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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 800 e 1109 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato
[...] in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura presso l'Avv. Fabrizio Parte_2
Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro Per_1
appellante/appellato e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atto notaio in Fiumicino Persona_2
appellato e
, C.F. (succeduta ex lege ad Controparte_2 P.IVA_4 [...]
, in persona del legale rappresentante in Controparte_3 Controparte_4 qualità di responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per Pt_3 procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr Persona_3 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, è elettivamente domiciliata appellante/appellata e appellato non costituito Controparte_5
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (RG 800/2024) << in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma Pt_2 della sentenza su indicata, rigettare la domanda proposta dal ricorrente in prime cure contro l' con ogni conseguenza anche sul regime di spese e compensi Pt_2 professionali di prime cure. Spese del presente giudizio di appello come per legge>>; (RG 1109/2024) <previa riunione dei due giudizi d'appello, voglia accogliere sia il gravame proposto dall' che quello da , e in ogni caso, Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato
[...] in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura presso l'Avv. Fabrizio Parte_2
Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro Per_1
appellante/appellato e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atto notaio in Fiumicino Persona_2
appellato e
, C.F. (succeduta ex lege ad Controparte_2 P.IVA_4 [...]
, in persona del legale rappresentante in Controparte_3 Controparte_4 qualità di responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per Pt_3 procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr Persona_3 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, è elettivamente domiciliata appellante/appellata e appellato non costituito Controparte_5
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (RG 800/2024) << in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma Pt_2 della sentenza su indicata, rigettare la domanda proposta dal ricorrente in prime cure contro l' con ogni conseguenza anche sul regime di spese e compensi Pt_2 professionali di prime cure. Spese del presente giudizio di appello come per legge>>; (RG 1109/2024)Pt_1 Pt_4 riforma della sentenza su indicata, voglia rigettare la domanda proposta dal ricorrente in prime cure contro l con ogni conseguenza anche sul regime di spese e Pt_2 compensi professionali di prime cure. Spese del presente giudizio di appello come per legge>>
CP_ Per l' (RG 800/2024) < CP_ sentenza che si riferisce all' con vittoria di spese del grado. >>; (RG 1109/2024)
< CP_ all' con vittoria di spese del grado.>>
Per : (RG 800/2024) <<1) In riforma della sentenza Controparte_6 impugnata, accogliere l'appello formulato dall' rigettando integralmente la Pt_2 domanda formulata in primo grado dal ricorrente. 2) Con vittoria di spese e competenze e distrazione in favore del sottoscritto difensore a carico di parte ricorrente. >>; (RG 1109/2024):>
FATTO E DIRITTO
§1
Pag. 2 di 10 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con atto depositato il 1^.
4.2022 presso la cancelleria del Tribunale di Controparte_5
Paola, Giudice del lavoro, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90019930 25/000, notificatagli il 24.11.2021, dell'importo totale di Euro 66.003,80, avente ad oggetto la riscossione coattiva di tributi, interessi, sanzioni e spese di notifica IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOTECARIA, IMPOSTA CATASTALE, IVA, TASSA AUTOMOBILISTICA, contributi rate premio, sanzioni e interessi e contributi Pt_2 CP_ IVS fissi/percentuale o entro minimale, somme aggiuntive e spese di notifica.
Ha circoscritto l'opposizione ai seguenti titoli:
1) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI VERSAMENTO e CP_7
INTERESSI per gli anni 2011 e 2012 per un importo totale di euro 1.743,60, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420120052245847000, notificata in data 15/01/2013);
2) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI OMESSO VERSAMENTO e INTERESSI per gli anni 2011, 2012 e 2013 per un importo totale di euro 2.591,93, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420140001600033000, notificato in data 19/03/2014);
3) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI OMESSO VERSAMENTO e INTERESSI per gli anni 2013 e 2014 per un importo totale di euro 2.370,38, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420140022295058000, notificata in data 05/02/2015;
4) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per gli anni 2011 e 2012 per un importo totale di euro 2.376,62, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420120004312426000, notificato in data 10/01/2013);
5) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2012 per un importo totale di euro 1.222,27, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420130000492735000, notificato in data 05/04/2013;
6) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2012 per un importo totale di euro 2.421,55, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420130003061050000, notificato in data 09/01/2014;
7) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2013 per un importo totale di euro 2.501,35, di cui
Pag. 3 di 10 euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140000519608000, notificato in data 29/05/2014;
8) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2013 per un importo totale di euro 2.447,73, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140002588450000, notificato in data 08/10/2014);
9) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2014 per un importo totale di euro 2.472,64, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140004681455000, notificato in data 09/01/2015;
10) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2014 per un importo totale di euro 2.421,49, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420150001191211000, notificato in data 27/10/2015).
Ha eccepito la prescrizione di tutte le somme richieste, alla data di notifica dei titoli sottesi, per come indicata ai punti 1-10 che precedono, anche computando la sospensione dei termini di 129 giorni (23/02/2020-30/06/2020) e di ulteriori 182 giorni (31/12/2020-30/06/2021) stabilita dalla normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia COVID-19, di cui - rispettivamente - agli artt. 37 2° comma D.L. n. 18/2020 e 11 9° comma D.L. n. 183/2020.
§3
Il Tribunale “1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 ed alla quota parte dell'avviso di addebito n. 33420140000519608000; 2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contenuti nelle cartelle n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000 in quanto estinti per prescrizione;
3) Rigetta l'opposizione con riguardo ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 33420140000519608000, limitatamente alla residua somma di euro 1.477,94, ed agli avvisi di addebito n. 33420120004312426000; 33420130003061050000; 4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni
CP_
“§ 3. Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue. Innanzitutto, l' ha dedotto e provato che, a seguito di comunicazione di cancellazione da parte del ricorrente, avvenuta dal 31.05.2013, ha proceduto, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 all'annullamento integrale degli stessi;
invece, con riferimento all'avviso di addebito n.
Pag. 4 di 10 33420140000519608000, lo stesso è stato parzialmente annullato (residuano euro 1.477,94).
Per tali crediti deve pertanto essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 ed alla quota parte dell'avviso di addebito n. 33420140000519608000. Per quanto concerne gli altri atti impositivi di CP_ competenza dell' dall'esame degli atti di causa risulta provato che l' ha Pt_1 curato la notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento CP_ oggetto di lite (cfr. All. avvisi di addebito con relate – di cui la più recente notificata il 29.05.2014).
§ 4. L' ha, invece, dedotto di aver regolarmente notificato le Controparte_2 cartelle esattoriali n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, contenenti crediti di competenza dell' ma dall'esame Pt_2 della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' CP_8
, si rinvengono soltanto le relate di notifica dei predetti atti, privi del
[...] corrispondente plico inviato al ricorrente, con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificarne il contenuto. Né possono sopperire a tal fine gli estratti di ruolo versati in atti, trattandosi di meri atti ad uso interno, inidonei a comprovare l'avvenuta notificazione degli atti impositivi predetti.
§ 5. Ciò posto in ordine alla notifica degli atti presupposti, l' ha Controparte_2 curato l'interruzione del termine prescrizionale mediante invio al ricorrente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003024000, notificata in data 22/07/2015, e di una intimazione di pagamento n. 03420199015283870000, notificata in data 06/02/2020 (cfr. all. con relata). Pertanto, alla data di notifica CP_9 dell'intimazione di pagamento oggetto di lite, ancora non era decorso il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, notificato il 29.05.2014. Di talché, nel caso di specie i crediti contenuti nelle cartelle esattoriali n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000 vanno dichiarati estinti per prescrizione, e per il resto il ricorso va rigettato in quanto infondato.
§ 6. Le spese di lite vanno compensate integralmente fra tutte le parti, attesa la soccombenza reciproca”.
