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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1344/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1344/2018 promossa da:
Avv. , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_1 Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta al viale Sicilia n. 26 presso lo studio dell'avv. Carmelo Fonte
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE-
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), nato a CP_1 C.F._3 Parte_3
Caltagirone il 27.03.1990 (C.F.: ), nata Mazzarino il C.F._4 Parte_4
18.07.1991 (C.F.: ), nata a [...] il C.F._5 Parte_5
04.12.1959 (C.F.: ), n.q. di eredi del sig. , nato a [...] il C.F._6 Persona_1
28.05.1958 (C.F.: ), elettivamente domiciliati in Mazzarino alla via Bivona n. 37 C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ficarra (C.F.: che li rappresenta e difende, C.F._8
giusta procura in atti
-CONVENUTI-
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice ha così precisato le conclusioni chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento della superiore domanda di rendimento dei conti, condannare i convenuti, alla corresponsione, in favore dell'avv. Giandolfo NI, delle fruttificazioni allo stesso spettanti sui fondi siti in c.da Galati - Galati Zolfara, territorio di
Barrafranca, nella misura di 543,3/1000, corrispondente alla quota, indistinta e indivisa di proprietà dell'avv. per essere state arbitrariamente trattenute dai convenuti in conseguenza Pt_1 dell'utilizzazione esclusiva dei predetti fondi e con decorrenza dall'annata agraria 2009 – 2010 sino alla data di pubblicazione della sentenza, tenendo presente il contenuto della relazione tecnica di ufficio. Sulle somme che risulteranno dovute dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione a decorrere da ogni singola maturazione fino al soddisfo. Rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata e non provata, così come dovranno essere rigettate tutte le altre pretese eccepite ed avanzate da parte avversa. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre che alle spese di CTU anticipate dall'attore”.
I convenuti, previa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, inclusa la richiesta relativa al quesito da formulare al CTU, hanno così concluso, riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dal de cuius: “reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, rigettare, tutte le domande e/o eccezioni spiegate da controparte perché infondate per quanto esposto in narrativa;
IN
VIA RICONVENZIONALE ritenere e dichiarare che il convenuto ha usucapito il diritto esclusivo di proprietà del fondo rustico in questione, con annessi fabbricati rurali, per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
IN SUBORDINE ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla richiesta di ottenere i contributi ottenuti dall'Ispettore provinciale di Enna;
ritenere e dichiarare la prescrizione dell'eventuali somme che l' dovesse riconoscere in favore Controparte_2 dell'attore a titolo di fruttificazione. Compensare le eventuali somme riconosciute da questo Ill.mo
Tribunale con le spese sostenute dal convenuto per la gestione dei terreni, e ove e qualora le spese dovessero essere superiori alle somme percepite condannare la controparte a versare in favore del convenuto l'eventuale differenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 12 Con atto di citazione notificato in data 06.10.2018, l'attore conveniva in giudizio il sig. , Persona_2
deceduto nelle more del presente giudizio, poi proseguito nei confronti degli eredi, per sentirlo condannare al pagamento delle fruttificazioni dallo stesso percepite per la gestione dei fondi comuni siti in territorio di Barrafranca (c.da Galati – Galati Zolfara), con decorrenza dall'annata agraria 2009 –
2010 in avanti.
L'attore ha premesso che, con sentenza n. 558/2010, resa all'esito del giudizio n. 344/1999 R.G., questo
Tribunale aveva già accolto le proprie domande nei confronti della stessa parte in riferimento ad annate agrarie antecedenti a quella del 2009 – 2010, condannando il sig. a corrispondere la Persona_2 somma di € 20.000,00, in conseguenza dell'utilizzazione esclusiva dei beni comuni siti in c.da Galati e
Galati Zolfara e, segnatamente, della quota indistinta e indivisa di 543,3/1000 appartenente all'attore.
L'attore ha dedotto e documentato di essere comproprietario di maggioranza, possedendo una quota pari a 543,3/1000, insieme al sig. , titolare di una quota pari a 456,7/1000, del fondo Persona_2
rustico con fabbricati rurali sito in c.da Galati e Galati Zolfara, territorio del comune di Barrafranca, della superficie complessiva di Ha. 55.48.88, riportato nel N.C.T. del detto Comune alla partita n. 6124, foglio 45, particelle 7-8-9-25-6-324-325-326-327-328-10; foglio 46, particelle 1-2-3-6-10.
L'attore ha rappresentato di avere assunto l'amministrazione dell'azienda negli anni in cui le quote poi acquistate dal sig. appartenevano al sig. , come concordato con quest'ultimo, e ER CP_3 che, successivamente, in seguito all'acquisto delle quote da parte del sig. questi ha finito per ER amministrare anche i beni appartenenti all'attore, in considerazione del fatto che era sempre presente sui luoghi, mentre l'attore era assente, in quanto residente a [...]e continuamente impegnato nell'esercizio della propria attività professionale.
L'attore ha rilevato che il sig. in ragione di tale gestione dei beni, tratteneva per sé integralmente ER
i profitti, senza procedere ad alcun rendiconto, nonostante ne avesse l'obbligo e fosse stato più volte invitato in tal senso.
Per tale ragione, l'attore ha introdotto il giudizio n. 344/1999 R.G., esitato dalla predetta sentenza n.
