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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
nata a [...] il giorno 8 settembre 1977 (c.f. Parte_1 [...]
) C.F._1
e
nato a [...] il giorno 17 gennaio 1975 (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Sacchiero del Foro di
Vicenza
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni: “dichiarare per intervenuta morte del ricorrente signor
[...]
in Vicenza il 13 maggio 2025 la cessazione della materia del Parte_2 contendere con conseguente scioglimento del matrimonio ex art 149 comma
I, primo inciso codice civile”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, e Parte_1 [...]
esponevano: di aver contratto matrimonio nel Comune di Parte_2
Creazzo il giorno 17.12.2005; che dalla loro unione erano nati i figli in data 19.04.2006 e in data 16.06.2009; che i coniugi si Per_1 Per_2 erano separati consensualmente, giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 4.04.2022; di vivere separati da allora in modo ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione;
chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la cessione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio siccome celebrato con rito civile, e non rito concordatario come erroneamente indicato nell'atto introduttivo), ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo comma L.898/70 e successive modificazioni, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata con trattazione scritta, il procuratore dei ricorrenti comunicava l'intervenuto decesso di Parte_2 in data 13.05.2025.
La causa veniva assunta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore ai fini dell'acquisizione del certificato di morte del ricorrente, giusta ordinanza collegiale del 17.06.2025.
Alla successiva udienza “cartolare” del 23.09.2025, acquisito il documento richiesto, la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che il decesso di
[...]
, occorso in data 13.05.2025, è stato documentato dal Parte_2
2 difensore (v. certificato di morte allegato alla nota di deposito del 23.09.2025)
e comporta l'improseguibilità del presente giudizio.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio divorzile, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto matrimoniale e a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. 26489/2017; Cass civ.
18130/2013). Ed, infatti, “poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, il verificarsi di tale evento in pendenza del procedimento di separazione o di divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia per quanto riguarda il giudizio relativo allo status sia per quello relativo alle domande accessorie che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge” (cfr. Cass.
n. 4092 del 20.2.2018, conforme Cass. Civ. 8 novembre 2017, n. 26489).
Nulla sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
nata a [...] il giorno 8 settembre 1977 (c.f. Parte_1 [...]
) C.F._1
e
nato a [...] il giorno 17 gennaio 1975 (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Sacchiero del Foro di
Vicenza
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni: “dichiarare per intervenuta morte del ricorrente signor
[...]
in Vicenza il 13 maggio 2025 la cessazione della materia del Parte_2 contendere con conseguente scioglimento del matrimonio ex art 149 comma
I, primo inciso codice civile”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, e Parte_1 [...]
esponevano: di aver contratto matrimonio nel Comune di Parte_2
Creazzo il giorno 17.12.2005; che dalla loro unione erano nati i figli in data 19.04.2006 e in data 16.06.2009; che i coniugi si Per_1 Per_2 erano separati consensualmente, giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 4.04.2022; di vivere separati da allora in modo ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione;
chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la cessione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio siccome celebrato con rito civile, e non rito concordatario come erroneamente indicato nell'atto introduttivo), ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo comma L.898/70 e successive modificazioni, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata con trattazione scritta, il procuratore dei ricorrenti comunicava l'intervenuto decesso di Parte_2 in data 13.05.2025.
La causa veniva assunta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore ai fini dell'acquisizione del certificato di morte del ricorrente, giusta ordinanza collegiale del 17.06.2025.
Alla successiva udienza “cartolare” del 23.09.2025, acquisito il documento richiesto, la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che il decesso di
[...]
, occorso in data 13.05.2025, è stato documentato dal Parte_2
2 difensore (v. certificato di morte allegato alla nota di deposito del 23.09.2025)
e comporta l'improseguibilità del presente giudizio.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio divorzile, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto matrimoniale e a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. 26489/2017; Cass civ.
18130/2013). Ed, infatti, “poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, il verificarsi di tale evento in pendenza del procedimento di separazione o di divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia per quanto riguarda il giudizio relativo allo status sia per quello relativo alle domande accessorie che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge” (cfr. Cass.
n. 4092 del 20.2.2018, conforme Cass. Civ. 8 novembre 2017, n. 26489).
Nulla sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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