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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 9809/2023 R.G.L. promossa
DA
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONINO SCIORTINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Monreale (PA), Via Venero n. 91, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana n° 59, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e ADRIANA
GIOVANNA RIZZO, giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: Parte_2
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate, sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 20 giugno 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara irripetibile la somma di euro 4.744,88 contestata con provvedimento del 26 luglio 2019 e, per l'effetto, condanna l' a restituire le somme già trattenute dal CP_1 mese di novembre 2019 a tale titolo sulla pensione INVCIV. intestata a P.IVA_1
. Parte_1
1 ❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, titolare della pensione categoria n. 07054607 INVCIV, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale rassegnando le seguenti domande: “Accertare la nullità o comunque dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di indebito del CP_1
26.07.2019 oggetto di gravame, e, per l'effetto, disporne l'annullamento per le ragioni tutte di cui in premessa. Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito (comunicato con
Provvedimento del 26 Luglio 2019) sulla prestazione di invalidità civile n. 07054607, trattandosi di somme per cui sussisteva il diritto del ricorrente alla relativa corresponsione,
e comunque percepite in assoluta buona fede dal medesimo;
Accertare e Dichiarare
l'irripetibilità dell'indebito per ciò che concerne il periodo che va dal 01.01.2016 al
31.12.2016, stante il decorso del termine decadenziale di un anno dalla concessione/corresponsione della prestazione, termine entro cui l' resistente in CP_2
giudizio si sarebbe dovuto attivare per il recupero delle somme erogate in quell'arco temporale e asseritamente non dovute, senza che alcuna comunicazione sia stata fatta nei confronti del ricorrente medesimo;
Accertare e Dichiarare il difetto assoluto di motivazione del Provvedimento di Indebito comunicato al ricorrente, sotto il profilo della mancata indicazione dell'Autorità a cui fare ricorso in caso di contestazione e del termine entro cui proporre ricorso giudiziario avverso l'intimato Provvedimento, nonché in ragione della mancata indicazione delle ragioni specifiche della contestazione di indebito, e, per l'effetto, dichiararne la nullità/inefficacia, o comunque procedere al suo annullamento. Condannare
l' di Palermo, in Controparte_3 persona del Legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore del ricorrente sig. Parte_1
delle somme tutte trattenute a fronte della contestazione di indebito oggetto di
[...] gravame, a decorrere dal mese di Novembre 2019.” con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva, oltre al vizio di motivazione del provvedimento,
l'illegittimità della richiesta restitutoria di euro 4.744,88 deducendo:
- l'irripetibilità della suddetta somma dovendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. art. 52, comma 2 L. 09/03/1989 n. 88 e 13, comma 1 L. 412/91;
2 - che nessuna comunicazione dovesse essere effettuata essendo titolare, quale soggetto invalido, solamente di prestazioni previdenziali e assistenziali liquidate dall' e di CP_1 cui, quindi, l'Istituto è sempre stato a conoscenza in quanto ente erogatore.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che l'argomento posto a base della revoca consisteva non già nel superamento dei limiti reddituali quanto, piuttosto, nella circostanza, autonomamente rilevante, dell'omessa comunicazione del Mod. Parte
, imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008, introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 evidenziando inoltre, sia pure genericamente, che il ricorrente per i primi tre mesi era stato ricoverato presso struttura sanitaria.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 20 giugno 2025, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti,
è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione attorea concernente la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato in quanto, com'è noto, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
Ciò premesso, va puntualizzato che la prestazione in questione ha natura assistenziale
(in quanto non collegata ad un versamento contributivo ma il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale) per cui, vertendosi nel caso di specie pacificamente in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina dell'art 52 comma 2 L. 88/89 e dell'art 13 L. n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020,
n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
3 Ed è ormai pacifico l'arresto della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza del
10/08/2022, n. 24617) secondo cui in tema di indebito assistenziale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore e dell'incolpevole affidamento, la Suprema Corte (nelle molteplice pronunzie sul punto) fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' CP_1
4 e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2 erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_2
Pertanto, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI
- Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Nella fattispecie scrutinata l'asserito indebito si fonda sull'omessa invio della comunicazione RED relativi ai redditi del 2015 con conseguente revoca della prestazione per l'anno 2016.
Sul punto è il caso di richiamare la già citata pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Ord. del 25 giugno 2020, n. 12608) che, in ordine al dolo del percipiente collegato all'omessa comunicazione reddituale testualmente precisa che «[..] Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
13.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. 14.– Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni
5 dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. 16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. 17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere
6 però dichiarati all 18.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. [..] giammai, potrebbe farsi CP_1 CP_2 carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.19.2. Inoltre, CP_1 come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.” 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) (allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 20. Va pertanto affermato
7 che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere ».
E' di palmare evidenza, dunque, che nel caso di specie, ove peraltro non vi è contestazione sulla sussistenza del requisito reddituale, la mancata presentazione del mod
RED non determina di per sé un indebito, potendo determinarne solo la ripetibilità a determinate condizioni qualora esso si sia in concreto verificato.
Poste tali premesse deve ritenersi (conformemente a quanto statuito in fattispecie similare dalla Corte d'appello di Palermo - cfr. Sent. n. 263/2021 e Sent. n. 734/2021)
«l'irrilevanza id est innocuità dell'omissione formale al cospetto del fatto accertato dell'assenza di redditi idonei a comportare la revoca della prestazione assistenziale, ciò deponendo per un fatto meramente accidentale in nessun modo ascrivibile ad un artifizio volto ad occultare all'Istituto la sussistenza di cespiti dallo stesso non conosciuti o non conoscibili attraverso il controllo telematico dei dati reddituali».
Emerge per tabulas (cfr. certificazione agenzia delle Entrate acquisita ex art 421 cpc) che il ricorrente non avesse altri redditi al di fuori degli importi ricevuti dall' a titolo di CP_1
prestazioni INVCIV.
Inoltre, l'ente previdenziale, pur onerato da questo giudice di fornire documentazione attestante l'inoltro delle missive di sollecito alla comunicazione della situazione reddituale del 2015 e 2016 con Modello RED, non vi ha ottemperato.
E neppure può essere preso in considerazione quanto dedotto dall' , sia pure CP_1 incidentalmente, in ordine all'illegittima erogazione dell' indennità di accompagnamento per il periodo gennaio-marzo 2017 per l'asserito “periodo di ricovero”, non avendo l'istituto provato alcunché sul punto trattandosi di eccezione in senso sostanziale (non potendo parte ricorrente fornire la prova negativa di siffatta circostanza) e neppure che detto ricovero fosse in struttura pubblica o RSA idonea a fornire un'assistenza esaustiva.
In termini conclusivi, dunque, poiché la prestazione che ha ingenerato l'indebito per il periodo da gennaio 2016 a marzo 2017 è erogata direttamente dall' e il provvedimento CP_1
di contestazione di detto indebito è intervenuto soltanto in data 26 luglio del 2019, le
8 domande del finalizzate alla declaratoria d'illegittimità della richiesta restitutoria Pt_1 di euro 4.744,88 vanno accolte e il ricorrente ha, conseguenzialmente, diritto alla restituzione di quanto nelle more già trattenuto dall' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali da liquidarsi come in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari e in relazione all'attività effettivamente svolta) disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonino Sciortino, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta dl 20 giugno 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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