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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1490/2023 tra con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Tamponi Ricorrente
e
(C.F. nata ad Olbia in [...] CP_1 C.F._2
10/05/1970 ed ivi residente in [...]24 -, difesa e rappr.ta dagli Avv.ti Luigi Carta e Giampaolo Murrighile
Resistente
Oggi 31gennaio 2025 ad ore 11:13 innanzi al Giudice Onorario sono comparsi: per parte attrice – opponente in sostituzione dell'Avv. Luca Tamponi ,
l'Avv. Pierangelo Loddo , il quale contesta tutte le avverse deduzioni e si riporta a tutti i precedenti atti difensivi ivi incluse le note conclusionali in data 14.10.2024 e chiede l'accoglimento integrale delle stesse quanto a deduzioni, produzioni e conclusioni.
Per parte convenuta opposta è comparso l'Avv. Luigi Carta anche in sostituzione dell'Avv. Giampaolo Murrighile , il quale insiste per il rigetto di ogni avversa pagina 1 di 8 domanda e per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi e nel verbale di udienza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490/2023 promossa da:
con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Tamponi Ricorrente
e
(C.F. nata ad Olbia in [...] CP_1 C.F._2
10/05/1970 ed ivi residente in [...]24 -, difesa e rappr.ta dagli Avv.ti Luigi Carta e Giampaolo Murrighile
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 1° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente :
IN VIA PRELIMINARE
- per tutte le motivazioni di cui in espositiva ed attesa la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c., disporre, inaudita altera parte, la SOSPENSIONE della procedura di sfratto per morosità ovvero degli atti di precetto notificati rispettivamente in data 13.09.2023 (precetto per il pagamento della somma di € 10.621,76 a titolo di ratei
pagina 3 di 8 scaduti, competenze legali e spese relative) e in data 10.10.2023 (precetto per il rilascio) in cui la stessa è sfociata sussistendone interamente i presupposti di legge attesa la prova documentale fornita del fatto che la morosità non sussiste (o quanto meno non sussiste nella misura indicata da controparte), che il contratto non è scaduto (attesa sia la nullità del contratto sia la nullità della disdetta in quanto data in termini inferiori a sei mesi) nonché in relazione agli ulteriori motivi rappresentati dall'ingente importo richiesto avuto riguardo altresì alle attuali condizioni economiche della ricorrente, alla falsità delle dichiarazioni rese da controparte in atto di citazione per intimazione di sfratto ed all'udienza del 6.9.2023 nonché in considerazione del gravissimo pregiudizio derivante a quest'ultima.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare la carenza della condizione di procedibilità rappresentata dall'omesso esperimento del procedimento di mediazione.
Come già rilevato in espositiva, vertendosi nel caso di specie di controversia originante da contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in virtù della riforma, attuata con D.L.
69/2013, convertito con modificazioni in l. 98/2013, è stata reintrodotta, per le cause di locazione, l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, sanzionata con l'improcedibilità del giudizio. NEL MERITO
1) per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1.7.2022 nonché la nullità della disdetta in quanto data in termini inferiori a sei mesi e per l'effetto, l'inefficacia sia dell'ordinanza di di convalida dello sfratto emessa in data 6.9.2023 e del decreto ingiuntivo n. 457/2023 (R.G. N. 1021/2023/1) per il pagamento dei canoni di locazione scaduti emesso anch'esso in data 6.9.2023 posto che è, falso, inverosimile e/o errato il conteggio e l'indicazione dei ratei di canone scaduti nonché l'attestazione in giudizio relativamente all'esatto ammontare dei ratei di canone scaduti, sulla reale ed effettiva consistenza della morosità e sulla attestazione all'udienza del 6.9.2023 relativa alla persistenza della morosità a tale data e per l'effetto.;
2) per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare improcedibile, illegittima, invalida ed inefficace la presente procedura di sfratto e, per l'effetto, degli atti di precetto correlati notificati rispettivamente in data 13.09.2023 (precetto per il pagamento della somma di € 10.621,76 a titolo di ratei scaduti, competenze legali e spese relative) e 10.10.2023 (precetto per il rilascio) in cui la stessa è sfociata atteso che gli stessi sono fondati su un titolo, rappresentato dal contratto di locazione ad uso abitativo di cui sopra palesemente nullo per violazione di norme imperative ovvero dell'art. 2 c. 1 L. n. 431/1998 (divieto di locazioni di immobili ad uso abitativo per una durata inferiore a 4 anni 2), dell' art..3 comma 1 L. n. 431/1998 (Disdetta del contratto da parte del locatore con preavviso di almeno 6 mesi), art. 13, c. 3°, L. 431/1998 (Patti contrari alla legge. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge) nonché sull'inesistenza della morosità nei termini indicati da controparte o (quantomeno) sulla parziale inesistenza della morosità;
