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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 4170/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale- risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Manduca Parte_1
-Attrice- E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
-Convenuta-
Controparte_2 Controparte_3
-Convenuti contumaci-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 15.4.2021 e
14.4.2021, evocava in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la quale compagnia Controparte_1
pagina 1 di 9
quale proprietario dello stesso ed Controparte_3 Controparte_2
quale sua conducente, chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stata coinvolta.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 20
Gennaio 2018 l'autovettura Audi A4 condotta da sulla Controparte_5
quale la viaggiava come trasportata unitamente ad altra persona, mentre Pt_1
stava percorrendo Via del Cantone intersezione con Via Tevere, strada a tre corsie a Sesto Fiorentino, era stata urtata nella parte anteriore sinistra, lato conducente, dall'autovettura Peugeot 208 targata FF930RM condotta da
[...]
di proprietà di ed assicurata con CP_2 Controparte_3 [...]
la quale, sopraggiungendo da tergo, aveva cercato di Controparte_1
cambiare corsia senza avere lo spazio necessario per immettersi davanti all'Audi A4 che la precedeva.
A causa del violento impatto l'Audi A4 sulla quale la viaggiava come Pt_1
trasportata era stata sbalzata per diversi metri.
Sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale del per i rilievi del caso. Controparte_6
Aggiungeva parte attrice che, scesa dall'autovettura, aveva notato perdite ematiche dalle zone intime ed, essendo in stato di gravidanza iniziale di sei settimane, aveva chiamato immediatamente i soccorsi che l'avevano trasportata all'Ospedale Careggi di Firenze ove era stata ricoverata e dimessa dopo qualche giorno con richiesta di controllo ecografico a distanza di 7 giorni e controllo domiciliare delle perdite.
Al controllo ecografico del 29 Gennaio 2018 le era stato diagnosticato «aborto completo» al quale era seguito una sindrome depressiva-ansiosa reattiva resistente ad ansiolitici ed antidepressivi per la quale era stata seguita dal CSM di Perugia. Precisava di essersi sottoposta a visita medico legale presso il pagina 2 di 9 proprio fiduciario il quale aveva evidenziato il rapporto di causa effetto tra il sinistro stradale e l'aborto diagnosticato il 29 Gennaio 2018, a distanza di nove giorni dall'evento.
Deduceva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di
[...]
quale conducente della e la sussistenza del nesso causale tra CP_2 CP_7
il sinistro e la perdita del feto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti.
Si costituiva la la quale chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda in quanto infondata. non contestava le modalità di accadimento del sinistro e la CP_1
responsabilità dell'assicurato nella sua causazione, ma precisava che, in considerazione dei modesti danni riportati dall'Audi A4 sulla quale viaggiava trasportata la , danni riguardanti il parafango anteriore neppure Pt_1
sostituito, il disco della ruota anteriore, la calotta dello specchietto retrovisore sinistro e poco più, il cui costo per il ripristino aveva comportato l'esborso di una somma di poco superiore ai mille euro, l'urto non era stato particolarmente violento, essendosi sostanzialmente concretizzatosi in un semplice contatto, circostanze tutte che deponevano nel senso di escludere che potesse essere stato causa dell'evento abortivo lamentato dall'attrice.
Non si costituivano e dei quali, Controparte_2 Controparte_3
pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Invero, deve premettersi che la dinamica del sinistro di cui al presente giudizio non è contestata sì che deve ritenersi provato che il sinistro stradale verificatori il 20 Gennaio 2018 a Sesto Fiorentino in Via del Cantone intersezione con Via
Tevere- strada a tre corsie- fu causato per fatto e colpa esclusivi di
[...]
conducente l'autovettura Peugeot 208 targata FF930RM di CP_2
proprietà di ed assicurata con Controparte_3 Controparte_1
che, sopraggiungendo da tergo, aveva cercato di cambiare corsia senza avere lo spazio necessario per immettersi davanti all'Audi A4 che la precedeva e sulla quale viaggiava quale trasportata la . Pt_1
Deve inoltre ritenersi dimostrato che l'Audi A4 venne colpita nella parte anteriore sinistra- lato conducente- e subì danni al parafango, senza necessità di sua sostituzione, al disco della ruota anteriore sinistra e alla calotta dello specchietto retrovisore sinistro sì come raffigurati nelle foto prodotte dalla convenuta in atti. Controparte_1
Tanto puntualizzato in punto di accertamento del sinistro, ed operato il giudizio di responsabilità nei termini suddetti, l'ulteriore accertamento che si impone è accertare se il danno lamentato da parte attrice sia etiologicamente riconducibile all'incidente in cui la è stata coinvolta. Pt_1
Ebbene, riguardo all'aborto che l'attrice deduce essere stata conseguenza immediata e diretta dell'urto subìto nella parte anteriore laterale sinistra dall'autovettura A4 sulla quale viaggiava quale trasportata sul sedile anteriore con cintura di sicurezza regolarmente allacciata e fonte di danno del quale ha chiesto il risarcimento, è da osservarsi che il CTU medico legale nominato,
Dr.ssa a seguito di un percorso di analisi e di verifica Persona_1
razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alla conclusione di escludere l'esistenza di un rapporto di causalità materiale, anche solo probabile, con l'evento traumatico, non essendo stata riscontrata e descritta pagina 4 di 9 alcuna lesività all'addome, alla pelvi e/o al bacino dell'attrice dai sanitari dell'Ospedale Careggi che l'avevano visitata pressoché nell'immediatezza dell'urto e che l'incidente stradale occorso ha rappresentato l'occasione che l'aborto fosse diagnosticato sulla persona dell'attrice, donna con storia certificata di poliabortività, e non la sua causa.
Depongono nel senso dell'esclusione del rapporto di causalità materiale diretta urto-aborto la non soddisfazione di tutti i criteri medico legali del nesso di causa.
Il CTU, in merito, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Il criterio cronologico: appare del tutto inverosimile credere, secondo la cronologia degli eventi, che l'insorgenza delle perdite ematiche moderate osservate alla visita ostetrica in Pronto
Soccorso dell' nel pomeriggio del 20.1.2018 alle ore 17:16 e la contestuale CP_8
rimozione dei coaguli (che richiedono delle ore per formarsi e di norma si formano nelle ore notturne), siano stati immediatamente conseguenti, nell'ordine di pochi minuti, al riferito incidente stradale verificatosi alle ore 15:50 del 20.1.2018, ammesso e concesso, che durante tale evento ci sia realmente stato un trauma diretto all'addome e/o alla pelvi della donna (di fatto mai accertato e certificato dai sanitari dell che per primi visitarono la CP_8
donna) tale da avere determinato il danno denunciato.
Risulta infatti più realistico credere che i predetti reperti siano imputabili ad una possibile interruzione di gravidanza insorta nelle 24 ore precedenti al sinistro stradale ed effetto- conseguenza di un distacco più o meno abbondante e completo dalla decidua (il rivestimento interno dell'utero in gravidanza) dell'impianto, come nel 20-30% delle gravidanze entro la
13° settimana può accadere.
Proprio in considerazione della storia anamnestica della donna (positiva per due aborti precedenti del primo trimestre e per 1 Morte intrauterina del feto a 24 settimane), è possibile ipotizzare che quanto accaduto alla sig.ra sia stato un “aborto Parte_1
spontaneo” in merito al quale si conosce, secondo studi più recenti, che:
- la frequenza stimata è circa un terzo delle gravidanze note,
- il periodo a maggiore rischio è proprio il primo trimestre, pagina 5 di 9 - una donna che ha già avuto un aborto nel passato presenta più del 20% di probabilità di abortire di nuovo,
- e che questa percentuale aumenta ancora, se gli aborti precedenti sono stati due o più, proprio come nel nostro caso;
-il criterio topografico: nessun trauma all'addome, alla pelvi e/o al bacino è stato accertato e descritto dai sanitari del P.S. che per primi visitarono la donna.
