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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
RU GI ANNA, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2603/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 15 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
13 marzo 2024 (n. 2603/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239009415805000, notificato in data 18 settembre 2023, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 8 cartelle di pagamento, ma veniva impugnato da parte ricorrente solo in relazione alle prime sei cartelle riguardanti tributi e precisamente:
1) Cartella n. 03420110046490780000, notificata il 07/12/2011, tasse auto 2005 e 2006, importo
€ 886,10;
2) Cartella n. 03420110055412518000, notificata il 05/01/2012, IRPEF 2008, importo € 11.483,11;
3) Cartella n. 03420120048589331000, notificata il 03/01/2013 IRPEF 2009, importo € 2.135,42;
4) Cartella n. 03420120048589432000, notificata il 03/01/2013, diritti camerali 2009, importo € 175,19;
5) Cartella n. 03420140018603463000, notificata il 28/08/2014 Tasse Auto 2008, importo € 317,35;
6) Cartella n. 03420140046748503000, notificata il 09/03/2015 diritti camerali 2010, importo € 148,05.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto. Precisava che la stessa eccezione era stata sollevata con l'impugnazione di un precedente avviso di intimazione n. 0342059018010462000, notificato in data 11.12.2015, nell'ambito del procedimento n. 932/2016 R.G.R., definito con sentenza di accoglimento del ricorso, la sentenza n.
1179/2017, di cui allegava al fascicolo telematico il dispositivo. Sottolineava di avere ricevuto altro AVI (n.
034 2019 90122722 86/000), in data 25 settembre 2019 in relazione al quale aveva presentato istanza di annullamento in autotutela ad AD non ottenendo risposta, dovendosi ritenere così il credito estinto automaticamente, in applicazione della procedura prevista dalla legge di stabilità 2013;
b) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 23 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 2 maggio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
AD ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica delle sei cartelle indicate come presupposto, ritualmente notificate per posta e precisamente:
- cartella di pagamento n. 03420110046490780000, notificata in data 07/11/2011 a mani del contribuente medesimo – all 2;
- cartella di pagamento n. 03420110055412518000, notificata a mezzo deposito atti presso la casa comunale del 05/01/2012, a mani della moglie convivente del destinatario – all 3;
- cartella di pagamento n. 03420120048589331000, notificata in data 03/01/2013 a mani del contribuente medesimo - all 4;
- cartella di pagamento n. 03420120048589432000, notificata in data 03/01/2013 a mani del contribuente medesimo – all 5;
- cartella di pagamento n. 03420140018603463000, notificata in data 28/08/2014 a mani della moglie convivente del destinatario – all 6;
- cartella di pagamento n. 03420140046748503000, notificata a mezzo deposito atti presso la casa comunale del 09/03/2015, cui ha fatto seguito la relativa raccomandata informativa regolarmente ricevuta – all 7.
E' stata poi allegata la prova della notifica di plurimi atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 03420149016228523000, notificata in data 16/10/2014, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110046490780000 (all n. 8);
- intimazione di pagamento n. 03420159018010462000, notificata in data 14/01/2016, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 9);
- pignoramento crediti verso terzi n. 03484201600005409001, notificato in data 14/01/2016, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 10);
- intimazione di pagamento n. 03420189006267743000, notificata in data 27/08/2018, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 11); - intimazione di pagamento n. 03420199012272286000, notificata in data 25/09/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 12).
In presenza di avvenuta notifica delle cartelle di cui si è data dimostrazione e di atti interruttivi della prescrizione, di cui l'ultimo notificato il 25 settembre 2019, non impugnato dal contribuente, le pretese devono ritenersi definitive e non decorsi i termini di prescrizione.
Si condividono le argomentazioni esposte da Parte Resistente laddove si è precisato che l'annullamento dell'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420159018010462000 nell'ambito del procedimento n.
932/2016 R.G.R. non costituisce argomento per ritenere definitivamente annullate le pretese, atteso che, come emerge dal dispositivo allegato da parte ricorrente, la CTP di Cosenza aveva annullato solo l'AVI impugnato e non anche le cartelle indicate come presupposto, essendo così possibile per l'Ufficio procedere alla notifica di altri atti che sollecitassero il pagamento, come è avvenuto con la notifica di un pignoramento presso terzi nel 2016 e di altro AVI nel 2018, atti notificati al contribuente e non impugnati.
Avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199012272286000, notificata in data 25/09/2019, come ammesso dallo stesso ricorrente, è stata proposta solo una istanza in autotutela di annullamento e non impugnativa, non potendosi applicare la normativa richiamata in ricorso, annullamento automatico in caso di mancata risposta da parte dell'Ufficio, alle intimazioni di pagamento riferite a cartelle già notificate ai contribuenti.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di AD nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
RU GI ANNA, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2603/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009415805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 15 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
13 marzo 2024 (n. 2603/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239009415805000, notificato in data 18 settembre 2023, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 8 cartelle di pagamento, ma veniva impugnato da parte ricorrente solo in relazione alle prime sei cartelle riguardanti tributi e precisamente:
1) Cartella n. 03420110046490780000, notificata il 07/12/2011, tasse auto 2005 e 2006, importo
€ 886,10;
2) Cartella n. 03420110055412518000, notificata il 05/01/2012, IRPEF 2008, importo € 11.483,11;
3) Cartella n. 03420120048589331000, notificata il 03/01/2013 IRPEF 2009, importo € 2.135,42;
4) Cartella n. 03420120048589432000, notificata il 03/01/2013, diritti camerali 2009, importo € 175,19;
5) Cartella n. 03420140018603463000, notificata il 28/08/2014 Tasse Auto 2008, importo € 317,35;
6) Cartella n. 03420140046748503000, notificata il 09/03/2015 diritti camerali 2010, importo € 148,05.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto. Precisava che la stessa eccezione era stata sollevata con l'impugnazione di un precedente avviso di intimazione n. 0342059018010462000, notificato in data 11.12.2015, nell'ambito del procedimento n. 932/2016 R.G.R., definito con sentenza di accoglimento del ricorso, la sentenza n.
1179/2017, di cui allegava al fascicolo telematico il dispositivo. Sottolineava di avere ricevuto altro AVI (n.
034 2019 90122722 86/000), in data 25 settembre 2019 in relazione al quale aveva presentato istanza di annullamento in autotutela ad AD non ottenendo risposta, dovendosi ritenere così il credito estinto automaticamente, in applicazione della procedura prevista dalla legge di stabilità 2013;
b) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 23 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 2 maggio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
AD ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica delle sei cartelle indicate come presupposto, ritualmente notificate per posta e precisamente:
- cartella di pagamento n. 03420110046490780000, notificata in data 07/11/2011 a mani del contribuente medesimo – all 2;
- cartella di pagamento n. 03420110055412518000, notificata a mezzo deposito atti presso la casa comunale del 05/01/2012, a mani della moglie convivente del destinatario – all 3;
- cartella di pagamento n. 03420120048589331000, notificata in data 03/01/2013 a mani del contribuente medesimo - all 4;
- cartella di pagamento n. 03420120048589432000, notificata in data 03/01/2013 a mani del contribuente medesimo – all 5;
- cartella di pagamento n. 03420140018603463000, notificata in data 28/08/2014 a mani della moglie convivente del destinatario – all 6;
- cartella di pagamento n. 03420140046748503000, notificata a mezzo deposito atti presso la casa comunale del 09/03/2015, cui ha fatto seguito la relativa raccomandata informativa regolarmente ricevuta – all 7.
E' stata poi allegata la prova della notifica di plurimi atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 03420149016228523000, notificata in data 16/10/2014, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110046490780000 (all n. 8);
- intimazione di pagamento n. 03420159018010462000, notificata in data 14/01/2016, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 9);
- pignoramento crediti verso terzi n. 03484201600005409001, notificato in data 14/01/2016, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 10);
- intimazione di pagamento n. 03420189006267743000, notificata in data 27/08/2018, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 11); - intimazione di pagamento n. 03420199012272286000, notificata in data 25/09/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 12).
In presenza di avvenuta notifica delle cartelle di cui si è data dimostrazione e di atti interruttivi della prescrizione, di cui l'ultimo notificato il 25 settembre 2019, non impugnato dal contribuente, le pretese devono ritenersi definitive e non decorsi i termini di prescrizione.
Si condividono le argomentazioni esposte da Parte Resistente laddove si è precisato che l'annullamento dell'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420159018010462000 nell'ambito del procedimento n.
932/2016 R.G.R. non costituisce argomento per ritenere definitivamente annullate le pretese, atteso che, come emerge dal dispositivo allegato da parte ricorrente, la CTP di Cosenza aveva annullato solo l'AVI impugnato e non anche le cartelle indicate come presupposto, essendo così possibile per l'Ufficio procedere alla notifica di altri atti che sollecitassero il pagamento, come è avvenuto con la notifica di un pignoramento presso terzi nel 2016 e di altro AVI nel 2018, atti notificati al contribuente e non impugnati.
Avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199012272286000, notificata in data 25/09/2019, come ammesso dallo stesso ricorrente, è stata proposta solo una istanza in autotutela di annullamento e non impugnativa, non potendosi applicare la normativa richiamata in ricorso, annullamento automatico in caso di mancata risposta da parte dell'Ufficio, alle intimazioni di pagamento riferite a cartelle già notificate ai contribuenti.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di AD nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento