errato pagamento del IV SAL di € 65.846,00, per il pagamento della somma spettante ad essa attrice sulla base di V SAL, nella misura di € 58.803,54, ovvero, in subordine, nella minor somma di € 13.124,15, ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia.
Costituendosi il addebitava alla la responsabilità per Controparte_1 la mancata ultimazione dei lavori, sostenendo l'adeguatezza e la fattibilità del progetto esecutivo ed evidenziando le reiterate inadempienza della Pt_1
come da contestazioni effettuate in corso d'opera, l'inammissibilità
[...] dell'azione risarcitoria connessa alla sospensione dei lavori, essendo essa imputabile a fattori oggettivi ed esterni alla volontà dell'amministrazione appaltante, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. imputabili esclusivamente all'ATI e, per la quota di partecipazione, alla società attrice, l'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati sul conto corrente dedicato concludendo, quindi, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di Alessandro AT, Controparte_2 Controparte_3
e della , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
pagina 3 di 10 per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, per l'accertamento di un debito dell'attrice nei confronti dell'amministrazione di
€ 18.245,21, salva l'ulteriore chiamata in causa di Controparte_8
per sentirla dichiarare responsabile, in solido con la del
[...] Parte_1 pagamento di tutte le somma cui fosse stata condannata quest'ultima.
Nella contumacia dei restanti chiamati, si costituiva Controparte_2 eccependo l'irritualità della propria chiamata in causa e, contestando, comunque, ogni addebito, concludendo per l'estromissione dal giudizio o, in subordine, per l'accertamento della conformità alle regole dell'arte dell'espletata attività professionale.
All'esito, quindi, dell'espletamento dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 15 marzo 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente, riguardo alla posizione processuale dei chiamati Alessandro
AT, Controparte_3 P_2 Controparte_5 CP_6
, ed , si rileva come il
[...] CP_7 Controparte_8
autorizzato alla chiamata con provvedimento del 09 Controparte_1 giugno 2020 e con relativo differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, abbia, in tale differita udienza, dato atto di aver rinunziato alla chiamata in giudizio mediante pec indirizzate a ciascuno di loro e ricevute in data 31 luglio 2020.
Precedentemente, peraltro, a tali pec di rinuncia, risultavano già notificati gli atti di chiamata, risultando tale circostanza richiamata nelle stesse pec di rinuncia sicchè, essendo avvenuta la rinuncia nei confronti di soggetti che già erano parti del giudizio, essa avrebbe dovuto avere luogo nelle forme di cui all'art. 306 c.p.c., invece non rispettate.
Conseguentemente, i chiamati, ivi compreso sono da Controparte_2 considerare, a tutti gli effetti, parti nel giudizio.
Nel merito della vicenda, si reputa come il ctu nominato, Ing. Per_2
abbia diligentemente espletato la propria attività, anche alla luce
[...] dell'integrazione peritale, fornendo, all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi d'ordine logico-giuridico, risposte convincenti ai quesiti sottopostigli.
pagina 4 di 10 In particolare, il quesito 1), proposto da parte attrice e fatto proprio dall'ufficio, era sinteticamente finalizzato all'accertamento della realizzabilità del progetto esecutivo sulla base del quale fu stipulato il contratto d'appalto del 22 luglio 2026 tra il e l' P_ P_ costituita tra la Sari srl, la e la Controparte_9 Parte_1
In risposta, il ctu Ing. ha evidenziato come il progetto Persona_2 esecutivo, la cui paternità risale alla Fondazione Roma e non al P_
, ha avuto una valutazione positiva, ai sensi di quanto previsto dal
[...]
DPR 207/10, dalla società ovvero una società leader, nel mondo, CP_7 per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione finalizzata alla validazione del progetto da parte del RU (in tal senso alla pag. 17 della
Relazione definitiva depositata il 30 settembre 2022).
Alla luce di ciò è infondato l'addebito rivolto al dalla Controparte_1 società attrice e relativo all'inidoneità ab origine del progetto esecutivo, premessa del bando di gara che vide aggiudicataria l'ATI e del successivo contratto d'appalto.
Infatti, la determinazione dirigenziale n°1812/2015, di approvazione del progetto, intervenuta il 05 novembre 2015, risulta adottata all'esito della positiva verifica da parte di una società che, come si esprime il ctu, è leader a livello planetario nell'attività in parola sicchè alcun addebito sulla effettiva fattibilità del progetto può essere ragionevolmente ravvisata in danno dell'amministrazione comunale.
Non senza significato è, inoltre, quanto evidenziato in prosecuzione dal ctu in merito all'intervento del provvedimento di diniego da parte della Regione Lazio in data 09 maggio 2017, oltre sette mesi dopo, cioè, la data di ultimazione dei lavori prevista nel Verbale di consegna.
Tale circostanza è significativa in quanto il provvedimento regionale motiva il proprio diniego all'istallazione del tomografo ibrido PET-RM d'intensità magnetica pari a 3 Tesla, in relazione, appunto, all'adozione del provvedimento autorizzativo comunale prima del completamento dei lavori di costruzione dell'edificio, attualmente ancora in corso, sicchè il motivo del diniego regionale è causalmente riconducibile alla mancata ultimazione dei lavori che, per quanto si dirà in prosieguo, non è imputabile all'amministrazione comunale.
pagina 5 di 10 In risposta, infatti, al quesito 2), sempre proposto da parte attrice, il ctu ha concluso che la prima sospensione è da ritenere legittima in quanto dovuta al completamento della esecuzione dei lavori preliminari, ed in particolare alla rimozione delle parti ammalorate ed in parte pericolanti, alla pari della seconda sospensione, conseguenza di una richiesta di proroga avanzata dalla
Sari srl, mandataria dell' e della terza sospensione, disposta a seguito di una richiesta di variante avanzata dalla Fondazione Sanità e Ricerca per il miglioramento di una serie di aspetti tecnologici e di conseguenza distributivi
(in tal senso alle pagg. 19 e 20 della relazione del 30 settembre 2022).
Conseguentemente viene a cadere ogni tentativo dell'attrice di imputare la mancata ultimazione dei lavori ad una condotta colpevole della stazione appaltante.
In risposta al quesito 3a) l'Ing. rileva come, ai sensi dell'art. 159 DPR Per_2
207/2010, sarebbe stato onere dell'esecutore che ritenga cessate le cause che determinarono la sospensione temporanea dei lavori, diffidare il responsabile del procedimento per la stazione appaltante, affinchè provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori stessi sicchè, non essendo ciò avvenuto, è venuta a mancare la condizione necessaria per quantificare il pregiudizio economico (così alla pag. 21 della suddetta relazione peritale).
Ma, anche a prescindere dal rilievo formale del consulente d'ufficio, al quesito è da dare comunque una risposta negativa a fronte di quanto valutato dal ctu in risposta al quesito precedente laddove ravvisa, con argomentazioni di profilo sostanziale, la legittimità di tutte e tre le sospensioni dei lavori.
Conseguentemente alcun danno imputabile all'amministrazione appaltante risulta cagionato alla Parte_1
Quanto, poi, al quesito 3b), esso è relativo alla contestazione attorea circa l'illegittimo accredito del su un conto corrente intestato alla sola Pt_4 mandataria SARI srl e diverso da quello dedicato, indicato nel contratto d'appalto.
Al riguardo l'Ing. evidenzia come il saldo del risulti effettuato Per_2 Pt_4 sul conto avente il codice IBAN [...], diverso da quelli sui quali erano stati effettuati i pagamenti relativi ai precedenti
[...]
a tenore del punto 3) del contratto d'appalto rep. 67533 del 22 luglio Pt_6
2016, l'impresa aggiudicataria ha comunicato di aver attivato il conto
pagina 6 di 10 corrente dedicato presso la Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di
Codice IBAN: [...] per tutti i movimenti P_ finanziari relativi al presente Contratto e che la persona Delegata ad operare su di esso è l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SARI S.R.L..
A termini, altresì, dell'art. 5 del medesimo contratto, Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni Responsabilità.
Orbene, pur a fronte dell'individuazione del conto corrente avente l'IBAN sopra indicato, era, dunque, in facoltà dell'impresa aggiudicataria, e quindi dell'ATI, modificare detta indicazione a mezzo di una comunicazione in proposito del raggruppamento d'imprese e, pertanto, in ragione della qualità di mandataria della Sari srl, del legale rappresentante di quest'ultima.
