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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20013 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20013 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Leonardo La Marca (cf. ), presso il quale elettivamente domicilia, C.F._1 come da procura in atti;
- appellante -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Losanno (cf. Controparte_1
, presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellata –
NONCHÉ
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza Parte_1
n. 17039/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. CP_2 CP_3
in data 28.03.2023, pubblicata in data 03.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n.
[...]
1 R.G. 34116/2022, instaurato dalla medesima Società, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120210081118092000, ritualmente notificata a mezzo PEC del 22.06.2022, ruolo n. 2021/5786, con ente impositore la per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2019, per un Controparte_2 importo complessivo di € 1.477,42.
Nel ricorso in opposizione avverso la suddetta cartella, la Parte_1 limitatamente al ruolo esattoriale impugnato, eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica del presupposto verbale di contravvenzione n. ATX/0001047290, elevato in data 23.09.2019, in violazione del diritto di difesa e di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S.; in via subordinata, deduceva vizi della notifica a mezzo PEC, un difetto di motivazione e l'illegittimità del calcolo degli interessi. Concludeva, previa sospensione dell'esecutività, per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cartella e del ruolo esattoriali opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la nullità del ricorso per Controparte_1 indeterminatezza del petitum, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle attività propedeutiche alla riscossione coattiva e l'infondatezza degli altri vizi ex adverso sollevati.
Concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari ovvero, nel merito, per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese.
Non si costituiva la nonostante la sua regolare vocatio in ius. Controparte_2
Con sentenza n. 17039/2023, pubblicata in data 03.04.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e – rilevato l'omesso deposito della documentazione Controparte_2 comprovante l'avvenuta notificazione del verbale di contravvenzione – annullava la cartella ed il sotteso verbale, ordinando la cancellazione del ruolo esattoriale impugnato, ed estrometteva l “riguardando la nullità accolta ad un vizio dell'azione Controparte_1 amministrativa”; pertanto, condannava la sola P.A. al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 02-03/10/2023, la ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al Parte_1 governo delle spese, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto la liquidazione dei compensi per la somma di € 100,00 – palesemente inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 – senza riconoscere il rimborso della marca da bollo.
Parte appellante ha dedotto l'omessa applicazione delle tariffe forensi aggiornate al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, relativamente alle attività espletate (ossia fase di
2 studio, fase introduttiva e fase decisionale), per un ammontare complessivo oscillante tra un
“minimo” di € 457,00 ed un massimo di € 1.370,00, ed ha indicato in € 125,00 le spese effettivamente sostenute, di cui € 98,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo;
dunque, ha eccepito l'illegittimità della statuizione di I grado in difetto di idonea e compiuta motivazione, sottolineando l'inderogabilità dei minimi tabellari e la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. a fronte dell'integrale soccombenza della Ha concluso per la riforma Controparte_2 parziale della sentenza impugnata chiedendo la rideterminazione delle spese del I grado di giudizio, con condanna della al pagamento delle stesse e di quelle del grado Controparte_2 di appello, come da pro-forma allegati, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha preliminarmente dedotto la Controparte_1 formazione di un giudicato interno ed esterno sulle parti della sentenza non oggetto di gravame e/o dipendenti dai capi impugnati, in particolare con riguardo alla propria estromissione dal giudizio di I grado.
Ciò premesso, l' ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità Controparte_4 dell'appello per un vizio di rito ex artt. 6 e 7 del D.lgs. 150/2011, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c. per vizi della vocatio in ius consistenti nell'inosservanza dei termini a comparire (120 gg.), nell'errata indicazione del termine per la costituzione in giudizio del convenuto (20 gg. in luogo dei 70 gg. prima dell'udienza) e nella mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. (relativamente all'obbligatorietà della difesa tecnica innanzi al
Tribunale e alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio), come previsto dalla c.d. Riforma
Cartabia, con contestuale richiesta di differimento dell'udienza. Inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al capo della sentenza impugnata, concernente la condanna alle spese della sola ed ha chiesto di essere estromessa dal presente Controparte_2 giudizio.
Nel merito ha dedotto la legittimità della sentenza gravata relativamente alla Pt_2 liquidazione delle spese e l'infondatezza dell'appello, stante l'applicabilità dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 vigente ratione temporis, non potendosi invocare il D.M. n. 147/2022 in quanto il giudizio di I grado risulta introdotto in data 06.07.2022, ossia antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto, evidenziando altresì la serialità della causa e lo svolgimento di un'unica udienza, senza fase istruttoria e decisionale (in mancanza di note conclusionali), chiedendo disporsi un'ulteriore riduzione del 30%. Infine, ha contestato la richiesta di rimborso della marca da bollo in quanto per costante giurisprudenza la stessa è riconosciuta in sede esecutiva se documentata. Ha concluso per l'integrale accoglimento delle proprie istanze con vittoria di spese ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si è costituita la Controparte_2
3 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare si osserva che stante l'estromissione dell Controparte_1
dal giudizio di I grado disposta dal Giudice di Pace e la mancanza di appello su tale
[...] capo della sentenza, questo giudicante non può che riconoscere la formazione di un giudicato interno sul punto, con conseguente preclusione di qualsivoglia riesame sulla questione.
La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza dà luogo alla formazione del giudicato interno quando le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente;
dunque, il giudicato interno si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (sulla formazione del giudicato interno, da ultimo, ex multis Cass. n. 40276/2021 e Cass. n. 30728/2022).
Con specifico riferimento al caso in esame i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, altresì, che: “La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo” (Cass. n.
7612/2022; conf. Cass. n. 745/2000).
In tale ipotesi: “la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.” (Cass. n. 8693/2015).
Ne consegue, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in appello dell , anche in Controparte_1 considerazione dell'assenza di qualsivoglia contestazione e/o appello incidentale di sul Pt_2 punto, specie con riguardo all'omessa regolamentazione delle spese processuali da parte del primo
4 giudice (cfr. Cass. n. 7625/2013), dovendosi ritenere formato anche in questo caso il relativo giudicato.
§ 3. Sebbene – alla luce di quanto chiarito sub § 2 – tutte le eccezioni sollevate dall
[...]
debbano ritenersi “tamquam non essent”, attesa la rilevabilità d'ufficio per alcune Controparte_4 di esse, questo giudice ritiene opportuno fare talune precisazioni.
In primis, giova ricordare che la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dello stesso, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo se risultano rispettate le condizioni previste ex lege per la proposizione dell'appello, come nel caso di specie.
In secondo luogo, l'art. 342, comma 2, c.p.c. (post Riforma Cartabia) stabilisce espressamente che: “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Considerando che la rituale notifica dell'atto di citazione in appello è avvenuta nei riguardi della in data 03.10.2023 e che la data di udienza in citazione è Controparte_2 stata fissata al 09.01.2024, risulta rispettato il termine a comparire (di 90 gg.) per l'ente convenuto.
Inoltre, come chiarito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia) – con il quale si è inteso, tra l'altro, eliminare il difetto di coordinamento con il novellato art. 166 c.p.c. (a fronte dell'incertezza creatasi in ordine al termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con quello della proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c.) – l'art. 347, comma 1,
c.p.c. (attualmente vigente) stabilisce espressamente che, ad eccezione dell'appellante, “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. E tale è
l'avvertimento contenuto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Infine, fermo l'avvertimento in merito alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. esplicitato nell'atto di appello della con riguardo alla presunta mancanza Parte_1 dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., è sufficiente ricordare che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione – “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art.
163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (Cass. n.
7772/2022; conf. Cass. S.U. n. 9407/2013 e Cass. n. 341/2016).
5 Alla luce di tale principio, ancor meno potrebbe ritenersi obbligatorio l'avvertimento relativamente all'obbligatorietà della difesa tecnica innanzi al Tribunale e alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio (previsti dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nella versione novellata dal d.lgs. n. 149/2022) se solo si considera che parte convenuta è la Controparte_2 organo periferico dell'Amministrazione statale, difesa ex lege nei giudizi di impugnazione dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente e per la quale, certamente, non può ritenersi operante la disciplina in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
§ 4. Tutto ciò premesso, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierna appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in ordine all'illegittimità della liquidazione operata per il primo grado di giudizio, in quanto ben al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. del 13 agosto 2022, n. 147, in assenza di congrua motivazione.
