CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17438/2019 R.G. proposto da: DI IO RC, TI RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell’avvocato COLLAVINI IO (CF: [...]), che li rappresenta e difende
- Ricorrenti -
Contro AMERICAN AIRLINES INC, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MASSIMO (CF: [...]), che la rappresenta e difende
- Controricorrente -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CREMONA n. 635/2018 depositata il 28/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Crema i Sig.ri Di IO e ZU convennero la compagnia aerea IC Airlines, denunciando di essere stati abbandonati per oltre due giorni (58 ore), senza alcuna assistenza e informativa, presso l’aeroporto di Civile Sent. Sez. 3 Num. 3645 Anno 2024 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 08/02/2024 2 di 8 New York, a seguito della arbitraria cancellazione del volo AA 1263 diretto a Las Vegas in data 5 marzo 2015. Richiamando i principi che disciplinano nel nostro ordinamento la tutela del passeggero in caso di cancellazione e ritardo aereo (Convenzione di Montreal del 28/5/1999 sul trasporto aereo internazionale sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 5/4/2011, n. 2001/539/CE e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004, di seguito la: “Convenzione” e Reg. Ce n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
di seguito: “il Regolamento”), venne richiesta la somma complessiva di euro 4.788,07 in favore di ciascun attore (di cui: euro 600,00 ciascuno, prevista dal Reg. Ce 261/2004 ed euro 3.500,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
euro 288,07 a titolo di danno patrimoniale ed euro 400,00 ciascuno a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza). 2. Con sentenza n. 4/2017 il giudice di Pace di Crema, confermando la responsabilità della IC Airlines, accolse parzialmente la domanda proposta, condannando il vettore aereo al pagamento dell’importo di euro 3.788,07 in favore di ciascun attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il grave ritardo di 58 ore, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal. 3. La Compagnia aerea IC Airlines impugnò la sentenza del Giudice di pace di Crema, chiedendone la riforma integrale e, per l’effetto, la condanna alla restituzione delle somme liquidate in primo grado da parte dei Sig.ri Di IO e ZU, ribadendo la sussistenza di una causa di forza maggiore (violenta bufera di neve). 4. Con sentenza n. 635/2017, depositata in data 28/11/2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Cremona, pur confermando la responsabilità di IC Airlines con riferimento al grave ritardo di oltre 58 ore denunciato dai passeggeri, ha accolto il gravame proposto da 3 di 8 IC Airlines, sul presupposto che gli attori non hanno fornito la prova del danno connesso agli oltre due giorni di costrizione in aeroporto. A detta del giudice del gravame, l’applicazione dei principi risarcitori previsti nella Convenzione di Montreal è subordinata, per espresso richiamo di quest’ultima, alla disciplina dell’ordinamento interno esistente in ciascuno degli Stati aderenti. Venne pertanto negato ogni diritto risarcitorio ai Sig.ri AR Di IO e NA ZU, disponendo la restituzione delle somme loro versate da parte del vettore statunitense. 5. Avverso la predetta sentenza Di IO e ZU propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui IC Airlines resiste con controricorso. 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al riconoscimento nell’ordinamento italiano del danno morale da ritardo aereo, solo in caso il passeggero fornisca la prova dello stesso”. Espongono che la fattispecie del “risarcimento del danno da cancellazione e ritardo aereo” è disciplinata in modo congiunto e senza antinomie: (i) dalla Convenzione di Montreal, norma cardine per l’unificazione della normativa sul risarcimento del danno da cancellazione, ritardo e perdita dei bagagli;
(ii) dal Regolamento Reg. Ce n. 261/2004, che, nel rispetto dei principi della Convenzione, prevede una anticipazione risarcitoria degli importi minimi nel caso si verifichi un ritardo di 2, 3 o 4 ore, nei casi in cui sussista, ai sensi dell’art. 3, 1° co., una connessione della rotta o del vettore con uno Stato europeo. A detta dei ricorrenti, è lo stesso Regolamento a confermare la propria posizione sussidiaria alla Convenzione, laddove all’art. 12 prevede 4 di 8 che: “Tale regolamento, lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare tanto da poter detrarre quanto previsto dal regolamento 261 dal risarcimento definitivo ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal”. In sostanza, deducono i ricorrenti, il legislatore individua due vie equivalenti per richiedere il risarcimento (in caso di sussistenza della ratifica della Convenzione di Montreal e di connessione Europea); la prima, generale, devoluta alla Convenzione di Montreal che identifica nell’art. 22 il “carattere massimo” della risarcibilità del diritto del passeggero in caso di ritardo;
