Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n.11834/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.11834 del ruolo generale dell'anno 2019
promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Giuseppe Longo;
Parte_1
-attore-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fersini;
Controparte_1
-convenuta- nonché
in persona dell'amministratore pro tempore , Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Leo;
-interventore in surroga-
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di essere comproprietario nella misura di ½ pro quota indiviso ciascuno con la ex coniuge,
dell'abitazione sita in Lecce alla Via Gabriele D'Annunzio, n. 74, in Controparte_1
Catasto al Foglio 213, Particella 840, Subalterno 15, Cat. A/3, Classe 3;
- di avere interesse, in considerazione dello scioglimento della comunione avutosi a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1646 del 27.04.2018, ad una divisione giudiziale del suddetto immobile;
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- che, stante l'indivisibilità dell'unità abitativa, l'unico modo per addivenire ad un'equa divisione fosse quello di fare applicazione del criterio residuale della vendita all'incanto;
- di non avere avuto il godimento dell'ex casa coniugale sin dal maggio 2018 e di avere conseguentemente diritto a vedersi riconosciuto l'importo mensile di € 350,00, pari alla metà del canone complessivo (€ 700,00) di locazione per un immobile delle stesse dimensioni e della medesima collocazione in città.
1.2. Tanto evidenziato, l'attore concludeva chiedendo accertarsi l'indivisibilità della suddetta unità abitativa e di disporne la vendita all'incanto, ripartendo il ricavato in parti uguali tra i comproprietari;
chiedeva, altresì, di condannare al versamento nei propri Controparte_1 confronti, a titolo di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile, della complessiva somma di
€ 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché successive somme maturande sino alla divisione dell'immobile; in via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU al fine di accertare la consistenza ed il valore del bene immobile.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando di aver proficuamente collaborato Controparte_1 nell'ambito della mediazione proposta dal innanzi all'Organismo di Mediazione Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, conclusasi con esito negativo a causa del comportamento tenuto da parte dell'ex coniuge, le cui valutazioni dell'unità abitativa erano state effettuate senza tener conto né delle condizioni dell'appartamento e, quindi, della necessità dei lavori di ristrutturazione, né delle condizioni dell'intero stabile. Nel merito, con riferimento specifico alla richiesta di corresponsione del 50% di un ipotetico canone di locazione (ex adverso fissato in € 700,00 mensili), la convenuta deduceva la non condivisibilità della richiesta attorea sia con riguardo alla quantificazione indicata sia nella parte in cui richiedeva il ristoro dei canoni per i mesi pregressi, non essendoci un valido titolo giuridico giustificativo del diritto vantato.
In particolare, sottolineava come l'appartamento necessitasse di un Controparte_1 consolidamento statico e di lavori di ristrutturazione, i quali comportavano un inevitabile abbassamento del costo di un ipotetico canone di locazione.
Quanto, invece, alla richiesta di disporsi la vendita all'incanto dell'abitazione sita in Lecce alla Via Gabriele D'Annunzio, n. 74, la convenuta evidenziava come, in considerazione dell'interesse mostrato da loro figlio, all'acquisizione della quota del padre, Controparte_4 non vi fosse la necessità di procedere con la vendita a terzi.
2.1. Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di accertare che Controparte_1 nulla fosse dovuto da parte sua nei confronti dell'ex coniuge per insussistenza di titoli giuridici atti a rivendicare le pretese vantate da controparte;
chiedeva, altresì, di accertare che Parte_1 fosse tenuto, nella misura del 50%, a svolgere le attività idonee e a sostenere i costi utili e
[...] necessari alla riparazione dei danni subiti dall'appartamento; in via istruttoria, chiedeva deferirsi interrogatorio formale ed ammettersi CTU al fine di quantificare le operazioni necessarie al risanamento statico dell'immobile ed il relativo costo e di effettuare una giusta stima dell'appartamento. 3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU.
3.1. Assunti i mezzi istruttori, con provvedimento adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2023 il Giudice, rilevata l'indivisibilità del bene, disponeva procedersi con le relative operazioni di vendita a mezzo del professionista delegato, il quale, appurata l'esistenza di tre ipoteche giudiziali (registro particolare nn. 997/998/999 del 10/12/2012) sul pagina 2 di 6 n.11834/2019 R.G.
bene oggetto del presente giudizio, chiedeva a questo Giudice la concessione di termini per la notifica ai creditori iscritti della richiesta di vendita dell'immobile.