-con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
pagina 4 di 8 Per parte resistente :
“Affinchè il Giudice voglia disporre la immediata revoca del provvedimento in data 09/11/2023 rubricato decreto di fissazione udienza di esecuzione ove così è disposto , inaudita altera parte, letto il ricorso depositato in data e iscritto in data 3.11.2023, visti gli artt. 415,416 e 420 c.p.c. . Sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della controversia al Giudice della esecuzione . Con riserva di ogni deduzione, eccezione e conclusione all'atto della costituzione nel merito e nei termini di legge .”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudizio nasce dall'opposizione proposta da contro l'atto di Parte_1
precetto ex art. 615 1 comma c.p.c. con preliminare istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. , notificato il 10.10.2023 con cui la IG.ra aveva CP_1
chiesto il pagamento della somma di €. 10.621,76, a seguito della convalida dello sfratto per morosità e finita locazione e contestuale decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale nell'ambito della procedura RG n. 1021/2023 e avente ad oggetto la locazione di due unità immobiliari ubicate in Olbia in via Imperia snc concesso dalle germane , e CP_1 Parte_3 CP_2 con contratto di locazione ad uso abitativo del 1.7.2022 al IG. Parte_2 in qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1
L'opponente ha illustrato :
- ha contestato la regolarità delle notifiche dei predetti atti a mezzo pec;
- ha contestato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone;
- ha contestato la validità del contratto di locazione in atti;
- ha contestato la procedibilità della convalida di sfratto per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
Tanto esposto , la società attrice ha formulato le conclusioni trascritte. La convenuta ha rilevato la regolarità e validità delle notifiche avvenute via pec dell'atto di citazione per la convalida di sfratto e finita locazione , dei titoli e degli atti di precetto sul presupposto che la notifica a mezzo pec di un soggetto obbligato a munirsi di posta elettronica certificata si perfeziona con la ricevuta con cui l'operatore attesta l'avvenuta consegna . Ha altresì contestato l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda di convalida di sfratto per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la validità del contratto di locazione e la sussistenza della morosità. La parte convenuta opposta ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 8 La convenuta ha intimato il precetto in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto del 11.7.2023 pronunciata dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio più sopra richiamato , essa ha dunque, diritto ad ottenere le somme in esso portate .
Non rileva nel caso di specie, in alcun modo, l'eccezione di parte opponente in ordine alla nullità della notifica della intimazione di convalida di sfratto per morosità e finita locazione effettuata a mezzo pec da parte convenuta ed eccepita nel corso del presente giudizio dall'opponente , posto che per la giurisprudenza della Cassazione : “ la ricevuta di avvenuta consegna è idonea a dimostrare , fino a prova contraria , che la notifica si è perfezionata. Questa ricevuta, infatti fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario , secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che secondo il richiamato dato legislativo , si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Tale presunzione , in particolare , può essere vinta nel caso in cui il destinatario fornisca la prova di essere stato , senza sua colpa , nell'impossibilità di avere notizia del documento .”
In buona sostanza il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla “dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica . Ai fini di superare la presunzione in parola, pertanto, il destinatario della comunicazione a mezzo pec dovrebbe allegare dei malfunzionamenti assolutamente incolpevoli ed imprevedibili del sistema, in ogni caso non imputabili al destinatario stesso. Dovrebbe dare prova cioè del caso fortuito. (Cass. Ord. Del 2/11/2021 ,n . 31045).
