CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DELLA REPUBBLICA 36 TIRANO presso lo studio dell'avv. DEI CAS
DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI
ZENZO CARMINE ) VIA APPENNINI, 60 00198 ROMA;
C.F._2
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA DELLA REPUBBLICA 36 TIRANO presso lo studio dell'avv. DEI CAS
DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI
ZENZO CARMINE ) VIA APPENNINI, 60 00198 ROMA;
C.F._2
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE/APPELLANTI
pagina 1 di 15
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_3 P.IVA_1
REPUBBLICA 36 TIRANO presso lo studio dell'avv. DEI CAS DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI ZENZO CARMINE
( ) VIA APPENNINI, 60 00198 ROMA;
C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, 26 23100 SONDRIO presso P.IVA_2
lo studio dell'avv. LAMBERTENGHI PIERCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ARRICALE ANGELA MARIA
( ) VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO;
C.F._4 [...]
) VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO;
CP_2 C.F._5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 21 20129 P.IVA_3
MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRANA LUCA ENRICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO
pagina 2 di 15 OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Per , , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e
[...] Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 245/2010 ed in accoglimento delle conclusioni già formulate negli atti di appello originariamente proposti rispettivamente dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
e da da intendersi qui di seguito integralmente reiterati e trasfusi,
[...] Parte_3 riformare integralmente la menzionata sentenza del Tribunale di Sondrio e, conseguentemente - accertato e dichiarato che il mappale n. 199 – ora frazionato nei mappali n. 1164 e 1123 – foglio 15 del Catasto Censuario del Comune di IS (SO) era al momento del radicamento della causa de qua avanti al Tribunale di Sondrio – alla luce dell'Atto di Compravendita del Notaio Per_2
10/06/2005 Rep. n. 175014 -di esclusiva proprietà del Sig. ed ora è di esclusiva Persona_1 proprietà della società in forza di successiva scrittura privata autenticata nelle firme Parte_3 dal Notaio di Sondrio in data 30/03/06, rep. n. 13000/3976 - conseguentemente Persona_3 condannare la , corrente in IS (SO), in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, libera da persone e/o cose, a favore dell'appellante, della porzione del sopraindividuato mappale n. 199, ora mappale n. 1123, attualmente abusivamente detenuto dalla Società appellata;
- condannare altresì la (ora Parte_4 Controparte_1 unipersonale) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o il Controparte_4 in persona del suo Sindaco pro tempore, a risarcire all'appellante il danno da quest'ultimo patito a causa della illegittima situazione di cui alla narrativa dell'originario Atto di Citazione 13/06/2005, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della esperenda istruttoria – liquidandolo secondo equità – e che, anche per non incorrere nella eccezione di indeterminatezza, si quantifica nella misura indicata dal Sig. nell'originario Atto di Citazione in data 13/06/05, e quindi Persona_1 nell'importo di € 25.000,0.
- Conseguentemente rigettare la domanda principale proposta dalla Parte_4
(ora unipersonale), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con la sua Comparsa di Risposta 15/09/2005, nonchè quelle proposte dal CP_3
(SO), in persona del suo Sindaco pro tempore, con la sua Comparsa di Risposta
[...]
13/12/2005;
- con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e CA di tutti i precedenti gradi del giudizio ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per Controparte_1 Parte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, IN VIA PREGIUDIZIALE 1. dichiarare inammissibile l'impugnazione della società per tardività, in quanto Parte_3 notificata successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 395, c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'appello proposto in nome e per conto del sig. Persona_1
pagina 3 di 15
2. dato atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio d'appello da parte del procuratore del sig.
secondo quanto esposto in narrativa, dichiarare l'estinzione del giudizio tra la Persona_1 comparente e le Signore quali eredi del medesimo sig. Controparte_5 Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 306, c.p.c.; Per_1
IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA 3. dato atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio d'appello da parte del procuratore del sig.
secondo quanto esposto in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle Persona_1
Signore e quali eredi del medesimo sig. Controparte_5 Parte_2 Persona_1
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN ULTERIORE SUBORDINE 4. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalle Signore e Controparte_5 [...]