la seconda, residuale, attraverso il Regolamento (ove applicabile), diretta a tutelare i diritti del passeggero con riferimento ai ritardi di minima entità con connessione europea. Si tratta dunque della medesima valutazione della fattispecie di inadempimento, seppur effettuata attraverso due norme “complementari” che individuano il quantum risarcitorio in base alla effettiva gravità del ritardo. Attesa la dichiarata non antinomia delle fonti, in caso di non applicazione dei principi minimi anticipatori previsti dal Regolamento, l’unica norma deputata ad offrire i parametri per quantificare la risarcibilità automatica del danno da ritardo aereo è l’articolo 22 (Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci) della Convenzione di Montreal a tenore del quale, per quanto rileva in questa sede, “1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’ , la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 5.346 per passeggero (…) 5. Le disposizioni dei non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio 5 di 8 delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall’ e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva”. L’art 19 della Convenzione (Ritardo) prevede che: “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Nel nostro ordinamento, pertanto, ai fini della qualificazione e quantificazione del danno da ritardo aereo, sotto il profilo probatorio, non dovrebbero esservi differenziazioni fra fattispecie soggette alla disciplina generale della Convenzione di Montreal o a quella residuale del Regolamento CE 261/2004. Se così non fosse, deducono i ricorrenti, nei casi in cui non trovi applicazione il Regolamento (ad esempio per voli diretti in Italia o in Europa operati da parte di vettori non comunitari), verrebbe meno il rimedio automatico basato sull’oggettiva perdita di tempo subita dai passeggeri, gravando gli stessi di una probatio diabolica relativa al danno da ritardo aereo, in contrasto con le finalità di protezione del passeggero contenute nella richiamata normativa internazionale. In sostanza, il sistema del trasporto aereo verrebbe viziato da un 6 di 8 ingiustificato squilibrio tra la valutazione di due ritardi della stessa gravità, posti in essere dal vettore, sulla medesima tratta, sul solo presupposto del verificarsi degli stessi nella fase in andata o di rientro in Italia, che verrebbero assoggettati ad un’ingiustificata diversità di trattamento. In conclusione, in relazione al quadro normativo riportato, i ricorrenti sostengono che l’articolo 22 della Convenzione di Montreal delinea una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo “tipizzata” - dunque, con preselezione normativa di danno risarcibile - che trova la propria fonte nella stessa previsione legislativa della Convenzione di Montreal, là dove, fissa un tetto massimo di risarcibilità collegato alla gravità dell’attesa e all’incidenza della stessa sull’interesse, la libertà personale dell’individuo, a causa dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo (così a p. 17 del ricorso). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dei Principi e delle Finalità della Convenzione di Montreal”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che nella Convenzione di Montreal vi sia, in tema di riconoscimento del danno da cancellazione e da ritardo aereo, un rinvio ai principi dell’ordinamento degli Stati parte (nello specifico, quello italiano). I ricorrenti deducono l’erroneità di tale assunto, laddove lo scopo della Convenzione di Montreal risiede nell’esigenza di armonizzare e unificare i principi sul risarcimento del danno da cancellazione, ritardo aereo e perdita dei bagagli nel trasporto aereo. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al danno morale da ritardo aereo previsto per legge”, censurando l’errata valutazione 7 di 8 del Tribunale, che ha negato il risarcimento del danno morale da ritardo aereo, ritenendo che esso sia riconoscibile solamente in presenza di una normativa che ne garantisca l’autonoma risarcibilità, laddove nell’ordinamento interno ciò è escluso. L’errore della sentenza gravata consisterebbe nel non aver considerato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal integra l’espressa previsione di legge di risarcimento del “danno morale”, in relazione al quale il predetto art. 22 configura anche il quantum risarcitorio massimale in favore del passeggero, in relazione alla gravità del ritardo. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo della non previsione del danno da ritardo e della sua ascrivibilità alla sfera di meri fastidi o disagi”. Oggetto specifico di censura è la porzione della motivazione in cui la sentenza gravata afferma che nel caso concreto, gli appellati si sono limitati a dedurre un generico “disagio” o “stress” da forzata e insopportabile attesa, fattispecie che, in assenza di una specifica normativa che ne garantisca l’autonoma risarcibilità, non trova riconoscimento risarcitorio nell’ordinamento positivo (così a p. 3, terz’ultimo §, della sentenza). Ribadendo che l’ampia locuzione adoperata dalla Convenzione di Montreal assicura il diretto risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, senza necessità di verificare se l’interesse leso sia meritevole di tutela a livello costituzionale, i ricorrenti assumono che non far rientrare nell’area di risarcibilità oltre due giorni di ritardo e la continuativa attesa in aeroporto per ricevere informazioni contrasta con le tutele risarcitorie del danno da ritardo previste dalla Convenzione di Montreal, nonché con le finalità dell’ordinamento italiano di tutelare il passeggero attraverso linee guida dirette ad armonizzare tale fattispecie attraverso una fonte sovranazionale. 8 di 8 5. Considerato che la vicenda comporta la disamina di tematiche (quali la legge applicabile, l’ambito del danno risarcibile, la ripartizione dell’onere della prova) comuni a quelle poste da altre cause in tema di trasporto aereo, e che si appalesa l’opportunità di affrontare le medesime unitariamente alla fissanda udienza tematica volta a delineare i principi da applicarsi univocamente da parte della Sezione, anche al fine di prevenire ed evitare possibili contrasti interpretativi;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla fissanda udienza tematica pubblica della Sezione. Così deciso in Roma, il
- Ricorrenti -
Contro AMERICAN AIRLINES INC, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MASSIMO (CF: [...]), che la rappresenta e difende
- Controricorrente -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CREMONA n. 635/2018 depositata il 28/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Crema i Sig.ri Di IO e ZU convennero la compagnia aerea IC Airlines, denunciando di essere stati abbandonati per oltre due giorni (58 ore), senza alcuna assistenza e informativa, presso l’aeroporto di Civile Sent. Sez. 3 Num. 3645 Anno 2024 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 08/02/2024 2 di 8 New York, a seguito della arbitraria cancellazione del volo AA 1263 diretto a Las Vegas in data 5 marzo 2015. Richiamando i principi che disciplinano nel nostro ordinamento la tutela del passeggero in caso di cancellazione e ritardo aereo (Convenzione di Montreal del 28/5/1999 sul trasporto aereo internazionale sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 5/4/2011, n. 2001/539/CE e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004, di seguito la: “Convenzione” e Reg. Ce n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
di seguito: “il Regolamento”), venne richiesta la somma complessiva di euro 4.788,07 in favore di ciascun attore (di cui: euro 600,00 ciascuno, prevista dal Reg. Ce 261/2004 ed euro 3.500,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
euro 288,07 a titolo di danno patrimoniale ed euro 400,00 ciascuno a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza). 2. Con sentenza n. 4/2017 il giudice di Pace di Crema, confermando la responsabilità della IC Airlines, accolse parzialmente la domanda proposta, condannando il vettore aereo al pagamento dell’importo di euro 3.788,07 in favore di ciascun attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il grave ritardo di 58 ore, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal. 3. La Compagnia aerea IC Airlines impugnò la sentenza del Giudice di pace di Crema, chiedendone la riforma integrale e, per l’effetto, la condanna alla restituzione delle somme liquidate in primo grado da parte dei Sig.ri Di IO e ZU, ribadendo la sussistenza di una causa di forza maggiore (violenta bufera di neve). 