A tale riguardo si ribadisce che l'utero è bene protetto contro l'azione lesiva degli insulti meccanici a seguito di traumi diretti al bacino, soprattutto nei primi mesi di gravidanza, come nel caso di specie. I traumi in gravidanza difatti, hanno rilevanza in rapporto all'epoca gestazionale proprio perché si correlano con le modificazioni anatomiche e fisiologiche che intercorrono e che incidono sulle conseguenze possibili. Nel caso di specie, il sinistro stradale ed eventuale trauma è avvenuto in una epoca gestazionale molto precoce, di poche settimane, quando cioè qualsiasi trauma risulta essere causalmente inefficace a produrre un danno;
-il criterio eziologico o dell'efficienza lesiva, unitamente al criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa: non si evince dagli atti che la donna sia stata coinvolta in un sinistro stradale a dinamica maggiore con politrauma o comunque sia con una dinamica tale da produrre lesioni importanti e rilevanti (vedi fratture del bacino, schiacciamento della pelvi, lacerazioni al basso ventre, etc.) tale da giustificare un aborto traumatico, a maggior ragione quando poi
l'aborto si verifica a gravidanza iniziale di soli 6 settimane + 3gg;
-il criterio della continuità fenomenica: la successione logica e cronologica degli eventi come sopra illustrati e come ricostruiti dallo studio della documentazione medica in atti, è dimostrativa di una gravidanza iniziale di sole 6 settimane + 3 gg per la quale è ipotizzabile che sia il medico curante che i sanitari del nosocomio perugino avessero valutato sussistere un alto rischio di abortività, tanto da suggerire: il curante il ricovero e i sanitari di
Perugia un monitoraggio della gravidanza rispetto alla quale, l'evento traumatico del
20.1.2018 si colloca come un mero ruolo di epifenomeno di un evento abortivo in un post hoc, ergo propter hoc imputativo.
-Il criterio di esclusione di altre cause: esistono molteplici cause note e non note che possono determinare un aborto spontaneo nel primo trimestre di gravidanza: si pensa che la causa più pagina 6 di 9 frequente (più della metà dei casi) sia da ricercarsi in un'anomalia cromosomica del feto di solito provocata da un problema dello sperma o dell'ovulo, che impedisce al feto di svilupparsi normalmente. Si conoscono altresì altre cause, quali l'anomalia uterina, l'ipotiroidismo, malattie autoimmuni e trombofiliche della madre ( ad es. coagulopatie), un'insufficienza del corpo luteo che non produce abbastanza progesterone ovvero l'ormone che favorisce l'impianto
e il mantenimento della gravidanza nel primo trimestre, le infezioni da Toxoplasma, CMV, rosolia, etc. per non parlare poi, dei fattori di rischio materni (poliabortività, infezioni, fumo,obesità, droghe, alcol, etc.)., oltre alle cause paterne quali le alterazioni dei parametri spermatici, le cause tossiche, etc..
Si escludono, invece, tra le cause di aborto nel primo trimestre, i traumi minori sia perché non sempre efficaci in quanto a vis lesiva sia perché fino alla dodicesima settimana di gestazione l'utero rimane un organo pelvico ed è quindi protetto dalle ossa del bacino contro insulti diretti».
Si evidenzia come i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio siano emersi a seguito dello studio della documentazione medica in atti-a ciò autorizzato dal dal precedente istruttore con ordinanza del 16 Gennaio 2023- per impossibilità dell'attrice a sottoporsi a visita medico legale per sopravvenuti gravi problemi personali riguardanti suo marito e come le operazioni peritali si siano svolte alla presenza del consulente tecnico di parte convenuta
[...]
, che concordava con le conclusioni del CTU, mentre il Controparte_1
consulente tecnico dell'attrice non faceva pervenire osservazioni.
Ritiene questo giudice che l'elaborato peritale sia pienamente attendibile, condivisibile e coerente perché strettamente ancorato allo studio scrupoloso della documentazione medica in atti e rispettoso della letteratura scientifica in materia ivi recensita e riportata, sì che la domanda dell'attrice, escluso il nesso di causalità immediata e diretta tra il sinistro stradale e l'aborto, non può trovare accoglimento.
Si rammenta, infatti, che «in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che pagina 7 di 9 non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione(Cass. n. 16581/2019; ma si vedano, altresì, la fondamentale Cass.
SS.UU. n. 576/2008 in materia di nesso di causalità e le successive a sezioni semplici quali Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010; Cass. n.
15453/2011).
Le risultanze probatorie e la espletata CTU hanno escluso, in forza del predetto principio del 'più probabile che non'-ovvero della 'preponderanza dell'evidenza'- la sussistenza della causalità materiale tra evento e danno.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000(valore della domanda pari ad e 141.229,50).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della e Controparte_1 Controparte_2
e e condanna parta attrice alla rifusione, in favore della Controparte_3
delle spese processuali del presente Controparte_1
procedimento che si liquidano, complessivamente, in € 14.103 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge: pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata CTU e la condanna al pagamento di quanto corrisposto dalla
[...]
al proprio consulente di parte;
Controparte_1
pagina 8 di 9 niente per le spese quanto al rapporto tra parte attrice ed i convenuti contumaci, non avendo questi svolto attività difensiva.
Firenze, 27.I.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9