quali eredi del sig. ed in particolare delle domande di accertamento della Parte_2 Persona_1 titolarità del fondo controverso e di condanna al rilascio dello stesso, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, secondo quanto esposto in narrativa;
NEL MERITO
5. respingere le domande avversarie in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
6. nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle istanze formulate dalle appellanti in riassunzione nei confronti di CP_1 dichiarare il , in persona del Sindaco pro tempore, obbligato a garantire, Controparte_3 manlevare e tenere indenne la comparente, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 1483 e 1484 c.c., con condanna del medesimo alla rifusione di qualsiasi somma di denaro che dovesse essere CP_3 versata alle appellanti per effetto dell'emananda sentenza, comprese eventuali somme versate a titolo di spese di lite;
7. ancora nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle istanze formulate dalle appellanti in riassunzione nei confronti di condannare il , anche CP_1 Controparte_3 con pronuncia ai sensi dell'art. 278, c.p.c. a risarcire di tutti i danni che le CP_1 conseguiranno alla subita evizione della cabina elettrica denominata “Alute”, insistente sul terreno ex Mappale 199, ora censito quale Mappale 1123 a Foglio 15 del Catasto Censuario del Comune di
,; Parte_4
IN OGNI CASO
8. con rifusione di onorari, diritti e spese tutte dei due giudizi di merito così come del succedutosi giudizio di legittimità e del presente in riassunzione. Voglia infine questa Corte, anche ai sensi dell'art. 1223 c.c., tener conto della circostanza che un'eventuale mancanza di disponibilità della cabina “Alute” comporterebbe per la CP_1 necessità di dover realizzare una nuova cabina elettrica, nonché provvedere allo spostamento e la posa dei relativi cavi di media ed alta tensione, atti a garantire, tra l'altro, il primario pubblico servizio di fornitura di energia elettrica alle gallerie della Strada Statale 38.
Per il Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via pregiudiziale:
• rilevato e preso atto che (aderendo all'eccezione pregiudiziale di inesistenza sollevata dal CP_3
e dall'allora ) ha
[...] Controparte_6 Persona_1
pagina 4 di 15
formalmente rinunziato a coltivare l'appello promosso con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello RG n. 327/2011 notificato in data 28.01.2011;
• rilevato e preso altresì atto che l'atto di appello promosso da con l'atto di citazione Parte_3 introduttivo del giudizio di appello RG n. 2811/11 notificato in data 11.07.2011 e' stato proposto tardivamente oltre il termine breve di 30 giorni sancito dal disposto dell'art. 325 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità e/o l'inesistenza e/o l'improponibilità e/o l'irricevibilità dei gravami interposti dalle Signore ed in qualità di Eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Per_1
e da dei quali è richiesta la riassunzione.
[...] Parte_3
***
Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disattesa la domanda svolta in via pregiudiziale: nel merito, in via principale confermare integralmente la sentenza n. 245/2010 pronunciata dal Tribunale di Sondrio, emessa in data 16/17 giugno 2010 rigettando ogni avversa pretesa;
in via subordinata nell'ipotesi in cui le impugnazioni RG 327/11 e 2811/11 dovessero ritenersi validamente proposte, respingere le domande tutte avanzate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa della comparsa di costituzione del 7/04/2021 e/o, comunque, negli scritti difensivi depositati nell'ambito del giudizio di primo e secondo grado;
in via aggiuntivamente subordinata solo nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi sussistenti le condizioni per la corresponsione dell'indennità di occupazione, porre a carico del (respinta ogni ulteriore Controparte_3 domanda avanzata nei suoi confronti) il pagamento di una somma da determinarsi ai sensi e sulla base dei criteri previsti dalla legge;
in via ulteriormente subordinata nella più che denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dagli appellanti, respingere la richiesta risarcitoria avanzata dalla convenuta Parte_4 proposta con comparsa di costituzione e risposta 15 settembre 2005;
[...] in ogni caso con vittoria di spese dei precedenti gradi ivi incluso (anche alla luce della condotta processuale serbata dalle appellanti) del giudizio di legittimità.