Preliminarmente, si precisa che il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle stesse, rientra nei motivi per i quali è ammesso l'appello, anche ove il giudice pronunci secondo equità (art. 339 c. 2
c.p.c.). Pertanto, compete a questo giudicante di valutare la correttezza della liquidazione effettuata.
§ 5. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Per quel che concerne i principi che reggono la materia in esame, innanzitutto, va rilevato che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (v. Cass. n. 30286/2017).
6 Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi dei parametri previsti non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. ex multis Cass. 12537/2019; conf. da ultimo Cass. 14198/2022; v. pure Cass. n.
12682/2022).
Nel caso in esame è indiscusso che il ruolo esattoriale, di cui alla cartella di pagamento opposta, specificamente impugnato, avesse ad oggetto un importo complessivo di € 1.477,42, compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, e che il giudice di I grado abbia condannato alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, liquidandole “in complessivi € 198,00, di cui euro 98,00 per spese borsuali, oltre IVA e CPA, come per legge, in attribuzione al procuratore antistatario”, senza addurre alcuna motivazione sull'importo che si è deciso di liquidare in dispositivo.
Orbene, come chiarito dai giudici di legittimità: ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. 10438/2023; cfr. Cass. n. 9815/2023).
Inoltre, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. n. 24993/2023).
E proprio con riferimento alle novità introdotte dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, giova ricordare che all'art. 6 del citato decreto, rubricato “Disposizione temporale”, è previsto che:
“Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, con conseguente applicazione al caso in esame delle tabelle aggiornate, atteso che la sentenza gravata è stata emessa il 28.03.2023 e pubblicata in data
03.04.2023.
Pertanto, alla luce dei principi e delle disposizioni sopra richiamati e degli importi di cui allo scaglione indicato, la corretta liquidazione delle spese del primo grado di giudizio innanzi al
7 Giudice di Pace, secondo i parametri “minimi” di cui al D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal
D.M. 147/2022, e in difetto di un'attività istruttoria, sarebbe stata (sulla falsa riga del calcolo effettuato da parte appellante) la seguente:
• fase di studio € 236,00 → riduzione al 50% pari ad € 118,00
• fase introduttiva € 252,00 → riduzione al 50% pari ad € 126,00
• fase decisionale € 425,00 → riduzione al 50% pari ad € 212,50 per un totale complessivo di € 913,00 → riduzione al 50% pari ad € 456,50.
Nella fattispecie, infatti, non essendo stata espletata alcuna fase istruttoria, la stessa non va liquidata, in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, ove si legge testualmente: “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Inoltre, la semplicità delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta in I grado, anche in ragione della contumacia dell'ente impositore, sono circostanze che giustificano una riduzione dei compensi ai minimi tabellari, ancorché la necessità di una esplicita motivazione sorge soltanto per le ipotesi di riduzioni oltre i suddetti “minimi”, la cui applicazione, invece, non è soggetta al sindacato di legittimità e non necessita di alcuna giustificazione per le ragioni sopra evidenziate.
Pertanto, avendo il Giudice di Pace liquidato in soli € 198,00 le competenze professionali del procuratore di parte attrice e le spese sostenute, oltre IVA e CPA come per legge, deve certamente ritenersi violato il limite minimo fissato dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
Quanto al dedotto mancato riconoscimento del rimborso di € 27,00 per la marca da bollo versata per il giudizio di I grado, giova ricordare che per costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione: “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. n.
18529/2019; conf. Cass. n. 23830/2015); in tale ipotesi, non è necessaria “alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. n. 18828/2015).
Tali principi espressi con riferimento al contributo unificato non possono non trovare applicazione – mutatis mutandis – anche relativamente al rimborso di quanto versato per la marca da bollo, purché documentata, come nel caso di specie.
8 § 6. Per tutto quanto detto ne consegue la riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, in misura proporzionata al valore della causa, all'attività difensiva espletata, all'inesistenza della fase istruttoria e alla condotta delle parti processuali, nella misura ut supra indicata.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 17039/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 28.03.2023 e depositata in data 03.04.2023 (R.G. n. CP_2
34116/2022), nel giudizio instaurato dalla revoca la statuizione di Parte_1 primo grado sulle spese di lite.
2. Condanna la alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio nei confronti della società appellante che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.307,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Leonardo La Marca quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 28.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20013 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Leonardo La Marca (cf. ), presso il quale elettivamente domicilia, C.F._1 come da procura in atti;
- appellante -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Losanno (cf. Controparte_1
, presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellata –
NONCHÉ
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza Parte_1
n. 17039/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott. CP_2 CP_3
in data 28.03.2023, pubblicata in data 03.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n.
[...]
1 R.G. 34116/2022, instaurato dalla medesima Società, con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120210081118092000, ritualmente notificata a mezzo PEC del 22.06.2022, ruolo n. 2021/5786, con ente impositore la per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2019, per un Controparte_2 importo complessivo di € 1.477,42.
Nel ricorso in opposizione avverso la suddetta cartella, la Parte_1 limitatamente al ruolo esattoriale impugnato, eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica del presupposto verbale di contravvenzione n. ATX/0001047290, elevato in data 23.09.2019, in violazione del diritto di difesa e di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S.; in via subordinata, deduceva vizi della notifica a mezzo PEC, un difetto di motivazione e l'illegittimità del calcolo degli interessi. Concludeva, previa sospensione dell'esecutività, per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cartella e del ruolo esattoriali opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la nullità del ricorso per Controparte_1 indeterminatezza del petitum, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle attività propedeutiche alla riscossione coattiva e l'infondatezza degli altri vizi ex adverso sollevati.
Concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari ovvero, nel merito, per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese.
Non si costituiva la nonostante la sua regolare vocatio in ius. Controparte_2
Con sentenza n. 17039/2023, pubblicata in data 03.04.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e – rilevato l'omesso deposito della documentazione Controparte_2 comprovante l'avvenuta notificazione del verbale di contravvenzione – annullava la cartella ed il sotteso verbale, ordinando la cancellazione del ruolo esattoriale impugnato, ed estrometteva l “riguardando la nullità accolta ad un vizio dell'azione Controparte_1 amministrativa”; pertanto, condannava la sola P.A. al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 02-03/10/2023, la ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al Parte_1 governo delle spese, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto la liquidazione dei compensi per la somma di € 100,00 – palesemente inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 – senza riconoscere il rimborso della marca da bollo.
Parte appellante ha dedotto l'omessa applicazione delle tariffe forensi aggiornate al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, relativamente alle attività espletate (ossia fase di
2 studio, fase introduttiva e fase decisionale), per un ammontare complessivo oscillante tra un
“minimo” di € 457,00 ed un massimo di € 1.370,00, ed ha indicato in € 125,00 le spese effettivamente sostenute, di cui € 98,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo;
dunque, ha eccepito l'illegittimità della statuizione di I grado in difetto di idonea e compiuta motivazione, sottolineando l'inderogabilità dei minimi tabellari e la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. a fronte dell'integrale soccombenza della Ha concluso per la riforma Controparte_2 parziale della sentenza impugnata chiedendo la rideterminazione delle spese del I grado di giudizio, con condanna della al pagamento delle stesse e di quelle del grado Controparte_2 di appello, come da pro-forma allegati, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha preliminarmente dedotto la Controparte_1 formazione di un giudicato interno ed esterno sulle parti della sentenza non oggetto di gravame e/o dipendenti dai capi impugnati, in particolare con riguardo alla propria estromissione dal giudizio di I grado.
Ciò premesso, l' ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità Controparte_4 dell'appello per un vizio di rito ex artt. 6 e 7 del D.lgs. 150/2011, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c. per vizi della vocatio in ius consistenti nell'inosservanza dei termini a comparire (120 gg.), nell'errata indicazione del termine per la costituzione in giudizio del convenuto (20 gg. in luogo dei 70 gg. prima dell'udienza) e nella mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. (relativamente all'obbligatorietà della difesa tecnica innanzi al
Tribunale e alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio), come previsto dalla c.d. Riforma
Cartabia, con contestuale richiesta di differimento dell'udienza. Inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al capo della sentenza impugnata, concernente la condanna alle spese della sola ed ha chiesto di essere estromessa dal presente Controparte_2 giudizio.
Nel merito ha dedotto la legittimità della sentenza gravata relativamente alla Pt_2 liquidazione delle spese e l'infondatezza dell'appello, stante l'applicabilità dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 vigente ratione temporis, non potendosi invocare il D.M. n. 147/2022 in quanto il giudizio di I grado risulta introdotto in data 06.07.2022, ossia antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto, evidenziando altresì la serialità della causa e lo svolgimento di un'unica udienza, senza fase istruttoria e decisionale (in mancanza di note conclusionali), chiedendo disporsi un'ulteriore riduzione del 30%. Infine, ha contestato la richiesta di rimborso della marca da bollo in quanto per costante giurisprudenza la stessa è riconosciuta in sede esecutiva se documentata. Ha concluso per l'integrale accoglimento delle proprie istanze con vittoria di spese ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si è costituita la Controparte_2
3 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare si osserva che stante l'estromissione dell Controparte_1
dal giudizio di I grado disposta dal Giudice di Pace e la mancanza di appello su tale
[...] capo della sentenza, questo giudicante non può che riconoscere la formazione di un giudicato interno sul punto, con conseguente preclusione di qualsivoglia riesame sulla questione.
La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza dà luogo alla formazione del giudicato interno quando le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente;
dunque, il giudicato interno si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (sulla formazione del giudicato interno, da ultimo, ex multis Cass. n. 40276/2021 e Cass. n. 30728/2022).
Con specifico riferimento al caso in esame i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, altresì, che: “La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo” (Cass. n.
7612/2022; conf. Cass. n. 745/2000).
In tale ipotesi: “la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.” (Cass. n. 8693/2015).
Ne consegue, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in appello dell , anche in Controparte_1 considerazione dell'assenza di qualsivoglia contestazione e/o appello incidentale di sul Pt_2 punto, specie con riguardo all'omessa regolamentazione delle spese processuali da parte del primo
4 giudice (cfr. Cass. n. 7625/2013), dovendosi ritenere formato anche in questo caso il relativo giudicato.
§ 3. Sebbene – alla luce di quanto chiarito sub § 2 – tutte le eccezioni sollevate dall
[...]
debbano ritenersi “tamquam non essent”, attesa la rilevabilità d'ufficio per alcune Controparte_4 di esse, questo giudice ritiene opportuno fare talune precisazioni.
In primis, giova ricordare che la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dello stesso, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo se risultano rispettate le condizioni previste ex lege per la proposizione dell'appello, come nel caso di specie.
In secondo luogo, l'art. 342, comma 2, c.p.c. (post Riforma Cartabia) stabilisce espressamente che: “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Considerando che la rituale notifica dell'atto di citazione in appello è avvenuta nei riguardi della in data 03.10.2023 e che la data di udienza in citazione è Controparte_2 stata fissata al 09.01.2024, risulta rispettato il termine a comparire (di 90 gg.) per l'ente convenuto.
Inoltre, come chiarito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia) – con il quale si è inteso, tra l'altro, eliminare il difetto di coordinamento con il novellato art. 166 c.p.c. (a fronte dell'incertezza creatasi in ordine al termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con quello della proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c.) – l'art. 347, comma 1,
c.p.c. (attualmente vigente) stabilisce espressamente che, ad eccezione dell'appellante, “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. E tale è
l'avvertimento contenuto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Infine, fermo l'avvertimento in merito alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. esplicitato nell'atto di appello della con riguardo alla presunta mancanza Parte_1 dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., è sufficiente ricordare che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione – “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art.
163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (Cass. n.
7772/2022; conf. Cass. S.U. n. 9407/2013 e Cass. n. 341/2016).
5 Alla luce di tale principio, ancor meno potrebbe ritenersi obbligatorio l'avvertimento relativamente all'obbligatorietà della difesa tecnica innanzi al Tribunale e alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio (previsti dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nella versione novellata dal d.lgs. n. 149/2022) se solo si considera che parte convenuta è la Controparte_2 organo periferico dell'Amministrazione statale, difesa ex lege nei giudizi di impugnazione dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente e per la quale, certamente, non può ritenersi operante la disciplina in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
§ 4. Tutto ciò premesso, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierna appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in ordine all'illegittimità della liquidazione operata per il primo grado di giudizio, in quanto ben al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. del 13 agosto 2022, n. 147, in assenza di congrua motivazione.
Preliminarmente, si precisa che il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle stesse, rientra nei motivi per i quali è ammesso l'appello, anche ove il giudice pronunci secondo equità (art. 339 c. 2
c.p.c.). Pertanto, compete a questo giudicante di valutare la correttezza della liquidazione effettuata.
§ 5. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Per quel che concerne i principi che reggono la materia in esame, innanzitutto, va rilevato che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (v. Cass. n. 30286/2017).
6 Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi dei parametri previsti non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. ex multis Cass. 12537/2019; conf. da ultimo Cass. 14198/2022; v. pure Cass. n.
12682/2022).
Nel caso in esame è indiscusso che il ruolo esattoriale, di cui alla cartella di pagamento opposta, specificamente impugnato, avesse ad oggetto un importo complessivo di € 1.477,42, compreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, e che il giudice di I grado abbia condannato alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, liquidandole “in complessivi € 198,00, di cui euro 98,00 per spese borsuali, oltre IVA e CPA, come per legge, in attribuzione al procuratore antistatario”, senza addurre alcuna motivazione sull'importo che si è deciso di liquidare in dispositivo.
Orbene, come chiarito dai giudici di legittimità: ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. 10438/2023; cfr. Cass. n. 9815/2023).
Inoltre, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. n. 24993/2023).
E proprio con riferimento alle novità introdotte dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, giova ricordare che all'art. 6 del citato decreto, rubricato “Disposizione temporale”, è previsto che:
“Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, con conseguente applicazione al caso in esame delle tabelle aggiornate, atteso che la sentenza gravata è stata emessa il 28.03.2023 e pubblicata in data
03.04.2023.
Pertanto, alla luce dei principi e delle disposizioni sopra richiamati e degli importi di cui allo scaglione indicato, la corretta liquidazione delle spese del primo grado di giudizio innanzi al
7 Giudice di Pace, secondo i parametri “minimi” di cui al D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal
D.M. 147/2022, e in difetto di un'attività istruttoria, sarebbe stata (sulla falsa riga del calcolo effettuato da parte appellante) la seguente:
• fase di studio € 236,00 → riduzione al 50% pari ad € 118,00
• fase introduttiva € 252,00 → riduzione al 50% pari ad € 126,00
• fase decisionale € 425,00 → riduzione al 50% pari ad € 212,50 per un totale complessivo di € 913,00 → riduzione al 50% pari ad € 456,50.
Nella fattispecie, infatti, non essendo stata espletata alcuna fase istruttoria, la stessa non va liquidata, in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, ove si legge testualmente: “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Inoltre, la semplicità delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta in I grado, anche in ragione della contumacia dell'ente impositore, sono circostanze che giustificano una riduzione dei compensi ai minimi tabellari, ancorché la necessità di una esplicita motivazione sorge soltanto per le ipotesi di riduzioni oltre i suddetti “minimi”, la cui applicazione, invece, non è soggetta al sindacato di legittimità e non necessita di alcuna giustificazione per le ragioni sopra evidenziate.
Pertanto, avendo il Giudice di Pace liquidato in soli € 198,00 le competenze professionali del procuratore di parte attrice e le spese sostenute, oltre IVA e CPA come per legge, deve certamente ritenersi violato il limite minimo fissato dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
Quanto al dedotto mancato riconoscimento del rimborso di € 27,00 per la marca da bollo versata per il giudizio di I grado, giova ricordare che per costante orientamento della Suprema
Corte di Cassazione: “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. n.
18529/2019; conf. Cass. n. 23830/2015); in tale ipotesi, non è necessaria “alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (Cass. n. 18828/2015).
Tali principi espressi con riferimento al contributo unificato non possono non trovare applicazione – mutatis mutandis – anche relativamente al rimborso di quanto versato per la marca da bollo, purché documentata, come nel caso di specie.
8 § 6. Per tutto quanto detto ne consegue la riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, in misura proporzionata al valore della causa, all'attività difensiva espletata, all'inesistenza della fase istruttoria e alla condotta delle parti processuali, nella misura ut supra indicata.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 17039/2023 resa dal
Giudice di Pace di in data 28.03.2023 e depositata in data 03.04.2023 (R.G. n. CP_2
34116/2022), nel giudizio instaurato dalla revoca la statuizione di Parte_1 primo grado sulle spese di lite.
2. Condanna la alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio nei confronti della società appellante che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.307,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv.to Leonardo La Marca quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 28.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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