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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8896 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
e , entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.to Mario Ciglia ed Parte_1 Parte_2
elett.te domiciliati presso il suo studio in Eboli alla via F. Turati, 2
PARTE ATTRICE
E
– in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa dall'avv.to Beniamino Spirito ed CP_1
elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, al c.so Garibaldi, 194
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio l' – in persona del legale rapp.te p.t. – al fine di sentirla CP_1 condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 25 aprile 2021, alle ore 11,30 circa, in Autostrada del Mediterraneo A/2, nel territorio del Comune di
Campagna.
L'attore, premettendo di aver perso il controllo mentre era alla guida del motoveicolo Ducati tg.
EH*18105, di proprietà di , a causa di un avvallamento del manto bituminoso Parte_2
con presenza di crepe, eccepiva la responsabilità della convenuta e chiedeva il risarcimento CP_1
dei danni sia in relazione ai danni patrimoniali riportati al motoveicolo sia per le lesioni personali verificatesi a causa del sinistro.
Esponeva il che nel percorrere il tratto autostradale con direzione di marcia Napoli-Potenza, Pt_1
mentre affrontava la curva volgente a destra subito dopo la galleria, a causa della suddetta anomalia, egli perdeva il controllo della moto rovinando al suolo e riportando lesioni fisiche, tali da essere trasportato con ambulanza presso l'Ospedale S. Francesco d'Assisi di TO TR , ove rimaneva ricoverato fino al 3.05.21. Anche la moto riportava danni, tanto che si rendeva indispensabile l'intervento del carro attrezzi. Intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti della polizia Stradale di
Eboli per i rilievi di rito. L'attore, dunque, per l'insidia presente e l'assenza di segnaletica, invocava l'applicazione dell'art. 2051 cc per essere risarcito per i danni riportati alla persona nonché per i danni materiali al motoveicolo.
Con propria comparsa, si costituiva l' - in persona del legale rapp.te p.t. - , la quale CP_1 concludeva “1.rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. 2. accertare e dichiarare che il sinistro di è verificato unicamente ed esclusivamente a causa della imprudenza e negligenza del conducente 3. in subordine, riconoscere un eventuale concorso Parte_1 di colpa del conducente nella causazione dell'incidente. 4. con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione o, in subordine, con compensazione delle spese”.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale e depositate le cc.tt.uu,( ctu medico-legale e ctu tecnica), la causa veniva rinviata per le conclusioni e trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc, all'udienza del 17.01.25.
La domanda è fondata.
L'attore sostiene di avere subito l'incidente, oggetto del presente giudizio, a causa di un avvallamento del manto stradale con presenza di crepe, mentre percorreva, a bordo del motoveicolo di proprietà del , l'autostrada del Mediterraneo A/2 nel territorio del Comune Parte_2 di Campagna all'altezza della chilometrica 47+900 circa, e nello svoltare in curva, perdeva il controllo del mezzo.
L'incidente descritto viene confermato in sede di prova testimoniale dal teste , Testimone_1
presente al momento del sinistro, poichè alla guida di altra moto, mentre percorreva anch'egli il descritto tratto autostradale. Egli dichiara “ricordo che a bordo della sua moto che mi Parte_1 precedeva, subito dopo l'uscita della galleria all'altezza dell'autogrill di Campagna perdeva improvvisamente il controllo della moto a causa di un avvallamento presente sulla carreggiata.
Nonostante cercasse di mantenere il controllo del mezzo non vi riusciva. Cadde così in terra rotolando ed io per poco riuscì ad evitarlo”… “Percorrevamo l'autostrada a circa 90 km/h. la moto che guidava era una Sulla carreggiata dove ha perso il controllo del Parte_1 CP_2 mezzo vi erano dei veri e propri avvallamenti con crepe”. Parte_1
In premessa si osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la presente fattispecie relativa ad un caso di incidente avvenuto su strada pubblica ai danni di un utente, va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc.
Per affermare la responsabilità ex art. 2051 cc, è necessario che “il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che, pur combinandosi con un elemento esterno, sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno” (Cass. n. 20055/2013). Il cittadino danneggiato ha solamente l'onere di dimostrare l'an dell'evento dannoso e dare la prova del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi del fatto dannoso. In altri termini, deve provare la presenza dell'insidia, il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro e i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib.
Ivrea, 26.5.2010).
L'ente gestore, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito, unica causa di esclusione della responsabilità del custode. Il caso fortuito consiste “nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013). La giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. n. 2094/2013). Anche il comportamento della vittima è dunque ritenuto in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso. La condotta del danneggiato consistente nell'omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, l'impropria utilizzazione del bene pubblico o un inadeguato comportamento dell'utente, specie dove il pericolo è appositamente segnalato, possono determinare l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il caso fortuito e dunque escludendo la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013; Trib.