***
In via istruttoria: si rinnova l'istanza di ammissione ed escussione di tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria 30 gennaio 2008 depositata in primo grado, nonché di richiamo, anche alla luce delle osservazioni alla CTU del 10 febbraio 2009, del consulente d'ufficio a chiarimenti e/o alla effettuazione di un supplemento di perizia, disponendo che lo stesso acceda alla documentazione presso al fine CP_7 di accertare il tenore dell'accordo intervenuto fra i sig.ri e per la Parte_6 CP_7 ricollocazione della cabina per cui è causa, nonché le modalità ed i termini dell'intervento. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”. Questa difesa si oppone ad ogni eventuale nuova domanda e/o eccezione formulata dalle controparti.
pagina 5 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio la -successivamente divenuta Persona_1 Parte_4
ora Controparte_6 Controparte_8 Controparte_1 proponendo domanda di rivendica di un fondo di sua proprietà illegittimamente occupato senza titolo dalla stessa con una cabina elettrica e ne chiedeva la condanna al rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni.
La società convenuta chiamava in garanzia, ex art. 1483, 1484 c.c., il Comune di . Parte_4
2. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 245/10 pubblicata il 17.6.2010, rigettava le domande per il sopravvenuto venir meno di legittimazione e di interesse ad agire di in relazione alle Per_1 domande proposte, in ragione del fatto che in data 30.3.2006 aveva venduto il fondo alla società
Compensava, altresì, le spese di lite. Parte_3
3. proponeva appello -rubricato al n. 327/11- deducendo la violazione dell'art. 111 c.p.c., Per_1 posto che la cessione a titolo particolare del bene nel corso del giudizio non fa venir meno l'interesse ad agire dell'originario proprietario e domandava l'accoglimento delle proprie domande.
e il eccepivano l'inesistenza Controparte_6 Controparte_3 dell'appello, in ragione del fatto che era deceduto in data 6.3.2008 nel corso del giudizio di Per_1 primo grado e il suo decesso non era stato dichiarato dal suo difensore. Ciò aveva comportato il venir meno del mandato originariamente rilasciato al difensore dalla parte deceduta con conseguente inesistenza dell'appello.
proponeva, altresì, appello incidentale chiedendo la Controparte_6 riforma della compensazione delle spese di lite.
4. quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, proponeva un separato Parte_3 appello -rubricato al n. 2811/11- con il quale chiedeva il rilascio del fondo acquistato nel 2006 da e il risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima. Per_1
e il eccepivano la tardività Controparte_6 Controparte_3 dell'appello e la conseguente inammissibilità/improponibilità del medesimo.
5. La Corte d'appello, riuniti di due giudizi, con sentenza n.1517/15 pubblicata il 7.4.2015, dichiarava l'inesistenza dell'appello promosso da in quanto proposto da persona già defunta e Per_1 inammissibile, in quanto tardivo, quello proposto da PT
Ciò, in applicazione del principio giurisprudenziale -Cass. 15082/2006; 9058/2010; 2090/2019- secondo cui, quando la medesima parte abbia proposto due distinte impugnazioni nei confronti della stessa sentenza, di cui la prima invalida, ma non ancora dichiarata tale, la seconda può essere ritenuta ammissibile se notificata entro il termine breve per proporre impugnazione decorrente dalla notifica della prima impugnazione.
Ciò sul presupposto che la parte fosse la stessa, avendo agito in qualità di successore a PT titolo particolare di nel diritto controverso. Per_1
6. proponeva ricorso per cassazione con il quale censurava la decisione della Corte d'appello PT per aver ritenuto applicabile il termine breve per impugnare, anziché quello lungo di un anno pagina 6 di 15 decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non avendo ritenuto in capo alla medesima l'autonomo potere di impugnare la sentenza.
e , quali eredi di , proponevano un autonomo Controparte_9 Parte_2 Persona_1 ricorso per cassazione, convertito ex art. 335 in ricorso incidentale, con il quale censuravano la declaratoria di inesistenza dell'appello proposto dal difensore di in quanto in Persona_1 contrasto con il principio dell'ultrattività del mandato del difensore che in caso di omessa declaratoria del decesso, continua a rappresentare la parte sancito da Cass. Sez. Un. n.15295/2014-.
7. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.21574/20 depositata il 7.10.2020, accoglieva il ricorso incidentale di e , affermando la validità dell'appello notificato dall'avv. CP_9 Parte_2
Lucini in nome e per conto di anche se il suo assistito era defunto in ragione Persona_1 dell'ultrattività del mandato e riteneva assorbita “(cfr. Cass. 2863/2013, configurandosi un assorbimento proprio) nella statuizione sulla validità dell'appello proposto per conto di
[...]
quella concernente la validità dell'appello proposto dalla società successore a Per_1 PT titolo particolare dell' e rispetto al quale operano le disposizioni dell'art. 111 cod. proc. Per_1 civ. con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti originarie, salva possibilità di estromissione dell'alienante” -ord. pag. 6-. “In definitiva, la causa va rimessa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinchè riesamini gli appelli alla stregua dei principi di diritto soprarichiamati” -ord. pag. 6-.
8. e , quali eredi di , e riassumevano il Controparte_9 Parte_2 Persona_1 Parte_3 giudizio chiedendo che, in attuazione dei principi di diritto posti dalla Corte di Cassazione, la causa fosse decisa nel merito, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo le loro domande.
9. , preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di Parte_7 per tardività, in quanto proposto dopo lo spirare del termine breve da cui decorreva il PT termine per impugnare, in quanto la notificazione della sentenza nei confronti del successore -a cui è equiparata la notificazione dell'appello proposto da dopo la successione a titolo Per_1 particolare del diritto è idonea a far decorrere il termine per l'appello anche nei confronti del successore “ che è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., comma 4, (Cass. Sez. 3, 07/02/2011, n. 2947; Cass. Sez. 2, 13/01/1997, n. 245; Cass Sez. 1, 11/02/1995, n. 1558; Cass. Sez. L, 11/01/1990, n. 42; Cass. sez. II, 2/8/2019, n. 20856) -pag. 3 comparsa di costituzione in riassunzione-. Altresì, con riferimento all'appello proposto da ritenuto valido dalla Corte di Cassazione, Per_1 ha eccepito l'estinzione del giudizio per espressa adesione del difensore di nel giudizio di Per_1 appello all'eccezione di inesistenza dell'appello. In subordine, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire di e , in quanto, stante la rinuncia all'azione prodottasi in capo al CP_9 Parte_2 loro dante causa, non si è verificata alcuna successione a titolo universale nella posizione processuale del medesimo. In via ulteriormente subordinata, ha eccepito il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire in capo agli eredi a causa della vendita del terreno con il venir meno Per_1 dell'interesse sostanziale e della perdita della posizione di sostituto processuale dell'attuale titolare del diritto con la costituzione di che non può rivivere in conseguenza dell'inammissibilità PT
pagina 7 di 15 dell'appello di quest'ultima. Nel merito, insisteva per l'accoglimento della domanda di manleva e per la riforma della sentenza del tribunale di Sondrio in punto di compensazione delle spese di lite.
10. Il ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello delle eredi Controparte_3 per avere il difensore di espressamente rinunciato all'appello proposto in Per_1 Persona_1 nome e per conto del medesimo e avendo il comune insistito per l'accoglimento di questa eccezione pregiudiziale, sia nelle conclusioni del giudizio di appello, sia in quelle del ricorso per cassazione. Altresì, ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello di Nel merito ha chiesto il PT rigetto delle domande degli attori in riassunzione.
11. All'udienza del 15.6.2021 le parti, congiuntamente, chiedevano un rinvio per esplorare la possibilità di una transazione della lite. Seguivano ulteriori richieste congiunte di rinvio alle udienze del
4.9.2022, del 20.12.2022. Posto che il possibile accordo transattivo raggiunto fra le parti era condizionato al rilascio da parte del comune di della variazione di destinazione d'uso di Parte_4 alcuni immobili di proprietà di edificati sul mappale ove insiste la cabina elettrica oggetto PT di causa che, a sua volta, presupponeva l'approvazione del nuovo Pgt del comune, su richiesta congiunta delle parti, venivano disposti ulteriori rinvii con ordinanze emesse fuori udienza in data 10.3.2023, 12.9.2023 e 17.3.2024. Posto che neppure con l'approvazione del nuovo Pgt il comune era in grado di garantire il mutamento della destinazione d'uso degli edifici suddetti, con ordinanza in data 17.10.2024 veniva rigettata una ulteriore istanza di rinvio, nonché l'istanza di sospensione del processo ex art. 296 c.p.c., all'udienza del 5.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni preliminari proposte dai resistenti in riassunzione devono essere rigettate.