558/2010, passata in giudicato. L'attore ha evidenziato come la sentenza abbia reso considerazioni relative al possesso di buona fede in capo al sig. buona fede che, a seguito della pronuncia di ER
condanna, non può più ritenersi sussistente, avendo questi continuato, ininterrottamente e consapevolmente, ad amministrare integralmente il fondo e a trattenere in via esclusiva i profitti,
pagina 3 di 12 nonostante la pronuncia e le richieste dell'attore di procedere alla divisione dei beni comuni, senza peraltro avere mai provveduto al pagamento del condannatorio di cui alla predetta sentenza.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la corresponsione di tutti i frutti percepiti da , per la Persona_2 quota di spettanza dell'attore, per l'utilizzo esclusivo dei fondi a far data dall'annualità agraria successiva alla pubblicazione della sentenza n. 558/2010, e chiedendo, in via istruttoria, di ordinare al convenuto la presentazione del rendiconto, nonché disporsi CTU e ordinare all'Ispettorato Provinciale dell'alimentazione di Enna l'esibizione della documentazione relativa all'ammontare dei contributi corrisposti al convenuto quale aiuto comunitario per le colture a decorrere dal 2009.
In data 15.01.2019 si è costituito in giudizio il convenuto sig. , il quale ha preliminarmente Persona_2 eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis del D. lgs 4 Marzo 2010 n. 28.
In via riconvenzionale, il convenuto ha eccepito l'intervenuto acquisto per usucapione delle quote di proprietà dell'attore, rappresentando che il sig. divenne proprietario delle quote dei fondi Persona_2 rustici in questione, cedutegli in data 24.11.1989, dagli eredi del sig. ; che l'attore “non CP_3
si è mai interessato all'amministrazione dei terreni e non ha mai contribuito economicamente alla coltivazione degli stessi”; che “soltanto il sig. ha lavorato i campi e ha pagato tutto ciò Persona_2
che serve per la coltivazione, anche nelle annate siccitose, e comunque ha gestito in toto ed in completa autonomia i terreni per cui è causa”; che si sia realizzata “una vera e propria interversione del possesso pubblicamente, pacificamente ed interrottamente esercitato dal convenuto per circa 30 anni, sin da quanto è venuto in possesso dei terreni”; che “ai fini dell'usucapione il possessore del bene deve compiere gli atti che il proprietario, e non altri, potrebbe porre in essere, infatti, coltivare piante, alberi e altri vegetali o piantarli, configura esercizio del diritto di proprietà mentre l'assenza prolungata del proprietario viene interpretata come segno di disinteresse di quest'ultimo all'esercizio del proprio diritto”; che, nel caso di specie, si sarebbe compiuta l'usucapione del fondo rustico, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.
In ordine alle richieste dell'attore, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello stesso in relazione “alla richiesta di ottenere i contributi ottenuti dall'Ispettore provinciale di Enna”, in quanto somme spettanti a titolo personale ai richiedenti agricoltori e non essendo tale l'attore.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei frutti.
pagina 4 di 12 In via subordinata, ha chiesto di compensare le eventuali somme riconosciute come dovute con le spese sostenute per la gestione dei terreni, con condanna al pagamento della differenza ove fossero di importo superiore.
Alla prima udienza del 13.06.2019, l'attore ha rappresentato di avere, nelle more della celebrazione della prima udienza, dato avvio al procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Tuttavia, il difensore di parte convenuta rilevava l'irregolarità della procedura per mancata comunicazione dell'invito alla parte personalmente.
Con ordinanza del 18.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.I.
Pennisi, ha disposto la rinnovazione della procedura di mediazione, assegnando all'attore termine di giorni 15 per l'incombente, rinviando all'udienza del 21.01.2020.
Alla predetta udienza del 21.01.2020, il difensore del convenuto ha dichiarato il decesso del sig. ER
, intervenuto in data 26.03.2019. Il G.I., preso atto dell'occorso e del rinnovo del procedimento
[...]
di mediazione intervenuto in data successiva al decesso, ha autorizzato parte attrice a rinnovare il procedimento di mediazione nei confronti degli eredi del convenuto deceduto e dichiarato l'interruzione del giudizio.
L'attore ha proseguito il processo nei confronti dei chiamati all'eredità del sig. , con Persona_2
ricorso in riassunzione depositato il 25.02.2020 e notificato il 05.03.2020, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 30.06.2020.
In data 19.06.2020 si sono costituiti in giudizio gli eredi con beneficio di inventario del sig. ER
, facendo proprie tutte le difese e richieste articolate dal de cuius.
[...]
All'udienza del 30.06.2020, sostituita dal deposito di note scritte, l'attore ha depositato il verbale negativo del 24.06.2020 che ha esitato la procedura di mediazione esperita nei confronti degli eredi
ER
Con note depositate in vista della predetta udienza, il difensore di parte convenuta ha rilevato una irregolarità della procedura di mediazione, non essendo ivi comparso personalmente l'attore e mancando procura notarile conferita al difensore. Inoltre, ha riferito che gli eredi avrebbero ER appreso “della scomparsa del sig. NI Giandolfo”, asseritamente avvenuta “circa i primi di Marzo
pagina 5 di 12 [2020]”; affermazione non confermata dal difensore dell'attore, unico legittimato alla dichiarazione di morte della parte costituita ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.06.2020, il G.I. Pennisi ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 15.04.2021.