§4
La sentenza è gravata d'appello, con separati ricorsi, dall' e da Pt_2 Controparte_2
, con atti depositati, rispettivamente, il 19 luglio 2024 ed il 26 ottobre 2024.
[...]
Costituitesi in giudizio, le altre parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la ritualità della notifica del Controparte_5 ricorso in appello.
Pag. 5 di 10 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§5
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Controparte_2 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_9 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_9 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§6
Con il proposto gravame, l' lamenta la contraddittorietà della sentenza per avere Pt_2 affermato l'esistenza della prova dell'interruzione della prescrizione mediante invio al ricorrente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003024000, notificata in data 22/07/2015, e di una intimazione di pagamento n. 03420199015283870000, notificata in data 06/02/2020, e, ciononostante, dichiarato la prescrizione quanto ai premi richiesti con le cartelle di cui ai punti 1,2 e 3; rileva altresì che “…Anche volendo ammettere ….che il Tribunale avesse inteso collegare la declaratoria di estinzione dei crediti portati dalle succitate cartelle alla (asserita) mancanza di prova della notifica delle stesse in quanto avrebbe Pt_4 prodotto soltanto le relate di notifica dei predetti atti e i rispettivi estratti di ruolo, senza “il corrispondente plico inviato al ricorrente, con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificarne il contenuto”, la sentenza resterebbe comunque gravemente errata in quanto difforme da pacifica e costante giurisprudenza della S.C…. la S.C. (es. ordinanza 3212/2017, sentenze 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016,
Pag. 6 di 10 12888/2015) ha sempre affermato il principio di diritto secondo il quale nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'agente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, oltre all'avviso di ricevimento. Tale affermazione si ritrae, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo…”.
§6.1
CP_ Premesso che, in effetti, in difetto di appello incidentale e di gravame dell' risultano passati in giudicato i capi di sentenza che riguardano i contributi di cui ai punti da 4 a 10, l'impugnazione dell' si presta ad essere accolta. Pt_2
§6.2
Orbene, risulta (cfr. documento sub 7 del fascicolo di di Controparte_6 primo grado), la notifica, in data 29.7.2015, della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, contenente sollecito di pagamento, cui è allegato il prospetto dei titoli sottesi, tra cui quelli per cui è processo. Risulta pure versata in atti (cfr. documento 8 del medesimo fascicolo di parte di ), l'intimazione di Controparte_6 pagamento (all. 8), notificata il 29.11.2019, che riguarda le prime due cartelle.
Il Tribunale, peraltro, non avrebbe potuto esaminare la questione dell'esistenza della notifica delle cartelle, perché nell'atto di opposizione il ricorrente aveva dato per scontata l'esistenza delle stesse, tant'è che aveva computato i termini di prescrizione dalla data della rispettiva notifica.
Pertanto, per le prime due cartelle, la prescrizione, nel lasso temporale compreso tra il 29.11.2019 e la data di notifica dell'atto qui opposto (24.11.2021), non era decorsa.
Per la terza, siccome il 29.7.2015 era stata interrotta la prescrizione, a quella data è iniziato nuovamente a decorrere il termine quinquennale che doveva spirare il 29.7.2020, sicché si deve tenere conto della sospensione per la cd. emergenza Covid.
§6.3
A tal proposito, si osserva che <La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall CP_2
, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in
[...] relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il
Pag. 7 di 10 periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel corpo della motivazione la Corte chiarisce quanto segue:
<<
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_8
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
§6.4
In sostanza, il Decreto Sostegni-bis (Decreto-legge n. 73/2021), convertito in Legge n. 106/2021, ha modificato il termine finale della sospensione delle attività di riscossione, spostandolo dal 30 aprile al 31 agosto 2021. Il decreto ha previsto la sospensione della riscossione di somme dovute all , Controparte_10 inclusi i termini per il versamento di somme relative ad atti di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
Il termine finale di questa sospensione è stato fissato al 31 agosto 2021, inizialmente previsto per il 30 aprile;
il periodo di sospensione non
Pag. 8 di 10 viene conteggiato nel calcolo del termine di prescrizione: pertanto, se un atto di riscossione era soggetto a prescrizione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della sospensione (1 settembre 2021); ove l'atto di riscossione fosse andato in prescrizione il 30 giugno 2021, in assenza della sospensione, il termine di prescrizione è stato posticipato al 30 novembre 2021 (30 giugno + 5 mesi di sospensione).
In sintesi, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una proroga alla sospensione della riscossione, che ha avuto l'effetto di posticipare i termini di prescrizione dei crediti oggetto di riscossione.
§ 6.5
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto interruttivo (preavviso di iscrizione di ipoteca) del 29.7.2015, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 29.7.2020, ossia nel periodo di sospensione compreso tra 8.3.2020 e 31.8.2021; pertanto il decorso del termine è stato interrotto ed è ripartito il 1^.9.2021, sicché l'intimazione di pagamento del 24.11.2021 è tempestiva.
§7
In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello di Controparte_2
, in accoglimento di quello dell' la sentenza di primo grado va in parte
[...] Pt_2 riformata, nel senso del rigetto dell'opposizione spiegata da con Controparte_5 riferimento alle cartelle aventi n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, sottese all'intimazione di pagamento opposta.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché del carattere Controparte_2 emergenziale della normativa applicata e della difficoltà delle questioni interpretative sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti dall' con Pt_2 ricorso in data 19 luglio 2024, nonché da , con ricorso Controparte_2 depositato il 26 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 443/2024, resa in data 11 luglio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Pt_2 gravata, rigetta l'opposizione spiegata da con riferimento alle cartelle Controparte_5 aventi n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, sottese all'intimazione di pagamento opposta;
3. Conferma nel resto;
Pag. 9 di 10 4. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
5. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 800 e 1109 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato
[...] in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura presso l'Avv. Fabrizio Parte_2
Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro Per_1
appellante/appellato e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atto notaio in Fiumicino Persona_2
appellato e
, C.F. (succeduta ex lege ad Controparte_2 P.IVA_4 [...]
, in persona del legale rappresentante in Controparte_3 Controparte_4 qualità di responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per Pt_3 procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr Persona_3 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, è elettivamente domiciliata appellante/appellata e appellato non costituito Controparte_5
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (RG 800/2024) << in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma Pt_2 della sentenza su indicata, rigettare la domanda proposta dal ricorrente in prime cure contro l' con ogni conseguenza anche sul regime di spese e compensi Pt_2 professionali di prime cure. Spese del presente giudizio di appello come per legge>>; (RG 1109/2024) <previa riunione dei due giudizi d'appello, voglia accogliere sia il gravame proposto dall' che quello da , e in ogni caso, Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato
[...] in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura presso l'Avv. Fabrizio Parte_2
Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro Per_1
appellante/appellato e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atto notaio in Fiumicino Persona_2
appellato e
, C.F. (succeduta ex lege ad Controparte_2 P.IVA_4 [...]
, in persona del legale rappresentante in Controparte_3 Controparte_4 qualità di responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per Pt_3 procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio nr Persona_3 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, è elettivamente domiciliata appellante/appellata e appellato non costituito Controparte_5
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (RG 800/2024) << in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma Pt_2 della sentenza su indicata, rigettare la domanda proposta dal ricorrente in prime cure contro l' con ogni conseguenza anche sul regime di spese e compensi Pt_2 professionali di prime cure. Spese del presente giudizio di appello come per legge>>; (RG 1109/2024)
CP_ Per l' (RG 800/2024) < CP_ sentenza che si riferisce all' con vittoria di spese del grado. >>; (RG 1109/2024)
< CP_ all' con vittoria di spese del grado.>>
Per : (RG 800/2024) <<1) In riforma della sentenza Controparte_6 impugnata, accogliere l'appello formulato dall' rigettando integralmente la Pt_2 domanda formulata in primo grado dal ricorrente. 2) Con vittoria di spese e competenze e distrazione in favore del sottoscritto difensore a carico di parte ricorrente. >>; (RG 1109/2024):
FATTO E DIRITTO
§1
Pag. 2 di 10 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con atto depositato il 1^.