In sintesi:
- il difensore di -deceduto nel 2008, ma la cui morte non era stata dichiarata dal Persona_1 medesimo nel giudizio di primo grado- proponeva appello notificato alla in Parte_4 data 27.1.2011 e al comune di in data 28.1.2011; Parte_4
- il , costituendosi, deduceva l'intervenuto decesso di il Controparte_3 Persona_1
6.3.2008 ed eccepiva l'inesistenza dell'appello;
– eccepiva l'inesistenza Controparte_10 dell'appello e proponeva appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite;
– -successore a titolo particolare di nella titolarità del diritto fatto valere Parte_3 Persona_1 in giudizio, trasferito in corso del giudizio- proponeva appello notificato l'11.7.2011 al comune di e il 12.7.2011 alla con il quale chiedeva anch'esso il rilascio del Parte_4 Parte_4 mappale acquistato e il risarcimento del danno;
– il e eccepivano l'inammissibilità Controparte_3 Controparte_6 dell'appello di in quanto tardivo;
PT
-la Corte d'appello, con la sentenza sopra richiamata, dichiarava inesistente l'impugnazione di
, in quanto proposta per conto di persona già defunta e dichiarava tardiva Persona_1
pagina 8 di 15 l'impugnazione di in applicazione del principio secondo cui nel caso una parte -ritenendo PT che e fossero un'unica parte, in quanto era avente causa di PT Per_1 PT Per_1 avesse proposto contro una stessa sentenza due distinte impugnazioni di cui la prima invalida, ma non ancora dichiarata tale, la seconda poteva essere ritenuta ammissibile purchè notificata entro il termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione;
-Gasperi e quali eredi di proponevano ricorso per Pt_1 Parte_2 Persona_1 cassazione, deducendo l'erronea declaratoria di inesistenza dell'appello di quest'ultimo, in ragione dell'ultrattività del mandato del difensore, che continua a rappresentare la parte nel caso di omessa dichiarazione della morte della stessa nel corso del giudizio;
-D proponeva ricorso per cassazione per aver ritenuto erroneamente applicabile alla medesima il termine breve per impugnare e non quello lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza sul presupposto del mancato riconoscimento alla stessa dell'autonomo potere di impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, in quanto successore a titolo particolare nel diritto;
– la Corte di Cassazione ha esaminato dapprima il ricorso degli eredi “perchè la questione Per_1 della validità del primo appello proposto dal procuratore di precede logicamente Persona_1 quella dell'ammissibilità del secondo proposto dal successore a titolo particolare -pag. Parte_3
5 ordinanza-;
– quindi, ha accolto il ricorso degli eredi ritenendo valido l'appello proposto da Per_1 Per_1
cassando la sentenza della Corte d'appello;
[...]
– ha ritenuto assorbito il ricorso di -definendolo in motivazione un assorbimento proprio-. PT
2. Ciò posto, il e eccepiscono Controparte_3 Controparte_11
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto da in ragione del fatto Persona_1 che il difensore dello stesso in sede di precisazione di conclusioni del giudizio di appello e di comparsa conclusionale aveva aderito all'eccezione di inesistenza dell'appello proposto dal medesimo formulato dagli appellati, così rinunciando a questa impugnazione. La rinuncia all'appello di è stata eccepita nei rispettivi controricorsi in cassazione dal Persona_1
. 15-18- e da . Controparte_12 Controparte_13
Il fatto, che la Corte d'appello e la Corte di Cassazione abbiano omesso di pronunciarsi espressamente in ordine alla rinuncia all'appello eccepita dal e da Controparte_3 [...]
, senza che vi sia stata rinuncia da parte delle stesse a far valere Controparte_11 l'eccezione, imporrebbe, secondo la tesi dei resistenti, che questa Corte nel giudizio di riassunzione esamini la questione e dichiari inammissibile o improcedibile l'appello di per Persona_1 sopravvenuta rinuncia allo stesso. L'eccezione deve essere rigettata. Infatti, l'intervenuta rinuncia all'appello di era stata espressamente eccepita dai resistenti Per_1 nel giudizio di cassazione. Ciononostante, la Corte di legittimità ha ritenuto valido l'appello proposto da Persona_1 cassando la sentenza della Corte d'appello. Quindi, da ciò discende che la Corte di Cassazione ha implicitamente rigettato l'eccezione che non può più essere esaminata in questa sede essendo la stessa coperta dal giudicato interno – ex plurimis Cass. n. 7091 del 03/03/2022 In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche pagina 9 di 15 della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa-.