Al riguardo il ctu ha evidenziato come l'ultima modifica del conto corrente dedicato su cui il avrebbe dovuto effettuare i pagamenti Controparte_1 dovuti, risulti comunicato all'ente via pec ed alla ma non Parte_1 alla Controparte_9
A prescindere, peraltro, dalla comunicazione ricevuta dall'attrice, era, comunque, in facoltà dell'impresa mandataria Sari srl, e per essa il suo legale rappresentate, modificare il conto corrente indicato nel contratto d'appalto, salvo l'obbligo, nella specie, osservato, di darne comunicazione alla stazione appaltante.
Conseguentemente alcuna illegittima condotta è addebitabile al P_
per aver corrisposto quanto dovuto per il IV SAL, su di un conto
[...] corrente diverso da quello inizialmente indicato nel contratto, quale comunicatogli dalla società mandataria a termini dello stesso contratto d'appalto.
In risposta al quesito 4), avente ad oggetto la quantificazione delle somme dovute all'attrice per il V SAL, il ctu, premesso come il Controparte_1 abbia omesso il pagamento ritenendo che il danno economico da esso subito fosse superiore all'ammontare del SAL stesso, ha chiarito come, a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'amministrazione appaltante, fosse contrattualmente prevista una polizza pagina 7 di 10 fideiussoria sicchè ha reputato illegittimo il mancato pagamento del V determinando la quota dovuta a tale titolo alla in € 11.931,04 Parte_1
(così alla pag. 24 della relazione del 30 settembre 2022).
In proposito, si condivide quanto prospettato dal ctu alla luce del disposto di cui all'art. 1460 c.c laddove prevede la facoltà di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione a fronte dell'inadempimento della controparte purchè, peraltro, sia conforme alla buona fede.
Passando ai quesiti sottoposti al ctu su proposta del convento P_
, il quesito 1) era finalizzato ad accertare il ritardo della consegna
[...] delle opere eseguite con quantificazione dei giorni di ritardo, detratti i periodi di sospensione dei lavori e le proroghe concesse dalla Stazione
Appaltante, documentati in atti.
In risposta, l'Ing. ha correttamente determinato in 84 giorni, a partire Per_2 dalla data di consegna dei lavori e sino alla dichiarazione di fallimento della
Sari, intervenuta il 10 gennaio 2018, a seguito della quale il P_
ha receduto dal contratto.
[...]
In risposta al quesito 2), sempre di parte convenuta, il ctu ha accertato la percentuale di esecuzione delle opere consegnate rispetto all'oggetto del contratto nel 68,18%.
In risposta, infine, al quesito 3), sempre proposto dall'ente convenuto, il ctu, in applicazione della penale prevista in contratto di € 100 giornalieri, ha quantificato la somma dovuta dall'attrice per il ritardo della consegna delle opere eseguite, in € 8.400,00 (€ 100 per ogni giorno moltiplicato per gli 84 giorni di ritardo imputabili all'appaltatrice).
Altresì, per l'abbandono del cantiere e la successiva rimozione dei materiali e pulizia dell'area si fa riferimento alla valutazione fatta in sede di Stato di consistenza delle opere, quindi € 1.950,00 mentre per il recupero delle anticipazioni la somma dovuta è pari ad € 59.446,38.
Sulla somma, dunque, complessivamente dovuta, l'importo addebitabile alla in ragione della quota del 41,79%, ad essa spettante Parte_1 nell'ambito dell'ATI, è pari ad € 29.167,91.
Sulla scorta, pertanto, degli accertamenti peritali sono disattese le domande avanzate dall'attrice per l'accertamento dell'inadempimento del P_
per non aver posto a base dell'appalto un progetto realmente
[...]
pagina 8 di 10 eseguibile si da doversi imputare la sospensione dei lavori a cause riconducibili esclusivamente all'amministrazione committente, per l'accertamento dell'inadempimento dell'ente suddetto all'obbligo di effettuare i pagamenti sul conto dedicato, per l'accertamento dell'inadempimento del comune convenuto agli obblighi di attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sanciti dagli art. 1175 e 1375 c.c., nonché al principio di leale cooperazione imposto dall'art. 1206 dello stesso codice ed, infine, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dei lavori, nella misura di € 366.025,70, per l'errato pagamento del IV SAL. per € 65.846,00 ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia.
Merita, invece, accoglimento la domanda attorea di pagamento dell'importo spettante per effetto del V SAL, nella misura di € 11.931,04, con esclusione di accessori in difetto della domanda in tal senso.