4. Con sentenza n. 635/2017, depositata in data 28/11/2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Cremona, pur confermando la responsabilità di IC Airlines con riferimento al grave ritardo di oltre 58 ore denunciato dai passeggeri, ha accolto il gravame proposto da 3 di 8 IC Airlines, sul presupposto che gli attori non hanno fornito la prova del danno connesso agli oltre due giorni di costrizione in aeroporto. A detta del giudice del gravame, l’applicazione dei principi risarcitori previsti nella Convenzione di Montreal è subordinata, per espresso richiamo di quest’ultima, alla disciplina dell’ordinamento interno esistente in ciascuno degli Stati aderenti. Venne pertanto negato ogni diritto risarcitorio ai Sig.ri AR Di IO e NA ZU, disponendo la restituzione delle somme loro versate da parte del vettore statunitense. 5. Avverso la predetta sentenza Di IO e ZU propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui IC Airlines resiste con controricorso. 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al riconoscimento nell’ordinamento italiano del danno morale da ritardo aereo, solo in caso il passeggero fornisca la prova dello stesso”. Espongono che la fattispecie del “risarcimento del danno da cancellazione e ritardo aereo” è disciplinata in modo congiunto e senza antinomie: (i) dalla Convenzione di Montreal, norma cardine per l’unificazione della normativa sul risarcimento del danno da cancellazione, ritardo e perdita dei bagagli;
(ii) dal Regolamento Reg. Ce n. 261/2004, che, nel rispetto dei principi della Convenzione, prevede una anticipazione risarcitoria degli importi minimi nel caso si verifichi un ritardo di 2, 3 o 4 ore, nei casi in cui sussista, ai sensi dell’art. 3, 1° co., una connessione della rotta o del vettore con uno Stato europeo. A detta dei ricorrenti, è lo stesso Regolamento a confermare la propria posizione sussidiaria alla Convenzione, laddove all’art. 12 prevede 4 di 8 che: “Tale regolamento, lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare tanto da poter detrarre quanto previsto dal regolamento 261 dal risarcimento definitivo ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal”. In sostanza, deducono i ricorrenti, il legislatore individua due vie equivalenti per richiedere il risarcimento (in caso di sussistenza della ratifica della Convenzione di Montreal e di connessione Europea); la prima, generale, devoluta alla Convenzione di Montreal che identifica nell’art. 22 il “carattere massimo” della risarcibilità del diritto del passeggero in caso di ritardo;
la seconda, residuale, attraverso il Regolamento (ove applicabile), diretta a tutelare i diritti del passeggero con riferimento ai ritardi di minima entità con connessione europea. Si tratta dunque della medesima valutazione della fattispecie di inadempimento, seppur effettuata attraverso due norme “complementari” che individuano il quantum risarcitorio in base alla effettiva gravità del ritardo. Attesa la dichiarata non antinomia delle fonti, in caso di non applicazione dei principi minimi anticipatori previsti dal Regolamento, l’unica norma deputata ad offrire i parametri per quantificare la risarcibilità automatica del danno da ritardo aereo è l’articolo 22 (Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci) della Convenzione di Montreal a tenore del quale, per quanto rileva in questa sede, “1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’ , la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 5.346 per passeggero (…) 5. Le disposizioni dei non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio 5 di 8 delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall’ e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva”. L’art 19 della Convenzione (Ritardo) prevede che: “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Nel nostro ordinamento, pertanto, ai fini della qualificazione e quantificazione del danno da ritardo aereo, sotto il profilo probatorio, non dovrebbero esservi differenziazioni fra fattispecie soggette alla disciplina generale della Convenzione di Montreal o a quella residuale del Regolamento CE 261/2004. Se così non fosse, deducono i ricorrenti, nei casi in cui non trovi applicazione il Regolamento (ad esempio per voli diretti in Italia o in Europa operati da parte di vettori non comunitari), verrebbe meno il rimedio automatico basato sull’oggettiva perdita di tempo subita