3. Il e hanno, altresì, eccepito Controparte_3 Controparte_11 CP_1 l'inammissibilità dell'appello di PT Infatti, secondo la loro prospettazione all'appello di era applicabile il termine breve PT decorrente dalla notifica dell'appello proposto da , in quanto il successore a titolo Persona_1 particolare, pur essendo titolare di un autonomo diritto ad impugnare la sentenza che produce effetti anche nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c., non è terzo rispetto al proprio dante causa, assume la stessa posizione del dante causa con riferimento alle impugnazioni che può proporre. Con la conseguenza, nel caso di specie, che la notifica dell'appello dell' aveva fatto Per_1 decorrere il termine breve anche per PT La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello di in conseguenza del fatto che PT era inesistente l'appello di , secondo la Corte, la stessa parte proporre un nuovo Persona_4 appello non viziato destinato a sostituire il primo purchè entro il termine breve decorrente dalla notifica dell'appello invalido-. aveva dedotto quale motivo di ricorso in cassazione il fatto che l'ammissibilità del proprio PT appello non discendesse dall'invalidità di quello di deducendo di essere titolare di un Per_1 autonomo diritto di impugnare e pertanto si applicava alla stessa il termine lungo. La Corte di Cassazione, in conseguenza della ritenuta validità dell'appello di ha “ritenuto Per_1 assorbita (cfr. Cass. 2863/2013, configurandosi un assorbimento proprio) nella statuizione sulla validità dell'appello proposto per conto di quella concernente la validità Persona_1 dell'appello proposto dalla società successore a titolo particolare dell' e rispetto PT Per_1 al quale operano le disposizioni dell'art. 111 cod. proc. civ. con prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti originarie, salva possibilità di estromissione dell'alienante” Secondo la massima espressamente richiamata “La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno” -Cass. 2863/2013- Più specificamente: La seconda ipotesi (assorbimento proprio) ricorre allorché la decisione sulla questione assorbente faccia venir meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione su altra questione, poiché l'utilità della prima decisione esclude l'utilità della seconda. In questo caso tra le due questioni esiste un nesso non di implicazione, ma di esclusione: così, una volta esclusa l'esistenza del vizio nella cosa venduta, resterebbe assorbita la domanda di garanzia proposta dal venditore contro il fornitore della merce (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, cit.; Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012, Rv. 622529 - 01). L'assorbimento proprio non comporta la formazione del giudicato sulla questione assorbita” -Cass. n.13534 del 30.5.2018- in motivazione-. Quindi, dal fatto che l'ordinanza della Corte di Cassazione ha ritenuto che in seguito alla ritenuta validità dell'appello di si sia verificato un “assorbimento proprio”, Persona_1
pagina 10 di 15 idoneo a soddisfare in modo pieno l'interesse della parte, consegue che l'appello di sia PT ammissibile.
Infatti, il successore a titolo particolare quando interviene nel processo in cui è presente il proprio dante causa assume il ruolo di parte processuale coincidente con quella del proprio dante causa, essendo titolare del diritto controverso – Cass. n. 18767 del 28/07/2017 Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva -conforme Cass. n. 17479 del 19.6.2023 Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale-. In conseguenza, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 18767 del 28/07/2017 nella motivazione afferma testualmente quanto segue: “La posizione che assume intervenendo il successore a titolo particolare, sempre su una linea di chiara logica giuridica, non necessita da parte sua una impugnazione: intervenendo, il successore può limitarsi a fare propri i motivi d'appello del dante causa (anche qui corretto è il riferimento del motivo alla giurisprudenza di legittimità, ovvero a Cass. sez. 3, 14 giugno 2012 n. 9727; e v. pure Cass. sez. 3, 1 agosto 2001 n. 10490)”. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. Infatti, infatti l'atto di citazione in appello di aveva il medesimo contenuto di quello di PT
. Non soggiaceva pertanto ai limiti temporali previsti per le impugnazioni. Persona_1
Consegue, quindi, l'ammissibilità dell'appello di PT
4. Deve, quindi, procedersi all'esame nel merito delle domande proposte da Per_1
Infatti, il tribunale di Sondrio ha erroneamente ritenuto il sopravvenuto difetto di legittimazione e interesse ad agire di in corso di causa per aver ceduto il mappale oggetto della domanda di Per_1 rivendica a PT
In proposito, ex plurimis, Cass. n. 3623 del 13/04/1999 Ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non fa venire meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore e il processo prosegue tra le parti originarie, dando luogo ad una sostituzione processuale del dante causa di modo che la sentenza spiega i suoi effetti nei confronti dell'avente causa sostituito (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, per avere l'attore alienato il bene nel corso di un giudizio possessorio teso ad ottenere il rispetto delle distanze, aveva ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire).
