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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2316/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra
, n.q. di Amministratore di Sostegno di Parte_1 [...]
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ARCANGELI JACOPO Parte_2
Appellante contro
, CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 2711 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 1.Con ricorso ex art. 442 cpc l'odierna parte appellante ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità e CP_1
l'annullamento del provvedimento dell' del 13.5.2021 con il quale l'Istituto CP_1 comunicava che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/02/2019 al 30/6/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione CAT. INVCIV n.07402745 per un importo complessivo di €15.068,68 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
2. Il Tribunale di Roma – nella contumacia dell' - ha respinto il ricorso CP_2 valutando infondata l'eccezione di genericità della richiesta di ripetizione - in quanto relativa alla pensione CAT. INVCIV n.07402745 - e di decadenza ex art. 13 della L. n. 412 del 1991, in quanto l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi;
nel merito ha evidenziato che a fronte di una richiesta di ripetizione di una somma non spettante, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere diritto a percepire la pensione per il periodo
1.2.2019/30.6.2021, laddove la stessa nulla aveva documentato in ordine al suo preteso diritto (producendo solo un verbale attestante l'esito della visita del 25.10.2022 che le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a far tempo dal 23.9.2022).
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente lamentandone l'erroneità laddove:
-ha ritenuto non generica la richiesta di ripetizione, non individuando la nota dell' la specifica prestazione assistenziale contestata né, in particolare, il CP_1 motivo della assunta non spettanza (se relativo ad aspetti sanitari o socioeconomici);
-ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 13 della L. n 412 del 1991, dovendo l' conoscere i redditi nel caso di comunicazione degli CP_1 stessi all'amministrazione finanziaria;
2 -ha ritenuto spettare alla stessa l'onere di provare di avere diritto alla pensione, in quanto l'affermazione che sia il pensionato a dover dimostrare di aver diritto alla pensione non è applicabile all'indebito assistenziale, ove l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Cass. sent. n. 28771 del 2018).
4. L' , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita accoglimento, stante la fondatezza del primo motivo di doglianza con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza che ha respinto l'eccezione di genericità della richiesta di ripetizione avanzata dall' . CP_2
6.1 Pur individuando, invero, il provvedimento del 13.5.2021 la CP_1 prestazione cui l'indebito si riferisce (per come rilevato dal primo giudice), in alcun modo sono ivi indicate le ragioni della richiesta di ripetizione.
6.2 Del tutto tautologico – rileva il Collegio - è quanto riportato nella suddetta nota quali motivi dell'indebito: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, non chiarendo tale locuzione le ragioni della pretesa stessa.
6.3 E, al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità che il provvedimento amministrativo di recupero del credito indichi, sia pure in maniera sintetica, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, al fine di consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa e il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
3 “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
(In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a CP_1 porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente) - (Cass sent. n. 198 del 2011).
7. Consegue dall'applicazione dei suddetti principi affermati dal Supremo
Collegio (in relazione ad indebito previdenziale ma analogamente applicabili all'indebito assistenziale, quale quello in esame) la fondatezza della domanda avanzata dalla odierna parte appellante – assorbiti gli ulteriori motivi di gravame - tenuto conto che, nel caso di specie, il provvedimento dell' di CP_1 recupero emesso in via amministrativa in data 13.5.2021 non richiama in alcun modo le ragioni della richiesta di restituzione, non emergendo dallo stesso alcuna indicazione idonea a porre in grado l'assicurata ad effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
4 7.1 A ciò si aggiunga la dirimente considerazione che, anche a voler presumere che l'indebito in oggetto sia dovuto alla sopravvenuta mancanza dei requisiti reddituali (dovendosi escludere dalla documentazione in atti che l'indebito sia conseguenza del venir meno dei requisiti sanitari, comprovando il verbale del
25.10.2022 prodotto in primo grado che l'odierna appellante – già invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave - è stata altresì riconosciuta incapace di compiere gli atti quotidiani della vita e con necessità di assistenza continua) l' può richiedere la ripetizione delle somme versate solo a CP_1 partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei suddetti requisiti (tra le tante Cass. sent. n. 28771 del 2018), laddove nel caso di specie l' ha richiesto, con provvedimento del 13 maggio 2021, somme CP_2 relative a prestazione erogata dal 1.2.2019 al 30.6.2021.
7.2 In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, dichiararsi non tenuta l'odierna parte appellante alla restituzione delle somme di cui al provvedimento di indebito per cui è causa che dovrà essere, conseguentemente, annullato.
8. Le spese di lite del doppio – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non tenuta l'odierna parte appellante alla restituzione delle somme di cui al provvedimento di indebito del 13.5.2021, con conseguente annullamento CP_1 dello stesso;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in CP_1
€ 1.865,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.984,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 16/12/2025
5 Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente
6
Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca