Articolo 442 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 441Articolo 443
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9 ottobre 2010
Art. 442. Omessa custodia di cose requisite 1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. 2. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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