pagina 11 di 15 5. La domanda di rivendica di -a cui sono succeduti gli eredi- della proprietà del mappale Persona_1
1123 -parte dell'originario mappale 199- è fondata.
In proposito, non è contestata la proprietà dello stesso in capo ad . Persona_1
Infatti, il Comune di afferma che, con verbale di cessione amichevole in data 12.3.1984, Parte_4
quale procuratrice speciale dei fratelli , e e della Persona_5 Persona_6 Per_7 Per_8 madre , in data 24.4.1974, lo cedeva , aveva consentito al comune di Persona_9 Persona_1 edificare una cabina elettrica su una porzione di 35 mq del mappale 199, impegnandosi anche, in caso di cambio di proprietà, di imporre al nuovo proprietario di rispettare tale impegno.
Veniva quindi edificata la cabina elettrica su tale porzione del mappale 199.
Successivamente, in data 18.7.1991, notificava a , padre di , il CP_7 Persona_10 Persona_1 decreto di esproprio della porzione del mappale 199 su cui insisteva la cabina elettrica, in quanto su quella parte del mappale doveva essere realizzato il nuovo tracciato della Statale 38. La cabina elettrica, quindi, veniva spostata su una porzione adiacente del mappale ove si trova attualmente. Quindi, secondo la tesi del comune, in attuazione dell'accordo del 1984, gli Parte_8 avevano assentito allo spostamento della cabina elettrica sull'altra porzione del mappale di loro proprietà. Pertanto, già dalla prospettazione dei fatti da parte del comune si evinceva che la cabina elettrica attualmente esistente è stata costruita su una porzione del mappale 199 diverso da quello oggetto dell'accordo del 1984. Ciò è stato acclarato dal ctu che ha accertato che il mappale oggetto dell'accordo del 1984 è l'attuale mappale 1164 -originato dal frazionamento del mappale 199-, mentre la cabina elettrica insiste sul mappale 1123. Tuttavia, non vi è nessuna prova dell'esistenza di alcun titolo che legittimasse il comune a costruire la cabina elettrica sull'attuale mappale 1123 -né lo stesso lo ha prodotto in giudizio-. Ciò, in quanto il titolo non è stato prodotto in giudizio e non può estendersi a tale mappale l'accordo del 1984 che aveva oggetto la porzione del fondo ora identificata dal mappale 1165. Secondo il comune sussistono comunque i presupposti dell'occupazione acquisitiva, posto che la cabina elettrica è un'opera pubblica, edificata per ragioni di urgenza e di pubblico interesse evidenziata nella delibera della giunta comunale del 26.3.1984, attuata con l'accordo del 12.3.1984. La tesi sostenuta dal comune è irrilevante, in quanto “In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente Cass. Sez. Un., Sentenza n. 735 del 19/01/2015 -cfr. Cass. n. 22929 del 29/09/2017 L'espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente”.