L'attore ha depositato memorie;
con la seconda memoria istruttoria ha depositato documentazione, reiterato le richieste istruttorie già avanzate e, altresì, chiesto l'ammissione di interrogatorio formale degli eredi.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2021, con ordinanza del 19.07.2021, il G.I. ha ritenuto di non ammettere l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, in quanto i fatti che formano oggetto dei relativi capitoli non appaiono contestati, né la prova testimoniale richiesta da parte convenuta nella comparsa di costituzione, in quanto genericamente formulata;
ha ordinato, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., agli eredi la presentazione del conto dei frutti percepiti e delle spese sostenute ER in relazione all'utilizzazione esclusiva dei fondi in comunione con l'attore e siti in c.da Galati - Galati
Zolfara, territorio di Barrafranca, dall'anno 2009 all'attualità, mediante deposito in cancelleria del conto stesso con i documenti giustificativi fino a dieci giorni prima dell'udienza per la discussione del conto stesso, fissata per il giorno 23.11.2021.
In vista della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, gli eredi hanno rappresentato ER di non poter ottemperare all'ordine di presentazione del conto, non avendo mai avuto nessuna gestione dei fondi, “di cui sconoscono le modalità gestionali del proprio congiunto, tanto da non aver reperito documentazione alcuna tra i documenti del de cuius”.
Con ordinanza del 19.01.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, il
G.I. ha disposto CTU al fine di accertare “l'ammontare dei frutti dei fondi comuni a decorrere dall'annata agraria 2009-2010 e [determinare] il valore della parte di essi corrispondente alla quota di proprietà dell'attore, tenendo conto della tipologia della coltivazione e della produttività dei fondi
(se necessario facendo riferimento a quella di annate precedenti o di analoghe coltivazioni presenti nella zona), nonché dei contributi comunitari eventualmente percepiti da parte convenuta, ove ciò risulti dalla documentazione in atti”.
pagina 6 di 12 Atteso che il CTU nominato dr.ssa non ha accettato l'incarico, il G.O.P. dr.ssa Vincenza Persona_3
Maniaci, temporaneamente assegnataria del fascicolo, ha disposto, in data 04.10.2022, la sostituzione del nominato CTU con il dr. Persona_4
A seguito del deposito della C.T.U., avvenuto in data 13.09.2023, il G.I. dr. Rosario Vacirca, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Tuttavia, su istanza di parte attrice, non avendo essa rinvenuto il fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'epoca dell'iscrizione a ruolo, il G.I. ha rimesso la causa sul ruolo.
All'udienza dell'01.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla regolarità della procedura di mediazione.
Occorre preliminarmente precisare che la domanda dell'attore risulta procedibile avendo egli regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione prescritto dall'art. 5, comma 1 bis del
D.Lgs. n. 28/2010.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30.06.2020, i convenuti hanno rilevato una irregolarità della procedura di mediazione per non essere ivi comparso personalmente l'attore e mancando procura notarile conferita al difensore.
Ebbene, il verbale di mediazione del 24.06.2020 attesta la presenza, in modalità a distanza, del difensore della parte attrice, “giusta procura alle liti, acquisita agli atti d'ufficio” (cfr. allegato alle note di trattazione scritta depositate il 27.06.2020).
Sul punto risulta ormai costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Nel procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del
2010 e disciplinato, in particolare, dagli articoli 5 e 8 dello stesso, l'articolo 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La
pagina 7 di 12 previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare
l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/07/2024, n.
18106).
Risulta agli atti del presente procedimento che la procura alle liti conferita per il presente giudizio contiene anche la procura speciale attribuita dall'attore al proprio difensore anche e specificamente per il procedimento di mediazione, anche con facoltà di transigere.
Sicché la procedura di mediazione risulta regolarmente esperita.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Prima di procedere all'esame della domanda di parte attrice è necessario decidere sulla fondatezza della domanda di usucapione svolta dai convenuti, risultando logicamente prodromica alla domanda di pagamento dei frutti da parte dell'attore.
Il convenuto sig. ha evidenziato di avere pacificamente ed interrottamente esercitato il Persona_2
possesso sui fondi rustici per circa 30 anni (precisamente, dal 1989, ossia dall'acquisto da parte di ER
della quota prima appartenente al sig. ), rilevando, ai fini dell'usucapione, di
[...] CP_3
aver compiuto atti che solo il proprietario, e non altri, potrebbe porre in essere, come piantare e coltivare piante, alberi, ecc.
Inoltre, il convenuto ha ritenuto compiuto l'acquisto della proprietà delle quote dell'attore in virtù dell'art. 1159 bis c.c., dedicato all'usucapione speciale per i fondi rustici con annessi fabbricati che si compie in 15 anni.
La domanda è infondata.
pagina 8 di 12 Invero, quanto asserito in comparsa di costituzione dal convenuto risulta smentito dalla sentenza n.
558/2010 resa da questo Tribunale, passata in giudicato, che evidenzia a pag. 6 che il sig. , Persona_2 in sede di interrogatorio formale in quel giudizio, ebbe a negare di avere utilizzato per l'intero il fondo, limitando la coltivazione alle quote di propria pertinenza.
Ad ogni modo, il convenuto non ha fornito prova di avere esercitato un possesso utile ad usucapire le quote di proprietà dell'attore, atteso che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n. 6123
Inoltre, quand'anche il sig. dopo la pubblicazione della predetta sentenza n. 558/2010, avesse ER esercitato il possesso utile ad usucapire le quote dell'attore, l'esercizio dello stesso è stato all'evidenza interrotto dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale il proprietario di maggioranza dei fondi de quibus ha rivendicato i frutti percepiti dal sig. per il periodo successivo ER
alla pubblicazione della Sentenza.
