Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 01696/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Scalcione e Francesco Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di EC, Ispettorato Territoriale del Lavoro di EC, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Questura di EC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, domiciliataria ex lege in EC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di EC, Area IV, Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-presentata dal datore di lavoro in data 6 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020;
- ove occorra, in via presupposta, del parere non favorevole (richiamato e fatto proprio nel provvedimento di diniego impugnato) espresso nel procedimento dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di EC secondo cui “Non risulta indicato il livello di inquadramento del lavoratore da assumere; da una verifica effettuata sulla banca dati in uso a questo Ufficio, il volume di affari relativo all’anno 20189 al netto degli acquisti non risulta congruo per l’assunzione di n.1 lavoratore richiesto, considerato che il valore degli acquisti è notevolmente superiore al fatturato”;
- ove occorra del preavviso di diniego del 18 febbraio 2021, prot. -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di EC, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di EC, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Questura EC;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente l’avv.to A. Scalcione;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, poiché si ritiene insuperabile il motivo ostativo, autonomamente idoneo a sorreggere il provvedimento di diniego impugnato, costituito dal rilievo dell’Ispettorato del Lavoro di EC (fatto proprio nel provvedimento impugnato) per cui: “Non risulta indicato il livello di inquadramento del lavoratore da assumere; da una verifica effettuata sulla banca dati in uso a questo Ufficio, il volume di affari relativo all’anno 20189 al netto degli acquisti non risulta congruo per l’assunzione di n.1 lavoratore richiesto, considerato che il valore degli acquisti è notevolmente superiore al fatturato”, in quanto l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 (pubblicato sulla G.U. 29 maggio 2020 n. 137) - correttamente interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici - nel fissare i requisiti reddituali dimostrativi della congruità della capacità economica del datore di lavoro istante necessari per l’ammissione alla procedura di emersione di che trattasi (in applicazione dell’art. 103, comma 5, del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77 /2020) prescrive, al comma 1, il possesso da parte del datore di lavoro di un “fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui” e che, il successivo comma 4 (da leggere a sistema con il precedente comma 1), permette, in relazione all’“imprenditore agricolo” di valutare, come accaduto nel caso di specie, “anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA” ma “prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.