pagina 12 di 15 Pertanto, alla luce del suesposto principio di diritto, non ha alcuna rilevanza il fatto che per diversi anni il proprietario del fondo non abbia contestato l'edificazione senza titolo della cabina elettrica sul proprio fondo, non legittimando l'illecito commesso dall'ente pubblico che cessa solo con gli atti sopradescritti. Infine, l'eccezione del di decadenza del diritto proprietario di chiedere la rimozione delle CP_3 opere ai sensi dell'art. 936, quarto comma, c.c. è inammissibile, in quanto tardiva poichè proposta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. e, comunque, inconferente in quanto non è idonea a paralizzare la domanda di rivendica – Cass. n. 9052 del 05/06/2012 L'art. 936, ultimo comma, cod. civ., il quale prevede che il proprietario del suolo, su cui un terzo abbia realizzato un'opera, non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della particolare disciplina dell'accessione, nel senso che lo stesso proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera (oppure dell'aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione, al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l'esecuzione di quell'opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto obbligo di pagamento). Conseguentemente, la domanda di rivendica proposta da a cui sono subentrate le Persona_1 eredi deve essere accolta. Pertanto, deve essere condannata a restituire Controparte_1 libera da persone e cose a il 1123 – foglio 15 del Catasto Censuario del Comune di Parte_3
. Parte_4
6. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Infatti, nulla hanno allegato le parti attrici in riassunzione in ordine ai pregiudizi derivati alla possibilità di godimento della porzione di bene occupata dalla cabina elettrica. Al contrario, è provato che dopo aver acquistato il terreno ha edificato, in aderenza alla cabina elettrica, tre PT manufatti con destinazione artigianale -doc.
9-13 comune di ex plurimis, Cass. n. 30791 Parte_4 del 02/12/2024 Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
7. La domanda di garanzia di nei confronti del comune di per Controparte_1 Parte_4 l'evizione del bene, posto che la cabina elettrica era stata conferita dal comune alla società servizi al momento della costituzione della stessa con atto del 17.6.1995, deve essere accolta Parte_4 limitatamente al rimborso delle spese giudiziarie, ex art. 1483, secondo comma, c.c. Infatti, la società nulla ha allegato in ordine ai danni patiti ai sensi dell'art. 1479 c.c., né in merito a quelli per il trasferimento della cabina elettrica, peraltro, solo genericamente richiesti con l'atto di citazione in appello e che, comunque, esulano dai danni che possono richiesti con l'azione di garanzia per l'evizione promossa, essendo oggetto di una azione di risarcimento dei danni non esercitata – Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 18829 del 04/07/2023 In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese pagina 13 di 15 giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso;
tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.
2. Valutato l'esito complessivo della lite, e deve essere Controparte_11 CP_1 condannato a pagare a e le spese di tutti i gradi di giudizio che si Pt_1 Per_1 PT liquidano secondo i valori medi delle tabelle del Dm. 147/22 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 - di cui € 1.701 per studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1.806 per la fase istruttoria;
2905 per la fase decisionale - senza aumento per il numero delle parti in quanto non era costituita-, quanto al giudizio di PT appello, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisionale-senza aumento per il numero delle parti posto che le questioni trattate erano le medesime per ciascuna di esse, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 - di cui € 2336 per studio;
€ 1969 per la fase introduttiva;
€ 1208 per la fase decisionale- e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2058 per studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisionale. Il deve essere condannato a pagare le spese di lite a Controparte_3 Controparte_11
per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello, nella stessa misura come
[...] sopra liquidate. Invece, per il giudizio di legittimità in complessivi € 2.800 - di cui € 1200 per studio;
€ 1000 per la fase introduttiva;
€ 600 per la fase decisionale- e per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 3.400 - di cui € 1000 per studio;
€ 800 per la fase introduttiva;
€ 1600 per la fase decisionale-, come da nota spesa depositata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza n.21574/20 depositata il 7.10.2020, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello di a cui sono succeduti gli eredi e Persona_1 Controparte_9
e di per l'effetto, Parte_2 Parte_3
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio 245/10 pubblicata il 17.6.2010;
3. condanna a restituire libera da persone e cose a Controparte_11 il mappale 1123 – foglio 15 del Catasto Censuario del Comune di;
Parte_3 Parte_4
4. condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_11 giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di , e che liquida per compensi Controparte_9 Parte_2 Parte_3 defensionali, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 6.946,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
pagina 14 di 15
5. dichiara tenuto il a tenere indenne e a manlevare Controparte_3 Controparte_11
e di quanto pagato a , e
[...] CP_1 Controparte_9 Parte_2 PT
[... in attuazione del punto 6) del presente dispositivo,
6. condanna il al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo Controparte_3 grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di
[...]
e che liquida per compensi defensionali, quanto al giudizio Controparte_11 CP_1 di primo grado, in complessivi € 7.616,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi €
6.946,00, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 2.800,00 quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 3.400,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
7. rigetta ogni altra domanda
Milano, 5.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
pagina 15 di 15