Sulla domanda di rivendicazione dei frutti proposta dell'attore.
La domanda proposta dall'attore è fondata.
Egli ha dato prova di essere comproprietario dei fondi rustici in questione, per la quota indistinta e indivisa di 543,3/1000.
Il convenuto, costituendosi nel presente giudizio, ha affermato di avere lavorato i campi e “gestito in toto ed in completa autonomia i terreni per cui è causa” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
La CTU espletata ha rilevato che il fondo oggetto di controversia ricade in agro di Barrafranca;
è costituito da tre corpi principali ed è diviso dal torrente;
“La parte a seminativo su di Persona_5
complessivi 52,36 ettari catastali corrisponde a circa 16,70 ettari. La rimanente parte di circa 35,66 ettari è costituita principalmente da pascolo naturale, stradelle interne, argini del torrente, ruderi, miniera dismessa e roccia affiorante. Da un punto di vista agronomico i terreni seminativi, a seguito di un controllo visivo, possono essere definiti di medio impasto con una media potenzialità produttiva.
pagina 9 di 12 Vocati per la produzione di cereali e foraggere in rotazione, quali ad esempio grano duro e leguminose
(sulla, veccia, ecc.).”.
Il CTU ha determinato i frutti (reddito netto) per le campagne agrarie dal 2009/2010 al 2022/2023 in misura pari ad € 43.544,71, nonché calcolato i frutti corrispondenti alla quota di proprietà dell'attore per le annate agrarie di riferimento come pari ad € 23.657,84.
Risulta opportuno precisare che quanto rilevato dalla sentenza n. 558/2010 non può trovare applicazione nel presente giudizio: invero, in quel giudizio, il mancato superamento della presunzione di buona fede del possesso del sig. ha determinato il mancato riconoscimento per l'attore Persona_2
dei frutti maturati prima della domanda giudiziale, in ossequio all'art. 1148 c.c. che, appunto, prescrive che il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale, dovendo restituire al rivendicante solo quelli percepiti o che avrebbe dovuto percepire con la diligenza del buon padre di famiglia, dopo tale data.
Logicamente, la presunzione di buona fede è superata per tutto il periodo successivo alla domanda giudiziale in illo tempore avanzata dall'attore. Sicché, all'attore spettano tutti i frutti maturati successivamente.
L'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto è infondata, atteso che “La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti”
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/08/2015, n. 16700).
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva circa le somme corrisposte al sig. ER
a titolo di aiuti comunitari, si rileva che parte attrice non ha mai formulato una domanda avente
[...] ad oggetto tali somme: la richiesta, articolata in via istruttoria dall'attore, di disporre ordine di esibizione nei confronti delle amministrazioni competenti della relativa documentazione non ha trovato accoglimento e, del resto, nella formulazione del quesito al CTU, il G.I. ha precisato di tenere conto dei pagina 10 di 12 contributi comunitari eventualmente percepiti da parte convenuta, solo ove risultanti dalla documentazione in atti.
La CTU ha calcolato esclusivamente i frutti/reddito netto dei fondi precisando che dalla documentazione in atti non fosse possibile determinare i contributi comunitari eventualmente percepiti dal sig. ER
Anche la domanda formulata dal convenuto di compensazione con le spese di gestione risulta infondata: il sig. non ha mai prodotto un rendiconto di gestione, sicché non ha mai quantificato le ER
dedotte spese;
inoltre, dalla consulenza tecnica si evince che le spese di gestione sono già state tenute in considerazione nel calcolo, avendo il CTU determinato i frutti al netto delle spese di gestione che
“ammontano a circa il 73% della Produzione Lorda Totale”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attore va accolta con conseguente condanna degli eredi del convenuto al pagamento dei frutti maturati con decorrenza dall'annualità agraria 2009/2010 a quella
2022/2023, sì come quantificati dalla esperita CTU in € 23.657,84, oltre quelli maturandi nelle more del presente giudizio.
Inoltre, avendo a mente che “in tema di possesso o di detenzione, l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore o del detentore, in favore del proprietario, indipendentemente dalla buona fede o meno del primo, ha carattere di debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre dà luogo a un debito di valuta, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa” (Cass. Civ., Sez. II, 25/09/2012, n. 16293), nella fattispecie a mani, la somma liquidata andrà maggiorata solo degli interessi e non della rivalutazione.
Invero, il debito di valuta è governato dal cd. principio nominalistico, inteso come irrilevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta tra il momento della nascita dell'obbligazione e quello della scadenza. Irrilevanti, nell'ipotesi di un debito di valuta, saranno sia la rivalutazione, sia la svalutazione della moneta. Sicché il debito di valuta non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma, ai sensi dell'art. 1224 c.c., il creditore ha diritto agli interessi legali sulla somma dovuta, anche se non prova di aver sofferto alcun danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli eredi del convenuto, costituiti in giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nella misura aggiornata pagina 11 di 12 sulla base del D M n. 147/2022, applicando i parametri medi per le cause di valore commisurato all'importo liquidato (criterio del decisum).
Le spese della C.T U., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1344/2018:
- In accoglimento della domanda dell'attore, condanna , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8
nella qualità di eredi di , al pagamento nei confronti dell'attore della Parte_5 Persona_2 somma di € 23.657,84, oltre i frutti maturandi e, oltre ancora, gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- Condanna i convenuti alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
- Pone le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1344/2018 promossa da:
Avv. , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_1 Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta al viale Sicilia n. 26 presso lo studio dell'avv. Carmelo Fonte
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE-
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), nato a CP_1 C.F._3 Parte_3
Caltagirone il 27.03.1990 (C.F.: ), nata Mazzarino il C.F._4 Parte_4
18.07.1991 (C.F.: ), nata a [...] il C.F._5 Parte_5
04.12.1959 (C.F.: ), n.q. di eredi del sig. , nato a [...] il C.F._6 Persona_1
28.05.1958 (C.F.: ), elettivamente domiciliati in Mazzarino alla via Bivona n. 37 C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ficarra (C.F.: che li rappresenta e difende, C.F._8
giusta procura in atti
-CONVENUTI-
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice ha così precisato le conclusioni chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento della superiore domanda di rendimento dei conti, condannare i convenuti, alla corresponsione, in favore dell'avv. Giandolfo NI, delle fruttificazioni allo stesso spettanti sui fondi siti in c.da Galati - Galati Zolfara, territorio di
Barrafranca, nella misura di 543,3/1000, corrispondente alla quota, indistinta e indivisa di proprietà dell'avv. per essere state arbitrariamente trattenute dai convenuti in conseguenza Pt_1 dell'utilizzazione esclusiva dei predetti fondi e con decorrenza dall'annata agraria 2009 – 2010 sino alla data di pubblicazione della sentenza, tenendo presente il contenuto della relazione tecnica di ufficio. Sulle somme che risulteranno dovute dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione a decorrere da ogni singola maturazione fino al soddisfo. Rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata e non provata, così come dovranno essere rigettate tutte le altre pretese eccepite ed avanzate da parte avversa. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre che alle spese di CTU anticipate dall'attore”.
I convenuti, previa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, inclusa la richiesta relativa al quesito da formulare al CTU, hanno così concluso, riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dal de cuius: “reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, rigettare, tutte le domande e/o eccezioni spiegate da controparte perché infondate per quanto esposto in narrativa;
IN
VIA RICONVENZIONALE ritenere e dichiarare che il convenuto ha usucapito il diritto esclusivo di proprietà del fondo rustico in questione, con annessi fabbricati rurali, per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
IN SUBORDINE ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla richiesta di ottenere i contributi ottenuti dall'Ispettore provinciale di Enna;
ritenere e dichiarare la prescrizione dell'eventuali somme che l' dovesse riconoscere in favore Controparte_2 dell'attore a titolo di fruttificazione. Compensare le eventuali somme riconosciute da questo Ill.mo
Tribunale con le spese sostenute dal convenuto per la gestione dei terreni, e ove e qualora le spese dovessero essere superiori alle somme percepite condannare la controparte a versare in favore del convenuto l'eventuale differenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 12 Con atto di citazione notificato in data 06.10.2018, l'attore conveniva in giudizio il sig. , Persona_2
deceduto nelle more del presente giudizio, poi proseguito nei confronti degli eredi, per sentirlo condannare al pagamento delle fruttificazioni dallo stesso percepite per la gestione dei fondi comuni siti in territorio di Barrafranca (c.da Galati – Galati Zolfara), con decorrenza dall'annata agraria 2009 –
2010 in avanti.
L'attore ha premesso che, con sentenza n. 558/2010, resa all'esito del giudizio n. 344/1999 R.G., questo
Tribunale aveva già accolto le proprie domande nei confronti della stessa parte in riferimento ad annate agrarie antecedenti a quella del 2009 – 2010, condannando il sig. a corrispondere la Persona_2 somma di € 20.000,00, in conseguenza dell'utilizzazione esclusiva dei beni comuni siti in c.da Galati e
Galati Zolfara e, segnatamente, della quota indistinta e indivisa di 543,3/1000 appartenente all'attore.
L'attore ha dedotto e documentato di essere comproprietario di maggioranza, possedendo una quota pari a 543,3/1000, insieme al sig. , titolare di una quota pari a 456,7/1000, del fondo Persona_2
rustico con fabbricati rurali sito in c.da Galati e Galati Zolfara, territorio del comune di Barrafranca, della superficie complessiva di Ha. 55.48.88, riportato nel N.C.T. del detto Comune alla partita n. 6124, foglio 45, particelle 7-8-9-25-6-324-325-326-327-328-10; foglio 46, particelle 1-2-3-6-10.
L'attore ha rappresentato di avere assunto l'amministrazione dell'azienda negli anni in cui le quote poi acquistate dal sig. appartenevano al sig. , come concordato con quest'ultimo, e ER CP_3 che, successivamente, in seguito all'acquisto delle quote da parte del sig. questi ha finito per ER amministrare anche i beni appartenenti all'attore, in considerazione del fatto che era sempre presente sui luoghi, mentre l'attore era assente, in quanto residente a [...]e continuamente impegnato nell'esercizio della propria attività professionale.
L'attore ha rilevato che il sig. in ragione di tale gestione dei beni, tratteneva per sé integralmente ER
i profitti, senza procedere ad alcun rendiconto, nonostante ne avesse l'obbligo e fosse stato più volte invitato in tal senso.
Per tale ragione, l'attore ha introdotto il giudizio n. 344/1999 R.G., esitato dalla predetta sentenza n.