Ora, nel caso che ci occupa , al di là di mere allegazioni, parte opponente , non ha fornito prova alcuna circa il malfunzionamento del suo servizio di posta elettronica certificata . Tale doglianza deve dunque essere disattesa . In ordine all'eccepita improcedibilità della convalida di sfratto per il mancato esperimento del procedimento di mediazione , il giudice titolare della causa (Dott.ssa F.Scala) , con ordinanza del 7/03/2023, ha così disposto : “Ritenuto che riguardo alla materia dell'esecuzione forzata deve preliminarmente evidenziarsi che il procedimento di mediazione è previsto per le sole controversie civili e commerciali e non è, perciò, compatibile con il processo esecutivo, che non ha la funzione di dirimere una controversia ma di attuare il dictum scaturente da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. - Ritenuto che la previsione di cui all'art. 5 co.
pagina 6 di 8 4 del D.Lgs. n. 28 del 2010, precisa la inapplicabilità alle opposizioni esecutive del procedimento di mediazione. - Ritenuto pertanto che le opposizioni previste dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., sia "preventive" che "successive", possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010; -Ritenuto che nel caso di specie l'opposizione deve essere qualificata come opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc. -Rilevato altresì che, allo stato, non sussistano gravi motivi per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, revoca il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli;
Rigetta l'istanza di mediazione obbligatoria “ . Parimenti la fase sommaria relativa alla convalida dello sfratto non è soggetta al preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010 , il quale può essere disposto dal Giudice solo a seguito della regolare costituzione e opposizione alla convalida dello sfratto formulata da parte intimata contestualmente al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. .
Ne consegue la piena validità ed efficacia della convalida di sfratto e dei contestuali e consequenziali titoli esecutivi in atti volti al recupero delle somme dovute dalla alla IG.ra ad oggi non ancora Pt_1 CP_1 corrisposte , e relative non solo alla morosità per i canoni già scaduti ma anche quelli a scadere considerato che all'attualità la stessa non ha ancora provveduto al rilascio dell'immobile. Infatti , il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto , in base all'art. 1591 c.c. , all'obbligo ( che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (Cass. , 20 giugno 2017 , n. 15146) . La causa è stata istruita mediante prove documentali. All'udienza del 7.3.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 25.10.2024 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare del Presidente di questo Tribunale la causa è transitata sul ruolo di questo giudice .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 Condanna la con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. Parte_1
) in persona del legale rapp.te (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), a rimborsare alla IG.ra (C.F. C.F._1 CP_1
nata ad [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
Niccolò Copernico n- 5/24 le spese di lite che si liquidano in €. 2.921,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge . Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Tempio Pausania 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1490/2023 tra con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Tamponi Ricorrente
e
(C.F. nata ad Olbia in [...] CP_1 C.F._2
10/05/1970 ed ivi residente in [...]24 -, difesa e rappr.ta dagli Avv.ti Luigi Carta e Giampaolo Murrighile
Resistente
Oggi 31gennaio 2025 ad ore 11:13 innanzi al Giudice Onorario sono comparsi: per parte attrice – opponente in sostituzione dell'Avv. Luca Tamponi ,
l'Avv. Pierangelo Loddo , il quale contesta tutte le avverse deduzioni e si riporta a tutti i precedenti atti difensivi ivi incluse le note conclusionali in data 14.10.2024 e chiede l'accoglimento integrale delle stesse quanto a deduzioni, produzioni e conclusioni.
Per parte convenuta opposta è comparso l'Avv. Luigi Carta anche in sostituzione dell'Avv. Giampaolo Murrighile , il quale insiste per il rigetto di ogni avversa pagina 1 di 8 domanda e per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi e nel verbale di udienza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490/2023 promossa da:
con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Tamponi Ricorrente
e
(C.F. nata ad Olbia in [...] CP_1 C.F._2
10/05/1970 ed ivi residente in [...]24 -, difesa e rappr.ta dagli Avv.ti Luigi Carta e Giampaolo Murrighile
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 1° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente :
IN VIA PRELIMINARE
- per tutte le motivazioni di cui in espositiva ed attesa la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c., disporre, inaudita altera parte, la SOSPENSIONE della procedura di sfratto per morosità ovvero degli atti di precetto notificati rispettivamente in data 13.09.2023 (precetto per il pagamento della somma di € 10.621,76 a titolo di ratei
pagina 3 di 8 scaduti, competenze legali e spese relative) e in data 10.10.2023 (precetto per il rilascio) in cui la stessa è sfociata sussistendone interamente i presupposti di legge attesa la prova documentale fornita del fatto che la morosità non sussiste (o quanto meno non sussiste nella misura indicata da controparte), che il contratto non è scaduto (attesa sia la nullità del contratto sia la nullità della disdetta in quanto data in termini inferiori a sei mesi) nonché in relazione agli ulteriori motivi rappresentati dall'ingente importo richiesto avuto riguardo altresì alle attuali condizioni economiche della ricorrente, alla falsità delle dichiarazioni rese da controparte in atto di citazione per intimazione di sfratto ed all'udienza del 6.9.2023 nonché in considerazione del gravissimo pregiudizio derivante a quest'ultima.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare la carenza della condizione di procedibilità rappresentata dall'omesso esperimento del procedimento di mediazione.
Come già rilevato in espositiva, vertendosi nel caso di specie di controversia originante da contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in virtù della riforma, attuata con D.L.
69/2013, convertito con modificazioni in l. 98/2013, è stata reintrodotta, per le cause di locazione, l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, sanzionata con l'improcedibilità del giudizio. NEL MERITO
1) per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1.7.2022 nonché la nullità della disdetta in quanto data in termini inferiori a sei mesi e per l'effetto, l'inefficacia sia dell'ordinanza di di convalida dello sfratto emessa in data 6.9.2023 e del decreto ingiuntivo n. 457/2023 (R.G. N. 1021/2023/1) per il pagamento dei canoni di locazione scaduti emesso anch'esso in data 6.9.2023 posto che è, falso, inverosimile e/o errato il conteggio e l'indicazione dei ratei di canone scaduti nonché l'attestazione in giudizio relativamente all'esatto ammontare dei ratei di canone scaduti, sulla reale ed effettiva consistenza della morosità e sulla attestazione all'udienza del 6.9.2023 relativa alla persistenza della morosità a tale data e per l'effetto.;
2) per tutte le motivazioni di cui in espositiva, accertare e dichiarare improcedibile, illegittima, invalida ed inefficace la presente procedura di sfratto e, per l'effetto, degli atti di precetto correlati notificati rispettivamente in data 13.09.2023 (precetto per il pagamento della somma di € 10.621,76 a titolo di ratei scaduti, competenze legali e spese relative) e 10.10.2023 (precetto per il rilascio) in cui la stessa è sfociata atteso che gli stessi sono fondati su un titolo, rappresentato dal contratto di locazione ad uso abitativo di cui sopra palesemente nullo per violazione di norme imperative ovvero dell'art. 2 c. 1 L. n. 431/1998 (divieto di locazioni di immobili ad uso abitativo per una durata inferiore a 4 anni 2), dell' art..3 comma 1 L. n. 431/1998 (Disdetta del contratto da parte del locatore con preavviso di almeno 6 mesi), art. 13, c. 3°, L. 431/1998 (Patti contrari alla legge. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge) nonché sull'inesistenza della morosità nei termini indicati da controparte o (quantomeno) sulla parziale inesistenza della morosità;
-con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
pagina 4 di 8 Per parte resistente :
“Affinchè il Giudice voglia disporre la immediata revoca del provvedimento in data 09/11/2023 rubricato decreto di fissazione udienza di esecuzione ove così è disposto , inaudita altera parte, letto il ricorso depositato in data e iscritto in data 3.11.2023, visti gli artt. 415,416 e 420 c.p.c. . Sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della controversia al Giudice della esecuzione . Con riserva di ogni deduzione, eccezione e conclusione all'atto della costituzione nel merito e nei termini di legge .”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudizio nasce dall'opposizione proposta da contro l'atto di Parte_1
precetto ex art. 615 1 comma c.p.c. con preliminare istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. , notificato il 10.10.2023 con cui la IG.ra aveva CP_1
chiesto il pagamento della somma di €. 10.621,76, a seguito della convalida dello sfratto per morosità e finita locazione e contestuale decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale nell'ambito della procedura RG n. 1021/2023 e avente ad oggetto la locazione di due unità immobiliari ubicate in Olbia in via Imperia snc concesso dalle germane , e CP_1 Parte_3 CP_2 con contratto di locazione ad uso abitativo del 1.7.2022 al IG. Parte_2 in qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1
L'opponente ha illustrato :
- ha contestato la regolarità delle notifiche dei predetti atti a mezzo pec;
- ha contestato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del canone;
- ha contestato la validità del contratto di locazione in atti;
- ha contestato la procedibilità della convalida di sfratto per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
Tanto esposto , la società attrice ha formulato le conclusioni trascritte. La convenuta ha rilevato la regolarità e validità delle notifiche avvenute via pec dell'atto di citazione per la convalida di sfratto e finita locazione , dei titoli e degli atti di precetto sul presupposto che la notifica a mezzo pec di un soggetto obbligato a munirsi di posta elettronica certificata si perfeziona con la ricevuta con cui l'operatore attesta l'avvenuta consegna . Ha altresì contestato l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda di convalida di sfratto per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la validità del contratto di locazione e la sussistenza della morosità. La parte convenuta opposta ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 8 La convenuta ha intimato il precetto in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto del 11.7.2023 pronunciata dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio più sopra richiamato , essa ha dunque, diritto ad ottenere le somme in esso portate .
