Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05798/2025REG.PROV.COLL.
N. 02573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Antonio Brigante ed Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e il l’Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 13 marzo 2025, n. 91, resa tra le parti, non notificata e concernente istanza di accesso;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia e del Ministero dell'interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la disposizione con cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite dopo aver respinto il ricorso, laddove, secondo l’appellante, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione intimata alle spese.
2. Con appello notificato e depositato il 27 marzo 2025, la signora -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 13 marzo 2025, n. 91, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del silenzio sull’istanza di accesso ex artt. 22 e segg. l. n. 241/90 e s.m.i. (doc. 3) avanzata dalla ricorrente (…) alla PREFETTURA – U.T.G. di GORIZIA, consegnata via p.e.c. il 02/06/2024 ad ore 14:22:38 (docc. 1-2), rimasta a tutt’oggi priva di riscontro, e/o -per quanto occorrer possa e nei limiti dell'utilità per la ricorrente- della p.e.c. della PREFETTURA – U.T.G. di GORIZIA inviata dall’indirizzo comunicazio-ne.cittadinanza.prefgo@pecinterno.it e pervenuta il 12/06/2024 ad ore 10:29:35 alla ricorrente ed all’Avv. BRIGANTE (doc. 4) -senza alcuna protocollazione e senza alcuna sottoscrizione- qualora quest’ultima dovesse intendersi appartenente al procedimento di accesso ex legge n. 241/1990 e/o di riscontro all’istanza di accesso per cui è causa ”.
3. Deduce l’appellante che:
- il 10 novembre 2022 ha trasmesso la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. d ), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto cittadina di Stato membro dell’UE residente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica e di aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della Prefettura di Gorizia il 18 novembre 2022;
- dopo il decorso di diciotto mesi dalla presentazione dell’istanza, avendo accertato l’esistenza sul portale dell’indicazione “Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento – Vedi comunicazioni” , l’interessata, in un primo tempo, ha chiesto chiarimenti al punto di ascolto telefonico e, successivamente, non avendo ottenuto esaustivo riscontro, ha presentato istanza di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 in forma telematica ai sensi dell’articolo 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, richiedendo “tutti gli atti del procedimento amministrativo di cui in premessa avviato con l’istanza di concessione della cittadinanza italiana di cui all’istanza prot. n. K10/1101311 di cui in premessa” ;
- la richiesta di accesso, pervenuta alla Prefettura il 10 giugno 2024, è stata così formulata: “per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di partecipazione procedimentale ex art. 10-I co. Lett. b) legge n. 241/1990 (anche al fine di sottoporre ulteriori elementi sopravvenuti all’istanza quali laurea triennale conseguita in Italia, riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, iscrizione all’Albo delle professioni infermieristiche) nonché al fine di verificare per quale motivo il procedimento amministrativo penda ancora, dopo 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, alla fase iniziale come documentato dal portale ove si legge in punto stato della pratica: ^Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento – Vedi comunicazioni^ e ciò nonostante la circolare Ministero – Dipartimento per Libertà civili e l’Immigrazione – D.C. per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze n. 3250 del 12/05/2021 preveda che ^il rispetto dei termini procedimentali costituisce un obbligo imprescindibile per l’Amministrazione^ prescrivendo ^di ridurre i tempi per la gestione delle attività di competenza… e le cui lungaggini… possono comportare pericolosi effetti domino sulla definizione dell’intera procedura, con implicazioni negative di più vasta portata. Non può dimenticarsi infatti che l’accelerazione dell’azione amministrativa è uno dei fattori cruciali per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione, anche nei piani programmatici per la ripresa postpandemica^, effettuando le più opportune valutazioni al riguardo in ordine alle iniziative da intraprendere” ;
- il 12 giugno 2024, l’appellante ha ricevuto una pec, con la quale la Prefettura competente l’ha informata che l’istruttoria della pratica era in corso secondo l’ordine di presentazione delle domande .
4. L’appellante affida il gravame a due motivi di doglianza, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., 10 e 7 legge n. 241/1990 - Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la risposta della Prefettura di Gorizia del 12/06/2024 e nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata ostensione documentale ”: sostiene l’appellante che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto che la comunicazione della Prefettura di Gorizia del 12 giugno 2024 costituisse valido riscontro all'istanza di accesso, nonostante quanto inviato dall’Amministrazione procedente non contenesse alcuna ostensione documentale; inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente “ interpretato la motivazione dell'istanza di accesso, ritenendo che la stessa fosse finalizzata solo alla partecipazione procedimentale ex art. 10 comma 1 lett. b) legge n. 241/1990 mentre in realtà, come emerge chiaramente dall'istanza (docc. 1-2-3 in primo grado), l'accesso era motivato anche dall'esigenza di verificare lo stato di avanzamento del procedimento e le ragioni del ritardo (e quindi sia ai sensi dell’art. 10-I co. lett. a) che ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990) ”, trattandosi, nel caso di specie, di accesso endoprocedimentale;
“II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 34-V co. e 116 c.p.a., 25 e 10 legge n. 241/1990 - Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato la tardiva ostensione di data 09/08/2024 ”; da un concorrente angolo prospettico, l’appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato trasmessa a titolo collaborativo la documentazione inviata il 9 agosto 2024, perché si tratterebbe di ostensione documentale dovuta in forza della precisa istanza dell’interessata.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto di stile depositato il 1° aprile 2025, l’appellante ha depositato memoria difensiva il 20 giugno 2025 e alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La sentenza merita conferma e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente per ragioni di economia processuale i due motivi in cui si articola, trattandosi comunque di censure volte a contestare la statuizione sulle spese di giudizio, sostenendosi che il Tar avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza virtuale e pronunciare la cessazione della materia del contendere anziché disporre il rigetto del ricorso.
6. Come condivisibilmente rilevato dal Tar, risulta documentalmente che:
“ l’istanza di accesso formulata dall’odierna ricorrente era stata motivata sulla base del perseguimento di una duplice finalità:
a) la verifica del motivo per cui il procedimento avviato con la proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992 n. 91, presentata il 10.11.2022, si trovasse “ancora, dopo 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, alla fase iniziale”;
b) “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di partecipazione procedimentale ex art. 10-I comma lett. b) legge n. 241/1990 (anche al fine di sottoporre ulteriori elementi sopravvenuti all’istanza […]). ”;
“ dopo soli due giorni dalla ricezione della predetta istanza da parte della Prefettura di Gorizia, il 12.6.2024 perveniva alla ricorrente la pec con cui la Prefettura medesima forniva riscontro, comunicando che il procedimento – diversamente da quanto ritenuto dalla richiedente – si trovava
nella fase istruttoria (e non in quella “iniziale”) ”.
Correttamente il Tribunale territoriale ha collegato alla ricostruzione in fatto indicata la considerazione, secondo cui “ va evidenziato che nel caso di specie rileva il disposto dell’art. 9-ter della legge n. 91/1992 secondo cui il termine di definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana è fissato in ventiquattro mesi, prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, dalla data di presentazione della domanda che, nel caso della ricorrente, era avvenuta il 10.11.2022 ”, con la conseguenza che, “ poiché la domanda di accesso era stata motivata in base alla lettera b) dell’art. 10 comma 1 legge 241/90, concernente il diritto dei partecipanti al procedimento di presentare memorie scritte e documenti, e non alla lett. a) relativa al diritto di prendere visione degli atti del procedimento, il riscontro fornito dalla Prefettura risulta pienamente esaustiva ”, non essendo dovuta alcuna ulteriore attività di ostensione.
Ritiene il Collegio che non possa condividersi in questa prospettiva l’assunto dell’appellante, secondo cui l’ostensione documentale del 9 agosto 2024, dopo, cioè, l’instaurazione del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso.
Immune dai vizi denunciati da questo punto di vista è la sentenza impugnata, secondo cui “ va peraltro rilevato che, in via meramente collaborativa, pur avendo già correttamente e tempestivamente fornito riscontro alla richiesta di accesso, nei termini in cui essa era stata formulata e motivata, l’Amministrazione intimata ha trasmesso il 9.8.2024 alla ricorrente la documentazione contenuta all’interno del relativo fascicolo elettronico, informando nel contempo la medesima della conclusione della fase istruttoria di competenza della Prefettura. ”
7. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere le spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO