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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
NT OR, OR
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24123117243464223-000001 CREDITI FISCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna il provvedimento di diniego crediti imposta "sisma-bonus acquisti
85%", evidenziato in epigrafe, del complessivo importo di euro 81.600,00, notificato il 29/01/2025, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce: 1) Impugnabilità dei provvedimenti di diniego che annullano l'efficacia delle comunicazioni per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo delle detrazioni d'imposta “edilizie”; 2) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) infondatezza del diniego: spettanza dello sconto dell'85% sul corrispettivo pagato;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, chiede la cessata materia del contendere per aver annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “ Sisma-bonus acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024, per un valore della detrazione d'imposta di euro 81.600,00; chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio: - preso atto che all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma telematica aveva annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “sisma bonus acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024, per un valore della detrazione d'imposta di euro 81.600,00; tenuto conto, altresì, che l'Ufficio, con apposito atto aveva già comunicato al ricorrente l'annullamento della efficacia della comunicazione, su istanza in autotutela presentata dalla parte, ripristinando così il relativo credito concesso, - dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Adriana PU
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
NT OR, OR
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24123117243464223-000001 CREDITI FISCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna il provvedimento di diniego crediti imposta "sisma-bonus acquisti
85%", evidenziato in epigrafe, del complessivo importo di euro 81.600,00, notificato il 29/01/2025, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce: 1) Impugnabilità dei provvedimenti di diniego che annullano l'efficacia delle comunicazioni per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo delle detrazioni d'imposta “edilizie”; 2) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) infondatezza del diniego: spettanza dello sconto dell'85% sul corrispettivo pagato;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, chiede la cessata materia del contendere per aver annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “ Sisma-bonus acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024, per un valore della detrazione d'imposta di euro 81.600,00; chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio: - preso atto che all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma telematica aveva annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “sisma bonus acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024, per un valore della detrazione d'imposta di euro 81.600,00; tenuto conto, altresì, che l'Ufficio, con apposito atto aveva già comunicato al ricorrente l'annullamento della efficacia della comunicazione, su istanza in autotutela presentata dalla parte, ripristinando così il relativo credito concesso, - dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Adriana PU
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)