558/2010, passata in giudicato. L'attore ha evidenziato come la sentenza abbia reso considerazioni relative al possesso di buona fede in capo al sig. buona fede che, a seguito della pronuncia di ER
condanna, non può più ritenersi sussistente, avendo questi continuato, ininterrottamente e consapevolmente, ad amministrare integralmente il fondo e a trattenere in via esclusiva i profitti,
pagina 3 di 12 nonostante la pronuncia e le richieste dell'attore di procedere alla divisione dei beni comuni, senza peraltro avere mai provveduto al pagamento del condannatorio di cui alla predetta sentenza.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la corresponsione di tutti i frutti percepiti da , per la Persona_2 quota di spettanza dell'attore, per l'utilizzo esclusivo dei fondi a far data dall'annualità agraria successiva alla pubblicazione della sentenza n. 558/2010, e chiedendo, in via istruttoria, di ordinare al convenuto la presentazione del rendiconto, nonché disporsi CTU e ordinare all'Ispettorato Provinciale dell'alimentazione di Enna l'esibizione della documentazione relativa all'ammontare dei contributi corrisposti al convenuto quale aiuto comunitario per le colture a decorrere dal 2009.
In data 15.01.2019 si è costituito in giudizio il convenuto sig. , il quale ha preliminarmente Persona_2 eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis del D. lgs 4 Marzo 2010 n. 28.
In via riconvenzionale, il convenuto ha eccepito l'intervenuto acquisto per usucapione delle quote di proprietà dell'attore, rappresentando che il sig. divenne proprietario delle quote dei fondi Persona_2 rustici in questione, cedutegli in data 24.11.1989, dagli eredi del sig. ; che l'attore “non CP_3
si è mai interessato all'amministrazione dei terreni e non ha mai contribuito economicamente alla coltivazione degli stessi”; che “soltanto il sig. ha lavorato i campi e ha pagato tutto ciò Persona_2
che serve per la coltivazione, anche nelle annate siccitose, e comunque ha gestito in toto ed in completa autonomia i terreni per cui è causa”; che si sia realizzata “una vera e propria interversione del possesso pubblicamente, pacificamente ed interrottamente esercitato dal convenuto per circa 30 anni, sin da quanto è venuto in possesso dei terreni”; che “ai fini dell'usucapione il possessore del bene deve compiere gli atti che il proprietario, e non altri, potrebbe porre in essere, infatti, coltivare piante, alberi e altri vegetali o piantarli, configura esercizio del diritto di proprietà mentre l'assenza prolungata del proprietario viene interpretata come segno di disinteresse di quest'ultimo all'esercizio del proprio diritto”; che, nel caso di specie, si sarebbe compiuta l'usucapione del fondo rustico, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.
In ordine alle richieste dell'attore, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello stesso in relazione “alla richiesta di ottenere i contributi ottenuti dall'Ispettore provinciale di Enna”, in quanto somme spettanti a titolo personale ai richiedenti agricoltori e non essendo tale l'attore.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei frutti.
pagina 4 di 12 In via subordinata, ha chiesto di compensare le eventuali somme riconosciute come dovute con le spese sostenute per la gestione dei terreni, con condanna al pagamento della differenza ove fossero di importo superiore.
Alla prima udienza del 13.06.2019, l'attore ha rappresentato di avere, nelle more della celebrazione della prima udienza, dato avvio al procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Tuttavia, il difensore di parte convenuta rilevava l'irregolarità della procedura per mancata comunicazione dell'invito alla parte personalmente.
Con ordinanza del 18.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.I.
Pennisi, ha disposto la rinnovazione della procedura di mediazione, assegnando all'attore termine di giorni 15 per l'incombente, rinviando all'udienza del 21.01.2020.
Alla predetta udienza del 21.01.2020, il difensore del convenuto ha dichiarato il decesso del sig. ER
, intervenuto in data 26.03.2019. Il G.I., preso atto dell'occorso e del rinnovo del procedimento
[...]
di mediazione intervenuto in data successiva al decesso, ha autorizzato parte attrice a rinnovare il procedimento di mediazione nei confronti degli eredi del convenuto deceduto e dichiarato l'interruzione del giudizio.
L'attore ha proseguito il processo nei confronti dei chiamati all'eredità del sig. , con Persona_2
ricorso in riassunzione depositato il 25.02.2020 e notificato il 05.03.2020, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 30.06.2020.
In data 19.06.2020 si sono costituiti in giudizio gli eredi con beneficio di inventario del sig. ER
, facendo proprie tutte le difese e richieste articolate dal de cuius.
[...]
All'udienza del 30.06.2020, sostituita dal deposito di note scritte, l'attore ha depositato il verbale negativo del 24.06.2020 che ha esitato la procedura di mediazione esperita nei confronti degli eredi
ER
Con note depositate in vista della predetta udienza, il difensore di parte convenuta ha rilevato una irregolarità della procedura di mediazione, non essendo ivi comparso personalmente l'attore e mancando procura notarile conferita al difensore. Inoltre, ha riferito che gli eredi avrebbero ER appreso “della scomparsa del sig. NI Giandolfo”, asseritamente avvenuta “circa i primi di Marzo
pagina 5 di 12 [2020]”; affermazione non confermata dal difensore dell'attore, unico legittimato alla dichiarazione di morte della parte costituita ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.06.2020, il G.I. Pennisi ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 15.04.2021.