Parimenti, la domanda riconvenzionalmente formulata dal Controparte_1 per l'accertamento di un debito dell'attrice nei confronti dell'amministrazione di € 18.245,21, risulta fondata nei limiti domandati, con esclusione di accessori in difetto di domanda relativa.
La prevalente soccombenza della nei confronti del Parte_1
giustifica, infine, l'aggravio sull'attrice della metà delle Controparte_1 spese di causa, liquidate in ragione del valore delle somme riconosciute e non di quelle pretese, giustificandosi la compensazione delle stesse per il residuo.
Quanto alla posizione dei chiamati, escluso la loro Controparte_2 mancata costituzione esime da ogni valutazione sul regolamento delle spese del giudizio.
Quanto, invece, alla posizione dell'unico chiamato costituitosi, CP_2
la pec di rinunzia alla chiamata è pervenuta alla conoscenza dello
[...] stesso solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione in giudizio, non intaccando, pertanto, la già acquisita qualità di parte processuale del chiamato.
Sebbene, dunque, la pec di rinunzia alla chiamata del 31 luglio 2020 sia antecedente alla data di costituzione del 23 novembre 2020, tuttavia l'irritualità della rinunzia stessa ha legittimato la partecipazione attiva del al giudizio, potendo, in astratto, essere affermata, all'esito del CP_2 processo, una sua responsabilità a garanzia dell'ente chiamante. pagina 9 di 10 A fronte, peraltro, della posizione processuale sostanzialmente analoga tra il ed il non si ravvisa alcuna soccombenza tra dette Controparte_1 CP_2 parti che ne giustifichi la condanna alle spese.
Quanto, da ultimo, alle spese di ctu, a norma dell'art. 71 del DPR 115/2002, le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati proseguendo il medesimo articolo che la domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni … da compimento delle operazioni.
In difetto, dunque, di tempestiva istanza di liquidazione dell'Ing. Per_2
alcuna liquidazione è consentita in suo favore per l'attività espletata,
[...] fermo restando l'acconto concesso in € 800,00 oltre accessori di legge, che, per la prevalente soccombenza della , è definitivamente Parte_7 posto per intero a carico della stessa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 11, 931,04;
[...]
rigetta le residue domande attoree;
in accoglimento della riconvenzionale del condanna Controparte_1 al pagamento della somma di € 18.245,21; Parte_1
condanna alla metà delle spese di causa che, in Parte_1 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore del nella misura già decurtata, Controparte_1 in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
compensa, per il residuo, le spese di causa tra la ed il Parte_1
Controparte_1
compensa le spese di causa tra il e Controparte_1 Controparte_2
pone l'acconto di € 800,00, oltre iva e casa previdenziale come per legge, concesso in favore del ctu, a carico definitivo di Parte_1
Latina 15 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1107/2020 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARIDI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARIDI VINCENZO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MENTULLO CINZIA, elettivamente domiciliato in VIALE IV
NOVEMBRE 25 presso il difensore avv. MENTULLO CINZIA P_
CONVENUTO
C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. MAZZAGLIA GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA E.
FILIBERTO N.9 presso il difensore avv. MAZZAGLIA GIULIO P_
ALESSANDRO CATANI contumace
contumace Controparte_3
pagina 1 di 10 contumace CP_4
contumace Controparte_5
contumace Controparte_6
contumace Controparte_7
contumace Controparte_8
TERZI CHIAMATI
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la premesso che con delibera Parte_1 dirigenziale n°387/2016 del Comune di , era disposta l'aggiudicazione P_ dei lavori relativi alla Realizzazione del tramite il Parte_2 recupero, ristrutturazione e consolidamento dell'immobile di proprietà comunale sito in Viale XVIII Dicembre in favore dell'ATI, P_ successivamente costituita per atto del Notaio del 27 aprile 2016, tra Per_1 le società Sari srl, quale mandataria, e Controparte_9 Parte_1 quali mandanti;
che, successivamente, in data 22 luglio 2016, era stipulato il relativo contratto a termini del quale i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati su di un conto corrente dedicato presso la Banca Controparte_10
sul quale era delegato ad operare l'amministratore unico e legale
[...] rappresentante della Sari srl;
che, peraltro, in vista del pagamento del
[...]