4. Con un duplice atto di intervento in surroga, si costituiva in giudizio , in Controparte_3 qualità di amministratore pro tempore del , evidenziando come quest'ultimo Controparte_2 fosse creditore nei confronti di e della somma di € Controparte_1 Parte_1
18.346,07, oltre interessi, spese e competenze legali, in forza del decreto ingiuntivo n. 1875/12
(N.R.G. 8064/12) e del decreto ingiuntivo n. 823/24 (N.R.G. 2235/24), e della somma di ulteriori € 7.432,72, oltre interessi di mora, spese e competenze legali, in forza del decreto ingiuntivo n. 3669/2024 (N.R.G. 13343/2024).
Tanto esposto, interveniva - nella suddetta qualità - nel presente Controparte_3 procedimento al fine di partecipare in surroga alla distribuzione delle somme da ricavarsi dalla vendita dei beni immobili oggetto del giudizio.
5. Con verbale di aggiudicazione del 29.10.2024 il bene veniva assegnato per il complessivo importo di € 141.000,00.
5.1. Il giudizio veniva, quindi, rinviato all'udienza del 17.01.2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni relative alle domande di condanna di pagamento e la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
6. Ciò posto, alla luce dell'intervenuta aggiudicazione dell'immobile oggetto della presente procedura di divisione, si rende necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti dare/avere tra e mediante la ripartizione del ricavato della Parte_1 Controparte_1 vendita, tenendo conto anche dei crediti che gli stessi vantano reciprocamente.
6.1. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento effettuato da parte del , che secondo la prospettazione attorea potrebbe tutelare le Controparte_2 proprie ragioni unicamente mediante l'esercizio dell'azione esecutiva. Sul punto, appare opportuno partire dal dato letterale delle disposizioni regolanti la materia: merita un cenno, in primis, l'art. 1113, 3° comma, c.c., nella parte in cui dispone che «devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione
e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale»; ulteriormente, si deve menzionare il 3° comma dell'art. 2825 c.c., che stabilisce che i creditori ipotecari di un partecipante al quale siano state attribuite somme di denaro in luogo di beni in natura «possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei rispettivi titoli».
Tali norme dispongono che il creditore ipotecario è litisconsorte necessario nel processo di divisione e che, nell'ipotesi in cui muti l'oggetto dell'ipoteca e si verifichi, quindi, il fenomeno della c.d. surrogazione reale impropria, il creditore possa soddisfarsi sulla somma di denaro o, se si vuole, sul credito, che ha sostituito il bene gravato da ipoteca.
6.2. Tanto evidenziato, si ritiene che, relativamente al primo intervento (per complessivi €
18.346,07), le spese condominiali debbano essere così suddivise:
- € 12.071,20 a carico di in quanto spese ordinarie;
Controparte_1
- € 1.536,00 a carico di e in quanto spese straordinarie;
Controparte_1 Parte_1
- € 5.038,87 a carico di e in quanto interessi di mora Controparte_1 Parte_1 derivanti dal D.I.1875/12 (€ 1.678,88), spese e competenze D.I. 1875/12 e precetto (€ pagina 3 di 6 n.11834/2019 R.G.
1.347,81), spese esecuzione D.I. 1875/2012 (€ 699,00), competenze liquidate nel D.I. n. 823/2024 (€ 600,00), spese generali ex art. 13 (€ 90,00), cassa avvocati (€ 27,68), spese liquidate e di notifica (€ 195,50) e spese di registrazione D.I. (€ 400,00). In relazione, invece, al secondo intervento (per complessivi € 7.432,72), si ritiene che tale somma debba essere ripartita in parti eguali tra e Controparte_1 Parte_1 trattandosi di spese straordinarie per lavori di ristrutturazione dell'immobile. 6.3. Venendo, ora, al riconoscimento dell'indennità di occupazione, richiesta da parte di e dallo stesso quantificata in complessivi € 30.800,00, si impongono le Parte_1 seguenti considerazioni.
In primo luogo, si ritiene condivisibile e confacente alla fattispecie di cui è causa l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 10264 del 2023, nella quale i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare come “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene”. (Cass., Sez. II, Ord., 18/04/2023, n. 10264)
Nel caso di specie, occorre prendere le mosse dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1646 del 27.04.2018, nella quale il Tribunale ha stabilito, con riferimento a che “non potrà essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla Controparte_1 resistente, ex art. 337 sexies c.c., poiché tale assegnazione è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che la cessione del beneficio in questione e il correlativo potere di assegnazione da parte del giudice, restano subordinati all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”.
Resta fuor di dubbio, quindi, che l'immobile di cui è causa non sia stato oggetto di provvedimento di assegnazione in favore di caso in cui l'utilizzo esclusivo Controparte_1 dalla stessa perpetrato sarebbe stato pienamente legittimo, e che abbia diritto al Parte_1 riconoscimento del chiesto indennizzo.
Occorre, tuttavia, effettuare delle precisazioni circa il quantum da riconoscere all'odierno attore.
In particolare, alla luce del summenzionato orientamento del Supremo Consesso, risulta evidente che ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo legato all'uso esclusivo dell'immobile sia necessaria una formale richiesta di rilascio dello stesso, ovvero un'istanza di utilizzo - anche turnario - o di ricevere una quota dei frutti non goduti, potendosi far decorrere il diritto all'indennità solo dalla presentazione di tale istanza/richiesta e non dall'emissione della sentenza di separazione, come erroneamente sostenuto dall'odierno attore.
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In conseguenza di tanto ed in considerazione del fatto che ha chiesto di Parte_1 ricevere una quota dei frutti non goduti solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'indennità sarà dovuta per il periodo intercorrente tra il dicembre 2019, data di proposizione della domanda giudiziale, e l'ottobre 2024, data dell'aggiudicazione, per complessivi 58 mesi.
Pertanto, stante la quantificazione - effettuata dal CTU - in € 800,00 mensili del valore locativo di mercato dell'immobile, l'indennità di occupazione (pari al 50% di detto valore) da riconoscersi in favore di sarà pari ad € 23.200,00. Parte_1
6.4. Quanto, infine, alla nota di precisazione del credito, depositata il 28.01.2025 da parte dell'avv. Fersini nell'interesse dei creditori e Parte_2 CP_5 CP_6 deve evidenziarsi, anzitutto, l'assenza in atti di procura alle liti;
secondariamente, i crediti asseritamente vantati da parte dei suddetti creditori risultano essere sforniti di alcun supporto probatorio, in assenza del quale la domanda volta ad ottenere il loro scomputo dalle somme ricavate dalla vendita non può trovare accoglimento.
6.5. Infine, deve rilevarsi come dal ricavato della vendita dell'immobile, pari a complessivi €
141.000,00, dovrà essere decurtata, per l'attività espletata e documentata dall'ausiliario Dott.
, la somma di € 9.396,96 (di cui € 7.680,80 a titolo di onorario, € 516,16 per Persona_1 spese documentate ed € 1.200,00 per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza dei solai dell'immobile oggetto di vendita), residuando, pertanto, la somma di € 131.603,04, la cui ripartizione dovrà essere effettuata come segue:
1. € 25.778,79 dovranno essere assegnati al . Controparte_2
Di tale somma, € 7.003,80 andranno posti a carico di ( a) 50% delle Parte_1 spese straordinarie relativamente al primo intervento;
b) 50% delle spese per Interessi di mora derivanti dal D.I.1875/12, delle spese e competenze D.I. 1875/12 e precetto, delle spese esecuzione D.I. 1875/2012, delle competenze liquidate nel D.I. n.
823/2024, delle spese generali ex art. 13, della cassa avvocati, delle spese liquidate e di notifica e delle spese di registrazione D.I.; c) 50% delle spese richieste con il secondo intervento.)
Il restante importo di € 18.774,99 andrà posto a carico di Controparte_1
2. € 81.997,72 dovranno essere assegnati a (€ 65.801,52 quale quota Parte_1 parte del 50% del prezzo di aggiudicazione al netto del suddetto importo di € 9.396,96,
€ 23.200,00 a titolo di indennità di occupazione, detratti € 7.003,80 di cui sopra). 3. € 23.826,53 dovranno essere assegnati a (€ 65.801,52 quale quota Controparte_1 parte del 50% del prezzo di aggiudicazione al netto del suddetto importo di € 9.396,96, detratti € 23.200,00 per indennità di occupazione ed € 18.774,99 di cui sopra).
7. Le spese di lite vanno compete interamente tra le parti attesa la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande di pagamento.
7.1. Le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto in corso di causa con decreto, rimangono a carico di mentre le spese dell'ausiliario, nella misura liquidata Parte_1 con decreto in corso di causa con decreto, rimangono a carico delle parti in solido.
PQM
pagina 5 di 6 n.11834/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione del 06.12.2019, così provvede: Controparte_1
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la complessiva somma di € 86.696,20; Parte_1
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la complessiva somma di € 28.525,01; Controparte_1
- ASSEGNA E TRASFERISCE a la complessiva somma di € 25.778,79; Controparte_2
- COMPENSA per intero le spese di lite;
- PONE definitivamente a carico di le spese di CTU;
Parte_1
- PONE definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese dell'ausiliario.
Lecce, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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