4.2022 presso la cancelleria del Tribunale di Controparte_5
Paola, Giudice del lavoro, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90019930 25/000, notificatagli il 24.11.2021, dell'importo totale di Euro 66.003,80, avente ad oggetto la riscossione coattiva di tributi, interessi, sanzioni e spese di notifica IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOTECARIA, IMPOSTA CATASTALE, IVA, TASSA AUTOMOBILISTICA, contributi rate premio, sanzioni e interessi e contributi Pt_2 CP_ IVS fissi/percentuale o entro minimale, somme aggiuntive e spese di notifica.
Ha circoscritto l'opposizione ai seguenti titoli:
1) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI VERSAMENTO e CP_7
INTERESSI per gli anni 2011 e 2012 per un importo totale di euro 1.743,60, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420120052245847000, notificata in data 15/01/2013);
2) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI OMESSO VERSAMENTO e INTERESSI per gli anni 2011, 2012 e 2013 per un importo totale di euro 2.591,93, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420140001600033000, notificato in data 19/03/2014);
3) CONTRIBUTI INAIL RATE PREMIO, SANZIONI CIVILI OMESSO VERSAMENTO e INTERESSI per gli anni 2013 e 2014 per un importo totale di euro 2.370,38, di cui euro 5,88 per spese di notifica (cartella di pagamento n. 03420140022295058000, notificata in data 05/02/2015;
4) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per gli anni 2011 e 2012 per un importo totale di euro 2.376,62, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420120004312426000, notificato in data 10/01/2013);
5) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2012 per un importo totale di euro 1.222,27, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420130000492735000, notificato in data 05/04/2013;
6) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2012 per un importo totale di euro 2.421,55, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420130003061050000, notificato in data 09/01/2014;
7) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2013 per un importo totale di euro 2.501,35, di cui
Pag. 3 di 10 euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140000519608000, notificato in data 29/05/2014;
8) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2013 per un importo totale di euro 2.447,73, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140002588450000, notificato in data 08/10/2014);
9) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2014 per un importo totale di euro 2.472,64, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420140004681455000, notificato in data 09/01/2015;
10) CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO MINIMALE e SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERSAMENTO per l'anno 2014 per un importo totale di euro 2.421,49, di cui euro 4,11 per spese di notifica (avviso di addebito n. 33420150001191211000, notificato in data 27/10/2015).
Ha eccepito la prescrizione di tutte le somme richieste, alla data di notifica dei titoli sottesi, per come indicata ai punti 1-10 che precedono, anche computando la sospensione dei termini di 129 giorni (23/02/2020-30/06/2020) e di ulteriori 182 giorni (31/12/2020-30/06/2021) stabilita dalla normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia COVID-19, di cui - rispettivamente - agli artt. 37 2° comma D.L. n. 18/2020 e 11 9° comma D.L. n. 183/2020.
§3
Il Tribunale “1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 ed alla quota parte dell'avviso di addebito n. 33420140000519608000; 2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contenuti nelle cartelle n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000 in quanto estinti per prescrizione;
3) Rigetta l'opposizione con riguardo ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 33420140000519608000, limitatamente alla residua somma di euro 1.477,94, ed agli avvisi di addebito n. 33420120004312426000; 33420130003061050000; 4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni
CP_
“§ 3. Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue. Innanzitutto, l' ha dedotto e provato che, a seguito di comunicazione di cancellazione da parte del ricorrente, avvenuta dal 31.05.2013, ha proceduto, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 all'annullamento integrale degli stessi;
invece, con riferimento all'avviso di addebito n.
Pag. 4 di 10 33420140000519608000, lo stesso è stato parzialmente annullato (residuano euro 1.477,94).
Per tali crediti deve pertanto essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn. 33420140002588450000; 33420140004681455000; 33420150001191211000 ed alla quota parte dell'avviso di addebito n. 33420140000519608000. Per quanto concerne gli altri atti impositivi di CP_ competenza dell' dall'esame degli atti di causa risulta provato che l' ha Pt_1 curato la notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento CP_ oggetto di lite (cfr. All. avvisi di addebito con relate – di cui la più recente notificata il 29.05.2014).
§ 4. L' ha, invece, dedotto di aver regolarmente notificato le Controparte_2 cartelle esattoriali n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, contenenti crediti di competenza dell' ma dall'esame Pt_2 della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' CP_8
, si rinvengono soltanto le relate di notifica dei predetti atti, privi del
[...] corrispondente plico inviato al ricorrente, con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificarne il contenuto. Né possono sopperire a tal fine gli estratti di ruolo versati in atti, trattandosi di meri atti ad uso interno, inidonei a comprovare l'avvenuta notificazione degli atti impositivi predetti.
§ 5. Ciò posto in ordine alla notifica degli atti presupposti, l' ha Controparte_2 curato l'interruzione del termine prescrizionale mediante invio al ricorrente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003024000, notificata in data 22/07/2015, e di una intimazione di pagamento n. 03420199015283870000, notificata in data 06/02/2020 (cfr. all. con relata). Pertanto, alla data di notifica CP_9 dell'intimazione di pagamento oggetto di lite, ancora non era decorso il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, notificato il 29.05.2014. Di talché, nel caso di specie i crediti contenuti nelle cartelle esattoriali n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000 vanno dichiarati estinti per prescrizione, e per il resto il ricorso va rigettato in quanto infondato.
§ 6. Le spese di lite vanno compensate integralmente fra tutte le parti, attesa la soccombenza reciproca”.
§4
La sentenza è gravata d'appello, con separati ricorsi, dall' e da Pt_2 Controparte_2
, con atti depositati, rispettivamente, il 19 luglio 2024 ed il 26 ottobre 2024.
[...]
Costituitesi in giudizio, le altre parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la ritualità della notifica del Controparte_5 ricorso in appello.
Pag. 5 di 10 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§5
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Controparte_2 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_9 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_9 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§6
Con il proposto gravame, l' lamenta la contraddittorietà della sentenza per avere Pt_2 affermato l'esistenza della prova dell'interruzione della prescrizione mediante invio al ricorrente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003024000, notificata in data 22/07/2015, e di una intimazione di pagamento n. 03420199015283870000, notificata in data 06/02/2020, e, ciononostante, dichiarato la prescrizione quanto ai premi richiesti con le cartelle di cui ai punti 1,2 e 3; rileva altresì che “…Anche volendo ammettere ….che il Tribunale avesse inteso collegare la declaratoria di estinzione dei crediti portati dalle succitate cartelle alla (asserita) mancanza di prova della notifica delle stesse in quanto avrebbe Pt_4 prodotto soltanto le relate di notifica dei predetti atti e i rispettivi estratti di ruolo, senza “il corrispondente plico inviato al ricorrente, con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificarne il contenuto”, la sentenza resterebbe comunque gravemente errata in quanto difforme da pacifica e costante giurisprudenza della S.C…. la S.C. (es. ordinanza 3212/2017, sentenze 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016,
Pag. 6 di 10 12888/2015) ha sempre affermato il principio di diritto secondo il quale nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'agente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, oltre all'avviso di ricevimento. Tale affermazione si ritrae, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo…”.