l'amministratore unico della Sari srl comunicava al Pt_3 Controparte_1 all'insaputa delle società mandanti, un nuovo conto corrente dedicato per i pagamenti, intestato unicamente alla Sari srl sicchè le altre due società, avvedutesi di ciò, comunicavano all'amministrazione le coordinate di un ulteriore conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, sul quale era autorizzato ad operare, oltre al legale rappresentante della Sari srl, anche l'ing. ; che, successivamente, i lavori erano sospesi a P_1 seguito del diniego della Regione Lazio all'istallazione nel realizzando centro pagina 2 di 10 di un'apparecchiatura diagnostica;
che, all'esito della predisposizione da parte della D.d.L. del per € 157.564,00, il relativo pagamento era Parte_4 arbitrariamente eseguito, dalla ragioneria dell'ente, sul conto corrente intestato esclusivamente alla Sari srl, la quale tratteneva indebitamente la relativa somma, senza corrispondere alle altre due società la quota ad esse spettante;
che, successivamente, la Sari srl era dichiarata fallita;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n° 2153/2018 era dichiarato sciolto il contratto d'appalto per cui è causa per effetto del fallimento della società mandataria;
che, a fronte di ciò, l'attrice agiva in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento del per non aver posto a base Controparte_1 dell'appalto un progetto realmente eseguibile, imputando la sospensione dei lavori a cause riconducibili esclusivamente all'amministrazione committente;
per l'accertamento dell'inadempimento dell'ente suddetto all'obbligo di effettuare i pagamenti sul conto dedicato;
per l'accertamento dell'inadempimento del comune convenuto agli obblighi di attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sanciti dagli art. 1175 e 1375 c.c., nonché al principio di leale cooperazione imposto dall'art. 1206 dello stesso codice ed, infine, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dei lavori, nella misura di € 366.025,70, per l'errato pagamento del IV SAL di € 65.846,00, per il pagamento della somma spettante ad essa attrice sulla base di V SAL, nella misura di € 58.803,54, ovvero, in subordine, nella minor somma di € 13.124,15, ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia.
Costituendosi il addebitava alla la responsabilità per Controparte_1 la mancata ultimazione dei lavori, sostenendo l'adeguatezza e la fattibilità del progetto esecutivo ed evidenziando le reiterate inadempienza della Pt_1
come da contestazioni effettuate in corso d'opera, l'inammissibilità
[...] dell'azione risarcitoria connessa alla sospensione dei lavori, essendo essa imputabile a fattori oggettivi ed esterni alla volontà dell'amministrazione appaltante, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. imputabili esclusivamente all'ATI e, per la quota di partecipazione, alla società attrice, l'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati sul conto corrente dedicato concludendo, quindi, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di Alessandro AT, Controparte_2 Controparte_3
e della , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
pagina 3 di 10 per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, per l'accertamento di un debito dell'attrice nei confronti dell'amministrazione di
€ 18.245,21, salva l'ulteriore chiamata in causa di Controparte_8
per sentirla dichiarare responsabile, in solido con la del
[...] Parte_1 pagamento di tutte le somma cui fosse stata condannata quest'ultima.
Nella contumacia dei restanti chiamati, si costituiva Controparte_2 eccependo l'irritualità della propria chiamata in causa e, contestando, comunque, ogni addebito, concludendo per l'estromissione dal giudizio o, in subordine, per l'accertamento della conformità alle regole dell'arte dell'espletata attività professionale.
All'esito, quindi, dell'espletamento dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 10 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 15 marzo 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente, riguardo alla posizione processuale dei chiamati Alessandro
AT, Controparte_3 P_2 Controparte_5 CP_6
, ed , si rileva come il
[...] CP_7 Controparte_8
autorizzato alla chiamata con provvedimento del 09 Controparte_1 giugno 2020 e con relativo differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, abbia, in tale differita udienza, dato atto di aver rinunziato alla chiamata in giudizio mediante pec indirizzate a ciascuno di loro e ricevute in data 31 luglio 2020.
Precedentemente, peraltro, a tali pec di rinuncia, risultavano già notificati gli atti di chiamata, risultando tale circostanza richiamata nelle stesse pec di rinuncia sicchè, essendo avvenuta la rinuncia nei confronti di soggetti che già erano parti del giudizio, essa avrebbe dovuto avere luogo nelle forme di cui all'art. 306 c.p.c., invece non rispettate.
Conseguentemente, i chiamati, ivi compreso sono da Controparte_2 considerare, a tutti gli effetti, parti nel giudizio.
Nel merito della vicenda, si reputa come il ctu nominato, Ing. Per_2
abbia diligentemente espletato la propria attività, anche alla luce
[...] dell'integrazione peritale, fornendo, all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi d'ordine logico-giuridico, risposte convincenti ai quesiti sottopostigli.
pagina 4 di 10 In particolare, il quesito 1), proposto da parte attrice e fatto proprio dall'ufficio, era sinteticamente finalizzato all'accertamento della realizzabilità del progetto esecutivo sulla base del quale fu stipulato il contratto d'appalto del 22 luglio 2026 tra il e l' P_ P_ costituita tra la Sari srl, la e la Controparte_9 Parte_1
In risposta, il ctu Ing. ha evidenziato come il progetto Persona_2 esecutivo, la cui paternità risale alla Fondazione Roma e non al P_
, ha avuto una valutazione positiva, ai sensi di quanto previsto dal
[...]
DPR 207/10, dalla società ovvero una società leader, nel mondo, CP_7 per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione finalizzata alla validazione del progetto da parte del RU (in tal senso alla pag. 17 della
Relazione definitiva depositata il 30 settembre 2022).
Alla luce di ciò è infondato l'addebito rivolto al dalla Controparte_1 società attrice e relativo all'inidoneità ab origine del progetto esecutivo, premessa del bando di gara che vide aggiudicataria l'ATI e del successivo contratto d'appalto.
Infatti, la determinazione dirigenziale n°1812/2015, di approvazione del progetto, intervenuta il 05 novembre 2015, risulta adottata all'esito della positiva verifica da parte di una società che, come si esprime il ctu, è leader a livello planetario nell'attività in parola sicchè alcun addebito sulla effettiva fattibilità del progetto può essere ragionevolmente ravvisata in danno dell'amministrazione comunale.
Non senza significato è, inoltre, quanto evidenziato in prosecuzione dal ctu in merito all'intervento del provvedimento di diniego da parte della Regione Lazio in data 09 maggio 2017, oltre sette mesi dopo, cioè, la data di ultimazione dei lavori prevista nel Verbale di consegna.
Tale circostanza è significativa in quanto il provvedimento regionale motiva il proprio diniego all'istallazione del tomografo ibrido PET-RM d'intensità magnetica pari a 3 Tesla, in relazione, appunto, all'adozione del provvedimento autorizzativo comunale prima del completamento dei lavori di costruzione dell'edificio, attualmente ancora in corso, sicchè il motivo del diniego regionale è causalmente riconducibile alla mancata ultimazione dei lavori che, per quanto si dirà in prosieguo, non è imputabile all'amministrazione comunale.
pagina 5 di 10 In risposta, infatti, al quesito 2), sempre proposto da parte attrice, il ctu ha concluso che la prima sospensione è da ritenere legittima in quanto dovuta al completamento della esecuzione dei lavori preliminari, ed in particolare alla rimozione delle parti ammalorate ed in parte pericolanti, alla pari della seconda sospensione, conseguenza di una richiesta di proroga avanzata dalla
Sari srl, mandataria dell' e della terza sospensione, disposta a seguito di una richiesta di variante avanzata dalla Fondazione Sanità e Ricerca per il miglioramento di una serie di aspetti tecnologici e di conseguenza distributivi
(in tal senso alle pagg. 19 e 20 della relazione del 30 settembre 2022).
Conseguentemente viene a cadere ogni tentativo dell'attrice di imputare la mancata ultimazione dei lavori ad una condotta colpevole della stazione appaltante.
In risposta al quesito 3a) l'Ing. rileva come, ai sensi dell'art. 159 DPR Per_2
207/2010, sarebbe stato onere dell'esecutore che ritenga cessate le cause che determinarono la sospensione temporanea dei lavori, diffidare il responsabile del procedimento per la stazione appaltante, affinchè provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori stessi sicchè, non essendo ciò avvenuto, è venuta a mancare la condizione necessaria per quantificare il pregiudizio economico (così alla pag. 21 della suddetta relazione peritale).
Ma, anche a prescindere dal rilievo formale del consulente d'ufficio, al quesito è da dare comunque una risposta negativa a fronte di quanto valutato dal ctu in risposta al quesito precedente laddove ravvisa, con argomentazioni di profilo sostanziale, la legittimità di tutte e tre le sospensioni dei lavori.