Non rileva nel caso di specie, in alcun modo, l'eccezione di parte opponente in ordine alla nullità della notifica della intimazione di convalida di sfratto per morosità e finita locazione effettuata a mezzo pec da parte convenuta ed eccepita nel corso del presente giudizio dall'opponente , posto che per la giurisprudenza della Cassazione : “ la ricevuta di avvenuta consegna è idonea a dimostrare , fino a prova contraria , che la notifica si è perfezionata. Questa ricevuta, infatti fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario , secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che secondo il richiamato dato legislativo , si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Tale presunzione , in particolare , può essere vinta nel caso in cui il destinatario fornisca la prova di essere stato , senza sua colpa , nell'impossibilità di avere notizia del documento .”
In buona sostanza il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla “dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica . Ai fini di superare la presunzione in parola, pertanto, il destinatario della comunicazione a mezzo pec dovrebbe allegare dei malfunzionamenti assolutamente incolpevoli ed imprevedibili del sistema, in ogni caso non imputabili al destinatario stesso. Dovrebbe dare prova cioè del caso fortuito. (Cass. Ord. Del 2/11/2021 ,n . 31045).
Ora, nel caso che ci occupa , al di là di mere allegazioni, parte opponente , non ha fornito prova alcuna circa il malfunzionamento del suo servizio di posta elettronica certificata . Tale doglianza deve dunque essere disattesa . In ordine all'eccepita improcedibilità della convalida di sfratto per il mancato esperimento del procedimento di mediazione , il giudice titolare della causa (Dott.ssa F.Scala) , con ordinanza del 7/03/2023, ha così disposto : “Ritenuto che riguardo alla materia dell'esecuzione forzata deve preliminarmente evidenziarsi che il procedimento di mediazione è previsto per le sole controversie civili e commerciali e non è, perciò, compatibile con il processo esecutivo, che non ha la funzione di dirimere una controversia ma di attuare il dictum scaturente da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. - Ritenuto che la previsione di cui all'art. 5 co.
pagina 6 di 8 4 del D.Lgs. n. 28 del 2010, precisa la inapplicabilità alle opposizioni esecutive del procedimento di mediazione. - Ritenuto pertanto che le opposizioni previste dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., sia "preventive" che "successive", possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010; -Ritenuto che nel caso di specie l'opposizione deve essere qualificata come opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc. -Rilevato altresì che, allo stato, non sussistano gravi motivi per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, revoca il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli;
Rigetta l'istanza di mediazione obbligatoria “ . Parimenti la fase sommaria relativa alla convalida dello sfratto non è soggetta al preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010 , il quale può essere disposto dal Giudice solo a seguito della regolare costituzione e opposizione alla convalida dello sfratto formulata da parte intimata contestualmente al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. .
Ne consegue la piena validità ed efficacia della convalida di sfratto e dei contestuali e consequenziali titoli esecutivi in atti volti al recupero delle somme dovute dalla alla IG.ra ad oggi non ancora Pt_1 CP_1 corrisposte , e relative non solo alla morosità per i canoni già scaduti ma anche quelli a scadere considerato che all'attualità la stessa non ha ancora provveduto al rilascio dell'immobile. Infatti , il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto , in base all'art. 1591 c.c. , all'obbligo ( che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (Cass. , 20 giugno 2017 , n. 15146) . La causa è stata istruita mediante prove documentali. All'udienza del 7.3.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 25.10.2024 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare del Presidente di questo Tribunale la causa è transitata sul ruolo di questo giudice .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 Condanna la con sede a Olbia Via Imperia n. 136/a (p.i. Parte_1
) in persona del legale rapp.te (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), a rimborsare alla IG.ra (C.F. C.F._1 CP_1
nata ad [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
Niccolò Copernico n- 5/24 le spese di lite che si liquidano in €. 2.921,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge . Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Tempio Pausania 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
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