§6.1
CP_ Premesso che, in effetti, in difetto di appello incidentale e di gravame dell' risultano passati in giudicato i capi di sentenza che riguardano i contributi di cui ai punti da 4 a 10, l'impugnazione dell' si presta ad essere accolta. Pt_2
§6.2
Orbene, risulta (cfr. documento sub 7 del fascicolo di di Controparte_6 primo grado), la notifica, in data 29.7.2015, della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, contenente sollecito di pagamento, cui è allegato il prospetto dei titoli sottesi, tra cui quelli per cui è processo. Risulta pure versata in atti (cfr. documento 8 del medesimo fascicolo di parte di ), l'intimazione di Controparte_6 pagamento (all. 8), notificata il 29.11.2019, che riguarda le prime due cartelle.
Il Tribunale, peraltro, non avrebbe potuto esaminare la questione dell'esistenza della notifica delle cartelle, perché nell'atto di opposizione il ricorrente aveva dato per scontata l'esistenza delle stesse, tant'è che aveva computato i termini di prescrizione dalla data della rispettiva notifica.
Pertanto, per le prime due cartelle, la prescrizione, nel lasso temporale compreso tra il 29.11.2019 e la data di notifica dell'atto qui opposto (24.11.2021), non era decorsa.
Per la terza, siccome il 29.7.2015 era stata interrotta la prescrizione, a quella data è iniziato nuovamente a decorrere il termine quinquennale che doveva spirare il 29.7.2020, sicché si deve tenere conto della sospensione per la cd. emergenza Covid.
§6.3
A tal proposito, si osserva che <La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall CP_2
, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in
[...] relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il
Pag. 7 di 10 periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel corpo della motivazione la Corte chiarisce quanto segue:
<<
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_8
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
§6.4
In sostanza, il Decreto Sostegni-bis (Decreto-legge n. 73/2021), convertito in Legge n. 106/2021, ha modificato il termine finale della sospensione delle attività di riscossione, spostandolo dal 30 aprile al 31 agosto 2021. Il decreto ha previsto la sospensione della riscossione di somme dovute all , Controparte_10 inclusi i termini per il versamento di somme relative ad atti di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
Il termine finale di questa sospensione è stato fissato al 31 agosto 2021, inizialmente previsto per il 30 aprile;
il periodo di sospensione non
Pag. 8 di 10 viene conteggiato nel calcolo del termine di prescrizione: pertanto, se un atto di riscossione era soggetto a prescrizione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della sospensione (1 settembre 2021); ove l'atto di riscossione fosse andato in prescrizione il 30 giugno 2021, in assenza della sospensione, il termine di prescrizione è stato posticipato al 30 novembre 2021 (30 giugno + 5 mesi di sospensione).
In sintesi, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una proroga alla sospensione della riscossione, che ha avuto l'effetto di posticipare i termini di prescrizione dei crediti oggetto di riscossione.
§ 6.5
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto interruttivo (preavviso di iscrizione di ipoteca) del 29.7.2015, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 29.7.2020, ossia nel periodo di sospensione compreso tra 8.3.2020 e 31.8.2021; pertanto il decorso del termine è stato interrotto ed è ripartito il 1^.9.2021, sicché l'intimazione di pagamento del 24.11.2021 è tempestiva.
§7
In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello di Controparte_2
, in accoglimento di quello dell' la sentenza di primo grado va in parte
[...] Pt_2 riformata, nel senso del rigetto dell'opposizione spiegata da con Controparte_5 riferimento alle cartelle aventi n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, sottese all'intimazione di pagamento opposta.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché del carattere Controparte_2 emergenziale della normativa applicata e della difficoltà delle questioni interpretative sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti dall' con Pt_2 ricorso in data 19 luglio 2024, nonché da , con ricorso Controparte_2 depositato il 26 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 443/2024, resa in data 11 luglio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Pt_2 gravata, rigetta l'opposizione spiegata da con riferimento alle cartelle Controparte_5 aventi n. 03420120052245847000, n. 03420140001600033000, n. 03420140022295058000, sottese all'intimazione di pagamento opposta;
3. Conferma nel resto;
Pag. 9 di 10 4. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
5. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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