Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Simona Graziuso Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1302/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Lachen (SVIZZERA) in [...] Parte_1 C.F._1 15/01/1966, rappresentata e difesa dall'avv. AMATO ROSALBA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
C.F. , parte nata a Tirana (ALBANIA) in [...] CP_1 C.F._2 29/06/1970, rappresentata e difesa dall'avv. GIOIELLA EUGENIO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio llegando: Parte_1 CP_1
1. Di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 19/10/2017;
2. Che dal matrimonio non sono nati figli;
3. Che da anni i coniugi sono ormai separati e vivono in case separate, conducendo ognuno vita autonoma ed indipendente, anche economicamente, l'uno dall'altra;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di autorizzare i coniugi Parte_1
a vivere separati e pronunciare la separazione personale. In data 3.10.2024 si è costituita aderendo alla domanda di separazione, CP_1 senza previsione di contributi economici, essendo i coniugi economicamente autosufficienti. Con nota depositata prima dell'udienza di comparizione le parti hanno dato atto dell'accordo tra loro e chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Con decreto del 30.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di prima comparizione.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti non riconciliarsi, come da dichiarazione sottoscritta dalle parti e depositata il 2.12.2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con invio degli atti al PM per il parere.
Non sono pervenute conclusioni difformi del PM.
2. Nel merito Tanto premesso, a mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente ha aderito, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame, è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio, senza addebito (domanda, in concreto, non promossa da alcuna delle parti).
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, i coniugi, dalla cui unione non sono nati figli, non hanno formulato domande di contributo economico, chiedendo solo di essere autorizzati a vivere separati, statuizione quest'ultima assorbita dalla pronuncia di separazione. In considerazione dell'eguale interesse delle parti alla pronuncia, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI , e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrovillari per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 12, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.2.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò