Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 842
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento presupposte e degli atti interruttivi della prescrizione, escludendo l'applicabilità della normativa sull'annullamento automatico in caso di mancata risposta ad istanze in autotutela per intimazioni relative a cartelle già notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di avvenuta notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali notificato in data recente e non impugnato, i termini di prescrizione non sono decorsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 842
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 842
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo