Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 9438/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 14/05/2024 avverso il provvedimento emesso il
15/02/2023 dalla Questura di Vicenza e notificato il 16/04/2024, promossa da: nata il [...] in [...], che agisce Parte_1 anche nell'interesse dei figli minori nato in Persona_1
Albania il 12.07.2016 e nato in [...] il Persona_2
01.01.2021
-attore- CONTRO
Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
1. In via preliminare, sospendere ex art. 5 D. Lgs.
150/2011 l'efficacia esecutiva del decreto Prot. n. 0015970 adottato dal
Questore della Provincia di Rovigo, datato 16.04.202024, notificato a mezzo pec in data 16.04.2024 e del presupposto parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
15.2.2023 e conseguentemente ordinare al Questore della Provincia di
Rovigo il rilascio in favore, della sig.ra e dei figli minori Parte_1
e del permesso di soggiorno Persona_1 Persona_2 provvisorio per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2. D. Lgs. n.
286/1998, nonché ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 286/1998;
2. In via principale, nel merito annullare in quanto illegittimo il decreto
Prot. n. 0015970 adottato dal Questore della Provincia di Rovigo, datato 16.04.202024, notificato a mezzo pec in data 16.04.2024 e il presupposto parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione
Vicenza adottato nella seduta del 15.2.2023;
3. Conseguentemente, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 ordinare ai resistenti il rilascio in favore della sig.ra e dei figli minori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2. D.Lgs.
n. 286/1998, nonché ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 286/1998.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto
Pag. 2 di 4 socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata unitamente al marito e ai figli minori e Controparte_2 Per_1
(cfr. doc. 1 – documentazione familiare). Per_2
In particolare, la sig.ra unitamente con il proprio nucleo Parte_1 familiare, è stata accolta in Italia dapprima presso l'abitazione del fratello, sig. (cfr. doc. 9 e 10) e poi presso quella dei suoi genitori, Persona_3
e (cfr. doc. 11). Dall'anno scolastico 2022/2023 il Persona_4 Persona_5 primogenito è iscritto alla Scuola Primaria “Baccari” di Persona_1
Lendinara, presso cui ora frequenta la classe terza, come da certificazione rilasciata dall'Istituto Comprensivo Statale di Lendinara (cfr. doc. 14).
il figlio minore, frequenta la Scuola Infanzia “Don Minzoni Persona_2
” di Lendinara, come attestato sempre dall'Istituto scolastico (cfr. doc. 15).
Con lo svolgimento di attività lavorativa (cfr. doc. 16), il marito provvede al mantenimento della famiglia che appare ben radicata nel territorio italiano. Si rappresenta poi che a costui è stata riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo durante la pendenza del giudizio dal tribunale di Venezia (cfr. doc. 17).
Da ultimo si rappresenta che la ricorrente non è stata condannata per reati commessi in Italia (cfr. doc. 18).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio della ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento solo parziale del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di dei figli minori Parte_1
e al rilascio di un Persona_1 Persona_2 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
Pag. 3 di 4 3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Chiara
Bivi.
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