L'attore ha depositato memorie;
con la seconda memoria istruttoria ha depositato documentazione, reiterato le richieste istruttorie già avanzate e, altresì, chiesto l'ammissione di interrogatorio formale degli eredi.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2021, con ordinanza del 19.07.2021, il G.I. ha ritenuto di non ammettere l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, in quanto i fatti che formano oggetto dei relativi capitoli non appaiono contestati, né la prova testimoniale richiesta da parte convenuta nella comparsa di costituzione, in quanto genericamente formulata;
ha ordinato, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., agli eredi la presentazione del conto dei frutti percepiti e delle spese sostenute ER in relazione all'utilizzazione esclusiva dei fondi in comunione con l'attore e siti in c.da Galati - Galati
Zolfara, territorio di Barrafranca, dall'anno 2009 all'attualità, mediante deposito in cancelleria del conto stesso con i documenti giustificativi fino a dieci giorni prima dell'udienza per la discussione del conto stesso, fissata per il giorno 23.11.2021.
In vista della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, gli eredi hanno rappresentato ER di non poter ottemperare all'ordine di presentazione del conto, non avendo mai avuto nessuna gestione dei fondi, “di cui sconoscono le modalità gestionali del proprio congiunto, tanto da non aver reperito documentazione alcuna tra i documenti del de cuius”.
Con ordinanza del 19.01.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, il
G.I. ha disposto CTU al fine di accertare “l'ammontare dei frutti dei fondi comuni a decorrere dall'annata agraria 2009-2010 e [determinare] il valore della parte di essi corrispondente alla quota di proprietà dell'attore, tenendo conto della tipologia della coltivazione e della produttività dei fondi
(se necessario facendo riferimento a quella di annate precedenti o di analoghe coltivazioni presenti nella zona), nonché dei contributi comunitari eventualmente percepiti da parte convenuta, ove ciò risulti dalla documentazione in atti”.
pagina 6 di 12 Atteso che il CTU nominato dr.ssa non ha accettato l'incarico, il G.O.P. dr.ssa Vincenza Persona_3
Maniaci, temporaneamente assegnataria del fascicolo, ha disposto, in data 04.10.2022, la sostituzione del nominato CTU con il dr. Persona_4
A seguito del deposito della C.T.U., avvenuto in data 13.09.2023, il G.I. dr. Rosario Vacirca, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Tuttavia, su istanza di parte attrice, non avendo essa rinvenuto il fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'epoca dell'iscrizione a ruolo, il G.I. ha rimesso la causa sul ruolo.
All'udienza dell'01.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla regolarità della procedura di mediazione.
Occorre preliminarmente precisare che la domanda dell'attore risulta procedibile avendo egli regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione prescritto dall'art. 5, comma 1 bis del
D.Lgs. n. 28/2010.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30.06.2020, i convenuti hanno rilevato una irregolarità della procedura di mediazione per non essere ivi comparso personalmente l'attore e mancando procura notarile conferita al difensore.
Ebbene, il verbale di mediazione del 24.06.2020 attesta la presenza, in modalità a distanza, del difensore della parte attrice, “giusta procura alle liti, acquisita agli atti d'ufficio” (cfr. allegato alle note di trattazione scritta depositate il 27.06.2020).
Sul punto risulta ormai costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Nel procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del
2010 e disciplinato, in particolare, dagli articoli 5 e 8 dello stesso, l'articolo 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La
pagina 7 di 12 previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare
l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/07/2024, n.
18106).
Risulta agli atti del presente procedimento che la procura alle liti conferita per il presente giudizio contiene anche la procura speciale attribuita dall'attore al proprio difensore anche e specificamente per il procedimento di mediazione, anche con facoltà di transigere.
Sicché la procedura di mediazione risulta regolarmente esperita.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Prima di procedere all'esame della domanda di parte attrice è necessario decidere sulla fondatezza della domanda di usucapione svolta dai convenuti, risultando logicamente prodromica alla domanda di pagamento dei frutti da parte dell'attore.
Il convenuto sig. ha evidenziato di avere pacificamente ed interrottamente esercitato il Persona_2
possesso sui fondi rustici per circa 30 anni (precisamente, dal 1989, ossia dall'acquisto da parte di ER
della quota prima appartenente al sig. ), rilevando, ai fini dell'usucapione, di
[...] CP_3
aver compiuto atti che solo il proprietario, e non altri, potrebbe porre in essere, come piantare e coltivare piante, alberi, ecc.
Inoltre, il convenuto ha ritenuto compiuto l'acquisto della proprietà delle quote dell'attore in virtù dell'art. 1159 bis c.c., dedicato all'usucapione speciale per i fondi rustici con annessi fabbricati che si compie in 15 anni.
La domanda è infondata.
pagina 8 di 12 Invero, quanto asserito in comparsa di costituzione dal convenuto risulta smentito dalla sentenza n.
558/2010 resa da questo Tribunale, passata in giudicato, che evidenzia a pag. 6 che il sig. , Persona_2 in sede di interrogatorio formale in quel giudizio, ebbe a negare di avere utilizzato per l'intero il fondo, limitando la coltivazione alle quote di propria pertinenza.
Ad ogni modo, il convenuto non ha fornito prova di avere esercitato un possesso utile ad usucapire le quote di proprietà dell'attore, atteso che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n. 6123
Inoltre, quand'anche il sig. dopo la pubblicazione della predetta sentenza n. 558/2010, avesse ER esercitato il possesso utile ad usucapire le quote dell'attore, l'esercizio dello stesso è stato all'evidenza interrotto dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale il proprietario di maggioranza dei fondi de quibus ha rivendicato i frutti percepiti dal sig. per il periodo successivo ER
alla pubblicazione della Sentenza.
Sulla domanda di rivendicazione dei frutti proposta dell'attore.
La domanda proposta dall'attore è fondata.
Egli ha dato prova di essere comproprietario dei fondi rustici in questione, per la quota indistinta e indivisa di 543,3/1000.
Il convenuto, costituendosi nel presente giudizio, ha affermato di avere lavorato i campi e “gestito in toto ed in completa autonomia i terreni per cui è causa” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
La CTU espletata ha rilevato che il fondo oggetto di controversia ricade in agro di Barrafranca;
è costituito da tre corpi principali ed è diviso dal torrente;
“La parte a seminativo su di Persona_5
complessivi 52,36 ettari catastali corrisponde a circa 16,70 ettari. La rimanente parte di circa 35,66 ettari è costituita principalmente da pascolo naturale, stradelle interne, argini del torrente, ruderi, miniera dismessa e roccia affiorante. Da un punto di vista agronomico i terreni seminativi, a seguito di un controllo visivo, possono essere definiti di medio impasto con una media potenzialità produttiva.
pagina 9 di 12 Vocati per la produzione di cereali e foraggere in rotazione, quali ad esempio grano duro e leguminose
(sulla, veccia, ecc.).”.
Il CTU ha determinato i frutti (reddito netto) per le campagne agrarie dal 2009/2010 al 2022/2023 in misura pari ad € 43.544,71, nonché calcolato i frutti corrispondenti alla quota di proprietà dell'attore per le annate agrarie di riferimento come pari ad € 23.657,84.
Risulta opportuno precisare che quanto rilevato dalla sentenza n. 558/2010 non può trovare applicazione nel presente giudizio: invero, in quel giudizio, il mancato superamento della presunzione di buona fede del possesso del sig. ha determinato il mancato riconoscimento per l'attore Persona_2
dei frutti maturati prima della domanda giudiziale, in ossequio all'art. 1148 c.c. che, appunto, prescrive che il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale, dovendo restituire al rivendicante solo quelli percepiti o che avrebbe dovuto percepire con la diligenza del buon padre di famiglia, dopo tale data.
Logicamente, la presunzione di buona fede è superata per tutto il periodo successivo alla domanda giudiziale in illo tempore avanzata dall'attore. Sicché, all'attore spettano tutti i frutti maturati successivamente.
L'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto è infondata, atteso che “La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti”
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/08/2015, n. 16700).
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva circa le somme corrisposte al sig. ER
a titolo di aiuti comunitari, si rileva che parte attrice non ha mai formulato una domanda avente
[...] ad oggetto tali somme: la richiesta, articolata in via istruttoria dall'attore, di disporre ordine di esibizione nei confronti delle amministrazioni competenti della relativa documentazione non ha trovato accoglimento e, del resto, nella formulazione del quesito al CTU, il G.I. ha precisato di tenere conto dei pagina 10 di 12 contributi comunitari eventualmente percepiti da parte convenuta, solo ove risultanti dalla documentazione in atti.
La CTU ha calcolato esclusivamente i frutti/reddito netto dei fondi precisando che dalla documentazione in atti non fosse possibile determinare i contributi comunitari eventualmente percepiti dal sig. ER
Anche la domanda formulata dal convenuto di compensazione con le spese di gestione risulta infondata: il sig. non ha mai prodotto un rendiconto di gestione, sicché non ha mai quantificato le ER
dedotte spese;
inoltre, dalla consulenza tecnica si evince che le spese di gestione sono già state tenute in considerazione nel calcolo, avendo il CTU determinato i frutti al netto delle spese di gestione che
“ammontano a circa il 73% della Produzione Lorda Totale”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attore va accolta con conseguente condanna degli eredi del convenuto al pagamento dei frutti maturati con decorrenza dall'annualità agraria 2009/2010 a quella
2022/2023, sì come quantificati dalla esperita CTU in € 23.657,84, oltre quelli maturandi nelle more del presente giudizio.
Inoltre, avendo a mente che “in tema di possesso o di detenzione, l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore o del detentore, in favore del proprietario, indipendentemente dalla buona fede o meno del primo, ha carattere di debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre dà luogo a un debito di valuta, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa” (Cass. Civ., Sez. II, 25/09/2012, n. 16293), nella fattispecie a mani, la somma liquidata andrà maggiorata solo degli interessi e non della rivalutazione.
Invero, il debito di valuta è governato dal cd. principio nominalistico, inteso come irrilevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta tra il momento della nascita dell'obbligazione e quello della scadenza. Irrilevanti, nell'ipotesi di un debito di valuta, saranno sia la rivalutazione, sia la svalutazione della moneta. Sicché il debito di valuta non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma, ai sensi dell'art. 1224 c.c., il creditore ha diritto agli interessi legali sulla somma dovuta, anche se non prova di aver sofferto alcun danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli eredi del convenuto, costituiti in giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nella misura aggiornata pagina 11 di 12 sulla base del D M n. 147/2022, applicando i parametri medi per le cause di valore commisurato all'importo liquidato (criterio del decisum).
Le spese della C.T U., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1344/2018:
- In accoglimento della domanda dell'attore, condanna , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8
nella qualità di eredi di , al pagamento nei confronti dell'attore della Parte_5 Persona_2 somma di € 23.657,84, oltre i frutti maturandi e, oltre ancora, gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- Condanna i convenuti alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
- Pone le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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