Conseguentemente alcun danno imputabile all'amministrazione appaltante risulta cagionato alla Parte_1
Quanto, poi, al quesito 3b), esso è relativo alla contestazione attorea circa l'illegittimo accredito del su un conto corrente intestato alla sola Pt_4 mandataria SARI srl e diverso da quello dedicato, indicato nel contratto d'appalto.
Al riguardo l'Ing. evidenzia come il saldo del risulti effettuato Per_2 Pt_4 sul conto avente il codice IBAN [...], diverso da quelli sui quali erano stati effettuati i pagamenti relativi ai precedenti
[...]
a tenore del punto 3) del contratto d'appalto rep. 67533 del 22 luglio Pt_6
2016, l'impresa aggiudicataria ha comunicato di aver attivato il conto
pagina 6 di 10 corrente dedicato presso la Banca: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di
Codice IBAN: [...] per tutti i movimenti P_ finanziari relativi al presente Contratto e che la persona Delegata ad operare su di esso è l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SARI S.R.L..
A termini, altresì, dell'art. 5 del medesimo contratto, Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni Responsabilità.
Orbene, pur a fronte dell'individuazione del conto corrente avente l'IBAN sopra indicato, era, dunque, in facoltà dell'impresa aggiudicataria, e quindi dell'ATI, modificare detta indicazione a mezzo di una comunicazione in proposito del raggruppamento d'imprese e, pertanto, in ragione della qualità di mandataria della Sari srl, del legale rappresentante di quest'ultima.
Al riguardo il ctu ha evidenziato come l'ultima modifica del conto corrente dedicato su cui il avrebbe dovuto effettuare i pagamenti Controparte_1 dovuti, risulti comunicato all'ente via pec ed alla ma non Parte_1 alla Controparte_9
A prescindere, peraltro, dalla comunicazione ricevuta dall'attrice, era, comunque, in facoltà dell'impresa mandataria Sari srl, e per essa il suo legale rappresentate, modificare il conto corrente indicato nel contratto d'appalto, salvo l'obbligo, nella specie, osservato, di darne comunicazione alla stazione appaltante.
Conseguentemente alcuna illegittima condotta è addebitabile al P_
per aver corrisposto quanto dovuto per il IV SAL, su di un conto
[...] corrente diverso da quello inizialmente indicato nel contratto, quale comunicatogli dalla società mandataria a termini dello stesso contratto d'appalto.
In risposta al quesito 4), avente ad oggetto la quantificazione delle somme dovute all'attrice per il V SAL, il ctu, premesso come il Controparte_1 abbia omesso il pagamento ritenendo che il danno economico da esso subito fosse superiore all'ammontare del SAL stesso, ha chiarito come, a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'amministrazione appaltante, fosse contrattualmente prevista una polizza pagina 7 di 10 fideiussoria sicchè ha reputato illegittimo il mancato pagamento del V determinando la quota dovuta a tale titolo alla in € 11.931,04 Parte_1
(così alla pag. 24 della relazione del 30 settembre 2022).
In proposito, si condivide quanto prospettato dal ctu alla luce del disposto di cui all'art. 1460 c.c laddove prevede la facoltà di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione a fronte dell'inadempimento della controparte purchè, peraltro, sia conforme alla buona fede.
Passando ai quesiti sottoposti al ctu su proposta del convento P_
, il quesito 1) era finalizzato ad accertare il ritardo della consegna
[...] delle opere eseguite con quantificazione dei giorni di ritardo, detratti i periodi di sospensione dei lavori e le proroghe concesse dalla Stazione
Appaltante, documentati in atti.
In risposta, l'Ing. ha correttamente determinato in 84 giorni, a partire Per_2 dalla data di consegna dei lavori e sino alla dichiarazione di fallimento della
Sari, intervenuta il 10 gennaio 2018, a seguito della quale il P_
ha receduto dal contratto.
[...]
In risposta al quesito 2), sempre di parte convenuta, il ctu ha accertato la percentuale di esecuzione delle opere consegnate rispetto all'oggetto del contratto nel 68,18%.
In risposta, infine, al quesito 3), sempre proposto dall'ente convenuto, il ctu, in applicazione della penale prevista in contratto di € 100 giornalieri, ha quantificato la somma dovuta dall'attrice per il ritardo della consegna delle opere eseguite, in € 8.400,00 (€ 100 per ogni giorno moltiplicato per gli 84 giorni di ritardo imputabili all'appaltatrice).
Altresì, per l'abbandono del cantiere e la successiva rimozione dei materiali e pulizia dell'area si fa riferimento alla valutazione fatta in sede di Stato di consistenza delle opere, quindi € 1.950,00 mentre per il recupero delle anticipazioni la somma dovuta è pari ad € 59.446,38.
Sulla somma, dunque, complessivamente dovuta, l'importo addebitabile alla in ragione della quota del 41,79%, ad essa spettante Parte_1 nell'ambito dell'ATI, è pari ad € 29.167,91.
Sulla scorta, pertanto, degli accertamenti peritali sono disattese le domande avanzate dall'attrice per l'accertamento dell'inadempimento del P_
per non aver posto a base dell'appalto un progetto realmente
[...]
pagina 8 di 10 eseguibile si da doversi imputare la sospensione dei lavori a cause riconducibili esclusivamente all'amministrazione committente, per l'accertamento dell'inadempimento dell'ente suddetto all'obbligo di effettuare i pagamenti sul conto dedicato, per l'accertamento dell'inadempimento del comune convenuto agli obblighi di attenersi ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sanciti dagli art. 1175 e 1375 c.c., nonché al principio di leale cooperazione imposto dall'art. 1206 dello stesso codice ed, infine, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dei lavori, nella misura di € 366.025,70, per l'errato pagamento del IV SAL. per € 65.846,00 ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia.
Merita, invece, accoglimento la domanda attorea di pagamento dell'importo spettante per effetto del V SAL, nella misura di € 11.931,04, con esclusione di accessori in difetto della domanda in tal senso.
Parimenti, la domanda riconvenzionalmente formulata dal Controparte_1 per l'accertamento di un debito dell'attrice nei confronti dell'amministrazione di € 18.245,21, risulta fondata nei limiti domandati, con esclusione di accessori in difetto di domanda relativa.
La prevalente soccombenza della nei confronti del Parte_1
giustifica, infine, l'aggravio sull'attrice della metà delle Controparte_1 spese di causa, liquidate in ragione del valore delle somme riconosciute e non di quelle pretese, giustificandosi la compensazione delle stesse per il residuo.
Quanto alla posizione dei chiamati, escluso la loro Controparte_2 mancata costituzione esime da ogni valutazione sul regolamento delle spese del giudizio.
Quanto, invece, alla posizione dell'unico chiamato costituitosi, CP_2
la pec di rinunzia alla chiamata è pervenuta alla conoscenza dello
[...] stesso solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione in giudizio, non intaccando, pertanto, la già acquisita qualità di parte processuale del chiamato.
Sebbene, dunque, la pec di rinunzia alla chiamata del 31 luglio 2020 sia antecedente alla data di costituzione del 23 novembre 2020, tuttavia l'irritualità della rinunzia stessa ha legittimato la partecipazione attiva del al giudizio, potendo, in astratto, essere affermata, all'esito del CP_2 processo, una sua responsabilità a garanzia dell'ente chiamante. pagina 9 di 10 A fronte, peraltro, della posizione processuale sostanzialmente analoga tra il ed il non si ravvisa alcuna soccombenza tra dette Controparte_1 CP_2 parti che ne giustifichi la condanna alle spese.
Quanto, da ultimo, alle spese di ctu, a norma dell'art. 71 del DPR 115/2002, le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati proseguendo il medesimo articolo che la domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni … da compimento delle operazioni.
In difetto, dunque, di tempestiva istanza di liquidazione dell'Ing. Per_2
alcuna liquidazione è consentita in suo favore per l'attività espletata,
[...] fermo restando l'acconto concesso in € 800,00 oltre accessori di legge, che, per la prevalente soccombenza della , è definitivamente Parte_7 posto per intero a carico della stessa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 11, 931,04;
[...]
rigetta le residue domande attoree;
in accoglimento della riconvenzionale del condanna Controparte_1 al pagamento della somma di € 18.245,21; Parte_1
condanna alla metà delle spese di causa che, in Parte_1 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore del nella misura già decurtata, Controparte_1 in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
compensa, per il residuo, le spese di causa tra la ed il Parte_1
Controparte_1
compensa le spese di causa tra il e Controparte_1 Controparte_2
pone l'acconto di € 800,00, oltre iva e casa previdenziale come per legge, concesso in favore del ctu, a carico definitivo di Parte_1
Latina 15 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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