Modena n. 1585/2009). Risulta depositato agli atti, il rapporto della polizia stradale di Eboli, dal quale emerge che il tratto interessato dal sinistro presentava forti avvallamenti e numerose crepe.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituto dalla deposizione resa dal teste escusso, dalla relazione di servizio redatta dalla polizia - con relativo schizzo planimetrico - intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto - è emerso che il tratto di strada percorso in moto dall'attore effettivamente era potenzialmente idoneo a costituire pericolo per gli utenti della strada, in quanto caratterizzato da avvallamenti e crepe.
Anche se il fatto dannoso si è verificato in pieno giorno – nel caso di specie alle ore 11,30 circa - in condizioni di visibilità, esso è avvenuto in un punto del tratto di strada non rettilineo ( curva volgente a destra) e, pertanto, l'insidia si presentava non ben visibile, né prevedibile e neanche facilmente evitabile.
È bene precisare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'imprevedibilità dell'evento – quale elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
In conclusione, alla presenza di un avvallamento sulla sede stradale non facilmente avvistabile, va comunque addebitata una responsabilità all'ente convenuto per violazione dell'obbligo di custodia, essendo l'avvallamento pericoloso in sé ed incombendo sull'ente custode l'obbligo di adottare con solerzia tutte le misure necessarie a prevenire e impedire danni a terzi.
Nel caso di specie, la situazione di pericolo non poteva essere percepita atteso che la presenza dell'avvallamento con le crepe non risultava segnalata, come risulta anche dal rapporto redatto dagli agenti della polizia.
Pertanto, nel caso in esame, sulla base della dinamica narrata e della cause riscontrate, ne deriva l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta attribuibile all'ente custode, il quale non risulta aver provato di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire che il bene demaniale presentasse una situazione di pericolo occulto per l'utente.
Infatti, per essere liberata dalla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la convenuta avrebbe dovuto, dunque, dimostrare che l'evento era stato determinato da cose estrinseche e estemporanee create da terzi , non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass n. 7805/2017).Per tale motivo, non può escludersi una responsabilità in capo alla convenuta.
Non ci sono elementi per la valutazione di un concorso di colpa atteso che risulta che il Pt_1
percorresse il tratto di strada a velocità regolare ( 90 Km/h, come dichiarato dal teste escusso). Per quanto attiene ai danni riportati al motoveicolo, il ctu, nominato nel presente giudizio, ha premesso di aver tenuto conto, per gli interventi necessari al ripristino del danno, comprendenti tempi di riparazione e/o sostituzione, dei parametri adottati dalla casa madre e dai tempari ANIA, ed anche, a valori medi di intervento effettuati da riparatori dotati di opportuna attrezzatura per una esecuzione tecnica a regola d'arte dei componenti danneggiati.
Secondo la stima del danno operata dal ctu, che si ritiene congrua, esso ammonta ad €. 4.786,29, compreso di Iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In relazione ai danni di natura non patrimoniale, vista la documentazione prodotta e vista la ctu medico-legale, si rileva che il ha riportato una “Frattura scomposta della diafisi omerale Pt_1 sinistra” e tale menomazione, secondo il parere dell'ausiliario è imputabile al trauma occorso allo stesso in data 25.04.2021. Secondo la valutazione del ctu, a causa del trauma sono derivate all'attore lesioni, con postumi invalidanti valutabili in misura del 9% sull'integrità psico-fisica; è derivata invalidità temporanea, valutabile in 30 giorni di totale, in 30 giorni di parziale al 50% ed in
30 giorni di parziale al 25%. Giustificate le spese certificate agli atti. Nessun danno alla capacità lavorativa.
Nel caso di specie si applicano le tabelle di Milano, che rappresentano uno strumento di valutazione del danno biologico e non patrimoniale per stabilire l'entità del risarcimento da corrispondere alla vittima di un evento dannoso.
Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, in quanto supportata dalla documentazione in atti e sorretta da argomentazioni logiche e lineari, il totale stimato del danno ammonta ad €.28.797,75, di cui €. 22.904,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed €.5.893,75 per totale danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese mediche sono quelle documentate agli atti. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
L dovrà, dunque, risarcire agli attori rispettivamente nella misura indicata in parte motiva e, CP_1
precisamente il in qualità di proprietario del motoveicolo, e il per le lesioni Persona_1 Pt_1
accertate in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda degli attori;
2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, della somma di €. 28.797,75, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
3) Condanna la convenuta al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, della somma di €.4.786,29, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
4) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in complessive €. 4.520,00 di cui €. 520,00 per spese ed €. 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
Salerno, 15.04.25
il gop dott.ssa Paola Corabi