dai passeggeri, gravando gli stessi di una probatio diabolica relativa al danno da ritardo aereo, in contrasto con le finalità di protezione del passeggero contenute nella richiamata normativa internazionale. In sostanza, il sistema del trasporto aereo verrebbe viziato da un 6 di 8 ingiustificato squilibrio tra la valutazione di due ritardi della stessa gravità, posti in essere dal vettore, sulla medesima tratta, sul solo presupposto del verificarsi degli stessi nella fase in andata o di rientro in Italia, che verrebbero assoggettati ad un’ingiustificata diversità di trattamento. In conclusione, in relazione al quadro normativo riportato, i ricorrenti sostengono che l’articolo 22 della Convenzione di Montreal delinea una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo “tipizzata” - dunque, con preselezione normativa di danno risarcibile - che trova la propria fonte nella stessa previsione legislativa della Convenzione di Montreal, là dove, fissa un tetto massimo di risarcibilità collegato alla gravità dell’attesa e all’incidenza della stessa sull’interesse, la libertà personale dell’individuo, a causa dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo (così a p. 17 del ricorso). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dei Principi e delle Finalità della Convenzione di Montreal”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che nella Convenzione di Montreal vi sia, in tema di riconoscimento del danno da cancellazione e da ritardo aereo, un rinvio ai principi dell’ordinamento degli Stati parte (nello specifico, quello italiano). I ricorrenti deducono l’erroneità di tale assunto, laddove lo scopo della Convenzione di Montreal risiede nell’esigenza di armonizzare e unificare i principi sul risarcimento del danno da cancellazione, ritardo aereo e perdita dei bagagli nel trasporto aereo. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al danno morale da ritardo aereo previsto per legge”, censurando l’errata valutazione 7 di 8 del Tribunale, che ha negato il risarcimento del danno morale da ritardo aereo, ritenendo che esso sia riconoscibile solamente in presenza di una normativa che ne garantisca l’autonoma risarcibilità, laddove nell’ordinamento interno ciò è escluso. L’errore della sentenza gravata consisterebbe nel non aver considerato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal integra l’espressa previsione di legge di risarcimento del “danno morale”, in relazione al quale il predetto art. 22 configura anche il quantum risarcitorio massimale in favore del passeggero, in relazione alla gravità del ritardo. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo della non previsione del danno da ritardo e della sua ascrivibilità alla sfera di meri fastidi o disagi”. Oggetto specifico di censura è la porzione della motivazione in cui la sentenza gravata afferma che nel caso concreto, gli appellati si sono limitati a dedurre un generico “disagio” o “stress” da forzata e insopportabile attesa, fattispecie che, in assenza di una specifica normativa che ne garantisca l’autonoma risarcibilità, non trova riconoscimento risarcitorio nell’ordinamento positivo (così a p. 3, terz’ultimo §, della sentenza). Ribadendo che l’ampia locuzione adoperata dalla Convenzione di Montreal assicura il diretto risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, senza necessità di verificare se l’interesse leso sia meritevole di tutela a livello costituzionale, i ricorrenti assumono che non far rientrare nell’area di risarcibilità oltre due giorni di ritardo e la continuativa attesa in aeroporto per ricevere informazioni contrasta con le tutele risarcitorie del danno da ritardo previste dalla Convenzione di Montreal, nonché con le finalità dell’ordinamento italiano di tutelare il passeggero attraverso linee guida dirette ad armonizzare tale fattispecie attraverso una fonte sovranazionale. 8 di 8 5. Considerato che la vicenda comporta la disamina di tematiche (quali la legge applicabile, l’ambito del danno risarcibile, la ripartizione dell’onere della prova) comuni a quelle poste da altre cause in tema di trasporto aereo, e che si appalesa l’opportunità di affrontare le medesime unitariamente alla fissanda udienza tematica volta a delineare i principi da applicarsi univocamente da parte della Sezione, anche al fine di prevenire ed evitare possibili contrasti interpretativi;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla fissanda udienza tematica pubblica della Sezione. Così deciso in Roma, il