Articolo 221 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 220Articolo 204
Versione
31 dicembre 2019
Art. 221. Ordine di distribuzione delle somme 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente